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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/03/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 4519/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 4519/2024 in data 07/10/2024, promossa da
- (CF: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PELOSO MONICA
ricorrente contro
- (CF: ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. MOCERINO ANDREA
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
Avente per oggetto: Separazione giudiziale;
rimessa in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte:
dichiararsi la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(CF: ), n. a CONEGLIANO (TV) il 24/07/1976, e C.F._1 [...]
(CF: ), n. a MOTTA DI IV (TV) CP_1 C.F._2
il 24/06/1970, che hanno contratto matrimonio il 10.07.2004 a
SPRESIANO (TV), atto trascritto al n. 10, parte II, Serie A, anno
2004, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
alle seguenti condizioni:
“2. (Residenza)
I SInori e la SInora Controparte_1 Parte_1
continueranno a vivere presso la casa familiare, di proprietà di quest'ultima, sita in RA Sul Piave (TV), Via Montegrappa,
n.97/3, sino a quando non verrà formalizzata la vendita dell'immobile ridetto a favore del SI. , nelle modalità concordate Controparte_1
e di cui al successivo punto 7).
Fermo quanto sopra, i coniugi saranno comunque liberi di stabilire le rispettive residenze ove vorranno, con l'obbligo di rispetto reciproco e di vicendevole comunicazione, entro il termine di trenta giorni, di eventuali cambi di residenza o domicilio, nel rispetto dei tempi di permanenza della figlia con ciascuno di essi.
3. (Affidamento della figlia e sua residenza) Per_1
L'affidamento sulla figlia minore sarà condiviso, con Per_1
collocamento presso ciascuno dei genitori, per tempi paritari di permanenza, alle modalità specificate oltre, e residenza anagrafica presso l'attuale residenza familiare sita in RA sul Piave (TV),
Via Montegrappa n.97/3. L'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria gestione e/o amministrazione inerenti alla minore spetterà separatamente ed autonomamente al genitore con il quale la medesima si troverà; mentre le decisioni di maggiore importanza riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la residenza saranno prese di comune accordo.
Solo in caso di estrema necessità ed imminente pregiudizio, il genitore con il quale si troverà, potrà assumere i Per_1
provvedimenti indifferibili ed urgenti nell'interesse della stessa,
informando tempestivamente l'altro genitore.
4. (Tempi di permanenza della figlia minore presso ciascuno Per_1
dei genitori)
A maggior specificazione di quanto previsto al punto sub 2, i genitori concordano che trascorrerà periodi paritari presso Per_1
ciascuno di essi ed in via indicativa, a seconda delle esigenze di
: Per_1
- la figlia starà con il padre e la madre a settimane alternate, con scambio il sabato o in diverso giorno da concordare sempre con Per_1
ferma restando la possibilità da parte dei genitori di concordare tempi di permanenza diversi e salva la possibilità di vedere la figlia quando ciascun genitore lo vorrà o la figlia lo chiederà;
- durante le vacanze natalizie, alternativamente di anno in anno dal
23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 7 gennaio;
- durante le vacanze pasquali si alterneranno la Domenica di Pasqua
ed il giorno precedente e il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo;
- durante ogni altra vacanza scolastica;
- durante le vacanze estive, fermo il rispetto del calendario ordinario, trascorrerà con ciascun genitore un periodo di 15 Per_1
giorni anche non consecutivi, compatibilmente con le ferie a disposizione di ciascun genitore e tenuto conto dell'interesse preminente e del benessere della minore. La calendarizzazione prescelta andrà reciprocamente comunicata entro il 31 marzo di ogni anno, con priorità di scelta al padre negli anni pari e alla madre negli anni dispari. Il giorno del compleanno del genitore, egli/ella avrà la facoltà di tenere con sé la figlia. Il giorno del compleanno di , il genitore che la avrà con sé si farà carico di organizzare Per_1
l'eventuale festa, comunicando con congruo preavviso luogo ed orario all'altro genitore. I genitori potranno, previo accordo, modificare le predette condizioni, sempre con la massima disponibilità
reciproca e con rispetto dei desiderata ed esigenze di Per_1
compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi di stessa e con le incombenze lavorative degli adulti. Per_1
5. (Contributo economico al mantenimento ordinario di Per_1
Stante la tempistica paritetica di permanenza genitoriale, ciascuno dei genitori provvederà, durante il tempo di permanenza con Per_1
alle spese di vitto ed alloggio.
In considerazione tuttavia del maggior reddito attualmente percepito da parte del SI. , in ottica riequilibrativa, Controparte_1
i genitori convengono quanto segue:
- alle spese di mantenimento ordinario di diverse da vitto Per_1
ed alloggio, (in via esemplificativa, ma non esaustiva: abbigliamento, scarpe, parrucchiere, estetista, materiale scolastico, gite giornaliere, feste di compleanno, etc…) verrà
sostenuto nella misura del 60% da parte del padre e del restante 40%
da parte della madre.
Rispetto all'argent de poche, nell'ottica di educare all'autonomia ed alla gestione del denaro, i genitori manterranno l'attuale consuetudine, in questa sede formalizzata, a consegnare a € Per_1
50,00 (cinquanta,00) mensili ciascuno: il padre ricaricando la carta prepagata e la madre consegnando l'importo in contanti;
- l'assegno unico e universale per la figlia, attualmente dell'importo pari a circa € 175,00= e percepito da parte del SI.
verrà suddiviso al 50% tra i genitori. Le Controparte_1
parti si impegnano a formalizzare la relativa domanda all'INPS non appena possibile, fornendo tutta la documentazione necessaria.
Il SI. provvederà inoltre a versare alla moglie il 50% di CP_1
quanto percepito a tale titolo tra gli anni 2022 e 2024, dunque l'importo di € 2.821,30= (€uro duemilaottocentoventuno,30=) mediante bonifico bancario contestuale alla sottoscrizione del presente atto e comunque entro e non oltre il 31.01.2025. Parimenti il signor provvederà a versare alla signora il 50% CP_1 Pt_1
dell'importo dell'assegno unico percepito in misura integrale da gennaio 2025 compreso e sino all'effettiva erogazione in pari misura tra i genitori da parte dell'INPS.
6. (Partecipazione alle spese straordinarie) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, al netto delle eventuali detrazioni fiscali godute, saranno ripartite come segue: 60% a carico del padre;
40% a carico della madre.
Circa l'individuazione delle predette spese -e la loro ripartizione tra quelle dovute indipendentemente dall'accordo e quelle da concordare anticipatamente – le parti fanno riferimento a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone dell'1/12/2016 adottato presso il Tribunale di Treviso.
I SInori convengono, altresì, che nel caso di spese Controparte_2
straordinarie che richiedano il preventivo accordo, la proposta di spesa del genitore dovrà essere formulata in forma scritta (lettera raccomandata o e-mail o whatsapp). La medesima forma dovrà rivestire anche il consenso o il motivato dissenso dell'altro genitore da esprimere tempestivamente e comunque entro il termine di giorni 7;
in tale ultima evenienza il medesimo non sarà tenuto al rimborso laddove tale spesa dovesse comunque essere sostenuta dal genitore richiedente.
Resta altresì inteso tra le parti che la richiesta di rimborso delle spese ordinarie e straordinarie (punti 5 e 6) dovrà essere formalizzata entro e non oltre la fine del mese successivo a quello nel quale la spesa è stata sostenuta e che il pagamento dell'importo dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi.
7. (Clausola ad efficacia obbligatoria).
Ad integrale definizione di ogni rapporto di carattere patrimoniale tra loro intercorso le parti stabiliscono quanto segue: la SI.ra (CF: ), si impegna a cedere al SI. Parte_1 C.F._1
(CF: , il quale si impegna Controparte_1 C.F._2
ed obbliga ad acquistare, la proprietà dell'abitazione sita in
RA sul Piave (TV), Via Montegrappa n.97/3, attuale residenza familiare, con annesso garage, e parti comuni, così catastalmente identificata:
Comune di RA sul Piave (TV), Sezione Urbana A:
Foglio 8, Mapp. n.1020, sub 1/2, Via Montegrappa, Piani S1 - T, Cat.
A/2, Classe 2, Consistenza: n.6 vani, rendita euro 480,30
(abitazione).
Foglio 8, Mapp. n.1020, sub 1/2, Via Montegrappa, Piani S1, Cat.
C/6, Classe U, Consistenza: mq. 29, rendita euro 85,37 (garage).
Le parti convengono quale prezzo a titolo di trasferimento degli immobili di cui sopra, l'importo di € 125.000,00= (€uro centoventicinquemila,00=) che dovrà essere corrisposto in unica soluzione entro il giorno del rogito notarile presso Notaio
individuato dalla parte acquirente e/o, in difetto, dalla parte più
diligente.
La SInora continuerà a versare le rate del mutuo Parte_1
residuo sino al trasferimento. Il costo del rogito notarile e le spese ed imposte inerenti e conseguenti la cessione saranno a carico del SInor eventuali spese per documenti, Controparte_1
certificazioni, etc., necessari alla formalizzazione dell'atto di trasferimento saranno ripartite in pari misura tra le parti.
Le Parti concorderanno i beni mobili (diversi da quelli personali)
che la signora potrà asportare. Pt_1 Il trasferimento dovrà essere effettuato, mediante rogito notarile,
entro il termine del 31 marzo 2025 e comunque a seguito della pubblicazione della sentenza di separazione.
Stante la necessità di disporre della somma necessaria per procedere all'acquisto, il SI. ricorrerà all'erogazione Controparte_1
di un mutuo, in parte, ed in parte allo svincolo parziale delle somme oggetto di pensione integrativa: pratiche per la cui evasione è
previsto un tempo di due mesi circa dalla data di sottoscrizione della presente nota.
Per tali ragioni, le Parti convengono un margine di tolleranza rispetto al termine del 31 marzo 2025 di massimo 15 giorni (quindici)
ove il perfezionamento delle pratiche ridette non avvenga entro il ridetto termine, nonché per avere la disponibilità del Notaio ai fini del rogito. In ogni caso il rogito notarile dovrà avvenire entro e non oltre il termine essenziale del 15.04.2025.
I coniugi dichiarano che il suddetto trasferimento - trova causa nella separazione ed è funzionale ed indispensabile anche ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
8. (Rilascio e rinnovo del passaporto e di altro documento valido per l'espatrio).
Sottoscrivendo il presente ricorso i SInori si Controparte_2
danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei propri documenti individuali validi per l'espatrio.
Entrambi prestano altresì l'assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e comunque di ogni altro documento valido per l'espatrio della figlia. 8. (Clausola di chiusura).
I signori dichiarano di essere economicamente Parte_2
autosufficienti.
Ulteriormente rispetto a quanto in questa sede previsto, con l'esatto adempimento di quanto ivi convenuto, i ricorrenti dichiarano non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo,
ragione o causa, avendo definito ogni pregresso rapporto di carattere economico, finanziario e patrimoniale.
9. (Spese del giudizio). Spese del procedimento di separazione integralmente compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra chiedeva la separazione personale dal sig. Parte_1
con il quale aveva contratto matrimonio a Controparte_1
Spresiano in data 10.07.2004; unione dalla quale nasceva la figlia il 10.03.2008. Per_1
Il sig si costituiva , dando atto che le parti avevano CP_1
trovato medio tempore un accordo sulle condizioni di separazione,
ancorché in fase di completamento.
Su istanza delle parti, il giudice disponeva poi la sostituzione della prima udienza con il deposito di note scritte, essendo stati definiti i termini dell'accordo.
Le parti, con note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate in data 11.02.2025, hanno chiesto che la separazione sia pronunciata come da conclusioni congiunte, hanno dichiarato che non sussiste possibilità per una riconciliazione,
hanno prestato l'assenso a procedere senza l'ascolto della figlia minore e hanno fatto acquiescenza avverso l'emananda sentenza,
rinunciando ai termini per proporre impugnazione;
hanno rinunciato alla comparizione personale.
Nel merito osserva il Tribunale che la domanda di separazione personale è fondata e deve essere accolta.
Infatti, risulta che il rapporto coniugale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
questo trova conferma nelle allegazioni contenute negli atti introduttivi e nelle dichiarazioni rese dalle parti.
Infine, le condizioni della separazione rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 4519/2024:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi (CF: Parte_1
), n. a CONEGLIANO (TV) il 24/07/1976, e C.F._1 CP_1
(CF: ), n. a MOTTA DI IV (TV) il
[...] C.F._2
24/06/1970, che hanno contratto matrimonio il 10.07.2004 a SPRESIANO
(TV), atto trascritto al n. 10, parte II, Serie A, anno 2004, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“2. (Residenza)
I SInori e la SInora Controparte_1 Parte_1
continueranno a vivere presso la casa familiare, di proprietà di quest'ultima, sita in RA Sul Piave (TV), Via Montegrappa,
n.97/3, sino a quando non verrà formalizzata la vendita dell'immobile ridetto a favore del SI. , nelle modalità concordate Controparte_1
e di cui al successivo punto 7).
Fermo quanto sopra, i coniugi saranno comunque liberi di stabilire le rispettive residenze ove vorranno, con l'obbligo di rispetto reciproco e di vicendevole comunicazione, entro il termine di trenta giorni, di eventuali cambi di residenza o domicilio, nel rispetto dei tempi di permanenza della figlia con ciascuno di essi.
3. (Affidamento della figlia e sua residenza) Per_1
L'affidamento sulla figlia minore sarà condiviso, con Per_1
collocamento presso ciascuno dei genitori, per tempi paritari di permanenza, alle modalità specificate oltre, e residenza anagrafica presso l'attuale residenza familiare sita in RA sul Piave (TV),
Via Montegrappa n.97/3.
L'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria gestione e/o amministrazione inerenti alla minore spetterà separatamente ed autonomamente al genitore con il quale la medesima si troverà; mentre le decisioni di maggiore importanza riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la residenza saranno prese di comune accordo.
Solo in caso di estrema necessità ed imminente pregiudizio, il genitore con il quale si troverà, potrà assumere i Per_1
provvedimenti indifferibili ed urgenti nell'interesse della stessa,
informando tempestivamente l'altro genitore.
4. (Tempi di permanenza della figlia minore presso ciascuno Per_1
dei genitori) A maggior specificazione di quanto previsto al punto sub 2, i genitori concordano che trascorrerà periodi paritari presso Per_1
ciascuno di essi ed in via indicativa, a seconda delle esigenze di
: Per_1
- la figlia starà con il padre e la madre a settimane alternate, con scambio il sabato o in diverso giorno da concordare sempre con Per_1
ferma restando la possibilità da parte dei genitori di concordare tempi di permanenza diversi e salva la possibilità di vedere la figlia quando ciascun genitore lo vorrà o la figlia lo chiederà;
- durante le vacanze natalizie, alternativamente di anno in anno dal
23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 7 gennaio;
- durante le vacanze pasquali si alterneranno la Domenica di Pasqua
ed il giorno precedente e il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo;
- durante ogni altra vacanza scolastica;
- durante le vacanze estive, fermo il rispetto del calendario ordinario, trascorrerà con ciascun genitore un periodo di 15 Per_1
giorni anche non consecutivi, compatibilmente con le ferie a disposizione di ciascun genitore e tenuto conto dell'interesse preminente e del benessere della minore. La calendarizzazione prescelta andrà reciprocamente comunicata entro il 31 marzo di ogni anno, con priorità di scelta al padre negli anni pari e alla madre negli anni dispari. Il giorno del compleanno del genitore, egli/ella avrà la facoltà di tenere con sé la figlia. Il giorno del compleanno di , il genitore che la avrà con sé si farà carico di organizzare Per_1
l'eventuale festa, comunicando con congruo preavviso luogo ed orario all'altro genitore. I genitori potranno, previo accordo, modificare le predette condizioni, sempre con la massima disponibilità
reciproca e con rispetto dei desiderata ed esigenze di Per_1
compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi di stessa e con le incombenze lavorative degli adulti. Per_1
5. (Contributo economico al mantenimento ordinario di Per_1
Stante la tempistica paritetica di permanenza genitoriale, ciascuno dei genitori provvederà, durante il tempo di permanenza con Per_1
alle spese di vitto ed alloggio.
In considerazione tuttavia del maggior reddito attualmente percepito da parte del SI. , in ottica riequilibrativa, Controparte_1
i genitori convengono quanto segue:
- alle spese di mantenimento ordinario di diverse da vitto Per_1
ed alloggio, (in via esemplificativa, ma non esaustiva:
abbigliamento, scarpe, parrucchiere, estetista, materiale scolastico, gite giornaliere, feste di compleanno, etc…) verrà
sostenuto nella misura del 60% da parte del padre e del restante 40%
da parte della madre.
Rispetto all'argent de poche, nell'ottica di educare all'autonomia ed alla gestione del denaro, i genitori manterranno l'attuale consuetudine, in questa sede formalizzata, a consegnare a € Per_1
50,00 (cinquanta,00) mensili ciascuno: il padre ricaricando la carta prepagata e la madre consegnando l'importo in contanti;
- l'assegno unico e universale per la figlia, attualmente dell'importo pari a circa € 175,00= e percepito da parte del SI.
verrà suddiviso al 50% tra i genitori. Le Controparte_1 parti si impegnano a formalizzare la relativa domanda all'INPS non appena possibile, fornendo tutta la documentazione necessaria.
Il SI. provvederà inoltre a versare alla moglie il 50% di CP_1
quanto percepito a tale titolo tra gli anni 2022 e 2024, dunque l'importo di € 2.821,30= (€uro duemilaottocentoventuno,30=) mediante bonifico bancario contestuale alla sottoscrizione del presente atto e comunque entro e non oltre il 31.01.2025. Parimenti il signor provvederà a versare alla signora il 50% CP_1 Pt_1
dell'importo dell'assegno unico percepito in misura integrale da gennaio 2025 compreso e sino all'effettiva erogazione in pari misura tra i genitori da parte dell'INPS.
6. (Partecipazione alle spese straordinarie)
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, al netto delle eventuali detrazioni fiscali godute, saranno ripartite come segue: 60% a carico del padre;
40% a carico della madre.
Circa l'individuazione delle predette spese -e la loro ripartizione tra quelle dovute indipendentemente dall'accordo e quelle da concordare anticipatamente – le parti fanno riferimento a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone dell'1/12/2016 adottato presso il Tribunale di Treviso.
I SInori convengono, altresì, che nel caso di spese Controparte_2
straordinarie che richiedano il preventivo accordo, la proposta di spesa del genitore dovrà essere formulata in forma scritta (lettera raccomandata o e-mail o whatsapp). La medesima forma dovrà rivestire anche il consenso o il motivato dissenso dell'altro genitore da esprimere tempestivamente e comunque entro il termine di giorni 7;
in tale ultima evenienza il medesimo non sarà tenuto al rimborso laddove tale spesa dovesse comunque essere sostenuta dal genitore richiedente.
Resta altresì inteso tra le parti che la richiesta di rimborso delle spese ordinarie e straordinarie (punti 5 e 6) dovrà essere formalizzata entro e non oltre la fine del mese successivo a quello nel quale la spesa è stata sostenuta e che il pagamento dell'importo dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi.
7. (Clausola ad efficacia obbligatoria).
Ad integrale definizione di ogni rapporto di carattere patrimoniale tra loro intercorso le parti stabiliscono quanto segue: la SI.ra
(CF: ), si impegna a cedere al SI. Parte_1 C.F._1
(CF: , il quale si impegna Controparte_1 C.F._2
ed obbliga ad acquistare, la proprietà dell'abitazione sita in
RA sul Piave (TV), Via Montegrappa n.97/3, attuale residenza familiare, con annesso garage, e parti comuni, così catastalmente identificata:
Comune di RA sul Piave (TV), Sezione Urbana A:
Foglio 8, Mapp. n.1020, sub 1/2, Via Montegrappa, Piani S1 - T, Cat.
A/2, Classe 2, Consistenza: n.6 vani, rendita euro 480,30
(abitazione).
Foglio 8, Mapp. n.1020, sub 1/2, Via Montegrappa, Piani S1, Cat.
C/6, Classe U, Consistenza: mq. 29, rendita euro 85,37 (garage).
Le parti convengono quale prezzo a titolo di trasferimento degli immobili di cui sopra, l'importo di € 125.000,00= (€uro centoventicinquemila,00=) che dovrà essere corrisposto in unica soluzione entro il giorno del rogito notarile presso Notaio
individuato dalla parte acquirente e/o, in difetto, dalla parte più
diligente.
La SInora continuerà a versare le rate del mutuo Parte_1
residuo sino al trasferimento. Il costo del rogito notarile e le spese ed imposte inerenti e conseguenti la cessione saranno a carico del SInor eventuali spese per documenti, Controparte_1
certificazioni, etc., necessari alla formalizzazione dell'atto di trasferimento saranno ripartite in pari misura tra le parti.
Le Parti concorderanno i beni mobili (diversi da quelli personali)
che la signora potrà asportare. Pt_1
Il trasferimento dovrà essere effettuato, mediante rogito notarile,
entro il termine del 31 marzo 2025 e comunque a seguito della pubblicazione della sentenza di separazione.
Stante la necessità di disporre della somma necessaria per procedere all'acquisto, il SI. ricorrerà all'erogazione Controparte_1
di un mutuo, in parte, ed in parte allo svincolo parziale delle somme oggetto di pensione integrativa: pratiche per la cui evasione è
previsto un tempo di due mesi circa dalla data di sottoscrizione della presente nota.
Per tali ragioni, le Parti convengono un margine di tolleranza rispetto al termine del 31 marzo 2025 di massimo 15 giorni (quindici)
ove il perfezionamento delle pratiche ridette non avvenga entro il ridetto termine, nonché per avere la disponibilità del Notaio ai fini del rogito. In ogni caso il rogito notarile dovrà avvenire entro e non oltre il termine essenziale del 15.04.2025.
I coniugi dichiarano che il suddetto trasferimento - trova causa nella separazione ed è funzionale ed indispensabile anche ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
8. (Rilascio e rinnovo del passaporto e di altro documento valido per l'espatrio).
Sottoscrivendo il presente ricorso i SInori si Controparte_2
danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei propri documenti individuali validi per l'espatrio.
Entrambi prestano altresì l'assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e comunque di ogni altro documento valido per l'espatrio della figlia.
8. (Clausola di chiusura).
I signori dichiarano di essere economicamente Parte_2
autosufficienti.
Ulteriormente rispetto a quanto in questa sede previsto, con l'esatto adempimento di quanto ivi convenuto, i ricorrenti dichiarano non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo,
ragione o causa, avendo definito ogni pregresso rapporto di carattere economico, finanziario e patrimoniale.
9. (Spese del giudizio). Spese del procedimento di separazione integralmente compensate.”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di SPRESIANO (TV)
di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 04/03/2025.
Il presidente Il giudice relatore dott.ssa Daniela Ronzani dott.ssa Susanna Menegazzi