Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.g. 102 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Ernesta Tarantino Presidente relatore
2) dott.ssa Elvira Palma Consigliere
3) dott. Luca Ariola Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Stella Vigliotti
appellante
E
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Contursi
appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso del 17 marzo 2023 adiva il Tribunale del lavoro di Foggia esponendo: Parte_1
- di essere titolare di pensione cat. Inv. Civ n 07084047 a far data dal 1.10.2012;
1
maggiorazione al milione ai sensi dell'art. 15 D.L. 104/2020);
- che l'assegno ordinario di invalidità di cui era anche titolare le veniva revocato il 30.6.2018;
- che, a seguito della detta revoca della prestazione dell'assegno ordinario di invalidità, in data
20.12.2018 ella presentava nuova domanda amministrativa volta ad ottenere il beneficio dell'assegno ordinario di invalidità;
- che, con sentenza n. 1995 del 2021, il Tribunale di Foggia le riconosceva la prestazione detta con decorrenza dalla domanda amministrativa del 20.12.2018;
- che, pertanto, nel 2021 ella era titolare sia della pensione di invalidità civile che dell'assegno ordinario e che l'Istituto, erogandole entrambe le prestazioni, conosceva benissimo attraverso le prestazioni che le erogava i suoi redditi;
- che l' , “a seguito di liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità revocava la CP_2 domanda di maggiorazione sociale sull'invalidità n 07084047, pagando regolarmente le due prestazioni di INVCIV e I.O. “; CP_
- - che successivamente, senza alcuna domanda inoltrata, l' spontaneamente riprendeva il pagamento della maggiorazione al milione nei suoi confronti, e che, con nota del 23.12.2022 recapitata a marzo 2023, l' le comunicava l'indebito di euro 4.279,60 specificando che CP_1
“sulla pensione INVCIV n 07084047 dal 1.1.2020 sulla base dei redditi per l'anno 2020 a seguito di ricalcolo la prestazione pagata sarà di E 313,91 e pertanto per il periodo dal
1.1.2022 al 31.12.2022 è stato corrisposto un pagamento superiore ad E 4.279,60”;
- - che ella replicava con missiva del 16.2.2023 significando di non aver posto in essere alcuna azione per ottenere l'aumento al milione per l'anno 2022 e che, piuttosto, era stato CP_ l' nonostante avesse revocato l'importo della maggiorazione sociale, a ripristinarlo di sua iniziativa per l'anno 2022; CP_
- - che, a sua volta, l' a sua volta rispondeva con nota del 15.3.2023 asserendo che l'indebito si riferiva alla revoca della maggiorazione sociale corrisposta e non spettante sulla invalidità civile n 07084047 dal 1.1.2022 al 31.2.2022.
La ricorrente sosteneva l'irripetibilità dell'indebito. Invero, nell'evidenziare la natura assistenziale della prestazione in oggetto, segnalava che le disposizioni sull'indebito assistenziale andavano individuate nel D.L. n. 850 del 1976, art. 3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977, nonché nel D.L. n.
173/1988, art. 3, comma 9, conv. in L. n. 291/1988; che si trattava di norme speciali rispetto all'art. 2033 c.c., che limitavano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che aveva accertato l'indebito, restando esclusa la ripetizione delle somme
2 precedentemente corrisposte;
che, non essendovi la prova di alcun comportamento doloso a suo carico, sussisteva la ripetibilità delle sole somme percepite in data successiva rispetto a quella di ricevimento del provvedimento d'indebito.
In proposito, richiamava l'orientamento della giurisprudenza di legittimità - Cass. n. 15759 del 12 giugno 2019 e Cass. n.28771 del 2018 - secondo cui “l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che chi ha ricevuto il pagamento versasse in dolo rispetto a tale condizione (come quando si accerta che l' incremento reddituale è talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio)”.
CP_
2.L' rimaneva contumace.
CP_
3. Con ordinanza del 29.11.2023 il giudice - considerata la contumacia dell' e stante la buona CP_ fede invocata dalla ricorrente, la quale ascriveva ad una iniziativa unilaterale dell' la erogazione della maggiorazione sociale, oggetto di richiesta di restituzione - disponeva la comparizione del
CP_ funzionario responsabile della pratica relativa alla perché riferisse sulle sopradette Pt_1
circostanze e su ognuna rilevante per la decisione.
4.Il funzionario dell' ascoltato all'udienza del 5.12.2023, riferiva: “ho Controparte_3
conoscenza dei fatti per ragione del mio ufficio e per redatto la relazione istruttoria che esibisco alla s.v.; la erogazione di cui al punto 8 della premessa dell'atto introduttivo è avvenuta d'ufficio come necessariamente accade per la maggiorazione sociale sulle pensioni di invalidità civile e più in generale sulle prestazioni assistenziali;
nel caso di specie ciò è avvenuto sulla pensione di inabilità, art 12 L. n.118/1971; confermo che l'indebito si è determinato sulla maggiorazione CP_ erogata sulla pensione di inabilità; voglio evidenziare che l' ha dovuto per legge considerare i redditi annui, sicchè la revoca dell'aumento al milione è stata il portato della nuova valutazione del dato reddituale annuo che, nel caso di specie, vedeva la doppia erogazione della pensione CP_ ordinaria e di quella di invalidità civile”; nel caso di specie prendo atto della contumacia dell'
e mi riporto alla relazione che pure mi era stata fatta redigere ai fini della costituzione in giudizio dell' ”. CP_2
5.Con sentenza in data 14 febbraio 2024 il Tribunale del lavoro di Foggia rigettava la domanda attorea e dichiarava le spese processuali non ripetibili.
3 Richiamate le allegazioni attoree, secondo cui “l'erogazione del cui recupero si tratta veniva effettuata senza alcuna domanda, senza nessuna azione posta in essere ..per ottenere l'aumento al CP_ milione..”, e le dichiarazioni rese dal funzionario all'udienza del 5.12.2023, il primo giudice riteneva in sintesi:
- che l'indebito in esame concerne importi erogati a titolo di maggiorazione sociale e, dunque, relativi a somme di natura assistenziale;
- che “la fattispecie pertanto deve essere disciplinata sulla scorta dei principi vigenti in materia di indebito assistenziale per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità, che ha individuato, in relazione a singole e diversificate ipotesi applicative, un'articolata disciplina che distingue a seconda che l'indebito consegua, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura.
In particolare, come di recente previsto dalla Suprema Corte, con sentenza n 13223 del 30.6.2020, proprio in tema di indebito assistenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, è stato già enunciato, da ultimo con sentenza n 26036 del 15.10.2019, che l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso – diverso dalla fattispecie - di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o infine di dolo comprovato…….” (in questi termini, Corte di Appello di Bari, sentenza n 665/2021 pubbl il
21.4.2021 rg n 256/2019);
- che nel caso di specie < recupero si tratta era avvenuta senza alcuna domanda da parte della ricorrente>>, con la conseguenza che < all'articolo 2033 cc>>, non potendosi ritenere un legittimo affidamento della accipiens.
6. Con ricorso del 19 febbraio 2024 ha interposto appello avverso la sentenza di Parte_1
primo grado.
L' ha resistito al gravame con apposita memoria. CP_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
4 7. Con un unico articolato motivo l'appellante ha sostanzialmente reiterato le argomentazioni giuridiche già prospettate in prime cure, ribadendo la connotazione di specialità delle disposizioni legislative in materia di indebito assistenziale rispetto alla norma generale di cui all'art. 2033 c.c., tale da legittimare la limitazione della restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento di accertamento dell'indebito e da escludere la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
Di conseguenza, in virtù del principio generale della ripetibilità solo 'pro futuro' degli indebiti assistenziali per carenza dei requisiti reddituali, l'appellante ha rimarcato che nel caso di specie, non essendovi alcuna prova di un suo comportamento doloso, la ripetibilità avrebbe dovuto essere circoscritta ai soli ratei decorrenti dal provvedimento che aveva accertato la sussistenza dell'indebito. CP_
L'appellante ha segnalato che proprio i chiarimenti resi a giudizio dal funzionario hanno confermato gli assunti attorei “a nulla rilevando che la ricorrente non avesse inoltrato domanda, la cui carenza rafforza, anzi, la tesi della irripetibilità della somma come sostenuto dalla difesa appellante”.
8. L'appello va accolto, per le ragioni che di seguito si espongono.
8.1. Le doglianze sono nel loro complesso fondate, non avendo fatto il Tribunale corretta applicazione del corpus normativo in materia di indebito assistenziale e dei principi di diritto affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, qui pienamente condivisi e dai quali non v'è motivo di discostarsi.
Preliminarmente, è bene chiarire che all'odierna attenzione vi è un'ipotesi di indebito assistenziale, non essendo possibile mettere in dubbio la natura assistenziale del beneficio della maggiorazione sociale corrisposta sulla pensione di invalidità civile n 07084047, riconducibile, come ogni prestazione assistenziale, all'art. 38, comma 1, Cost., che dispone che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
Va detto che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato ed è venuto via via consolidandosi - in luogo della generale ed incondizionata regola della ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. - un principio di settore secondo il quale deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta ed una situazione idonea ad ingenerane l'affidamento incolpevole.
Il Giudice delle leggi, invero, pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto
5 che operi anche per quest'ultimo un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile (Corte cost. 22 luglio
2004, n. 264; 27 ottobre 2000, n. 448).
Trattasi di un principio risalente, volto a tutelare l'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, atteso che le prestazioni assistenziali, pur indebite, si fondano esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di esigenze alimentari proprie e della famiglia
(Cass. 6 ottobre 2022, n. 29034; Corte cost. n. 1/2006; Corte cost. n. 431/1993), diversamente dalle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo ed hanno una più ampia funzione di tutela (Cass., Sez. un., 21 maggio 2015, n. 10454).
A siffatto principio, dunque, il canone dell'art. 38 Cost. appresta una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (Corte cost. nn. 39 e 431 del 1993).
Il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta, quindi, tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico, a cui restano assoggettate solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come per esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), ovvero nel caso di radicale incompatibilità tra il beneficio e le esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'Erario) o di dolo comprovato dell'accipiens.
È stato ulteriormente precisato (v. per tutte Cass. n. 4600 del 2021) che in materia di indebito assistenziale vige, in relazione alle singole e diversificate fattispecie, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n. 13223/2020; n. 26036/2019; n. 28771/2018), di quelli sanitari, di quelli socioeconomici - cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione (Cass. n. 31372/2019) - o ancora, in via generale, alla mancanza dei requisiti di legge.
Si tratta, in sostanza, di norme speciali rispetto all'art. 2033 c.c. (v. Cass. n. 19638/2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. n. 17216/2017), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito, restando
6 esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, con i relativi aggiustamenti che involgono la fattispecie concreta.
8.2.Merita dar conto di significativi passaggi motivazionali della pronuncia della Suprema Corte n
13223/2020 afferente proprio un'ipotesi di indebito assistenziale per mancanze dei requisiti reddituali.
<<
8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L - , Sentenza n.
26036 del 15/10/2019) che " L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo
a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'
"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che 'L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito".
……
13.- Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che lo stesso art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali- preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( , Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a CP_1
stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
7 14.- L'art. 42 d.l. 269/2003 cit. ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003 mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' , si possano CP_1
sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali.
Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre.
In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma
(anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42) , salvo il dolo comprovato.
15.- Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
16.- Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
17.- Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al CP_1
quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte CP_1
le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
8 19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' CP_1
del " Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi
e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione CP_1
reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta CP_1
dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. n. 23756 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente : "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
20.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc. ) devono essere però dichiarati all' . CP_1
21.- Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi -natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi esso l' già CP_1 CP_2
conosce.
21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente CP_2
tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge
326/2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di CP_1
sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi
9 carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. CP_1
21.2. Inoltre come già detto, l'art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza CP_1
per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
Il secondo comma 2 stabilisce " Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi
e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali."
22.- Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte
a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assitenziale) allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).>>
8.3 Orbene, facendo applicazione dei principi enunciati, la Corte osserva che il Tribunale di
Foggia non ha tratto dalla pur corretta affermazione della natura assistenziale della prestazione in esame, e, conseguentemente dell'indebito, le debite e relative conseguenze.
Si registra che il primo giudice non solo ha trascurato le allegazioni attoree e la documentazione
CP_ versata ma ha travisato anche i chiarimenti chiesti al funzionario invero,ad una combinata CP_ lettura delle une e degli altri risulta pacifico, inequivocabile ed ammesso dallo stesso che
10 l'indebito in questione (per revoca del beneficio della maggiorazione sociale corrisposta sulla pensione di invalidità civile per il periodo dal 1.1.2022 al 31.12.2022) afferisce alla mancanza dei requisiti reddituali, in quanto la - già titolare di pensione di invalidità civile su cui era Pt_1
riconosciuta la maggiorazione economica, c.d. maggiorazione sociale - una volta divenuta titolare anche dell'assegno ordinario di invalidità, giusta sentenza del Tribunale di Foggia 1995/2021, e ottenuta la liquidazione della detta prestazione, disponeva di un reddito che non le consentiva più il godimento della maggiorazione sociale.
CP_
Del pari, innegabile è che l' fosse a conoscenza di tale modifica dei dati reddituali, non solo perché ente preposto alla liquidazione sia della pensione di invalidità civile, e annessi aumenti per maggiorazione sociale, sia dell'assegno ordinario di invalidità, ma anche perché espressamente lo CP_ ha riconosciuto con delibera n. 2323128 del 15.3.2023, con cui l' ha respinto il ricorso amministrativo presentato dalla avverso la nota di indebito del 23.12.2022. Pt_1
Invero, i passaggi della delibera sono chiari e depongono nel senso detto, attestando che a) per effetto dell'art. 38 comma 4 della legge 28.12.2001 n 448 modificata dall'art 15 del D.L. 14 agosto 2020 n 104, agli invalidi civili totali è riconosciuta d'ufficio a decorrere dal 20.7.2020 a tutti i titolari di pensione di inabilità in possesso dei requisiti reddituali stabiliti dalla legge che hanno compiuto 18 anni una maggiorazione economica;
CP_ b) a gennaio 2022 l' – che ancora non poteva attribuire il reddito da assegno ordinario di invalidità – era però tenuto a mettere in pagamento la pensione di invalidità civile comprensiva della maggiorazione sociale (così come fece salvo poi chiederli in restituzione), perché, pur in assenza di una nuova domanda diretta ad ottenere il pagamento della maggiorazione sociale, il beneficio spettava di diritto in presenza dei requisiti prescritti dalla legge.
Questo il tenore della delibera:
“L'indebito inserito in pratica n 17382297 per E 4.279,60 si riferisce alla revoca del beneficio della maggiorazione sociale corrisposta e non spettante sulla invalidità civile n. 07084047 dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
La normativa di cui all'articolo 38 comma 4 della legge 28 dicembre 2001 n 448, modificata dall'art 15 del D.L. 14 agosto 2020 n 104 prevede che agli invalidi civili totali sia riconosciuta
d'ufficio a decorrere dal 20.7.2020 a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso dei requisiti reddituali stabiliti dalla legge, che hanno compiuto diciotto anni una maggiorazione economica.
Nel caso di specie l'istituto ha verificato la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa e ha riconosciuto alla ricorrente la suddetta maggiorazione a decorrere dal 20 luglio 2020.
11 Il beneficio è venuto meno in seguito alla successiva liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità (decorrenza 1 gennaio 2019) avvenuta in data 2.7.2021 in esecuzione della sentenza n
1995/2021 pubblicata il 6/5/2021.
L'assegno ordinario di invalidità ha durata triennale con scadenza, quindi, nel caso che ci riguarda 31/12/2021.
Ciò premesso, al momento dell'elaborazione della rata di gennaio 2022 della pensione di invalidità civile (avvenuta nei primi giorni di dicembre 2021) il diritto alla conferma dell'assegno ordinario di invalidità non era stato ancora accertato (domanda di conferma n 2063911600207 presentata solo in data 16.12.2021 e prestazione rimessa in pagamento da marzo 2022) e quindi da gennaio
2022 l'istituto (non potendo attribuire il reddito derivante da assegno ordinario di invalidità) era tenuto a rimettere in pagamento la pensione di invalidità civile totale comprensiva della maggiorazione sociale perché, se pur in assenza di nuova domanda diretta ad ottenere il pagamento della maggiorazione sociale, il beneficio spetta di diritto in presenza dei requisiti prescritti dalla legge”.
8.4. Stando così le cose, non può che prendersi atto che il giudice non ha dato continuità al principio consacrato nella sentenza della Cassazione appena riportata (cfr decisivi i punti 21.2 22), ed ha assimilato la presente fattispecie a quelle in cui va escluso l'affidamento dell'accipiens – e con esso l'applicabilità delle regole dell'indebito assistenziale (che consentono di ritenere ripetibile l'indebito solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge) – perché al cospetto di prestazioni assistenziali erogate in favore di chi non ha avanzato domanda amministrativa e non sia parte di un rapporto assistenziale.
Infatti, il giudice ha erroneamente dato peso alla circostanza che mancasse la domanda amministrativa della volta ad ottenere la maggiorazione sociale, laddove decisiva non era Pt_1
detta domanda, peraltro pure presentata (siccome reso palese dalla liquidazione della stessa, cfr note
CP_ 23.10.2020 e 26.1.2021) e di cui comunque non vi era più bisogno a far data dal 20/7/2020, giusta art. 38 comma 4 della legge 28.12.2001 n 448 modificata dall'art.15 d.l. 14.8.2020 n 104), ed ha inspiegabilmente trascurato che l'indebito derivava dal superamento dei limiti reddituali a causa della percezione da parte della dell'assegno ordinario di invalidità. Pt_1
Nel caso in esame, va tutelato l'affidamento della non sussistendo dati comprovanti il Pt_1
CP_ dolo dell'accipiens e peraltro neppure configurabile stante la conoscenza da parte dell' dei redditi – e del loro superamento – in capo alla assistibile.
9. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, è fondata la domanda di ed Parte_1
illegittima la richiesta di ripetizione delle somme di E 4.279,60 di cui al provvedimento di
12 indebito del 23.12.2022.
Accolto l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, la Corte dichiara non dovute le somme di cui alla nota di indebito del 23.12.2022.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico
CP_ dell' nella misura e con le modalità di cui in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato il 19.2.2024, da avverso la sentenza n. 491 del 14.2.2024 resa dal Tribunale del lavoro di Parte_1
Foggia nei confronti dell' , così provvede: CP_1
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza, dichiara non dovute le somme di cui alla nota di indebito del 23.12.2022 ;
CP_
condanna l' al pagamento in favore di delle spese di entrambi i gradi del Parte_1
giudizio, che liquida in E 1.500,00 per ciascun grado, oltre rimborso forfettario delle spese, iva e cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario
Così deciso in Bari, 28.1.2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino
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