Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/06/2025, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.L. 9753/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 11/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9753/2024 promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Roberto Bonavita;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. , convenuto contumace;
CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Avente ad oggetto: altre controversie in materia di contributi previdenziali
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“segue:
1. In via principale : annullare integralmente gli atti impugnati, dichiarandoli nulli e privi di effetti giuridici. Tale richiesta si fonda su una serie di gravi vizi riscontrati nel procedimento di accertamento, che ne minano la legittimità e la correttezza sostanziale. In particolare, il conteggio sproporzionato degli importi richiesti che si discostano notevolmente dal totale del “dovuto” i conteggi presentati nel provvedimento impugnato risulta opaco e contraddittorio, con importi non suffragati da adeguata documentazione e da preci si riferimenti normativi.
2. In via subordinata: qualora codesto spett.le Tribunale ritenesse infondate le ragioni di annullamento, si chiede di procedere a una rideterminazione delle somme dovute, eliminando gli errori e le illegittimità riscontrate negli atti impugnati. Tale ricalcolo dovrà essere effettuato sulla base di una corretta interpretazione della normativa tributaria e dei principi di equità, tenendo conto delle specifiche circostanze del caso concreto.
3. Spese di giudizio e rimborso del contributo unificato: si chiede, inoltre, la condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio, ai sens dell'art. 15 del D.lgs. n.546/1992. Tali spese includono non solo le spese vive sostenute dal ricorrente, come le spese di notifica e le spese per la consulenza, ma anche le spese professionali sostenute per la difesa in
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4. Distrazione delle spese in favore del consulente: si chiede, infine, che il giudice, nella medesima sentenza di condanna alle spese, disponga la distrazione in favore del sottoscritto , degli onorari non riscossi e delle spese anticipate, Parte_2 come da nota spese allegata. Tale richiestasi fonda sul principio di causalità tra soccombenza condanna alle spese, nonché sulla necessità di garantire al consulente il giusto compenso per l'attività svolta in favore del ricorrente”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- con ricorso depositato in data 27.11.2024 parte ricorrente propone domanda di annullamento delle cartelle di pagamento indicate in ricorso deducendo:
1. la prescrizione di tutti i crediti di cui alle cartelle;
2. l'irregolarità della notificazione delle cartelle di pagamento;
3. l'illegittima applicazione di interessi sulle sanzioni;
- all'udienza del 9.4.2025 il giudice, dichiarata la contumacia dell' , ha rilevato, CP_1 anche ai sensi dell'art. 101 co. 2 c.p.c. l'assenza di interesse ad agire della ricorrente, non essendo dedotta alcuna delle condizioni di cui all'art. 12 co. 4 bis
R.D. n. 602/1973;
- la difesa di parte ricorrente ha depositato in data 30.5.2025 memoria autorizzata in merito all'interesse ad agire;
ritenuto che:
- debba essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire;
- l'art. 12 co. 4 bis R.D. n. 602/1973 vigente ratione temporis dispone: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
2 c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”;
- nonostante il rilievo di ufficio, parte ricorrente non ha allegato e provato l'esistenza di una delle cause che giustificano l'impugnazione della cartella ai sensi della disposizione citata;
- non vi sia luogo a provvedere sulle spese, in assenza di costituzione della parte convenuta, contumace;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese di lite.
Torino, 11/06/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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