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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 7218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7218 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Paolo Scognamiglio, ha pronunziato, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11900/2025 R.G.
TRA
(c.f.: , nato a [...] il [...] ed ivi
Parte_1 C.F._1 residente a[...], rapp.to e difeso dall'avv. Simona Potenza, (c.f.:
, con studio in Napoli alla Via Nazionale n. 66, presso il quale elett.te C.F._2 domicilia, come da procura in atti, che dichiara, ai sensi dell'art. 176 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 081/19242978 e indirizzo di posta elettronica
Email_1
RICORRENTE
E
, in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro
LB (c.f. ), pec: t, giusto C.F._3 Email_2
mandato generale alle liti per notar in Roma del 22.3.2024 – repertorio 37875, Persona_1
e presso questi elett.te dom.to presso la sede in Via A. De Gasperi n° 55 Napoli CP_2
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 14 maggio 2025, parte ricorrente chiedeva che venisse accertata e dichiarata la non debenza della restituzione dell'importo di euro 1.525,09, richiesta a titolo di indebito dall' con provvedimento del 28/11/2024. CP_2
In particolare, con l'atto introduttivo, il sig. rappresenta che con tale Parte_1 provvedimento l' di Napoli ha avanzato la pretesa restitutoria in ragione del ricalcolo CP_2
effettuato sulla pensione n. 023-510038042976 a partire dal 01 gennaio 2022, a seguito della dichiarazione dei redditi del 2022, come conseguenza dell'incumulabilità con i redditi prevista dall'articolo 1, co. 41 della legge 335/1995 per le pensioni di reversibilità. Il ricorrente contesta quindi la decadenza in cui sarebbe incorso l'Istituto, il quale avrebbe preteso la ripetizione delle maggiori somme non dovute “ben oltre l'anno successivo previsto dalla normativa di riferimento”, e sottolinea come la regolare e puntuale dichiarazione dei redditi effettuata nell'anno oggetto di contestazione sia espressiva della propria buona fede.
Il 01 ottobre 2025, tempestivamente si costituiva l' Controparte_1
, invocando il rigetto della domanda di controparte alla luce della correttezza del
[...]
proprio operato, stante il rispetto del termine per il recupero degli importi.
Non veniva svolta istruttoria e, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte, il Giudice decideva la causa.
Il ricorso non può essere accolto e va quindi rigettato, come emerge con evidenza dalla presente motivazione.
Invero, come desumibile dal provvedimento di ricalcolo dell' , l'indebito ha ad oggetto CP_2 il periodo temporale intercorrente tra il gennaio 2023 ed il novembre 2024 (“Pertanto, da gennaio 2023 a novembre 2024 sulla pensione n. 023-510038042976 Cat. SOCOM l' ha CP_2
corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 1.525,09), rispetto al quale l'ente ha rideterminato il quantum spettante all'odierno ricorrente.
L'attività di ricalcolo discende dalla presentazione della dichiarazione reddituale avvenuta il
10/11/2023 ed avente ad oggetto i redditi relativi all'anno 2022, come confermato dallo stesso sig. in sede di ricorso. Parte_1
Ebbene, considerato che il provvedimento con il quale l' ha contestato la corresponsione CP_2
di un importo superiore a quello dovuto e ne ha chiesto la restituzione è stato comunicato al ricorrente il 28/11/2024 – circostanza, questa, documentata in atti e confermata dalle stesse parti di causa -, emerge con evidenza la tempestività dell'iniziativa dell'ente resistente.
Occorre infatti rilevare che il co. 2 dell'art. 13 l. n. 412/91 prevede che “L' procede CP_2
annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza” e che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 18615 del 2021, ha precisato che “Si è affermato, al riguardo, che l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista CP_2
dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n.
953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017, su cui poi anche infra). Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza, in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità, soggiacendo invece CP_2 alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dal citato art. 13, co.
2. Ratio della disciplina è che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una «fisiologica sfasatura temporale» (Corte
Cost. n. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano
«immessi nei circuiti delle verifiche contabili» (così ancora Corte Cost. cit.)”.
Nella medesima pronuncia, la Cassazione sottolinea anche che “sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (v., fra le tante, Cass.n. 953 del 2012), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare (…) Pertanto l'art. 13, co. 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla verifica e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi,
a pena di decadenza, al recupero”.
Tanto premesso e considerato, deve quindi affermarsi il pieno rispetto dei termini decadenziali da parte dell' rispetto alla pretesa restitutoria avanzata nei confronti del CP_2 ricorrente, avendo provveduto a comunicare l'indebito il 28/11/2024, entro l'anno successivo alla dichiarazione reddituale avvenuta il 10/11/2023.
Né può essere valorizzata la rimarcata buona fede del sig.
considerato che
– ai fini Pt_1 dell'applicazione del co. 2 dell'art. 13 l. n. 412/91 – non si richiede l'accertamento del dolo del beneficiario delle attribuzioni patrimoniali.
In questo senso si è infatti espressa anche la giurisprudenza di legittimità, che con sentenza n.
28440/2019 ha affermato che “Si è, infatti, chiarito che la previsione dell'art. 13, 2° comma,
a differenza di quanto stabilito nel 1° comma, non richiede alcun accertamento del dolo dell'assicurato o dell'esistenza di un provvedimento dell'Istituto di attribuzione del bene, ma impone soltanto il controllo delle date in cui la comunicazione dell'assicurata è avvenuta e la tempestività della richiesta dell' rispetto ad esse”. CP_1
Le spese di lite vanno poste a carico di parte soccombente e sono determinate secondo i valori minimi tabellari, tenuto conto dell'esiguo valore della causa (solo leggermente superiore al parametro minimo del relativo scaglione) e della complessità del giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso
Condanna alla refusione, in favore dell' Parte_1 Controparte_1
, delle spese di lite che si liquidano in euro 900,00 oltre accessori
[...]
Napoli, 14 ottobre 2025
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
La minuta della presente decisione è stata redatta dal dott. Francesco Perrotta, magistrato ordinario in tirocinio generico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Paolo Scognamiglio, ha pronunziato, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11900/2025 R.G.
TRA
(c.f.: , nato a [...] il [...] ed ivi
Parte_1 C.F._1 residente a[...], rapp.to e difeso dall'avv. Simona Potenza, (c.f.:
, con studio in Napoli alla Via Nazionale n. 66, presso il quale elett.te C.F._2 domicilia, come da procura in atti, che dichiara, ai sensi dell'art. 176 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 081/19242978 e indirizzo di posta elettronica
Email_1
RICORRENTE
E
, in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro
LB (c.f. ), pec: t, giusto C.F._3 Email_2
mandato generale alle liti per notar in Roma del 22.3.2024 – repertorio 37875, Persona_1
e presso questi elett.te dom.to presso la sede in Via A. De Gasperi n° 55 Napoli CP_2
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 14 maggio 2025, parte ricorrente chiedeva che venisse accertata e dichiarata la non debenza della restituzione dell'importo di euro 1.525,09, richiesta a titolo di indebito dall' con provvedimento del 28/11/2024. CP_2
In particolare, con l'atto introduttivo, il sig. rappresenta che con tale Parte_1 provvedimento l' di Napoli ha avanzato la pretesa restitutoria in ragione del ricalcolo CP_2
effettuato sulla pensione n. 023-510038042976 a partire dal 01 gennaio 2022, a seguito della dichiarazione dei redditi del 2022, come conseguenza dell'incumulabilità con i redditi prevista dall'articolo 1, co. 41 della legge 335/1995 per le pensioni di reversibilità. Il ricorrente contesta quindi la decadenza in cui sarebbe incorso l'Istituto, il quale avrebbe preteso la ripetizione delle maggiori somme non dovute “ben oltre l'anno successivo previsto dalla normativa di riferimento”, e sottolinea come la regolare e puntuale dichiarazione dei redditi effettuata nell'anno oggetto di contestazione sia espressiva della propria buona fede.
Il 01 ottobre 2025, tempestivamente si costituiva l' Controparte_1
, invocando il rigetto della domanda di controparte alla luce della correttezza del
[...]
proprio operato, stante il rispetto del termine per il recupero degli importi.
Non veniva svolta istruttoria e, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte, il Giudice decideva la causa.
Il ricorso non può essere accolto e va quindi rigettato, come emerge con evidenza dalla presente motivazione.
Invero, come desumibile dal provvedimento di ricalcolo dell' , l'indebito ha ad oggetto CP_2 il periodo temporale intercorrente tra il gennaio 2023 ed il novembre 2024 (“Pertanto, da gennaio 2023 a novembre 2024 sulla pensione n. 023-510038042976 Cat. SOCOM l' ha CP_2
corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 1.525,09), rispetto al quale l'ente ha rideterminato il quantum spettante all'odierno ricorrente.
L'attività di ricalcolo discende dalla presentazione della dichiarazione reddituale avvenuta il
10/11/2023 ed avente ad oggetto i redditi relativi all'anno 2022, come confermato dallo stesso sig. in sede di ricorso. Parte_1
Ebbene, considerato che il provvedimento con il quale l' ha contestato la corresponsione CP_2
di un importo superiore a quello dovuto e ne ha chiesto la restituzione è stato comunicato al ricorrente il 28/11/2024 – circostanza, questa, documentata in atti e confermata dalle stesse parti di causa -, emerge con evidenza la tempestività dell'iniziativa dell'ente resistente.
Occorre infatti rilevare che il co. 2 dell'art. 13 l. n. 412/91 prevede che “L' procede CP_2
annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza” e che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 18615 del 2021, ha precisato che “Si è affermato, al riguardo, che l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista CP_2
dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n.
953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017, su cui poi anche infra). Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza, in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità, soggiacendo invece CP_2 alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dal citato art. 13, co.
2. Ratio della disciplina è che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una «fisiologica sfasatura temporale» (Corte
Cost. n. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano
«immessi nei circuiti delle verifiche contabili» (così ancora Corte Cost. cit.)”.
Nella medesima pronuncia, la Cassazione sottolinea anche che “sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (v., fra le tante, Cass.n. 953 del 2012), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare (…) Pertanto l'art. 13, co. 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla verifica e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi,
a pena di decadenza, al recupero”.
Tanto premesso e considerato, deve quindi affermarsi il pieno rispetto dei termini decadenziali da parte dell' rispetto alla pretesa restitutoria avanzata nei confronti del CP_2 ricorrente, avendo provveduto a comunicare l'indebito il 28/11/2024, entro l'anno successivo alla dichiarazione reddituale avvenuta il 10/11/2023.
Né può essere valorizzata la rimarcata buona fede del sig.
considerato che
– ai fini Pt_1 dell'applicazione del co. 2 dell'art. 13 l. n. 412/91 – non si richiede l'accertamento del dolo del beneficiario delle attribuzioni patrimoniali.
In questo senso si è infatti espressa anche la giurisprudenza di legittimità, che con sentenza n.
28440/2019 ha affermato che “Si è, infatti, chiarito che la previsione dell'art. 13, 2° comma,
a differenza di quanto stabilito nel 1° comma, non richiede alcun accertamento del dolo dell'assicurato o dell'esistenza di un provvedimento dell'Istituto di attribuzione del bene, ma impone soltanto il controllo delle date in cui la comunicazione dell'assicurata è avvenuta e la tempestività della richiesta dell' rispetto ad esse”. CP_1
Le spese di lite vanno poste a carico di parte soccombente e sono determinate secondo i valori minimi tabellari, tenuto conto dell'esiguo valore della causa (solo leggermente superiore al parametro minimo del relativo scaglione) e della complessità del giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso
Condanna alla refusione, in favore dell' Parte_1 Controparte_1
, delle spese di lite che si liquidano in euro 900,00 oltre accessori
[...]
Napoli, 14 ottobre 2025
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
La minuta della presente decisione è stata redatta dal dott. Francesco Perrotta, magistrato ordinario in tirocinio generico