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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3434/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente dr.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere rel dr.ssa Isabella Ciriaco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3434/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. / P. IVA ), Società Parte_1 P.IVA_1
incorporante la rappresentata e difesa, come da procura Controparte_1 allegata all'atto di citazione in appello, dagli Avv. ETTORE PAPARAZZO (C.F.
, LUCA AMENDOLA (C.F. ), e C.F._1 C.F._2
(C.F. con studio in ROMA, VIA Parte_2 C.F._3
CRESCENZIO N. 25, presso cui è elettivamente domiciliata;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. / P.IVA ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2
difesa, come da delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta versata agli atti pagina 1 di 9 del giudizio di primo grado, dall'Avv. DAVIDE PERROTTA (C.F.
), con studio in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA N. 39, C.F._4
presso cui è elettivamente domiciliata;
CP_3
(C.F. / P.IVA ), in giudizio mediante la sua mandataria
[...] P.IVA_3
C.F. ), rappresentata e difesa, come da procura allegata alla CP_4 P.IVA_4 comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. CRISTIANO DI GIOSA (C.F.
), con studio in ROMA, VIALE PARIOLI N. 2, presso cui è C.F._5
elettivamente domiciliata;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso sentenza in materia di “Somministrazione”
CONCLUSIONI: Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa in riforma della impugnata sentenza:
– in via principale accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 8875/2023 emessa dal Tribunale di Ordinario di Milano, Sezione XI Civile, Giudice Dott.ssa Francesca Avancini, nell'ambito del giudizio N.R.G. 42269/2021, accogliere tutte le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“accertare e dichiarare come non dovuta alla la somma pari ad CP_2 CP_2
€.89.349,16 di cui alla fattura n. 1603502 del 21.4.2021 e, per l'effetto, dichiarare infondata la pretesa creditoria avanzata dalla medesima Società convenuta”; conseguentemente condannare alla restituzione in Controparte_2 favore della parte appellante dell'importo pari ad €. 124.252,23 comprensivo anche degli interessi di mora nonché della refusione delle spese di lite, erogata a seguito della pubblicazione della Sentenza impugnata.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali.
- In via subordinata, in riforma della sentenza n. 8875/2023 emessa dal Tribunale di
Ordinario di Milano, Sezione XI Civile, Giudice Dott.ssa Francesca Avancini, nell'ambito del giudizio N.R.G. 42269/2021, accertare e dichiarare che alcuna colpa nel ritardo del pagamento della fattura n. 1603502 del 21.4.2021 può essere imputato alla odierna appellante e, per l'effetto, limitare la condanna della medesima al pagamento della relativa sorte pari ad €. 89.349,16; conseguentemente condannare la a restituire l'importo pari ad €. 34.903,07 rispetto Controparte_2
pagina 2 di 9 all'importo complessivo erogato in favore della parte appellata successivamente alla pubblicazione della Sentenza impugnata per i motivi esposti nell'atto di citazione, con la compensazione delle spese del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 92 cpc (C. Cost. 19.04.2018, n. 77), nonché la liquidazione delle spese di CTU in capo a tutte le parti in solido-
- In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali.”
Per Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adito, a) rigettare l'appello siccome inammissibile e infondato, in fatto e diritto;
b) confermare la sentenza appellata;
c) condannare l'appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite, da distrarre in favore del difensore antistatario, Avv. Davide Perrotta.”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato alle società (fornitrice). e Controparte_2
(distributrice), la società oggi incorporata nella CP_3 Controparte_1
chiedeva al Tribunale di Milano di accertare l'insussistenza del Parte_1 credito di € 89.349,16 preteso da con la fattura di conguaglio n. 1603502 CP_2
del 21.4.2021, emessa in relazione al periodo di consumo gennaio-dicembre 2020 sulla base del contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato in data 11.11.2019.
Cont A sostegno della sua domanda, deduceva l'erroneità dei consumi fatturati a titolo di conguaglio con la fattura sopra menzionata, rilevando come la somma complessivamente addebitata da in relazione all'anno 2020 fosse pari a € CP_2
153.271,30, ovvero un importo enormemente superiore (quasi il doppio) rispetto a quanto consumato nel 2019.
2. Si costituiva in giudizio deducendo la fondatezza della pretesa Controparte_2
Contr creditoria espressa in fattura e instando in via riconvenzionale per la condanna di al pagamento dell'importo pari ad € 89.349,16 indicato nella stessa, oltre agli interessi moratori dalla scadenza al saldo.
Si costituiva in giudizio anche a mezzo della mandataria CP_3 CP_4
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, stante l'insussistenza di un pagina 3 di 9 Cont rapporto contrattuale con , e instando, considerata l'assenza di domande di condanna nei suoi confronti, per l'estromissione dal processo.
Nel merito, deduceva che il conguaglio effettuato nella fattura contestata non era CP_3
“derivato da un malfunzionamento del contatore ovvero delle letture, ma da un'errata valorizzazione, che [aveva] comportato una mera attività di ricalcolo”. In particolare, la distributrice sosteneva che, a seguito della verifica effettuata in data 20 marzo 2021, veniva riscontrata una costante di fatturazione diversa da quella presente nei sistemi e, conseguentemente, si era provveduto alla rettifica del coefficiente in parola a decorrere dal 1.2.2016, mantenendo dunque inalterata la base contabile dei consumi e modificandone esclusivamente la “valorizzazione”.
All'esito dell'istruttoria, su richiesta di veniva emessa un'ordinanza Controparte_2
di ingiunzione provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c., con la quale CP_1
veniva condannata al pagamento in favore della predetta della
[...] Controparte_2 somma di € 89.349,16 oltre agli interessi di mora calcolati al saggio di cui al d.lgs. n.
231/2002 a decorrere dalla scadenza della fattura n. 1603502 sino al saldo, e oltre alle spese di procedura pari ad € 4.925,00 per compensi professionali.
All'udienza del 9.11.2023 PSA precisava le conclusioni chiedendo, alla luce dell'errore di nella valorizzazione dei consumi, che quest'ultima venisse condannata a CP_3
Cont manlevare dell'eventuale sua condanna a favore di;
eccepiva CP_2 CP_3
l'inammissibilità di tale domanda in quanto nuova e proposta tardivamente.
3. Con sentenza n. 8875/2023, il Tribunale di Milano rigettava la domanda di accertamento negativo del credito avanzata da mentre Controparte_1
accoglieva la domanda svolta in via riconvenzionale da Controparte_2
Cont condannando al pagamento in suo favore della somma di € 89.349,16, oltre agli interessi di mora ex artt. 4 e 5, d.lgs. n. 231/2002 a decorrere dalla scadenza della fattura n. 1603502 sino al saldo;
dichiarava inoltre l'inammissibilità della domanda di manleva Cont avanzata da nei confronti di e condannava infine Controparte_1 CP_3 alla rifusione delle spese di lite, liquidando quelle da versare in favore di in € CP_2
7.052,00 e quelle da versare in favore di in € 5.400,00, oltre accessori come per CP_3
legge, ponendo a carico di PSA le spese per la CTU espletata. pagina 4 di 9 In particolare, il Tribunale faceva proprie le conclusioni del CTU (non contestate dalle parti) che evidenziavano come la fattura di conguaglio fosse stata emessa a seguito della rettifica degli importi richiesti dal distributore e che tale rettifica si fosse resa necessaria a causa dell'erroneo inserimento “nei sistemi informativi SA-ISU del distributore di una costante di fatturazione pari a k=25 anziché di quella corretta in base alle caratteristiche dei trasformatori amperometrici installati (300/5) sul misuratore pari a
k=60 con la conseguenza che l'energia attiva/reattiva e potenza reali usufruiti dall'attrice erano pari a 60/25=2,4 volte più alte di quelle erroneamente quantificate e comunicate”; continuava il CTU affermando che, appurato l'errore, il distributore aveva proceduto ad impostare la corretta costante di fatturazione (k=60) e a rideterminare i corretti consumi usufruiti dal cliente moltiplicando le misure acquisite dal contatore per la corretta costante di fatturazione (quantificando un consumo totale corretto di energia attiva pari a 763.723 kWh) fatturando a sua volta ad il saldo energia (445.042 CP_2
kWh) non precedentemente fatturato a seguito dell'utilizzo della costante errata k=25.
Il Tribunale dichiarava infine l'inammissibilità della domanda di manleva avanzata da
PSA nei confronti di in quanto, non avendo la prima avanzato alcuna domanda nei CP_3 confronti della seconda prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, essa era da qualificarsi come domanda nuova, peraltro basata su un fatto – l'errata attività di valorizzazione dei consumi da parte del distributore – introdotto nel thema decidendum da fin dalla sua costituzione in giudizio;
la domanda di manleva, dunque, risultava CP_3
tardiva in quanto avanzata successivamente allo spirare del termine decadenziale di cui all'art. 183, 5° comma, c.p.c., e poiché in relazione alla stessa non aveva CP_3
accettato il contraddittorio.
4. Avverso tale sentenza proponeva appello in Parte_1
qualità di società incorporante deducendo due motivi di gravame Controparte_1
che verranno di seguito esaminati, e chiedendo la condanna di alla CP_2
Cont restituzione in suo favore dell'importo pari ad € 124.252,23, erogato da a seguito della pubblicazione della sentenza gravata;
in via subordinata, chiedeva, stante l'incolpevole ritardo nel pagamento della fattura n. 1603502 del 21.04.2021, la riduzione della condanna nei propri confronti al pagamento della minore somma pari ad €
pagina 5 di 9 89.349,16, con conseguente condanna di alla restituzione della differenza (€ CP_2
34.903,07) rispetto a quanto versato da PSA successivamente alla pubblicazione della sentenza.
Si costituivano, rispettivamente in data 07.03.2024 e 08.03.2024, Controparte_2
e (quest'ultima a mezzo della mandataria , chiedendo il
[...] CP_3 CP_4
rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata;
eccepiva inoltre CP_3
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., chiedendo in ogni caso la conferma della sentenza impugnata in punto di inammissibilità delle domande tardivamente proposte nei suoi confronti.
Il Consigliere Istruttore, all'esito della prima udienza, tenutasi in data 09.04.2024, rinviava la causa all'udienza del 103.12.2024 ai sensi dell'art. 352 c.p.c.; a seguito di tale udienza, lette le note scritte depositate dai procuratori delle parti costituite in sostituzione dell'udienza, la causa veniva rimessa in decisione e discussa nella camera di consiglio del 10.12.2024.
5. Preliminarmente deve rilevarsi l'ammissibilità dell'appello proposto da , Parte_1 costituendo quelle contenute nell'atto introduttivo del presente giudizio mere difese spiegate da parte appellante per contrastare la pretesa creditoria di , e non tese, CP_2
come sostenuto da ad introdurre in giudizio fatti nuovi non tempestivamente CP_3
valorizzati o contestati in primo grado.
6. Con il primo motivo di appello, rubricato “Illegittimità della Sentenza impugnata per manifesta violazione di tutti i principi giuridici in materia di corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, con particolare riferimento all'obbligo di buona fede, correttezza e trasparenza, legittimo affidamento, nonché per carenza assoluta di disposizioni contrattuali in grado di giustificare il conguaglio retroattivo applicato da connesso alla errata impostazione del coefficiente di fatturazione K”, parte CP_5 appellante lamenta l'illegittimità della pretesa di pagamento del conguaglio in quanto derivata da un macroscopico e colpevole errore di gestione da parte di cui CP_3 conseguiva una correzione retroattiva dei prezzi dell'energia consumata, in violazione dei canoni di buona fede, trasparenza e correttezza, come affermato in varie pronunce del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione. Peraltro, lamenta l'assenza Parte_1
pagina 6 di 9 di clausole contrattuali che autorizzassero il distributore ad effettuare correzioni di fatturazione a conguaglio in conseguenza di errori di gestione sui sistemi di misurazione.
Infine, censura la violazione dell'art. 6 del TIF (Testo integrato delle Parte_1 disposizioni dell'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale), il quale impone la riduzione al minimo dello scostamento tra consumi effettivi e consumi stimati.
Il motivo non è fondato. Al contrario di quanto sostenuto da – che al riguardo Parte_1
cita le sentenze Cons. Stato 04/05/2022, n. 3484, Cons. Stato 29/12/2020, n. 8502 e l'ordinanza Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, 22 febbraio 2023 n. 5492, nelle quali si afferma l'illegittimità di addebiti retroattivi che derivino da “errori di gestione” o da una “non efficiente gestione” – il conguaglio richiesto da con fattura n. CP_2
1603502 del 21.4.2021 non riguarda affatto un adeguamento della redditività di gestione con efficacia retroattiva rispetto a quanto pattuito in sede contrattuale: il concetto di
“gestione” posto in rilievo nelle pronunce citate attiene alla gestione del servizio, non alla gestione contabile, non riguardando dunque la rettifica delle misurazioni attraverso la mera operazione contabile posta in essere da e risultata nel conguaglio CP_2
contestato da . Parte_1
Nemmeno si tratta di un conguaglio dato dallo “scostamento tra consumi effettivi e consumi stimati”, dato che, come affermato dal CTU nelle conclusioni della propria relazione (mai contestate dai consulenti tecnici di parte nel corso delle operazioni peritali, ma nemmeno dalla parte nei propri atti), la variazione operata attiene esclusivamente alla corretta valorizzazione matematica dei medesimi consumi, che non era stata precedentemente effettuata a causa dell'erroneo inserimento nei sistemi di una costante di fatturazione inferiore a quella adeguata alle caratteristiche dei trasformatori installati.
Stanti le precedenti considerazioni non possono in questa sede venire in rilievo le eccepite violazioni degli obblighi di buona fede, correttezza, trasparenza e legittimo affidamento, né il divieto di retroattività delle tariffe o dei corrispettivi di cui ai precedenti giurisprudenziali citati.
pagina 7 di 9
7. Con il secondo motivo di appello, rubricato “Limitazione del quantum debeatur all'importo di €. 89.349,16 di cui alla fattura n. 16035 del 21.4.2021 contestata”, parte appellante censura la sentenza impugnata per aver il Giudice di prime cure ecceduto nella quantificazione dell'importo dovuto, non essendo il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione dipeso da PSA, e chiede dunque, in via subordinata, la limitazione della condanna, in caso di accoglimento della domanda di , all'importo della CP_2 fattura contestata e, per l'effetto, che la stessa parte appellata sia condannata alla restituzione della differenza, pari ad € 34.903,07, rispetto a quanto corrisposto dall'appellante successivamente alla pubblicazione della sentenza del Tribunale di
Milano.
Anche tale motivo di gravame è infondato.
L'importo richiesto con la fattura di conguaglio non comprende alcun interesse di mora Contr per ritardo nell'adempimento dell'obbligazione da parte di (allora ), ma è Parte_1 relativo esclusivamente all'entità del consumo correttamente valorizzato alla luce delle risultanze della CTU, non venendo dunque in rilievo la presunta non imputabilità del Cont ritardo a né l'asserita violazione dell'art. 1224 c.c. e degli artt. 4 e 5 del D. Lgs.
231/2002 da parte del Giudice di prime cure.
8. Non si ravvisa la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese tra le parti ex art. 92 c.p.c., in quanto le ragioni citate da nell'atto di appello non Parte_1
integrano i requisiti prescritti a tal fine dalla norma citata, anche considerato l'atteggiamento processuale dell'appellante e la circostanza che il titolo della domanda veniva chiarito fin dalla comparsa di costituzione di primo grado.
9. Per quanto attiene alla posizione di deve confermarsi l'inammissibilità CP_3
delle domande svolte nei suoi confronti, in quanto, come correttamente rilevato dal
Tribunale, basate su fatti introdotti nel thema decidendum fin dalla costituzione in giudizio di proposte per la prima volta oltre il termine decadenziale di cui all'art. CP_3
183, V comma, c.p.c..
pagina 8 di 9 10. L'appello proposto da va dunque rigettato, con Parte_1
integrale conferma della sentenza del Tribunale di Milano n. 8875/2023, anche in punto di spese di lite e di CTU.
Segue la condanna dell'appellante alla rifusione in favore delle parti appellate (da distrarsi, per quanto attiene ad in favore del difensore dichiaratosi CP_2
antistatario) delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (€ 124.252,23) ed alla stregua dei parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione) di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 8875/2023 del Parte_1
Tribunale di Milano, pubblicata in data 09.11.2023, ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento in favore delle parti appellate delle spese del presente grado di giudizio liquidate in complessivi € 12.154,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%,
CPA ed IVA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R.
n.115/2002, art.13 c. 1 quater, comma inserito dall'art.1 c.17 L. n.228/2012.
Così deciso, in Milano il 10.12.2024.
Il Consigliere est. dr.ssa Maura Barberis Il Presidente dr. Roberto Aponte
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente dr.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere rel dr.ssa Isabella Ciriaco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3434/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. / P. IVA ), Società Parte_1 P.IVA_1
incorporante la rappresentata e difesa, come da procura Controparte_1 allegata all'atto di citazione in appello, dagli Avv. ETTORE PAPARAZZO (C.F.
, LUCA AMENDOLA (C.F. ), e C.F._1 C.F._2
(C.F. con studio in ROMA, VIA Parte_2 C.F._3
CRESCENZIO N. 25, presso cui è elettivamente domiciliata;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. / P.IVA ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2
difesa, come da delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta versata agli atti pagina 1 di 9 del giudizio di primo grado, dall'Avv. DAVIDE PERROTTA (C.F.
), con studio in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA N. 39, C.F._4
presso cui è elettivamente domiciliata;
CP_3
(C.F. / P.IVA ), in giudizio mediante la sua mandataria
[...] P.IVA_3
C.F. ), rappresentata e difesa, come da procura allegata alla CP_4 P.IVA_4 comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. CRISTIANO DI GIOSA (C.F.
), con studio in ROMA, VIALE PARIOLI N. 2, presso cui è C.F._5
elettivamente domiciliata;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso sentenza in materia di “Somministrazione”
CONCLUSIONI: Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa in riforma della impugnata sentenza:
– in via principale accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 8875/2023 emessa dal Tribunale di Ordinario di Milano, Sezione XI Civile, Giudice Dott.ssa Francesca Avancini, nell'ambito del giudizio N.R.G. 42269/2021, accogliere tutte le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“accertare e dichiarare come non dovuta alla la somma pari ad CP_2 CP_2
€.89.349,16 di cui alla fattura n. 1603502 del 21.4.2021 e, per l'effetto, dichiarare infondata la pretesa creditoria avanzata dalla medesima Società convenuta”; conseguentemente condannare alla restituzione in Controparte_2 favore della parte appellante dell'importo pari ad €. 124.252,23 comprensivo anche degli interessi di mora nonché della refusione delle spese di lite, erogata a seguito della pubblicazione della Sentenza impugnata.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali.
- In via subordinata, in riforma della sentenza n. 8875/2023 emessa dal Tribunale di
Ordinario di Milano, Sezione XI Civile, Giudice Dott.ssa Francesca Avancini, nell'ambito del giudizio N.R.G. 42269/2021, accertare e dichiarare che alcuna colpa nel ritardo del pagamento della fattura n. 1603502 del 21.4.2021 può essere imputato alla odierna appellante e, per l'effetto, limitare la condanna della medesima al pagamento della relativa sorte pari ad €. 89.349,16; conseguentemente condannare la a restituire l'importo pari ad €. 34.903,07 rispetto Controparte_2
pagina 2 di 9 all'importo complessivo erogato in favore della parte appellata successivamente alla pubblicazione della Sentenza impugnata per i motivi esposti nell'atto di citazione, con la compensazione delle spese del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 92 cpc (C. Cost. 19.04.2018, n. 77), nonché la liquidazione delle spese di CTU in capo a tutte le parti in solido-
- In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali.”
Per Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adito, a) rigettare l'appello siccome inammissibile e infondato, in fatto e diritto;
b) confermare la sentenza appellata;
c) condannare l'appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite, da distrarre in favore del difensore antistatario, Avv. Davide Perrotta.”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato alle società (fornitrice). e Controparte_2
(distributrice), la società oggi incorporata nella CP_3 Controparte_1
chiedeva al Tribunale di Milano di accertare l'insussistenza del Parte_1 credito di € 89.349,16 preteso da con la fattura di conguaglio n. 1603502 CP_2
del 21.4.2021, emessa in relazione al periodo di consumo gennaio-dicembre 2020 sulla base del contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato in data 11.11.2019.
Cont A sostegno della sua domanda, deduceva l'erroneità dei consumi fatturati a titolo di conguaglio con la fattura sopra menzionata, rilevando come la somma complessivamente addebitata da in relazione all'anno 2020 fosse pari a € CP_2
153.271,30, ovvero un importo enormemente superiore (quasi il doppio) rispetto a quanto consumato nel 2019.
2. Si costituiva in giudizio deducendo la fondatezza della pretesa Controparte_2
Contr creditoria espressa in fattura e instando in via riconvenzionale per la condanna di al pagamento dell'importo pari ad € 89.349,16 indicato nella stessa, oltre agli interessi moratori dalla scadenza al saldo.
Si costituiva in giudizio anche a mezzo della mandataria CP_3 CP_4
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, stante l'insussistenza di un pagina 3 di 9 Cont rapporto contrattuale con , e instando, considerata l'assenza di domande di condanna nei suoi confronti, per l'estromissione dal processo.
Nel merito, deduceva che il conguaglio effettuato nella fattura contestata non era CP_3
“derivato da un malfunzionamento del contatore ovvero delle letture, ma da un'errata valorizzazione, che [aveva] comportato una mera attività di ricalcolo”. In particolare, la distributrice sosteneva che, a seguito della verifica effettuata in data 20 marzo 2021, veniva riscontrata una costante di fatturazione diversa da quella presente nei sistemi e, conseguentemente, si era provveduto alla rettifica del coefficiente in parola a decorrere dal 1.2.2016, mantenendo dunque inalterata la base contabile dei consumi e modificandone esclusivamente la “valorizzazione”.
All'esito dell'istruttoria, su richiesta di veniva emessa un'ordinanza Controparte_2
di ingiunzione provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c., con la quale CP_1
veniva condannata al pagamento in favore della predetta della
[...] Controparte_2 somma di € 89.349,16 oltre agli interessi di mora calcolati al saggio di cui al d.lgs. n.
231/2002 a decorrere dalla scadenza della fattura n. 1603502 sino al saldo, e oltre alle spese di procedura pari ad € 4.925,00 per compensi professionali.
All'udienza del 9.11.2023 PSA precisava le conclusioni chiedendo, alla luce dell'errore di nella valorizzazione dei consumi, che quest'ultima venisse condannata a CP_3
Cont manlevare dell'eventuale sua condanna a favore di;
eccepiva CP_2 CP_3
l'inammissibilità di tale domanda in quanto nuova e proposta tardivamente.
3. Con sentenza n. 8875/2023, il Tribunale di Milano rigettava la domanda di accertamento negativo del credito avanzata da mentre Controparte_1
accoglieva la domanda svolta in via riconvenzionale da Controparte_2
Cont condannando al pagamento in suo favore della somma di € 89.349,16, oltre agli interessi di mora ex artt. 4 e 5, d.lgs. n. 231/2002 a decorrere dalla scadenza della fattura n. 1603502 sino al saldo;
dichiarava inoltre l'inammissibilità della domanda di manleva Cont avanzata da nei confronti di e condannava infine Controparte_1 CP_3 alla rifusione delle spese di lite, liquidando quelle da versare in favore di in € CP_2
7.052,00 e quelle da versare in favore di in € 5.400,00, oltre accessori come per CP_3
legge, ponendo a carico di PSA le spese per la CTU espletata. pagina 4 di 9 In particolare, il Tribunale faceva proprie le conclusioni del CTU (non contestate dalle parti) che evidenziavano come la fattura di conguaglio fosse stata emessa a seguito della rettifica degli importi richiesti dal distributore e che tale rettifica si fosse resa necessaria a causa dell'erroneo inserimento “nei sistemi informativi SA-ISU del distributore di una costante di fatturazione pari a k=25 anziché di quella corretta in base alle caratteristiche dei trasformatori amperometrici installati (300/5) sul misuratore pari a
k=60 con la conseguenza che l'energia attiva/reattiva e potenza reali usufruiti dall'attrice erano pari a 60/25=2,4 volte più alte di quelle erroneamente quantificate e comunicate”; continuava il CTU affermando che, appurato l'errore, il distributore aveva proceduto ad impostare la corretta costante di fatturazione (k=60) e a rideterminare i corretti consumi usufruiti dal cliente moltiplicando le misure acquisite dal contatore per la corretta costante di fatturazione (quantificando un consumo totale corretto di energia attiva pari a 763.723 kWh) fatturando a sua volta ad il saldo energia (445.042 CP_2
kWh) non precedentemente fatturato a seguito dell'utilizzo della costante errata k=25.
Il Tribunale dichiarava infine l'inammissibilità della domanda di manleva avanzata da
PSA nei confronti di in quanto, non avendo la prima avanzato alcuna domanda nei CP_3 confronti della seconda prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, essa era da qualificarsi come domanda nuova, peraltro basata su un fatto – l'errata attività di valorizzazione dei consumi da parte del distributore – introdotto nel thema decidendum da fin dalla sua costituzione in giudizio;
la domanda di manleva, dunque, risultava CP_3
tardiva in quanto avanzata successivamente allo spirare del termine decadenziale di cui all'art. 183, 5° comma, c.p.c., e poiché in relazione alla stessa non aveva CP_3
accettato il contraddittorio.
4. Avverso tale sentenza proponeva appello in Parte_1
qualità di società incorporante deducendo due motivi di gravame Controparte_1
che verranno di seguito esaminati, e chiedendo la condanna di alla CP_2
Cont restituzione in suo favore dell'importo pari ad € 124.252,23, erogato da a seguito della pubblicazione della sentenza gravata;
in via subordinata, chiedeva, stante l'incolpevole ritardo nel pagamento della fattura n. 1603502 del 21.04.2021, la riduzione della condanna nei propri confronti al pagamento della minore somma pari ad €
pagina 5 di 9 89.349,16, con conseguente condanna di alla restituzione della differenza (€ CP_2
34.903,07) rispetto a quanto versato da PSA successivamente alla pubblicazione della sentenza.
Si costituivano, rispettivamente in data 07.03.2024 e 08.03.2024, Controparte_2
e (quest'ultima a mezzo della mandataria , chiedendo il
[...] CP_3 CP_4
rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata;
eccepiva inoltre CP_3
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., chiedendo in ogni caso la conferma della sentenza impugnata in punto di inammissibilità delle domande tardivamente proposte nei suoi confronti.
Il Consigliere Istruttore, all'esito della prima udienza, tenutasi in data 09.04.2024, rinviava la causa all'udienza del 103.12.2024 ai sensi dell'art. 352 c.p.c.; a seguito di tale udienza, lette le note scritte depositate dai procuratori delle parti costituite in sostituzione dell'udienza, la causa veniva rimessa in decisione e discussa nella camera di consiglio del 10.12.2024.
5. Preliminarmente deve rilevarsi l'ammissibilità dell'appello proposto da , Parte_1 costituendo quelle contenute nell'atto introduttivo del presente giudizio mere difese spiegate da parte appellante per contrastare la pretesa creditoria di , e non tese, CP_2
come sostenuto da ad introdurre in giudizio fatti nuovi non tempestivamente CP_3
valorizzati o contestati in primo grado.
6. Con il primo motivo di appello, rubricato “Illegittimità della Sentenza impugnata per manifesta violazione di tutti i principi giuridici in materia di corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, con particolare riferimento all'obbligo di buona fede, correttezza e trasparenza, legittimo affidamento, nonché per carenza assoluta di disposizioni contrattuali in grado di giustificare il conguaglio retroattivo applicato da connesso alla errata impostazione del coefficiente di fatturazione K”, parte CP_5 appellante lamenta l'illegittimità della pretesa di pagamento del conguaglio in quanto derivata da un macroscopico e colpevole errore di gestione da parte di cui CP_3 conseguiva una correzione retroattiva dei prezzi dell'energia consumata, in violazione dei canoni di buona fede, trasparenza e correttezza, come affermato in varie pronunce del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione. Peraltro, lamenta l'assenza Parte_1
pagina 6 di 9 di clausole contrattuali che autorizzassero il distributore ad effettuare correzioni di fatturazione a conguaglio in conseguenza di errori di gestione sui sistemi di misurazione.
Infine, censura la violazione dell'art. 6 del TIF (Testo integrato delle Parte_1 disposizioni dell'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale), il quale impone la riduzione al minimo dello scostamento tra consumi effettivi e consumi stimati.
Il motivo non è fondato. Al contrario di quanto sostenuto da – che al riguardo Parte_1
cita le sentenze Cons. Stato 04/05/2022, n. 3484, Cons. Stato 29/12/2020, n. 8502 e l'ordinanza Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, 22 febbraio 2023 n. 5492, nelle quali si afferma l'illegittimità di addebiti retroattivi che derivino da “errori di gestione” o da una “non efficiente gestione” – il conguaglio richiesto da con fattura n. CP_2
1603502 del 21.4.2021 non riguarda affatto un adeguamento della redditività di gestione con efficacia retroattiva rispetto a quanto pattuito in sede contrattuale: il concetto di
“gestione” posto in rilievo nelle pronunce citate attiene alla gestione del servizio, non alla gestione contabile, non riguardando dunque la rettifica delle misurazioni attraverso la mera operazione contabile posta in essere da e risultata nel conguaglio CP_2
contestato da . Parte_1
Nemmeno si tratta di un conguaglio dato dallo “scostamento tra consumi effettivi e consumi stimati”, dato che, come affermato dal CTU nelle conclusioni della propria relazione (mai contestate dai consulenti tecnici di parte nel corso delle operazioni peritali, ma nemmeno dalla parte nei propri atti), la variazione operata attiene esclusivamente alla corretta valorizzazione matematica dei medesimi consumi, che non era stata precedentemente effettuata a causa dell'erroneo inserimento nei sistemi di una costante di fatturazione inferiore a quella adeguata alle caratteristiche dei trasformatori installati.
Stanti le precedenti considerazioni non possono in questa sede venire in rilievo le eccepite violazioni degli obblighi di buona fede, correttezza, trasparenza e legittimo affidamento, né il divieto di retroattività delle tariffe o dei corrispettivi di cui ai precedenti giurisprudenziali citati.
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7. Con il secondo motivo di appello, rubricato “Limitazione del quantum debeatur all'importo di €. 89.349,16 di cui alla fattura n. 16035 del 21.4.2021 contestata”, parte appellante censura la sentenza impugnata per aver il Giudice di prime cure ecceduto nella quantificazione dell'importo dovuto, non essendo il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione dipeso da PSA, e chiede dunque, in via subordinata, la limitazione della condanna, in caso di accoglimento della domanda di , all'importo della CP_2 fattura contestata e, per l'effetto, che la stessa parte appellata sia condannata alla restituzione della differenza, pari ad € 34.903,07, rispetto a quanto corrisposto dall'appellante successivamente alla pubblicazione della sentenza del Tribunale di
Milano.
Anche tale motivo di gravame è infondato.
L'importo richiesto con la fattura di conguaglio non comprende alcun interesse di mora Contr per ritardo nell'adempimento dell'obbligazione da parte di (allora ), ma è Parte_1 relativo esclusivamente all'entità del consumo correttamente valorizzato alla luce delle risultanze della CTU, non venendo dunque in rilievo la presunta non imputabilità del Cont ritardo a né l'asserita violazione dell'art. 1224 c.c. e degli artt. 4 e 5 del D. Lgs.
231/2002 da parte del Giudice di prime cure.
8. Non si ravvisa la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese tra le parti ex art. 92 c.p.c., in quanto le ragioni citate da nell'atto di appello non Parte_1
integrano i requisiti prescritti a tal fine dalla norma citata, anche considerato l'atteggiamento processuale dell'appellante e la circostanza che il titolo della domanda veniva chiarito fin dalla comparsa di costituzione di primo grado.
9. Per quanto attiene alla posizione di deve confermarsi l'inammissibilità CP_3
delle domande svolte nei suoi confronti, in quanto, come correttamente rilevato dal
Tribunale, basate su fatti introdotti nel thema decidendum fin dalla costituzione in giudizio di proposte per la prima volta oltre il termine decadenziale di cui all'art. CP_3
183, V comma, c.p.c..
pagina 8 di 9 10. L'appello proposto da va dunque rigettato, con Parte_1
integrale conferma della sentenza del Tribunale di Milano n. 8875/2023, anche in punto di spese di lite e di CTU.
Segue la condanna dell'appellante alla rifusione in favore delle parti appellate (da distrarsi, per quanto attiene ad in favore del difensore dichiaratosi CP_2
antistatario) delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (€ 124.252,23) ed alla stregua dei parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione) di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 8875/2023 del Parte_1
Tribunale di Milano, pubblicata in data 09.11.2023, ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento in favore delle parti appellate delle spese del presente grado di giudizio liquidate in complessivi € 12.154,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%,
CPA ed IVA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R.
n.115/2002, art.13 c. 1 quater, comma inserito dall'art.1 c.17 L. n.228/2012.
Così deciso, in Milano il 10.12.2024.
Il Consigliere est. dr.ssa Maura Barberis Il Presidente dr. Roberto Aponte
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