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Ordinanza 21 marzo 2025
Ordinanza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, ordinanza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 743/2025 V.G.
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA Sezione II civile Procedure concorsuali in persona del G.D., dott.ssa Giuliana Filippello, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 20/03/2025 sulla conferma o la modifica di misure protettive e cautelari richieste da CP_1
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede legale in Jesi
[...] P.IVA_1
(AN) alla via Gallodoro, 48 (con gli avvocati Matteo Bascelli, Giovanni Gomez Paloma, Elena Grigò e Giuseppe Cardona), ex artt. 18 e ss. CCII, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata e di nomina di un esperto ex artt. 12 e ss. CCII, depositata presso la Camera di Commercio di Ancona in data 10/02/2025 tramite piattaforma telematica, la ha domandato altresì CP_1
l'applicazione di misure protettive del proprio patrimonio ex artt. 18 e ss. del medesimo CCII al fine di esperire utilmente il procedimento di composizione negoziata della crisi in cui versa.
La pubblicazione nel registro delle imprese della suddetta istanza e dell'accettazione dell'esperto nominato, dott. è intervenuta in data 21/02/2025. Persona_1
Con ricorso depositato in pari data il ricorrente ha domandato al Tribunale di voler confermare le misure protettive, nonché di impartire il divieto, per tutti i creditori, di acquisire diritti di prelazione e di iniziare o proseguire azioni esecutive sul proprio patrimonio fino all'archiviazione della composizione negoziata, ovvero alla conclusione delle trattative.
In particolare, ha evidenziato come la concessione di misure protettive, in forma generale ed estesa, sia utile al proficuo svolgimento delle trattative con i creditori e a pervenire al perfezionamento di un piano di risanamento in cui assume fondamentale rilevanza la prosecuzione dell'attività in continuità cd. indiretta con affitto e cessione di ramo di azienda.
Con decreto del 27/02/2025 questo giudicante, dopo aver verificato la competenza del Tribunale di Ancona, la tempestività del ricorso, la completezza della documentazione allegata, nonché la tempestiva accettazione dell'esperto, ha fissato l'udienza del 20/03/2025 per la comparizione delle parti e dell'esperto dinanzi a sé, assegnando alla istante il termine di giorni 3, a decorrere dalla comunicazione del predetto provvedimento, per la notifica del ricorso e dello stesso decreto all'esperto ed ai creditori legittimati passivamente.
All'udienza del 20/03/2025 è comparso l'esperto, Dott. nonché il ricorrente, Persona_1 il quale ha fornito prova di aver richiesto la pubblicazione del Registro delle imprese del numero di ruolo generale del presente procedimento, nel termine di 20 giorni dalla pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive, nonché prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
Il ricorso merita accoglimento alla luce delle considerazioni che seguono.
Dalla documentazione versata in atti, nonché dalle dichiarazioni rese dalle parti e dall'esperto, Dott. in udienza, emerge come siano stati presi contatti con Persona_1 tutti i creditori finanziari e i principali creditori commerciali, con i quali è previsto l'avvio di trattative rispettivamente collettive ed individuali, ai fini di consentire ai medesimi l'accesso alla consultazione dei dati aziendali pubblicati nella piattaforma telematica. Risulta in corso di formazione il calendario degli incontri volti a sottoporre ai creditori il piano di risanamento aziendale attraverso il quale il ricorrente confida di poter superare la momentanea crisi in cui versa.
Il medesimo esperto ha rilevato, al riguardo, come non possa escludersi, allo stato, la possibilità di raggiungere l'obiettivo del risanamento dell'impresa, tenuto conto del fatto che le operazioni programmate durante il periodo della composizione negoziata appaiono idonee a generare un margine finanziario attivo al servizio del pagamento del debito da ristrutturare, e ha concluso, pertanto, sulla sussistenza di una concreta prospettiva di composizione della crisi.
Ha ulteriormente rappresentato che risulta, oltre alla proposta irrevocabile di acquisto da parte di soggetto terzo, già ricevuta dall'istante prima dell'accesso alla composizione negoziata e avente ad oggetto due rami di azienda, altra manifestazione di interesse per l'acquisto delle quote sociali da parte di impresa primaria nel settore.
L'esperto, nell'esprimere parere favorevole alla conferma delle misure protettive, ha significato che le predette sono da ritenersi funzionali, da un lato, a tutelare la stabilità economico-finanziaria dell'azienda e gli attivi strumentali alla continuità indiretta, dall'altro l'attitudine ad assicurare il buon esito delle trattative da condursi in contesto “sterile”, in assenza di alterazione dei diritti di prelazione o di acquisizione di privilegi da parte di creditori.
Stante il contenuto della proposta del ricorrente, che prevede in estrema sintesi che l'attività sia proseguita in continuità indiretta (con cessione o affitto e successiva cessione di ramo di azienda), nonché la valorizzazione dell'attuale stock di magazzino e una razionalizzazione dei costi di struttura, appare necessario, al fine di non arrecare inutile pregiudizio all'operatività aziendale dell'istante e, per l'effetto, alla fattibilità del piano di risanamento prospettato, impedire le azioni esecutive individuali fino all'esito delle trattative stesse. Le misure richieste appaino infatti effettivamente funzionali al buon esito delle trattative atteso che, consentendo ai creditori di agire individualmente in via esecutiva nei confronti del ricorrente, ne pregiudicherebbero l'operatività aziendale e, perciò, ogni prospettiva di risanamento oggetto delle trattative in corso.
Con riferimento alla durata delle misure protettive, tenuto anche conto della necessità di garantire effettività al percorso di risanamento aziendale e che il medesimo possa dispiegare i propri effetti, può essere concesso il termine massimo di giorni centoventi. Ritenuto conclusivamente come le richieste misure protettive risultino funzionali ad assicurare il buon esito delle trattative allo stato in corso e che appare necessario, al fine di non arrecare inutile pregiudizio all'attività dell'istante e di consentire che le trattative si svolgano con continuità della medesima attività, disporre a carico di tutti i creditori ai sensi dell'art. 19, comma 4, CCII, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della ricorrente e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa per il termine di giorni centoventi, mandando all'esperto di segnalare tempestivamente ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca della misura o l'abbreviazione delle sua durata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 , comma 6, CCII.
P.Q.M.
ACCOGLIE il ricorso nell'ambito del procedimento di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa di cui al CCII e, per l'effetto, visti gli artt. 18 e 19 del medesimo CCII:
DISPONE il divieto per tutti i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del ricorrente e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa,
DISPONE che dal giorno della pubblicazione dell'istanza al Registro delle imprese e per i successivi 120 giorni, fatti salvi i diritti di credito dei lavoratori, non è consentito ai creditori, nei confronti dell'impresa ricorrente:
1. la proposizione di ricorsi per ingiunzione di pagamento;
2. l'intimazione di pagamento di somme;
3. la proposizione di istanze di liquidazione giudiziale;
4. la possibilità di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive in danno della medesima ricorrente;
5. la possibilità di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o di provocarne la sospensione, il recesso o la risoluzione o di anticiparne la scadenza o di modificarli in danno dell'impresa ricorrente anche mediante compensazione per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori alla presentazione dell'istanza;
6. di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore e di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa;
MANDA all'esperto di segnalare tempestivamente al G.D. ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca della misura o l'abbreviazione della sua durata;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti, all'esperto ed al Registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito.
Ancona, li 20/03/2025
Il Giudice Dr.ssa Giuliana Filippello
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA Sezione II civile Procedure concorsuali in persona del G.D., dott.ssa Giuliana Filippello, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 20/03/2025 sulla conferma o la modifica di misure protettive e cautelari richieste da CP_1
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede legale in Jesi
[...] P.IVA_1
(AN) alla via Gallodoro, 48 (con gli avvocati Matteo Bascelli, Giovanni Gomez Paloma, Elena Grigò e Giuseppe Cardona), ex artt. 18 e ss. CCII, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata e di nomina di un esperto ex artt. 12 e ss. CCII, depositata presso la Camera di Commercio di Ancona in data 10/02/2025 tramite piattaforma telematica, la ha domandato altresì CP_1
l'applicazione di misure protettive del proprio patrimonio ex artt. 18 e ss. del medesimo CCII al fine di esperire utilmente il procedimento di composizione negoziata della crisi in cui versa.
La pubblicazione nel registro delle imprese della suddetta istanza e dell'accettazione dell'esperto nominato, dott. è intervenuta in data 21/02/2025. Persona_1
Con ricorso depositato in pari data il ricorrente ha domandato al Tribunale di voler confermare le misure protettive, nonché di impartire il divieto, per tutti i creditori, di acquisire diritti di prelazione e di iniziare o proseguire azioni esecutive sul proprio patrimonio fino all'archiviazione della composizione negoziata, ovvero alla conclusione delle trattative.
In particolare, ha evidenziato come la concessione di misure protettive, in forma generale ed estesa, sia utile al proficuo svolgimento delle trattative con i creditori e a pervenire al perfezionamento di un piano di risanamento in cui assume fondamentale rilevanza la prosecuzione dell'attività in continuità cd. indiretta con affitto e cessione di ramo di azienda.
Con decreto del 27/02/2025 questo giudicante, dopo aver verificato la competenza del Tribunale di Ancona, la tempestività del ricorso, la completezza della documentazione allegata, nonché la tempestiva accettazione dell'esperto, ha fissato l'udienza del 20/03/2025 per la comparizione delle parti e dell'esperto dinanzi a sé, assegnando alla istante il termine di giorni 3, a decorrere dalla comunicazione del predetto provvedimento, per la notifica del ricorso e dello stesso decreto all'esperto ed ai creditori legittimati passivamente.
All'udienza del 20/03/2025 è comparso l'esperto, Dott. nonché il ricorrente, Persona_1 il quale ha fornito prova di aver richiesto la pubblicazione del Registro delle imprese del numero di ruolo generale del presente procedimento, nel termine di 20 giorni dalla pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive, nonché prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
Il ricorso merita accoglimento alla luce delle considerazioni che seguono.
Dalla documentazione versata in atti, nonché dalle dichiarazioni rese dalle parti e dall'esperto, Dott. in udienza, emerge come siano stati presi contatti con Persona_1 tutti i creditori finanziari e i principali creditori commerciali, con i quali è previsto l'avvio di trattative rispettivamente collettive ed individuali, ai fini di consentire ai medesimi l'accesso alla consultazione dei dati aziendali pubblicati nella piattaforma telematica. Risulta in corso di formazione il calendario degli incontri volti a sottoporre ai creditori il piano di risanamento aziendale attraverso il quale il ricorrente confida di poter superare la momentanea crisi in cui versa.
Il medesimo esperto ha rilevato, al riguardo, come non possa escludersi, allo stato, la possibilità di raggiungere l'obiettivo del risanamento dell'impresa, tenuto conto del fatto che le operazioni programmate durante il periodo della composizione negoziata appaiono idonee a generare un margine finanziario attivo al servizio del pagamento del debito da ristrutturare, e ha concluso, pertanto, sulla sussistenza di una concreta prospettiva di composizione della crisi.
Ha ulteriormente rappresentato che risulta, oltre alla proposta irrevocabile di acquisto da parte di soggetto terzo, già ricevuta dall'istante prima dell'accesso alla composizione negoziata e avente ad oggetto due rami di azienda, altra manifestazione di interesse per l'acquisto delle quote sociali da parte di impresa primaria nel settore.
L'esperto, nell'esprimere parere favorevole alla conferma delle misure protettive, ha significato che le predette sono da ritenersi funzionali, da un lato, a tutelare la stabilità economico-finanziaria dell'azienda e gli attivi strumentali alla continuità indiretta, dall'altro l'attitudine ad assicurare il buon esito delle trattative da condursi in contesto “sterile”, in assenza di alterazione dei diritti di prelazione o di acquisizione di privilegi da parte di creditori.
Stante il contenuto della proposta del ricorrente, che prevede in estrema sintesi che l'attività sia proseguita in continuità indiretta (con cessione o affitto e successiva cessione di ramo di azienda), nonché la valorizzazione dell'attuale stock di magazzino e una razionalizzazione dei costi di struttura, appare necessario, al fine di non arrecare inutile pregiudizio all'operatività aziendale dell'istante e, per l'effetto, alla fattibilità del piano di risanamento prospettato, impedire le azioni esecutive individuali fino all'esito delle trattative stesse. Le misure richieste appaino infatti effettivamente funzionali al buon esito delle trattative atteso che, consentendo ai creditori di agire individualmente in via esecutiva nei confronti del ricorrente, ne pregiudicherebbero l'operatività aziendale e, perciò, ogni prospettiva di risanamento oggetto delle trattative in corso.
Con riferimento alla durata delle misure protettive, tenuto anche conto della necessità di garantire effettività al percorso di risanamento aziendale e che il medesimo possa dispiegare i propri effetti, può essere concesso il termine massimo di giorni centoventi. Ritenuto conclusivamente come le richieste misure protettive risultino funzionali ad assicurare il buon esito delle trattative allo stato in corso e che appare necessario, al fine di non arrecare inutile pregiudizio all'attività dell'istante e di consentire che le trattative si svolgano con continuità della medesima attività, disporre a carico di tutti i creditori ai sensi dell'art. 19, comma 4, CCII, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della ricorrente e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa per il termine di giorni centoventi, mandando all'esperto di segnalare tempestivamente ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca della misura o l'abbreviazione delle sua durata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 , comma 6, CCII.
P.Q.M.
ACCOGLIE il ricorso nell'ambito del procedimento di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa di cui al CCII e, per l'effetto, visti gli artt. 18 e 19 del medesimo CCII:
DISPONE il divieto per tutti i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del ricorrente e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa,
DISPONE che dal giorno della pubblicazione dell'istanza al Registro delle imprese e per i successivi 120 giorni, fatti salvi i diritti di credito dei lavoratori, non è consentito ai creditori, nei confronti dell'impresa ricorrente:
1. la proposizione di ricorsi per ingiunzione di pagamento;
2. l'intimazione di pagamento di somme;
3. la proposizione di istanze di liquidazione giudiziale;
4. la possibilità di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive in danno della medesima ricorrente;
5. la possibilità di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o di provocarne la sospensione, il recesso o la risoluzione o di anticiparne la scadenza o di modificarli in danno dell'impresa ricorrente anche mediante compensazione per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori alla presentazione dell'istanza;
6. di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore e di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa;
MANDA all'esperto di segnalare tempestivamente al G.D. ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca della misura o l'abbreviazione della sua durata;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti, all'esperto ed al Registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito.
Ancona, li 20/03/2025
Il Giudice Dr.ssa Giuliana Filippello