Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 25/02/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
OGGETTO:
opposizione ad avviso
REPUBBLICA ITALIANA di addebito
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 25/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 174/2024 R.G. promossa
DA
• (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SCAGLIANTI PAOLO per procura come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. SALVO RICCARDO per procura come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 14/03/2024 proponeva opposizione Parte_1
CP_ all'avviso di addebito n. 339 2023 0000827268000, formato il 24/11/2023, e notificato a mezzo servizio postale il 06/02/24, per contributi relativi alla Gestione
Commercianti e somme aggiuntive pari € 5.009,09 in relazione al periodo 04/2021 -
12/2022.
Esponeva che la pretesa contributiva scaturiva dal Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione n. 1021011937 del 21/04/2022 (doc. 2) emesso nei confronti di e da analogo Verbale di Accertamento e Notificazione n. Parte_1
2021009391/DDL del 07/04/2022 (doc. 3) elevato nei confronti della Parte_2
(doc. 4), avente sede legale in San Giovanni di Ostellato, società a mezzo
[...] della quale veniva esercitata l'attività di Bar.
1
Concludeva chiedendo l'accertamento della insussistenza dei requisiti di legge per l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti e conseguentemente della insussistenza della pretesa contributiva fatta valere con l'avviso di addebito del quale chiedeva l'annullamento e contestuale cancellazione di essa ricorrente dalla gestione INPS commercianti. CP_ 2. Si costituiva in giudizio l richiamando le risultanze dell'accertamento ispettivo ed affermando che socia della dalla data di Parte_1 Parte_3 apertura dell'attività, aveva svolto la sua attività lavorativa in modo abituale e prevalente presso il bar e che la mera enunciata sussistenza in capo alla ricorrente di attività di collaborazione nell'impresa di (padre) non era risultata Persona_1 idonea ad escludere l'obbligatorietà dell'iscrizione nella "gestione commercianti" sulla scorta degli elementi forniti dalla stessa ricorrente ed accertati in sede ispettiva, dai quali risultava che il bar veniva portato avanti sostanzialmente solo da lei e dal socio Controparte_3
3. L'istruttoria della causa è consistita nell'interrogatorio libero della ricorrente e nell'esame della teste indotta dalla medesima.
La causa viene decisa all'odierna udienza sulla base delle seguenti considerazioni.
4. Va anzitutto premesso che, come risulta dalla visura camerale prodotta, la
è caratterizzata dalla presenza di diversi soci, con diverse quote di Parte_2 compartecipazione: (82%), (4%), (4%), Persona_1 Persona_2 Persona_3
(4%), (4%), (1%), e (1%). Parte_1 Parte_4 Persona_4 Controparte_3
Dal verbale reso in sede ispettiva in data 21.10.2021 risulta che la ricorrente ha dichiarato di lavorare nel bar “in modo abituale e prevalente”, come anche il socio sin dall'apertura del bar, nel mese di aprile 2021 e che per brevi Controparte_3 periodi la società si è avvalsa anche del lavoro intermittente di , nonché, Persona_5 per lo più nel periodo estivo, del lavoro delle socie e . Persona_3 Parte_4
2 Sentita liberamente all'udienza del 21.6.2024, la ricorrente ha precisato di non avere mai usato l'espressione “lavoro abituale e prevalente” durante la raccolta delle dichiarazioni rese dinanzi al personale ispettivo.
Ha altresì riferito quanto segue: “Il bar ha aperto il 1° aprile 2021 e vi lavoravamo a turno tutti i soci della e cioè io, mio Parte_2 Controparte_3 fidanzato, mio padre compagna di mio padre, nonché Persona_1 Persona_2 mie sorelle e e altro socio;
inoltre vi Parte_4 Persona_6 Persona_4 lavorava barista a chiamata. Generalmente, quando chiudeva Persona_5
l'officina io mi occupavo della chiusura del locale;
facevo le pulizie e chiudevo la cassa. La mia attività non superava le due ore di lavoro giornaliero all'interno del locale. Durante il resto della giornata si avvicendavano tutte queste persone che ho già nominato”.
Le dichiarazioni della ricorrente trovano piena conferma nelle dichiarazioni della socia che ha dichiarato che nello stesso periodo (01/04/2021 - Persona_2
31/12/2022) in cui lavorava per il padre, volgeva quotidiana attività serale al Pt_1
Bar (più o meno dalle 18 in avanti, per un massimo di un'ora mezza o due o secondo minori necessità) chiudendo la cassa e facendo le pulizie;
se ci trovavamo la sera insieme al Bar, facevamo gli ordini insieme, per il giorno dopo;
talvolta, per bassissima affluenza causa Covid, non c'erano ordini da fare e le pulizie della sera si svolgevano altresì in pochissimo tempo. potrebbe anche aver effettuato, Pt_1 eccezionalmente, qualche apertura del Bar, la mattina”. La inoltre si Per_2 occupava personalmente della contabilità, dei pagamenti e degli ordini (talora con la ricorrente), interfacciandosi con il commercialista.
Quanto al lavoro in officina, la ricorrente ha dichiarato che all'epoca ella svolgeva lavoro impiegatizio: “io svolgevo lavori di tipo impiegatizio e comunque facevo tutto ciò di cui avesse bisogno mio padre. Io stavo in officina tutti i giorni da quando apriva a quando chiudeva. L'officina apriva alle 8:00 e chiudeva verso le
17:30/18:00”.
Anche tale circostanza ha trovato conferma da parte della teste esaminata, posto che anche la volgeva attività lavorativa impiegatizia presso l'officina Per_2 per 4 ore giornaliere. La teste ha riferito: “Posso dire che, nelle 4 ore giornaliere in cui io ero … presente per lavoro in officina, vedevo presente ed al lavoro – nel periodo dal 16/12/2019 al 31/12/2022 - la Sig.ra io e la Sig.ra abbiamo due Pt_1 Pt_1 autonome scrivanie;
io mi occupo dell'amministrazione, fatturo ai clienti, faccio gli ordini ai fornitori etc. edigeva i preventivi sulle base delle indicazioni del padre Pt_1
3 e li inviava ai potenziali Clienti, parlava con i fornitori, registrava fogli di lavoro, faceva telefonate e gestiva, insieme con me o da sola, la corrispondenza via mail etc.. Sempre nell'ambito della propria attività lavorativa, talora sciva con il Pt_1 padre ed Entrambi andavano per lavoro presso i cantieri o presso i Clienti. Per quanto io possa ricordare - e salve per tutti le limitazioni imposte dall'emergenza
Covid - la Sig.ra era già giornalmente al lavoro in officina, allorquando Pt_1 arrivavo io, e permaneva al lavoro quando io me ne andavo”.
5. Non risultano emergenti circostanze fattuali di segno contrario o che si pongano in contraddizione con quanto sopra rilevato.
Risulta peraltro documentalmente provato che il ruolo di collaboratrice familiare della nell'officina del padre è iniziato prima dell'apertura del bar: Per_1 già in data 16/12/2019 ella aveva stipulato con il padre, l'atto di Persona_1
Riconoscimento di Impresa familiare (docc. 6-7), redatto a cura del Notaio
e registrato in Comacchio il 23/12/19 al n. 2726 Serie 1T, Persona_7 prevendendo ivi espressamente la riparazione del reddito prodotto ex art. 230 bis c.c., sulla base della quantità e qualità del lavoro prestato.
Risulta infine che il rapporto di collaborazione continuativa e prevalente nell'impresa proseguiva per fino al 31/12/2022, quando la medesima Parte_1 interrompeva l'attività (con subentro di come da atto notarile del Parte_4
28/12/2022, redatto a cura del Notaio e registrato in Comacchio il Persona_7
30/12/22 al n. 2755 Serie 1T (doc. 9), con conseguente cessazione anche del rapporto INAIL (doc. 10). In ragione di detto rapporto, conseguiva Parte_1 redditi di partecipazione nell'impresa, ed in particolar modo – per gli anni oggetto di esame – per € 9.986,00 per l'anno 2021 (doc. 11) e per € 15.633,00 per l'anno 2022
(doc. 12).
Sulla cessazione dell'attività presso l'officina del padre, la ricorrente ha riferito di avere terminato la sua collaborazione familiare nell'estate 2022, senza però che questo si possa automaticamente tradurre in una sua attività abituale e prevalente all'interno del suo bar, avendo ella lavorato come stagionale presso un ristorante sito in località turistica (Portogaribaldi). La circostanza non è stata contestata dall'ente convenuto.
Tale dichiarazione risulta compatibile con l'atto notarile del 28.12.2022 di cessazione della collaborazione familiare, in quanto la ha riferito di avere Per_1 iniziato a lavorare esclusivamente nel bar solo a partire dall'inverno.
4 6. La disciplina della gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1:
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti,
siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
Quindi il presupposto imprescindibile è che per l'iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale e la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di una società commerciale.
Nel caso in esame è risultato che la ricorrente, pur svolgendo personalmente lavoro aziendale nel bar in modo continuativo (e non saltuario, come invece affermato), dedicava tuttavia all'attività una parte marginale della giornata lavorativa, non più di una o due ore al giorno e solo la sera, in chiusura, posto che il bar veniva in realtà gestito anche in collaborazione con gli altri sei (6) soci, quasi tutti familiari, cui si era aggiunta anche una lavoratrice intermittente.
La circostanza che, dopo la cessazione del suo orario di lavoro come impiegata nell'officina, ella riuscisse a recarsi subito dopo nel bar per la chiusura appare verosimile, se si pone mente al fatto che – come dichiarato dalla teste
- il bar non si trovava molto distante dall'attività paterna (tra i 500 e i 1000 Per_2 metri di distanza) e la ricorrente si spostava in auto.
7. Il ricorso deve pertanto essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara l'insussistenza della CP_ pretesa contributiva dell di € 5.009,09 nei confronti della ricorrente Pt_1
5 per il periodo contributivo 04/2021 - 12/2022 e di cui all'avviso di addebito n. Pt_1
339 2023 0000827268000, formato il 24/11/2023, che annulla. CP_ Condanna l alla rifusione delle spese di lite della ricorrente che liquida in complessivi € 2.620,00, oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie, ad € 43,00 per contributo unificato ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge,
Così deciso in Ferrara il 25/02/2025
IL GIUDICE Alessandra De Curtis
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