Art. 473.
(Indennita' ai testimoni)
Alle persone chiamate a deporre sono corrisposte le indennita' da determinarsi con decreto del ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro.
(Indennita' ai testimoni)
Alle persone chiamate a deporre sono corrisposte le indennita' da determinarsi con decreto del ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro.