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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2253 / 2021 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 12.12.24
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. ADINOLFI MARIA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv AMBROSIO GIOVANNI CP_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 03/06/2021 parte ricorrente ha evidenziato di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dall'ottobre 2008 sino al 3 agosto 2009 con contratto di lavoro a tempo determinato part- time al 50% e dal 4 agosto 2009 sino al 29 settembre 2018 con contratto a tempo indeterminato full time, di essere stato inquadrato, sino al mese di ottobre 2011, nel VI livello del CCNL Commercio Terziario e, dal mese di novembre 2011 nel IV livello, di aver osservato il seguente orario di lavoro per tutto il periodo - dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 e alle ore 21.30 (con un'ora di pranzo dalle ore 13:30 alle ore14:30) ed il sabato dalle ore 7.30 alle ore 13.30 (e nei mesi di settembre, ottobre e novembre dalle 7.30 alle 18.00 ) sosteneva che in qualità di “uomo di fiducia” del sig (socio e marito della l.r.p.t. della società Tes_1 convenuta) possedeva le chiavi del deposito, degli uffici amministrativi e della casa del sig. e di Tes_1 esser stato in particolare incaricato delle operazioni di apertura e chiusura dell'azienda (tanto del deposito che degli uffici), della gestione e sistemazione e catalogazione dei materiali presenti in magazzino, preparazione e confezionamento degli articoli da inviare sulla base degli ordini ricevuti, e di aver svolto anche compiti di addetto alla prevenzione incendi e alla sicurezza;
sosteneva inoltre di esser stato costretto dal sig , all'inizio dell'anno 2018, a firmare un documento connesso al suo rapporto di lavoro a Tes_1 fronte della minaccia di perdere il posto di lavoro di cui neanche aveva ricevuto copia e di essersi infine dimesso a causa dell'insostenibilità della situazione lavorativa e dei gravosissimi orari di lavoro che gli venivano richiesti;
concludeva per la condanna di parte convenuta al pagamento dell'importo complessivo di euro 126.351,77 a titolo di TFr differenze retributive ed indennità per ferie e permessi non goduti come da conteggi allegati alla domanda;
instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la parte convenuta per contestare la domanda e chiederne il rigetto;
deduceva che il ricorrente, sin dall'origine del rapporto (e per tutta la sua durata) aveva svolto esclusivamente mansioni di addetto al magazzino, che era stato correttamente inquadrato prima nel 6°livello del CCNL Terziario Confcommercio e poi nel 4°livello e che l'orario di lavoro era articolato su 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,00 circa con un'ora di spacco per il pranzo e che quando il lavoratore aveva svolto lavoro straordinario era stato regolarmente ed adeguatamente retribuito come da buste paga che esibiva;
deduceva che il lavoratore aveva ricevuto tutto quanto dovuto a titolo di TFR esibendo in proposito ricevuta di bonifico del 18.1.2019; contestava inoltre che il ricorrente avesse svolto mansioni di uomo di fiducia del sig e la sua Tes_1 detenzione della chiavi di accesso al deposito ed agli uffici amministrativi (nonché delle chiavi di casa del sig. e del budge digitale per l'antifurto posto a protezione della stessa) -sostenendo, che le stesse Tes_1 erano nella disponibilità di diversi addetti- escludendo anche che il lavoratore fosse stato addetto alla prevenzione incendi e alla sicurezza;
evidenziava l'improponibilità del ricorso per aver il ricorrente in data 9 aprile 2018 sottoscritto un verbale di conciliazione sindacale e che il lavoratore aveva rassegnato dimissioni non in ragione del carico di lavoro ma perché era stato assunto nella pubblica amministrazione come collaboratore scolastico;
eccepiva in ogni caso la prescrizione quinquennale dei diritti relativamente al periodo intercorso tra il 2009 e il 2013 e contestava i conteggi esibiti;
escussi i testi ammessi la causa veniva rinviata all'udienza del 12.12.24 che veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed oggi è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non può essere accolta nella parte in cui è stato richiesto il pagamento di differenze retributive per il periodo 2009- aprile 2018 considerando che il lavoratore ha sottoscritto innanzi a rappresentante sindacale da lui designato un accordo transattivo in forza del quale ha ricevuto il pagamento di somme a fronte della rinuncia ad ogni azione nei confronti della datrice di lavoro (cfr prod convenuta doc 1) ;
Le deduzioni del lavoratore circa il fatto di esser stato indotto a firmare l'accordo sotto minaccia di licenziamento non hanno trovato riscontro in istruttoria -in quanto nessuno dei testi ha confermato la relativa circostanza- e nessun elemento probatorio è stato offerto al fine di dimostrare che l'assistenza sindacale sia stata soltanto formale;
d'altro canto dal testo dell'accordo transattivo si evince l'avvenuta comunicazione al lavoratore delle conseguenze della conciliazione da parte del rappresentante sindacale così come la questione controversa tra le parti e le "reciproche concessioni" ;
Per quanto riguarda il periodo successivo (ovvero dal 9 aprile 2018 sino al 29 settembre 2018) all'esito dell'istruttoria svolta è emersa la parziale fondatezza della domanda nel senso che, dall'esame complessivo delle dichiarazioni rese dai testi escussi, risulta il sistematico svolgimento da parte del lavoratore -quanto meno- di un'ora di lavoro straordinario al giorno;
La stessa parte datoriale deduce che l'orario di lavoro osservato dal ricorrente era articolato su 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 circa alle 18,00 circa con un'ora di spacco- (cfr memoria difensiva pagina 3) e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi è inoltre possibile affermare che la giornata lavorativa
“media” del ricorrente si protraeva quotidianamente -quanto meno- sino alle 18.30;
Tanto si ritiene considerando le dichiarazioni rese sul punto dal teste (consulente del lavoro Tes_2 della convenuta) che riferiva che l'orario di lavoro osservato da tutti i dipendenti era compreso tra le ore
8.30 e le ore 18.30 -precisando di essere a conoscenza dell'orario di chiusura dell'azienda perché quando vi ci si recava al pomeriggio andava via verso le 18.30 “insieme a tutti gli altri dipendenti” ed evidenziando anche che la chiusura poteva venir anche ritardata di 5/10 minuti- e le dichiarazioni rese dal teste
[...]
(dipendente della convenuta nel periodo 2016/2019) che riferiva che il suo orario di lavoro andava Tes_3 dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.00 dal lunedì al venerdì e che quando gli capitava di rimanere oltre questo orario il Sig era presente;
le suddette dichiarazioni sono apparse prevalenti rispetto a Pt_1 quelle rese dai testi (dipendente della convenuta dal 2008 al 2023) che ha del tutto escluso che il Tes_4 magazzino rimanesse aperto oltre le ore 18.00 e dal teste (dipendente della convenuta) che Tes_1 appaiono aver reso dichiarazioni del tutto compiacenti con la tesi difensiva della convenuta e tra l'altro in contrasto con quanto riferito sul punto dai testi;
Tes_2 Tes_3
Considerato inoltre che alcuna ora di lavoro straordinario risulta esser stata retribuita al lavoratore nel periodo aprile- settembre 2018 (cfr buste paga in atti) la domanda può essere accolta sul punto nei suddetti limiti;
Per quanto riguarda il dovuto si ritiene inopportuno procedere a conferire incarico ad un CTU -anche per evitare di gravare le parti di ulteriori costi e per la semplicità dei calcoli da effettuare-
Considerato pertanto che la contrattazione di riferimento prevede un incremento del 15% sulla retribuzione oraria nel caso di prestazioni di lavoro straordinario tra la 41 esima e la 48esima ora settimanale, che la retribuzione oraria riconosciuta al lavoratore nell'anno 2018 era di euro 10,27220 per ogni ora di lavoro (cfr buste paga anno 2018 in atti) al lavoratore può essere riconosciuto l'importo di euro
11,81 per ogni ora di lavoro straordinario svolta e quindi, considerando 5 ore di lavoro straordinario la settimana per il periodo 9 aprile -29 settembre 2018 e detratti i periodi di ferie goduti (quali risultano dalle buste paga del periodo) al ricorrente può essere riconosciuto a titolo di lavoro straordinario l'importo complessivo di euro 1.358,00 oltre accessori come per legge;
Nulla può essere riconosciuto a titolo di TFR considerando che parte datoriale ha esibito documentazione che non è stata oggetto di alcuna specifica contestazione da parte del ricorrente (cfr verbali di causa) che attesta l'avvenuta corresponsione del TFR in epoca antecedente all'instaurazione del presente giudizio (cfr doc 14 e 15 prod convenuta)
Per quanto riguarda le ferie ed i permessi non goduti, tenendo conto di quanto si legge nell'ultima busta paga esibita in giudizio, e della mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle ferie e permessi residui ivi indicati, al ricorrente può essere riconosciuto anche l'importo di euro 1.695,00 per i suddetti titoli
Ogni altra questione resta assorbita
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 2253 /2021
Condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo di euro 3.053,00 oltre accessori come per legge ed alla rifusione delle spese di lite sostenute liquidate in euro 1.600,00 per compensi oltre accessori con attribuzione al procuratore anticipatario
16/01/2025 Il Giudice Parte_2
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 12.12.24
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. ADINOLFI MARIA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv AMBROSIO GIOVANNI CP_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 03/06/2021 parte ricorrente ha evidenziato di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dall'ottobre 2008 sino al 3 agosto 2009 con contratto di lavoro a tempo determinato part- time al 50% e dal 4 agosto 2009 sino al 29 settembre 2018 con contratto a tempo indeterminato full time, di essere stato inquadrato, sino al mese di ottobre 2011, nel VI livello del CCNL Commercio Terziario e, dal mese di novembre 2011 nel IV livello, di aver osservato il seguente orario di lavoro per tutto il periodo - dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 e alle ore 21.30 (con un'ora di pranzo dalle ore 13:30 alle ore14:30) ed il sabato dalle ore 7.30 alle ore 13.30 (e nei mesi di settembre, ottobre e novembre dalle 7.30 alle 18.00 ) sosteneva che in qualità di “uomo di fiducia” del sig (socio e marito della l.r.p.t. della società Tes_1 convenuta) possedeva le chiavi del deposito, degli uffici amministrativi e della casa del sig. e di Tes_1 esser stato in particolare incaricato delle operazioni di apertura e chiusura dell'azienda (tanto del deposito che degli uffici), della gestione e sistemazione e catalogazione dei materiali presenti in magazzino, preparazione e confezionamento degli articoli da inviare sulla base degli ordini ricevuti, e di aver svolto anche compiti di addetto alla prevenzione incendi e alla sicurezza;
sosteneva inoltre di esser stato costretto dal sig , all'inizio dell'anno 2018, a firmare un documento connesso al suo rapporto di lavoro a Tes_1 fronte della minaccia di perdere il posto di lavoro di cui neanche aveva ricevuto copia e di essersi infine dimesso a causa dell'insostenibilità della situazione lavorativa e dei gravosissimi orari di lavoro che gli venivano richiesti;
concludeva per la condanna di parte convenuta al pagamento dell'importo complessivo di euro 126.351,77 a titolo di TFr differenze retributive ed indennità per ferie e permessi non goduti come da conteggi allegati alla domanda;
instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la parte convenuta per contestare la domanda e chiederne il rigetto;
deduceva che il ricorrente, sin dall'origine del rapporto (e per tutta la sua durata) aveva svolto esclusivamente mansioni di addetto al magazzino, che era stato correttamente inquadrato prima nel 6°livello del CCNL Terziario Confcommercio e poi nel 4°livello e che l'orario di lavoro era articolato su 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,00 circa con un'ora di spacco per il pranzo e che quando il lavoratore aveva svolto lavoro straordinario era stato regolarmente ed adeguatamente retribuito come da buste paga che esibiva;
deduceva che il lavoratore aveva ricevuto tutto quanto dovuto a titolo di TFR esibendo in proposito ricevuta di bonifico del 18.1.2019; contestava inoltre che il ricorrente avesse svolto mansioni di uomo di fiducia del sig e la sua Tes_1 detenzione della chiavi di accesso al deposito ed agli uffici amministrativi (nonché delle chiavi di casa del sig. e del budge digitale per l'antifurto posto a protezione della stessa) -sostenendo, che le stesse Tes_1 erano nella disponibilità di diversi addetti- escludendo anche che il lavoratore fosse stato addetto alla prevenzione incendi e alla sicurezza;
evidenziava l'improponibilità del ricorso per aver il ricorrente in data 9 aprile 2018 sottoscritto un verbale di conciliazione sindacale e che il lavoratore aveva rassegnato dimissioni non in ragione del carico di lavoro ma perché era stato assunto nella pubblica amministrazione come collaboratore scolastico;
eccepiva in ogni caso la prescrizione quinquennale dei diritti relativamente al periodo intercorso tra il 2009 e il 2013 e contestava i conteggi esibiti;
escussi i testi ammessi la causa veniva rinviata all'udienza del 12.12.24 che veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed oggi è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non può essere accolta nella parte in cui è stato richiesto il pagamento di differenze retributive per il periodo 2009- aprile 2018 considerando che il lavoratore ha sottoscritto innanzi a rappresentante sindacale da lui designato un accordo transattivo in forza del quale ha ricevuto il pagamento di somme a fronte della rinuncia ad ogni azione nei confronti della datrice di lavoro (cfr prod convenuta doc 1) ;
Le deduzioni del lavoratore circa il fatto di esser stato indotto a firmare l'accordo sotto minaccia di licenziamento non hanno trovato riscontro in istruttoria -in quanto nessuno dei testi ha confermato la relativa circostanza- e nessun elemento probatorio è stato offerto al fine di dimostrare che l'assistenza sindacale sia stata soltanto formale;
d'altro canto dal testo dell'accordo transattivo si evince l'avvenuta comunicazione al lavoratore delle conseguenze della conciliazione da parte del rappresentante sindacale così come la questione controversa tra le parti e le "reciproche concessioni" ;
Per quanto riguarda il periodo successivo (ovvero dal 9 aprile 2018 sino al 29 settembre 2018) all'esito dell'istruttoria svolta è emersa la parziale fondatezza della domanda nel senso che, dall'esame complessivo delle dichiarazioni rese dai testi escussi, risulta il sistematico svolgimento da parte del lavoratore -quanto meno- di un'ora di lavoro straordinario al giorno;
La stessa parte datoriale deduce che l'orario di lavoro osservato dal ricorrente era articolato su 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 circa alle 18,00 circa con un'ora di spacco- (cfr memoria difensiva pagina 3) e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi è inoltre possibile affermare che la giornata lavorativa
“media” del ricorrente si protraeva quotidianamente -quanto meno- sino alle 18.30;
Tanto si ritiene considerando le dichiarazioni rese sul punto dal teste (consulente del lavoro Tes_2 della convenuta) che riferiva che l'orario di lavoro osservato da tutti i dipendenti era compreso tra le ore
8.30 e le ore 18.30 -precisando di essere a conoscenza dell'orario di chiusura dell'azienda perché quando vi ci si recava al pomeriggio andava via verso le 18.30 “insieme a tutti gli altri dipendenti” ed evidenziando anche che la chiusura poteva venir anche ritardata di 5/10 minuti- e le dichiarazioni rese dal teste
[...]
(dipendente della convenuta nel periodo 2016/2019) che riferiva che il suo orario di lavoro andava Tes_3 dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.00 dal lunedì al venerdì e che quando gli capitava di rimanere oltre questo orario il Sig era presente;
le suddette dichiarazioni sono apparse prevalenti rispetto a Pt_1 quelle rese dai testi (dipendente della convenuta dal 2008 al 2023) che ha del tutto escluso che il Tes_4 magazzino rimanesse aperto oltre le ore 18.00 e dal teste (dipendente della convenuta) che Tes_1 appaiono aver reso dichiarazioni del tutto compiacenti con la tesi difensiva della convenuta e tra l'altro in contrasto con quanto riferito sul punto dai testi;
Tes_2 Tes_3
Considerato inoltre che alcuna ora di lavoro straordinario risulta esser stata retribuita al lavoratore nel periodo aprile- settembre 2018 (cfr buste paga in atti) la domanda può essere accolta sul punto nei suddetti limiti;
Per quanto riguarda il dovuto si ritiene inopportuno procedere a conferire incarico ad un CTU -anche per evitare di gravare le parti di ulteriori costi e per la semplicità dei calcoli da effettuare-
Considerato pertanto che la contrattazione di riferimento prevede un incremento del 15% sulla retribuzione oraria nel caso di prestazioni di lavoro straordinario tra la 41 esima e la 48esima ora settimanale, che la retribuzione oraria riconosciuta al lavoratore nell'anno 2018 era di euro 10,27220 per ogni ora di lavoro (cfr buste paga anno 2018 in atti) al lavoratore può essere riconosciuto l'importo di euro
11,81 per ogni ora di lavoro straordinario svolta e quindi, considerando 5 ore di lavoro straordinario la settimana per il periodo 9 aprile -29 settembre 2018 e detratti i periodi di ferie goduti (quali risultano dalle buste paga del periodo) al ricorrente può essere riconosciuto a titolo di lavoro straordinario l'importo complessivo di euro 1.358,00 oltre accessori come per legge;
Nulla può essere riconosciuto a titolo di TFR considerando che parte datoriale ha esibito documentazione che non è stata oggetto di alcuna specifica contestazione da parte del ricorrente (cfr verbali di causa) che attesta l'avvenuta corresponsione del TFR in epoca antecedente all'instaurazione del presente giudizio (cfr doc 14 e 15 prod convenuta)
Per quanto riguarda le ferie ed i permessi non goduti, tenendo conto di quanto si legge nell'ultima busta paga esibita in giudizio, e della mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle ferie e permessi residui ivi indicati, al ricorrente può essere riconosciuto anche l'importo di euro 1.695,00 per i suddetti titoli
Ogni altra questione resta assorbita
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 2253 /2021
Condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo di euro 3.053,00 oltre accessori come per legge ed alla rifusione delle spese di lite sostenute liquidate in euro 1.600,00 per compensi oltre accessori con attribuzione al procuratore anticipatario
16/01/2025 Il Giudice Parte_2
Dott.ssa Raffaella Caporale