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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 13/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 517/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 13/02/2025, il giudice, dott. VA Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza fissata per la data odierna è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).
Il Giudice
dott. VA Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 517/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 517/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. VA Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 517 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023,
promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Lorenzo Parte_1 C.F._1
LOCCI (C.F. , elettivamente domiciliato a Cagliari, via Dante n. 77, C.F._2
presso lo studio del difensore;
ricorrente
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avvocati Claudio SOGGIU (C.F.
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 517/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 2 ) e (C.F ), elettivamente C.F._3 Controparte_2 C.F._4
domiciliata a Siniscola, via Giovanni M. Angioi n. 4, presso lo studio del difensore;
convenuta
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 12.2.2025):
“Si reitera, infine, la richiesta di autorizzazione al deposito dell'atto costitutivo societario, avente valore essenziale ai fini decisori.
Si confermano tutte le conclusioni rassegnate nei precedenti scritti difensivi e si insiste nelle istanze istruttorie formulate, anche non ammesse”.
Nell'interesse della convenuta (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data odierna):
“Si insiste, ulteriormente in tutte le istanze istruttorie, anche non ammesse, sull'istanza di
C.T.U. finalizzata a verificare la genuinità della scrittura privata sub. 11) di parte ricorrente in quanto rilevante in ordine all'accertamento dei fatti per cui è causa;
sull'ammissione delle prove documentali depositate in sede di repliche (Cfr. doc.
1-2 depositate il 30.01.2025), in quanto rilevanti e assolutamente indispensabili ai fini della decisione.
Si confermano, in ogni caso, le conclusioni rassegnate in atti, da intendersi qui integralmente trascritte e si confida nel loro accoglimento”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato il 15.5.2023 nella cancelleria di questo
Tribunale, ha esposto quanto segue: Parte_1
a. dal 1976 esso ricorrente era titolare del 50% delle quote della
[...]
società partecipata per la restante metà del capitale dal Controparte_1
suo germano , amministratore unico attualmente in carica;
Controparte_1
b. in virtù dell'atto pubblico del 14.4.1983 (a rogito del Notaio, dott. Per_1
n. Rep. n. 795, Racc. n. 227, trascritto nella Conservatoria dei Registri
[...]
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Proc. n. 517/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 3 Immobiliari di Nuoro in data il 3.5.1983, (Reg. Part. n. 1897, Reg. Gen. n. 2916),
esso ricorrente, in proprio, aveva acquistato dalla Controparte_3
l'appezzamento di terreno sito a Siniscola (NU), Zona Industriale, Località
[...]
S'Ozzastro – all'epoca censito nel N.C.T. di detto Comune al foglio 44, mappale
111 ed al foglio 45 mappale 373 (quest'ultimo in seguito frazionato nelle particelle
1046, 1049, 1100, 1101 e 1102), della superficie catastale complessiva di 3.919 mq.
– fondo sul quale aveva edificato un fabbricato (censito nel N.C.E.U. di Siniscola al foglio 45, particella 1049, sub. 2, corrispondente alla predetta particella 1049 del foglio 45 del N.C.T.) adibito ad autorimessa per mezzi fuori sagoma e cingolati
(previa istanza presentata il 25.11.1982 al Comune di Siniscola e concessione edilizia n. 224/1982);
c. in considerazione dei buoni rapporti con il germano , dal 1983 Controparte_1
esso proprietario aveva concesso il fondo e il fabbricato in comodato, senza determinarne la durata, alla società convenuta, la quale intorno al 1989 aveva realizzato sull'area de qua un ulteriore edificio (attualmente censito nel N.C.E.U. di
Siniscola al foglio 45, particella 1046, sub. 3 e particella 1101, corrispondenti,
rispettivamente alle suddette particelle 1046 e 1101 del foglio 45 del N.C.T.),
inizialmente destinato a ricovero attrezzi industriale e, dal 1995, a sede legale e operativa della medesima società;
d. in conseguenza dei dissidi, sfociati anche in diversi processi, insorti con il germano
, quest'ultimo, dopo essere divenuto amministratore unico Controparte_1
della società ed avere ottenuto la revoca da detta carica di esso ricorrente (rimasto
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Proc. n. 517/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 4 socio comodante), dal 2020 gli aveva precluso l'accesso ai suddetti beni immobili,
sbarrando l'ingresso con catena e lucchetto, di cui si era rifiutato di consegnare le chiavi;
e. a suo dire:
i. esso ricorrente aveva diritto al recupero immediato della disponibilità del fondo e dei fabbricati ivi insistenti, siccome concessi in comodato precario alla società convenuta, edifici di cui era peraltro divenuto proprietario per accessione;
ii. non era ravvisabile alcun possesso in capo alla società convenuta, tenuto conto che quest'ultima era una mera detentrice, non vi era stato alcun atto di interversione ex art. 1141, comma 2, c.c. e, comunque, fino al 2019 esso ricorrente aveva utilizzato quotidianamente i beni in discussione;
iii. sussistevano i presupposti per il risarcimento del danno da illegittima occupazione degli immobili de quibus, da quantificarsi in complessivi
180.580,80 euro, in ragione del canone locativo ritraibile da questi ultimi in relazione alle loro caratteristiche, destinazione e collocazione;
f. nonostante la diffida del 5.5.2022 (con la quale era stato esercitato il diritto di recesso dal rapporto di comodato) e l'esperito tentativo di mediazione obbligatoria,
il convenuto non aveva provveduto alla restituzione dei suddetti immobili.
Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo l'accertamento del rapporto di comodato precario e del successivo recesso da parte di esso comodante, con conseguente condanna della società convenuta alla restituzione degli immobili ed al pagamento in suo favore di
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Proc. n. 517/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 5 180.580,80 euro (o della somma maggiore o minore accertata in corso di causa, in subordine da determinarsi in via equitativa) a titolo risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione senza titolo dei medesimi.
2. Con memoria difensiva, depositata l'8.9.2023, la Controparte_1
si è così difesa:
a. ha contestato la fondatezza delle domande formulate nei suoi confronti dal ricorrente, sostenendo quanto segue:
i. tra esse parti non era mai stato concluso alcun contratto di comodato;
ii. l'atto pubblico di compravendita del 14.4.1983 era stato sottoscritto da
, non già in proprio, bensì quale mandatario senza Parte_1
rappresentanza di essa società, come emergeva:
o dalla procura notarile del 24.11.1982 (a rogito del dott. Per_2
, richiamata quale Allegato A del contratto, conferita
[...]
dall'alienante – CE. all'ing. Controparte_3 CP_4
ed avente ad oggetto il complimento nel nome e Persona_3
nell'interesse di essa convenuta di “tutto quanto previsto dalla
allegata deliberazione del consiglio di amministrazione”;
o nella suddetta deliberazione, datata 9.11.1982, il consiglio di amministrazione. della società alienante aveva specificato che la procura conferita all'ing. avrebbe avuto ad oggetto la vendita Per_3
del fondo – esteso complessivamente 4.000 mq. e censito nel Catasto
terreni del Comune di Siniscola, al foglio 44, particella 111 ed al
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Proc. n. 517/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 6 foglio 45, particella 373 – in favore della Controparte_1
[...]
o dalla comunicazione del 20.12.1928 inviata dall'ing. al Per_3
, con cui era stata chiesta a Controparte_5
quest'ultimo l'autorizzazione ad alienare i suddetti immobili
(siccome gravati da privilegio C.I.S.) alla società convenuta, la quale intendeva edificarvi il capannone per il ricovero e la manutenzione dei mezzi al fine dell'esecuzione dei contratti d'appalto in essere tra l'acquirente e la medesima Controparte_3
iii. fin dal 1982 i suddetti immobili risultavano inseriti nello stato patrimoniale,
nel conto economico (con indicazione dei medesimi tra gli attivi quali immobili industriali, per l'importo costante di 160.848,96 euro) e nelle dichiarazioni fiscali di essa convenuta, in assenza di qualsivoglia atto di conferimento da parte del ricorrente;
iv. la revoca di dalla carica di amministratore si era resa Parte_1
necessaria in conseguenza della condotta tenuta da quest'ultimo, il quale tra il 2012 e il 2019 aveva approfittato delle precarie condizioni di salute del fratello VA, socio e co-amministratore, escludendolo da qualsiasi attività gestoria o di controllo della società;
v. nell'atto introduttivo il ricorrente aveva indicato il 1983 quale data di costituzione del rapporto di comodato precario, mentre nella diffida del
5.5.2022 tale momento iniziale era stato posticipato al 29.12.1995, data del
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Proc. n. 517/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 7 trasferimento della sede legale della società dalla via Bologna ai luoghi di causa;
vi. la pretesa risarcitoria era infondata, sia nell'an – per la gratuità dell'allegato comodato, nonché per la mancata prova di quest'ultimo – sia nel quantum,
siccome manifestamente eccessivo;
b. in via riconvenzionale, ha formulato tre domande (proposte in ordine gradato),
chiedendo:
i. l'accertamento in favore di essa convenuta del diritto di proprietà degli immobili de quibus siccome acquistati dal socio-amministratore quale mandante senza rappresentanza di essa società convenuta;
ii. la pronuncia di sentenza che tenesse luogo del contratto non concluso, ai sensi degli artt. 1706 e 2932 c.c.;
iii. l'accertamento in favore di essa convenuta del diritto di proprietà a titolo originario degli immobili oggetto di causa (usucapione del terreno ed accessione riguardo ai fabbricati ivi insistenti), siccome posseduti uti domina dal 1982, commissionando e facendo eseguire tutte le opere di spianamento e recinzione del fondo, impendendone l'accesso a terzi nona autorizzati, con contestuale animus rem sibi habendi, ravvisabile dall'inserimento dei cespiti nei bilanci e nei registri contabili di essa società, appalesandosi irrilevante l'uso quotidiano allegato fino al 2019 dal ricorrente, siccome co-
amministratore.
3. Con ordinanza pronunciata il 10.11.2023 (a scioglimento della riserva assunta all'esito della
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Proc. n. 517/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 8 prima udienza del 20.9.2023, nella quale, tra l'altro, la parte ricorrente aveva eccepito l'inammissibilità delle domande riconvenzionali formulate dalla convenuta, chiedendo di essere autorizzato a produrre la scrittura privata stipulata il giorno successivo all'atto pubblico di compravendita, istanza contestata dalla parte convenuta) il giudice:
a. ha ammesso:
i. il solo capitolo 1 della prova per testimoni chiesta nel ricorso;
ii. il solo capitolo 1 dell'interrogatorio formale del ricorrente e i capitoli 13-14
della prova per testimoni, chiesti dalla convenuta;
b. ha accolto l'istanza con cui il ricorrente aveva chiesto di essere autorizzato a depositare “la scrittura privata stipulata il giorno successivo all'atto di
compravendita oggetto di causa, da cui emerge che la parte venditrice si riferiva
come acquirente al solo ”; Parte_1
c. ha rigettato l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dalla convenuta nella sua comparsa di risposta, siccome avente ad oggetto documentazione irrilevante ai fini della decisione.
4. Nell'udienza del 18.1.2024 sono stati sentiti i testimoni Testimone_1
, (citati dalla parte ricorrente), (citato dalla
[...] Tes_2 Tes_3
convenuta), mentre ha reso l'interrogatorio formale. Parte_1
5. Nell'udienza del 29.2.2024 il giudice ha interrogato il testimone (citato Testimone_4
dalla convenuta).
6. Nell'udienza del 15.10.2024 il giudice ha rinviato al 13.2.2025 per la discussione,
assegnando alle parti un termine per il deposito note conclusive e un ulteriore termine per il
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Proc. n. 517/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 9 deposito note di replica.
7. In seguito alla sostituzione dell'udienza odierna del 13.2.2025 ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note nelle quali hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe, il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
***
8. Ai fini della decisione, occorre preliminarmente perimetrarne il thema decidendum, sui seguenti rilievi:
a. come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “il giudice del merito,
nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle
domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore
meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per
converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come
desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante,
mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola
prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo
contenuto sostanziale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7322 del 14/03/2019; Sez. 6-1,
Sentenza n. 118 del 07/01/2016; Sez. 3, Sentenza n. 26159 del 12/12/2014; Sez. 1,
Sentenza n. 23794 del 14/11/2011; Sez. 2, Sentenza n. 3012 del 10/02/2010; Sez. 3,
Sentenza n. 22665 del 02/12/2004)” (Cass. n. 8645/2024);
b. dal corpo dell'atto introduttivo del giudizio e dalle conclusioni ivi rassegnate – mai modificate – si evince chiaramente che ha espressamente Parte_1
domandato l'accertamento del rapporto di comodato precario, a suo dire instaurato
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Proc. n. 517/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 10 con la e del diritto di recesso esercitato Controparte_1
da esso ricorrente, con conseguente diritto alla restituzione degli immobili oggetto del contratto;
c. a pagina 6 del medesimo ricorso, tuttavia, si legge che “Per mero tuziorismo
difensivo, ammesso e non concesso che possano sorgere contestazioni in merito
alla titolarità dei summenzionati fabbricati, di cui oggi se ne chiede la restituzione
unitamente al terreno su cui insistono, pare il caso di osservare quanto
d'appresso”, proprietà vantata a titolo originario ai sensi dell'art. 934 c.c.;
d. tale difesa, sebbene astrattamente suscettibile di ingenerare il dubbio sulla contestuale formulazione di una domanda di rivendicazione della proprietà – in subordine rispetto alla proposta azione personale – non può essere invero qualificata in tal senso, poiché:
i. come detto, la parte ricorrente non ha mai modificato le proprie conclusioni, basate unicamente sul predetto rapporto contrattuale;
ii. l'affermazione contenuta nella frase trascritta nel punto c che precede si riferisce unicamente ai fabbricati, mentre oggetto di causa è pacificamente anche il recupero della disponibilità del terreno su cui i medesimi insistono;
iii. nelle pagine 6-7 note conclusive della parte ricorrente, depositate il
9.1.2025, si legge che “Nonostante questa difesa sia ben consapevole che
l'azione di restituzione azionata nel presente giudizio abbia natura
personale, giacché non mira ad ottenere il riconoscimento del diritto di
proprietà, ma solo ad ottenere la riconsegna del proprio bene
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Proc. n. 517/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 11 illegittimamente detenuto da parte convenuta, si è comunque ritenuto
preferibile, a scanso di ogni equivoco, provare anche il titolo di proprietà
del bene per cui è causa, e ciò per tramite della produzione dell'atto di
compravendita del 1983 (a rogito del notaio Dott. - n. Persona_1
795 di Repertorio;
raccolta n. 227) e delle visure catastali relative allo
stesso (le quali, nel concorso di altri elementi, possono essere senz'altro
utilizzate quali dati indiziari e presuntivi)”;
iv. alla luce del contenuto complessivo degli atti difensivi e del contegno processuale della parte ricorrente è quindi evidente che nella presente causa quest'ultima non ha avanzato alcuna pretesa petitoria.
9. Chiarito l'oggetto del giudizio, la domanda di restituzione (unitamente alla presupposta pretesa di accertamento dell'invocato rapporto contrattuale a monte e del suo scioglimento per recesso unilaterale) formulata da deve essere respinta, per le Parte_1
ragioni che seguono.
a. Nell'art. 1803 c.c. si legge che “Il comodato è il contratto col quale una parte
consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo
o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il
comodato è essenzialmente gratuito”, mentre ai sensi dell'art. 1810 c.c., “Se non è
stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere
destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la
richiede”.
b. Secondo il consolidato orientamento sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità,
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Proc. n. 517/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 12 “l'attore in restituzione il quale deduca che un immobile è stato concesso in
godimento in forza di un contratto (nella specie, comodato precario), ha l'onere di
provare la fonte del proprio diritto e la successiva estinzione del rapporto
obbligatorio, e quindi il venir meno del titolo legittimante l'ulteriore godimento
della cosa ( cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533, e, conformemente, da
ultimo, Cass., 20/1/2020, n. 1080 ). In altri termini, colui che chiede in restituzione
deve provare il titolo in base al quale è avvenuta la consegna del bene e il relativo
successivo venir meno per qualsiasi causa ( cfr. Cass., 23/12/2010, n. 26003;
Cass., 6 26/2/2007, n. 4416; Cass., 10/12/2004, n. 23086 ), l'uno e l'altro elemento
costituendo fatti costitutivi della domanda, la cui dimostrazione incombe all'attore
( v. Cass., 13/7/1984, n. 4119 )”, comodato precario la cui stipulazione verbale non
è certo ravvisabile in ragione del mero difetto di dimostrazione di altro titolo legittimante la consegna del bene al soggetto che ne ha attualmente la disponibilità
(Cass. n. 36057/2021), in assenza di prova idonea sia del titolo a monte sia della consegna dell'immobile;
c. sostiene che i fatti concludenti necessari per ritenere Parte_1
perfezionato l'invocato contratto verbale di comodato “debbono essere individuati
nella fruizione e disponibilità dell'immobile da parte della fin dal CP_1
mese di aprile 1983 (ovvero nella quasi immediatezza dell'acquisto da parte del
, con l'assenso implicito dell'odierno ricorrente e senza la Parte_1
corresponsione di alcun compenso. E tali fatti, come noto, ben possono rilevare
quale indice della conclusione di un contratto di comodato d'uso gratuito
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Proc. n. 517/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 13 concluso verbalmente o comunque per fatti concludenti (Tribunale di Livorno,
Sent. n. 59/2024 del 10.01.2024). Difatti, detti comportamenti, essendo una chiara
forma di manifestazione tacita della volontà negoziale, corrispondono, invero, ad
un contegno che è incompatibile con una volontà diversa da quella che si può
dedurre dai fatti stessi”;
d. tale ricostruzione non può essere condivisa, poiché:
i. quand'anche si muovesse dall'assunto pacifico che, in virtù dell'atto pubblico di compravendita del 14.4.1983, abbia Parte_1
acquistato in proprio l'area de qua (su cui sono stati in seguito edificati i fabbricati oggetto di causa) – o, meglio, pur (ipoteticamente) escludendosi che ricorra l'ipotesi di mandato senza rappresentanza prospettato dalla convenuta, laddove come detto la legittimazione a concedere in comodato prescinde dalla titolarità del diritto dominicale in capo al comodante –
quest'ultimo non ha invero assolto all'onere di fornire prova idonea del titolo posto a fondamento della domanda restitutoria;
ii. in primo luogo, nell'ambito della prova per testimoni espletata – sull'unico capitolo di prova formulato dalla parte ricorrente per dimostrare la stipulazione del comodato in forma verbale (“nell'anno 1983 il sig.
ha concesso in uso gratuito alla il fondo Parte_1 CP_1
sito in Siniscola (NU), Zona Industriale s.n., Località S'Ozzastro,
confinante per tre lati con la proprietà CE.NU e per un lato con il
distinto in catasto terreni al F. 44 Controparte_6
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Proc. n. 517/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 14 mapp. 111 e al F. 45 ex mapp. 373”):
o ha affermato di avere Testimone_5
“lavorato per la dal novembre 1993, Controparte_1
preciso che dopo che è stato fatto l'accatastamento, era venuto un
geometra incaricato, e in quell'occasione ho Controparte_7
appreso che l'immobile era intestato a nulla so della PT
provenienza. Ero andato all'Agenzia del Territorio e avevo ritirato
la copia conforme dell'atto di compravendita in cui la CP_3
vendeva a , mi pare che l'atto
[...] Parte_1
dicesse così”;
o ha dichiarato di avere “lavorato per la Tes_2 [...]
dal 2009, nel cantiere ho sentito dire che il CP_1
terreno era intestato a , si vociferava così, Parte_1
però non ho visto atti”;
iii. al di fuori di mere asserzioni in ordine al titolo dominicale, non vi è quindi alcun testimone diretto in grado di confermare l'intervenuta stipulazione di qualsivoglia accordo orale tra e la società convenuta Parte_1
(o, comunque, l'altro socio-amministratore ); Controparte_1
iv. se si accedesse alla tesi del ricorrente, si perverrebbe peraltro all'inaccettabile conclusione che la prova del titolo dominicale su un bene e dell'utilizzo di quest'ultimo da parte di un terzo – quand'anche legato al proprietario della res da rapporti personali o professionali – costituiscano
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Proc. n. 517/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 15 elementi autonomamente sufficienti per invocare fruttuosamente la tutela restitutoria ai sensi dell'art. 1810 c.c.;
v. il deficitario quadro probatorio sopra descritto è ulteriormente scalfito da diversi indici che rendono ancora meno verosimile l'integrazione dell'allegata ipotesi di comodato, ossia:
o la durata di circa quarant'anni del rapporto asseritamente precario,
a dire del ricorrente sorto nel 1983 e venuto meno in virtù del recesso esercitato il 5.5.2022, nella quale è peraltro indicata una data iniziale di dodici anni successiva (29.12.1995);
o la destinazione degli immobili all'esercizio dell'attività
commerciale intrapresa dalla società – di cui e Parte_1
erano soci titolari ciascuno della metà delle Controparte_1
quote, nonché entrambi amministratori – nonché la realizzazione nel corso del tempo dei fabbricati alla medesima adibiti, nonché la stessa recinzione del terreno (circostanze confermate dagli ex dipendenti e ), attività che si Tes_3 Testimone_4
appalesano confacenti ad un godimento uti dominus – e, comunque,
stabile – piuttosto che ad una detenzione provvisoria;
o la mancata deduzione di capitoli di prova orale volti a provare che,
nel godere ed utilizzare i cespiti, l'asserita comodataria fosse vincolata all'osservanza delle direttive impartite da PT
, laddove, i suddetti testimoni citati dalla parte
[...]
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Proc. n. 517/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 16 convenuta hanno invero descritto una situazione affatto diversa, in cui gli incarichi (anche relativi all'edificazione e manutenzione dei fabbricati oggetto di causa, quando non erano impegnati nel trasporto del calcare, come precisato da Testimone_4
all'udienza del 29.2.2024) erano stati loro conferiti e pagati direttamente dalla società, ossia da entrambi gli amministratori;
o il fatto che, prima dell'insorgenza dei dissidi tra i due soci-
amministratori, ossia quando partecipava Parte_1
attivamente alla gestione societaria, i fabbricati insistenti sull'area oggetto di causa fossero regolarmente iscritti nei bilanci (doc. 3
memoria difensiva della convenuta) alla voce “immobili industriali”, in seguito modificata in “fabbricati strumentali”
(relazione contabile prodotta come doc. 4 memoria difensiva),
iscrizione che non avrebbe dovuto essere effettuata in ipotesi di immobili di cui la società non era proprietaria, siccome concessi da terzi in comodato;
non ha indicato a quali a quali altri beni si Parte_1
riferisse tale voce, peraltro di fronte alla minuziosa consulenza contabile versata in atti dalla parte convenuta, in cui si rileva che
“non sussistono immobilizzazioni acquisite gratuitamente rilevate
nei bilanci societari prodotti”, allegazione che trova conferma in tali documenti;
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Proc. n. 517/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 17 o quanto all'affermazione di , secondo cui non vi Parte_1
sarebbe prova che la predetta posta fosse riferita agli immobili de
quibus, nonché come la convenuta avrebbe dovuto produrre il libro dei cespiti immobiliari, in disparte la scarsa rilevanza di tale elemento ai fini della decisione, è sufficiente osservare che, qualora detto libro dei cespiti immobiliari (in relazione al periodo compreso tra l'acquisto e quantomeno il 2019) fosse privo di qualsivoglia alcun riferimento ai beni oggetto di causa, trattavasi di documentazione la cui produzione avrebbe potuto giovare alla tesi del medesimo ricorrente (ossia la mancata indicazione dei beni proprio quale indice rivelatore della detenzione a titolo gratuito);
o l'avere il ricorrente atteso ben due anni, in seguito alla revoca dalla carica di amministratore (intervenuta nel 2020) per pretendere (con comunicazione scritta) la restituzione dei cespiti.
10. Alla valutazione di infondatezza della domanda restitutoria consegue logicamente il rigetto della presupponente pretesa risarcitoria.
11. Le domande riconvenzionali formulate in via gradata dalla Controparte_1
debbono essere dichiarate inammissibili, poiché:
[...]
a. ai sensi dell'art. 418 c.p.c. “Il convenuto che abbia proposta una domanda in via
riconvenzionale a norma del secondo comma dell'articolo 416 deve, con istanza
contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale
medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al secondo
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 517/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 18 comma dell'articolo 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per
la fissazione dell'udienza”;
b. nella sua comparsa di risposta la società convenuta ha omesso di chiedere la fissazione con decreto della nuova udienza;
c. nonostante tale cristallino dato normativo, anche in sede di note conclusive la medesima convenuta ha insistito nel contestare la ricorrenza dell'ipotesi di inammissibilità delle domande riconvenzionali (affermata invero dalla Suprema
Corte in tutti i casi in cui si è pronunciata sul punto, tra cui, Cass. n. 20309/2024,
n. 11679/2014), citando peraltro una recente pronuncia di legittimità (Cass. n.
17772/2023) nella quale, lungi dal rinvenirsi la benché minima conferma di detta doglianza, viene chiarito come l'onere di domandare la pronuncia di nuovo decreto per la fissazione dell'udienza di discussione non sussista nella procedura di rilascio di immobile ad uso diverso dall'abitazione solo qualora quest'ultima sia stata radicata con il rito ordinario (atto di citazione per convalida di licenza per finita locazione) e il conduttore abbia da subito proposto la domanda riconvenzionale oppure, quand'anche introdotta la fase sommaria con ricorso, l'intimato si sia costituito con difensore tecnico e abbia da subito avanzato detta pretesa,
circostanze non ricorrenti nel caso in esame.
12. Le spese di lite debbono essere interamente compensate tra le parti, in base al principio della soccombenza reciproca, previsto dall'art. 92, comma 2, c.p.c., poiché:
a. il rigetto delle domande formulate dal ricorrente (restituzione e risarcimento del danno quantificato, in 180.580,80 euro) è controbilanciato dall'inammissibilità
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 517/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 19 delle domande riconvenzionali formulate dalla società convenuta (accertamento della proprietà, a titolo derivativo od originario, o sentenza ex art. 2932 c.c.),
pretese tutte vertenti sui medesimi immobili;
b. in ogni caso, richiamato l'insegnamento secondo cui, “al fine di individuare la
parte "maggiormente soccombente" occorre confrontare il valore delle domande
parzialmente accolte (e quindi non quello delle domande rispettivamente
rigettate), cosicché deve ritenersi "maggiormente soccombente" la parte la cui
domanda accolta sia di minor valore” (Cass. n. 17577/2024, n. 31444/2023),
considerato come nel caso in esame non ha trovato accoglimento alcuna tra le domande formulate dalle parti.
PER QUESTI MOTIVI
13. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. rigetta le domande formulate da;
Parte_1
b. dichiara inammissibili le domande riconvenzionali formulate dalla
[...]
Controparte_1
c. compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Nuoro, 13.2.2025
Il Giudice dott. VA Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 517/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 20
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 13/02/2025, il giudice, dott. VA Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza fissata per la data odierna è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).
Il Giudice
dott. VA Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 517/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 517/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. VA Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 517 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023,
promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Lorenzo Parte_1 C.F._1
LOCCI (C.F. , elettivamente domiciliato a Cagliari, via Dante n. 77, C.F._2
presso lo studio del difensore;
ricorrente
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avvocati Claudio SOGGIU (C.F.
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 517/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 2 ) e (C.F ), elettivamente C.F._3 Controparte_2 C.F._4
domiciliata a Siniscola, via Giovanni M. Angioi n. 4, presso lo studio del difensore;
convenuta
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 12.2.2025):
“Si reitera, infine, la richiesta di autorizzazione al deposito dell'atto costitutivo societario, avente valore essenziale ai fini decisori.
Si confermano tutte le conclusioni rassegnate nei precedenti scritti difensivi e si insiste nelle istanze istruttorie formulate, anche non ammesse”.
Nell'interesse della convenuta (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data odierna):
“Si insiste, ulteriormente in tutte le istanze istruttorie, anche non ammesse, sull'istanza di
C.T.U. finalizzata a verificare la genuinità della scrittura privata sub. 11) di parte ricorrente in quanto rilevante in ordine all'accertamento dei fatti per cui è causa;
sull'ammissione delle prove documentali depositate in sede di repliche (Cfr. doc.
1-2 depositate il 30.01.2025), in quanto rilevanti e assolutamente indispensabili ai fini della decisione.
Si confermano, in ogni caso, le conclusioni rassegnate in atti, da intendersi qui integralmente trascritte e si confida nel loro accoglimento”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato il 15.5.2023 nella cancelleria di questo
Tribunale, ha esposto quanto segue: Parte_1
a. dal 1976 esso ricorrente era titolare del 50% delle quote della
[...]
società partecipata per la restante metà del capitale dal Controparte_1
suo germano , amministratore unico attualmente in carica;
Controparte_1
b. in virtù dell'atto pubblico del 14.4.1983 (a rogito del Notaio, dott. Per_1
n. Rep. n. 795, Racc. n. 227, trascritto nella Conservatoria dei Registri
[...]
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Proc. n. 517/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 3 Immobiliari di Nuoro in data il 3.5.1983, (Reg. Part. n. 1897, Reg. Gen. n. 2916),
esso ricorrente, in proprio, aveva acquistato dalla Controparte_3
l'appezzamento di terreno sito a Siniscola (NU), Zona Industriale, Località
[...]
S'Ozzastro – all'epoca censito nel N.C.T. di detto Comune al foglio 44, mappale
111 ed al foglio 45 mappale 373 (quest'ultimo in seguito frazionato nelle particelle
1046, 1049, 1100, 1101 e 1102), della superficie catastale complessiva di 3.919 mq.
– fondo sul quale aveva edificato un fabbricato (censito nel N.C.E.U. di Siniscola al foglio 45, particella 1049, sub. 2, corrispondente alla predetta particella 1049 del foglio 45 del N.C.T.) adibito ad autorimessa per mezzi fuori sagoma e cingolati
(previa istanza presentata il 25.11.1982 al Comune di Siniscola e concessione edilizia n. 224/1982);
c. in considerazione dei buoni rapporti con il germano , dal 1983 Controparte_1
esso proprietario aveva concesso il fondo e il fabbricato in comodato, senza determinarne la durata, alla società convenuta, la quale intorno al 1989 aveva realizzato sull'area de qua un ulteriore edificio (attualmente censito nel N.C.E.U. di
Siniscola al foglio 45, particella 1046, sub. 3 e particella 1101, corrispondenti,
rispettivamente alle suddette particelle 1046 e 1101 del foglio 45 del N.C.T.),
inizialmente destinato a ricovero attrezzi industriale e, dal 1995, a sede legale e operativa della medesima società;
d. in conseguenza dei dissidi, sfociati anche in diversi processi, insorti con il germano
, quest'ultimo, dopo essere divenuto amministratore unico Controparte_1
della società ed avere ottenuto la revoca da detta carica di esso ricorrente (rimasto
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Proc. n. 517/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 4 socio comodante), dal 2020 gli aveva precluso l'accesso ai suddetti beni immobili,
sbarrando l'ingresso con catena e lucchetto, di cui si era rifiutato di consegnare le chiavi;
e. a suo dire:
i. esso ricorrente aveva diritto al recupero immediato della disponibilità del fondo e dei fabbricati ivi insistenti, siccome concessi in comodato precario alla società convenuta, edifici di cui era peraltro divenuto proprietario per accessione;
ii. non era ravvisabile alcun possesso in capo alla società convenuta, tenuto conto che quest'ultima era una mera detentrice, non vi era stato alcun atto di interversione ex art. 1141, comma 2, c.c. e, comunque, fino al 2019 esso ricorrente aveva utilizzato quotidianamente i beni in discussione;
iii. sussistevano i presupposti per il risarcimento del danno da illegittima occupazione degli immobili de quibus, da quantificarsi in complessivi
180.580,80 euro, in ragione del canone locativo ritraibile da questi ultimi in relazione alle loro caratteristiche, destinazione e collocazione;
f. nonostante la diffida del 5.5.2022 (con la quale era stato esercitato il diritto di recesso dal rapporto di comodato) e l'esperito tentativo di mediazione obbligatoria,
il convenuto non aveva provveduto alla restituzione dei suddetti immobili.
Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo l'accertamento del rapporto di comodato precario e del successivo recesso da parte di esso comodante, con conseguente condanna della società convenuta alla restituzione degli immobili ed al pagamento in suo favore di
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Proc. n. 517/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 5 180.580,80 euro (o della somma maggiore o minore accertata in corso di causa, in subordine da determinarsi in via equitativa) a titolo risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione senza titolo dei medesimi.
2. Con memoria difensiva, depositata l'8.9.2023, la Controparte_1
si è così difesa:
a. ha contestato la fondatezza delle domande formulate nei suoi confronti dal ricorrente, sostenendo quanto segue:
i. tra esse parti non era mai stato concluso alcun contratto di comodato;
ii. l'atto pubblico di compravendita del 14.4.1983 era stato sottoscritto da
, non già in proprio, bensì quale mandatario senza Parte_1
rappresentanza di essa società, come emergeva:
o dalla procura notarile del 24.11.1982 (a rogito del dott. Per_2
, richiamata quale Allegato A del contratto, conferita
[...]
dall'alienante – CE. all'ing. Controparte_3 CP_4
ed avente ad oggetto il complimento nel nome e Persona_3
nell'interesse di essa convenuta di “tutto quanto previsto dalla
allegata deliberazione del consiglio di amministrazione”;
o nella suddetta deliberazione, datata 9.11.1982, il consiglio di amministrazione. della società alienante aveva specificato che la procura conferita all'ing. avrebbe avuto ad oggetto la vendita Per_3
del fondo – esteso complessivamente 4.000 mq. e censito nel Catasto
terreni del Comune di Siniscola, al foglio 44, particella 111 ed al
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Proc. n. 517/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 6 foglio 45, particella 373 – in favore della Controparte_1
[...]
o dalla comunicazione del 20.12.1928 inviata dall'ing. al Per_3
, con cui era stata chiesta a Controparte_5
quest'ultimo l'autorizzazione ad alienare i suddetti immobili
(siccome gravati da privilegio C.I.S.) alla società convenuta, la quale intendeva edificarvi il capannone per il ricovero e la manutenzione dei mezzi al fine dell'esecuzione dei contratti d'appalto in essere tra l'acquirente e la medesima Controparte_3
iii. fin dal 1982 i suddetti immobili risultavano inseriti nello stato patrimoniale,
nel conto economico (con indicazione dei medesimi tra gli attivi quali immobili industriali, per l'importo costante di 160.848,96 euro) e nelle dichiarazioni fiscali di essa convenuta, in assenza di qualsivoglia atto di conferimento da parte del ricorrente;
iv. la revoca di dalla carica di amministratore si era resa Parte_1
necessaria in conseguenza della condotta tenuta da quest'ultimo, il quale tra il 2012 e il 2019 aveva approfittato delle precarie condizioni di salute del fratello VA, socio e co-amministratore, escludendolo da qualsiasi attività gestoria o di controllo della società;
v. nell'atto introduttivo il ricorrente aveva indicato il 1983 quale data di costituzione del rapporto di comodato precario, mentre nella diffida del
5.5.2022 tale momento iniziale era stato posticipato al 29.12.1995, data del
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Proc. n. 517/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 7 trasferimento della sede legale della società dalla via Bologna ai luoghi di causa;
vi. la pretesa risarcitoria era infondata, sia nell'an – per la gratuità dell'allegato comodato, nonché per la mancata prova di quest'ultimo – sia nel quantum,
siccome manifestamente eccessivo;
b. in via riconvenzionale, ha formulato tre domande (proposte in ordine gradato),
chiedendo:
i. l'accertamento in favore di essa convenuta del diritto di proprietà degli immobili de quibus siccome acquistati dal socio-amministratore quale mandante senza rappresentanza di essa società convenuta;
ii. la pronuncia di sentenza che tenesse luogo del contratto non concluso, ai sensi degli artt. 1706 e 2932 c.c.;
iii. l'accertamento in favore di essa convenuta del diritto di proprietà a titolo originario degli immobili oggetto di causa (usucapione del terreno ed accessione riguardo ai fabbricati ivi insistenti), siccome posseduti uti domina dal 1982, commissionando e facendo eseguire tutte le opere di spianamento e recinzione del fondo, impendendone l'accesso a terzi nona autorizzati, con contestuale animus rem sibi habendi, ravvisabile dall'inserimento dei cespiti nei bilanci e nei registri contabili di essa società, appalesandosi irrilevante l'uso quotidiano allegato fino al 2019 dal ricorrente, siccome co-
amministratore.
3. Con ordinanza pronunciata il 10.11.2023 (a scioglimento della riserva assunta all'esito della
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Proc. n. 517/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 8 prima udienza del 20.9.2023, nella quale, tra l'altro, la parte ricorrente aveva eccepito l'inammissibilità delle domande riconvenzionali formulate dalla convenuta, chiedendo di essere autorizzato a produrre la scrittura privata stipulata il giorno successivo all'atto pubblico di compravendita, istanza contestata dalla parte convenuta) il giudice:
a. ha ammesso:
i. il solo capitolo 1 della prova per testimoni chiesta nel ricorso;
ii. il solo capitolo 1 dell'interrogatorio formale del ricorrente e i capitoli 13-14
della prova per testimoni, chiesti dalla convenuta;
b. ha accolto l'istanza con cui il ricorrente aveva chiesto di essere autorizzato a depositare “la scrittura privata stipulata il giorno successivo all'atto di
compravendita oggetto di causa, da cui emerge che la parte venditrice si riferiva
come acquirente al solo ”; Parte_1
c. ha rigettato l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dalla convenuta nella sua comparsa di risposta, siccome avente ad oggetto documentazione irrilevante ai fini della decisione.
4. Nell'udienza del 18.1.2024 sono stati sentiti i testimoni Testimone_1
, (citati dalla parte ricorrente), (citato dalla
[...] Tes_2 Tes_3
convenuta), mentre ha reso l'interrogatorio formale. Parte_1
5. Nell'udienza del 29.2.2024 il giudice ha interrogato il testimone (citato Testimone_4
dalla convenuta).
6. Nell'udienza del 15.10.2024 il giudice ha rinviato al 13.2.2025 per la discussione,
assegnando alle parti un termine per il deposito note conclusive e un ulteriore termine per il
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 517/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 9 deposito note di replica.
7. In seguito alla sostituzione dell'udienza odierna del 13.2.2025 ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note nelle quali hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe, il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
***
8. Ai fini della decisione, occorre preliminarmente perimetrarne il thema decidendum, sui seguenti rilievi:
a. come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “il giudice del merito,
nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle
domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore
meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per
converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come
desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante,
mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola
prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo
contenuto sostanziale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7322 del 14/03/2019; Sez. 6-1,
Sentenza n. 118 del 07/01/2016; Sez. 3, Sentenza n. 26159 del 12/12/2014; Sez. 1,
Sentenza n. 23794 del 14/11/2011; Sez. 2, Sentenza n. 3012 del 10/02/2010; Sez. 3,
Sentenza n. 22665 del 02/12/2004)” (Cass. n. 8645/2024);
b. dal corpo dell'atto introduttivo del giudizio e dalle conclusioni ivi rassegnate – mai modificate – si evince chiaramente che ha espressamente Parte_1
domandato l'accertamento del rapporto di comodato precario, a suo dire instaurato
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 517/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 10 con la e del diritto di recesso esercitato Controparte_1
da esso ricorrente, con conseguente diritto alla restituzione degli immobili oggetto del contratto;
c. a pagina 6 del medesimo ricorso, tuttavia, si legge che “Per mero tuziorismo
difensivo, ammesso e non concesso che possano sorgere contestazioni in merito
alla titolarità dei summenzionati fabbricati, di cui oggi se ne chiede la restituzione
unitamente al terreno su cui insistono, pare il caso di osservare quanto
d'appresso”, proprietà vantata a titolo originario ai sensi dell'art. 934 c.c.;
d. tale difesa, sebbene astrattamente suscettibile di ingenerare il dubbio sulla contestuale formulazione di una domanda di rivendicazione della proprietà – in subordine rispetto alla proposta azione personale – non può essere invero qualificata in tal senso, poiché:
i. come detto, la parte ricorrente non ha mai modificato le proprie conclusioni, basate unicamente sul predetto rapporto contrattuale;
ii. l'affermazione contenuta nella frase trascritta nel punto c che precede si riferisce unicamente ai fabbricati, mentre oggetto di causa è pacificamente anche il recupero della disponibilità del terreno su cui i medesimi insistono;
iii. nelle pagine 6-7 note conclusive della parte ricorrente, depositate il
9.1.2025, si legge che “Nonostante questa difesa sia ben consapevole che
l'azione di restituzione azionata nel presente giudizio abbia natura
personale, giacché non mira ad ottenere il riconoscimento del diritto di
proprietà, ma solo ad ottenere la riconsegna del proprio bene
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 517/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 11 illegittimamente detenuto da parte convenuta, si è comunque ritenuto
preferibile, a scanso di ogni equivoco, provare anche il titolo di proprietà
del bene per cui è causa, e ciò per tramite della produzione dell'atto di
compravendita del 1983 (a rogito del notaio Dott. - n. Persona_1
795 di Repertorio;
raccolta n. 227) e delle visure catastali relative allo
stesso (le quali, nel concorso di altri elementi, possono essere senz'altro
utilizzate quali dati indiziari e presuntivi)”;
iv. alla luce del contenuto complessivo degli atti difensivi e del contegno processuale della parte ricorrente è quindi evidente che nella presente causa quest'ultima non ha avanzato alcuna pretesa petitoria.
9. Chiarito l'oggetto del giudizio, la domanda di restituzione (unitamente alla presupposta pretesa di accertamento dell'invocato rapporto contrattuale a monte e del suo scioglimento per recesso unilaterale) formulata da deve essere respinta, per le Parte_1
ragioni che seguono.
a. Nell'art. 1803 c.c. si legge che “Il comodato è il contratto col quale una parte
consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo
o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il
comodato è essenzialmente gratuito”, mentre ai sensi dell'art. 1810 c.c., “Se non è
stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere
destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la
richiede”.
b. Secondo il consolidato orientamento sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità,
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 517/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 12 “l'attore in restituzione il quale deduca che un immobile è stato concesso in
godimento in forza di un contratto (nella specie, comodato precario), ha l'onere di
provare la fonte del proprio diritto e la successiva estinzione del rapporto
obbligatorio, e quindi il venir meno del titolo legittimante l'ulteriore godimento
della cosa ( cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533, e, conformemente, da
ultimo, Cass., 20/1/2020, n. 1080 ). In altri termini, colui che chiede in restituzione
deve provare il titolo in base al quale è avvenuta la consegna del bene e il relativo
successivo venir meno per qualsiasi causa ( cfr. Cass., 23/12/2010, n. 26003;
Cass., 6 26/2/2007, n. 4416; Cass., 10/12/2004, n. 23086 ), l'uno e l'altro elemento
costituendo fatti costitutivi della domanda, la cui dimostrazione incombe all'attore
( v. Cass., 13/7/1984, n. 4119 )”, comodato precario la cui stipulazione verbale non
è certo ravvisabile in ragione del mero difetto di dimostrazione di altro titolo legittimante la consegna del bene al soggetto che ne ha attualmente la disponibilità
(Cass. n. 36057/2021), in assenza di prova idonea sia del titolo a monte sia della consegna dell'immobile;
c. sostiene che i fatti concludenti necessari per ritenere Parte_1
perfezionato l'invocato contratto verbale di comodato “debbono essere individuati
nella fruizione e disponibilità dell'immobile da parte della fin dal CP_1
mese di aprile 1983 (ovvero nella quasi immediatezza dell'acquisto da parte del
, con l'assenso implicito dell'odierno ricorrente e senza la Parte_1
corresponsione di alcun compenso. E tali fatti, come noto, ben possono rilevare
quale indice della conclusione di un contratto di comodato d'uso gratuito
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 517/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 13 concluso verbalmente o comunque per fatti concludenti (Tribunale di Livorno,
Sent. n. 59/2024 del 10.01.2024). Difatti, detti comportamenti, essendo una chiara
forma di manifestazione tacita della volontà negoziale, corrispondono, invero, ad
un contegno che è incompatibile con una volontà diversa da quella che si può
dedurre dai fatti stessi”;
d. tale ricostruzione non può essere condivisa, poiché:
i. quand'anche si muovesse dall'assunto pacifico che, in virtù dell'atto pubblico di compravendita del 14.4.1983, abbia Parte_1
acquistato in proprio l'area de qua (su cui sono stati in seguito edificati i fabbricati oggetto di causa) – o, meglio, pur (ipoteticamente) escludendosi che ricorra l'ipotesi di mandato senza rappresentanza prospettato dalla convenuta, laddove come detto la legittimazione a concedere in comodato prescinde dalla titolarità del diritto dominicale in capo al comodante –
quest'ultimo non ha invero assolto all'onere di fornire prova idonea del titolo posto a fondamento della domanda restitutoria;
ii. in primo luogo, nell'ambito della prova per testimoni espletata – sull'unico capitolo di prova formulato dalla parte ricorrente per dimostrare la stipulazione del comodato in forma verbale (“nell'anno 1983 il sig.
ha concesso in uso gratuito alla il fondo Parte_1 CP_1
sito in Siniscola (NU), Zona Industriale s.n., Località S'Ozzastro,
confinante per tre lati con la proprietà CE.NU e per un lato con il
distinto in catasto terreni al F. 44 Controparte_6
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 517/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 14 mapp. 111 e al F. 45 ex mapp. 373”):
o ha affermato di avere Testimone_5
“lavorato per la dal novembre 1993, Controparte_1
preciso che dopo che è stato fatto l'accatastamento, era venuto un
geometra incaricato, e in quell'occasione ho Controparte_7
appreso che l'immobile era intestato a nulla so della PT
provenienza. Ero andato all'Agenzia del Territorio e avevo ritirato
la copia conforme dell'atto di compravendita in cui la CP_3
vendeva a , mi pare che l'atto
[...] Parte_1
dicesse così”;
o ha dichiarato di avere “lavorato per la Tes_2 [...]
dal 2009, nel cantiere ho sentito dire che il CP_1
terreno era intestato a , si vociferava così, Parte_1
però non ho visto atti”;
iii. al di fuori di mere asserzioni in ordine al titolo dominicale, non vi è quindi alcun testimone diretto in grado di confermare l'intervenuta stipulazione di qualsivoglia accordo orale tra e la società convenuta Parte_1
(o, comunque, l'altro socio-amministratore ); Controparte_1
iv. se si accedesse alla tesi del ricorrente, si perverrebbe peraltro all'inaccettabile conclusione che la prova del titolo dominicale su un bene e dell'utilizzo di quest'ultimo da parte di un terzo – quand'anche legato al proprietario della res da rapporti personali o professionali – costituiscano
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Proc. n. 517/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 15 elementi autonomamente sufficienti per invocare fruttuosamente la tutela restitutoria ai sensi dell'art. 1810 c.c.;
v. il deficitario quadro probatorio sopra descritto è ulteriormente scalfito da diversi indici che rendono ancora meno verosimile l'integrazione dell'allegata ipotesi di comodato, ossia:
o la durata di circa quarant'anni del rapporto asseritamente precario,
a dire del ricorrente sorto nel 1983 e venuto meno in virtù del recesso esercitato il 5.5.2022, nella quale è peraltro indicata una data iniziale di dodici anni successiva (29.12.1995);
o la destinazione degli immobili all'esercizio dell'attività
commerciale intrapresa dalla società – di cui e Parte_1
erano soci titolari ciascuno della metà delle Controparte_1
quote, nonché entrambi amministratori – nonché la realizzazione nel corso del tempo dei fabbricati alla medesima adibiti, nonché la stessa recinzione del terreno (circostanze confermate dagli ex dipendenti e ), attività che si Tes_3 Testimone_4
appalesano confacenti ad un godimento uti dominus – e, comunque,
stabile – piuttosto che ad una detenzione provvisoria;
o la mancata deduzione di capitoli di prova orale volti a provare che,
nel godere ed utilizzare i cespiti, l'asserita comodataria fosse vincolata all'osservanza delle direttive impartite da PT
, laddove, i suddetti testimoni citati dalla parte
[...]
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Proc. n. 517/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 16 convenuta hanno invero descritto una situazione affatto diversa, in cui gli incarichi (anche relativi all'edificazione e manutenzione dei fabbricati oggetto di causa, quando non erano impegnati nel trasporto del calcare, come precisato da Testimone_4
all'udienza del 29.2.2024) erano stati loro conferiti e pagati direttamente dalla società, ossia da entrambi gli amministratori;
o il fatto che, prima dell'insorgenza dei dissidi tra i due soci-
amministratori, ossia quando partecipava Parte_1
attivamente alla gestione societaria, i fabbricati insistenti sull'area oggetto di causa fossero regolarmente iscritti nei bilanci (doc. 3
memoria difensiva della convenuta) alla voce “immobili industriali”, in seguito modificata in “fabbricati strumentali”
(relazione contabile prodotta come doc. 4 memoria difensiva),
iscrizione che non avrebbe dovuto essere effettuata in ipotesi di immobili di cui la società non era proprietaria, siccome concessi da terzi in comodato;
non ha indicato a quali a quali altri beni si Parte_1
riferisse tale voce, peraltro di fronte alla minuziosa consulenza contabile versata in atti dalla parte convenuta, in cui si rileva che
“non sussistono immobilizzazioni acquisite gratuitamente rilevate
nei bilanci societari prodotti”, allegazione che trova conferma in tali documenti;
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Proc. n. 517/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 17 o quanto all'affermazione di , secondo cui non vi Parte_1
sarebbe prova che la predetta posta fosse riferita agli immobili de
quibus, nonché come la convenuta avrebbe dovuto produrre il libro dei cespiti immobiliari, in disparte la scarsa rilevanza di tale elemento ai fini della decisione, è sufficiente osservare che, qualora detto libro dei cespiti immobiliari (in relazione al periodo compreso tra l'acquisto e quantomeno il 2019) fosse privo di qualsivoglia alcun riferimento ai beni oggetto di causa, trattavasi di documentazione la cui produzione avrebbe potuto giovare alla tesi del medesimo ricorrente (ossia la mancata indicazione dei beni proprio quale indice rivelatore della detenzione a titolo gratuito);
o l'avere il ricorrente atteso ben due anni, in seguito alla revoca dalla carica di amministratore (intervenuta nel 2020) per pretendere (con comunicazione scritta) la restituzione dei cespiti.
10. Alla valutazione di infondatezza della domanda restitutoria consegue logicamente il rigetto della presupponente pretesa risarcitoria.
11. Le domande riconvenzionali formulate in via gradata dalla Controparte_1
debbono essere dichiarate inammissibili, poiché:
[...]
a. ai sensi dell'art. 418 c.p.c. “Il convenuto che abbia proposta una domanda in via
riconvenzionale a norma del secondo comma dell'articolo 416 deve, con istanza
contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale
medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al secondo
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Proc. n. 517/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 18 comma dell'articolo 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per
la fissazione dell'udienza”;
b. nella sua comparsa di risposta la società convenuta ha omesso di chiedere la fissazione con decreto della nuova udienza;
c. nonostante tale cristallino dato normativo, anche in sede di note conclusive la medesima convenuta ha insistito nel contestare la ricorrenza dell'ipotesi di inammissibilità delle domande riconvenzionali (affermata invero dalla Suprema
Corte in tutti i casi in cui si è pronunciata sul punto, tra cui, Cass. n. 20309/2024,
n. 11679/2014), citando peraltro una recente pronuncia di legittimità (Cass. n.
17772/2023) nella quale, lungi dal rinvenirsi la benché minima conferma di detta doglianza, viene chiarito come l'onere di domandare la pronuncia di nuovo decreto per la fissazione dell'udienza di discussione non sussista nella procedura di rilascio di immobile ad uso diverso dall'abitazione solo qualora quest'ultima sia stata radicata con il rito ordinario (atto di citazione per convalida di licenza per finita locazione) e il conduttore abbia da subito proposto la domanda riconvenzionale oppure, quand'anche introdotta la fase sommaria con ricorso, l'intimato si sia costituito con difensore tecnico e abbia da subito avanzato detta pretesa,
circostanze non ricorrenti nel caso in esame.
12. Le spese di lite debbono essere interamente compensate tra le parti, in base al principio della soccombenza reciproca, previsto dall'art. 92, comma 2, c.p.c., poiché:
a. il rigetto delle domande formulate dal ricorrente (restituzione e risarcimento del danno quantificato, in 180.580,80 euro) è controbilanciato dall'inammissibilità
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Proc. n. 517/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 19 delle domande riconvenzionali formulate dalla società convenuta (accertamento della proprietà, a titolo derivativo od originario, o sentenza ex art. 2932 c.c.),
pretese tutte vertenti sui medesimi immobili;
b. in ogni caso, richiamato l'insegnamento secondo cui, “al fine di individuare la
parte "maggiormente soccombente" occorre confrontare il valore delle domande
parzialmente accolte (e quindi non quello delle domande rispettivamente
rigettate), cosicché deve ritenersi "maggiormente soccombente" la parte la cui
domanda accolta sia di minor valore” (Cass. n. 17577/2024, n. 31444/2023),
considerato come nel caso in esame non ha trovato accoglimento alcuna tra le domande formulate dalle parti.
PER QUESTI MOTIVI
13. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. rigetta le domande formulate da;
Parte_1
b. dichiara inammissibili le domande riconvenzionali formulate dalla
[...]
Controparte_1
c. compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Nuoro, 13.2.2025
Il Giudice dott. VA Falzoi
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Proc. n. 517/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 20