Articolo 473 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 472Articolo 474
Versione
6 maggio 1952
Art. 473.
(Indennita' ai testimoni)


Alle persone chiamate a deporre sono corrisposte le indennita' da determinarsi con decreto del ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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