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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/03/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei sig.ri magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott. Tommaso Sdogati Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Giudiziale di:
ATHENA COSTRUZIONI S.r.l.s. (P. IVA 02525350993), rappresentata e difesa dall'avv. Baraglia Carnevale Mario.
Visto il ricorso con cui KO AN (C.F. [...]) e NI IA (C.F. [...]) hanno chiesto che venga aperta la Liquidazione Giudiziale dell'impresa sopra indicata;
vista la documentazione allegata ai ricorsi;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII;
B) il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII e non ha fornito prova di aver realizzato, in qualunque modo risulti dai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00. Al riguardo, va osservato che il termine “ricavi” è contenuto nell'art. 2 CCII per determinare uno dei limiti dimensionali delle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento. Come detto, questa disposizione incide sulla possibilità di accedere agli strumenti previsti dalla normativa sulla crisi d'impresa e, al riguardo, occorre richiamare il disposto dell'art. 2425 c.c. relativo alla struttura (obbligatoria) del conto economico, che confronta il “valore della produzione” (A) con i “costi della produzione” (B). Il primo elemento è costituito dalla somma algebrica dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, più o meno le variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, di semilavorati, di
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prodotti finiti e di lavori in corso su ordinazione, più gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, più gli altri ricavi e proventi. I “costi della produzione” si ottengono, invece, sommando algebricamente i costi sostenuti per gli acquisti dei beni a fecondità semplice e dei servizi, più il costo del lavoro, più gli ammortamenti e le svalutazioni, più o meno le variazioni delle rimanenze di materie prime e sussidiarie, di consumo e di merci, più gli accantonamenti, più gli oneri diversi di gestione. La differenza tra i primi due aggregati (A e B) viene interpretata,
“approssimandola”, come espressione del risultato operativo, in quanto al loro interno vi sono elementi non riconducibili alla gestione caratteristica, ma legati alla gestione accessoria (o patrimoniale). Si deve rilevare, però, che i due concetti di differenza fra valore e costi della produzione prima e dopo le modifiche apportate dal D.lgs. 139/2015, che ha obbligato ad “inquinare” questo risultato con la presenza di oneri e proventi straordinari, prima inseriti in una classe a se stante, ormai non sono più coincidenti. Ciò posto, la valutazione dell'ammontare dei ricavi, in quanto mirante a far emergere la realtà economica dell'impresa, deve prescindere dalla pedissequa applicazione dei principi contabili e della normativa in tema di redazione dei bilanci ogni qualvolta il loro rigoroso rispetto venga a determinare una divergenza tra il dato formale e la reale dimensione dell'impresa. È stato quindi in particolare, precisato, che:
- il legislatore della riforma fallimentare, nella previsione del requisito in esame, ha fatto riferimento allo schema obbligatorio del conto economico, di cui all'art. 2425 c.c., e, in particolare, al suo primo raggruppamento, sub lett. A;
- il legislatore, nel riferirsi ai “ricavi”, ha considerato gli stessi in senso tecnico, con la conseguenza che deve farsi riferimento esclusivamente ai “ricavi delle vendite e delle prestazioni” sub lettera A n. 1 in aderenza a quanto statuito dalla Suprema Corte, secondo cui “ai fini dell'individuazione del parametro dimensionale di cui alla legge fallimentare, è il valore dei ricavi lordi totali risultanti dal conto economico che afferiscono alle attività commerciali specifiche dell'impresa (ovvero alle attività che questa svolge in modo abituale) o a quelle accessorie derivanti dalla gestione non caratteristica (ad. es. proventi dei beni tenuti a scopo di investimento, canoni attivi, royalties) e che siano pertanto idonei a misurarne l'effettiva consistenza economica e finanziaria. Fra questi non rientrano "gli altri proventi" che corrispondano invece a sopravvenienze attive derivanti, "una tantum", dalla contestuale riduzione dell'accantonamento per rischi iscritto nell'esercizio precedente in ragione di un contenzioso pendente (Cass. Civ. n. 23484/2021);
- non possono, inoltre, sommarsi le voci sub n. 2, “variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti”, e sub n. 3, “variazioni dei lavori in
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corso su ordinazione” che non possono essere considerate ricavi, nemmeno concettualmente assimilabili alla più ampia nozione di “proventi”. In applicazione di tali principi, dall'esame dei bilanci versati agli atti dalla società debitrice risultano ricavi lordi complessivi – voce A1 del conto economico – pari ad euro 269.700,00 per l'anno contabile 2023 ed euro 312.865,00 per l'anno contabile 2022, risultando quindi pacificamente provato il superamento della relativa soglia;
C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCII;
D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad euro 30.000,00 come previsto dall'art. 49 ultimo comma CCII, prendendosi al riguardo in considerazione: il credito del ricorrente KO pari ad euro 5.150,00; il credito della ricorrente NI pari ad euro 13.363,16; i crediti erariali portati da cartelle di pagamento per gli anni 2022 pari ad euro 2.159,77, euro 10.667,38 ed euro 5.877,84. La sommatoria di tali crediti, già di per sé sola, è idonea a determinare il superamento della soglia prevista dalla disposizione legislativa in esame;
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII, come risulta dall'esistenza di assenza di patrimonio liquidabile, precetti ed esecuzioni infruttuose per assenza di beni. Al riguardo, infatti, risulta emesso decreto ingiuntivo e relativo atto di precetto notificato (doc. 4 – 5) da parte del ricorrente KO;
decreto ingiuntivo e relativo atto di precetto notificato con verbali di pignoramento mobiliare negativo da parte della ricorrente NI. Inoltre, dall'esame dei bilanci depositati emerge un aumento del passivo, per il bilancio di esercizio 2023, da euro 233.055,00 nell'anno 2022 ad euro 267.144,00 nell'anno 2023, così come un aumento dei debiti da euro 347.945,00 nell'anno 2022 ad euro 491.797,00 nell'anno 2023 a cui non si accompagna un aumento dell'attivo circolante e delle disponibilità liquide pari a coprire i predetti aumenti. Inoltre, dal bilancio provvisorio 2024 emerge una perdita di esercizio, per l'anno di riferimento, pari ad euro 55.031,43.
Tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
P.Q.M.
visti gli artt. 2 e 121 CCII;
visto l'art. 49, comma 3, lett. F, CCII DICHIARA
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l'apertura della liquidazione giudiziale di ATHENA COSTRUZIONI S.r.l.s. (P. IVA 02525350993) con sede legale in Genova, Via Giosuè Carducci n. 5/8;
NOMINA giudice delegato il dott. Tommaso Sdogati;
NOMINA curatore il dott. Daniele Burlando che per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione e tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonchè dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;
FISSA per il giorno 25.06.2025 alle ore 12.20 l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Genova), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può
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intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;
AUTORIZZA
f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
RICORDA AL CURATORE che, ai sensi dell'art. 130, comma 1 CCII, entro 30gg dalla comunicazione del presente provvedimento, dovrà depositare un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società che, ai sensi dell'art. 130 comma 4 CCII, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, presenterà al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale;
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che, ai sensi dell'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, dovrà predisporre un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori e che, in particolare, nel programma deve essere indicato il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Comunque, entro otto mesi dall'apertura della procedura dovrà avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e dovranno iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo diversa autorizzazione espressa del giudice delegato.
Genova, camera di consiglio del 13.03.2025
Il Giudice rel.
Dott. Tommaso Sdogati
Il Presidente
Dott. Roberto Braccialini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei sig.ri magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott. Tommaso Sdogati Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Giudiziale di:
ATHENA COSTRUZIONI S.r.l.s. (P. IVA 02525350993), rappresentata e difesa dall'avv. Baraglia Carnevale Mario.
Visto il ricorso con cui KO AN (C.F. [...]) e NI IA (C.F. [...]) hanno chiesto che venga aperta la Liquidazione Giudiziale dell'impresa sopra indicata;
vista la documentazione allegata ai ricorsi;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII;
B) il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII e non ha fornito prova di aver realizzato, in qualunque modo risulti dai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00. Al riguardo, va osservato che il termine “ricavi” è contenuto nell'art. 2 CCII per determinare uno dei limiti dimensionali delle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento. Come detto, questa disposizione incide sulla possibilità di accedere agli strumenti previsti dalla normativa sulla crisi d'impresa e, al riguardo, occorre richiamare il disposto dell'art. 2425 c.c. relativo alla struttura (obbligatoria) del conto economico, che confronta il “valore della produzione” (A) con i “costi della produzione” (B). Il primo elemento è costituito dalla somma algebrica dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, più o meno le variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, di semilavorati, di
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prodotti finiti e di lavori in corso su ordinazione, più gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, più gli altri ricavi e proventi. I “costi della produzione” si ottengono, invece, sommando algebricamente i costi sostenuti per gli acquisti dei beni a fecondità semplice e dei servizi, più il costo del lavoro, più gli ammortamenti e le svalutazioni, più o meno le variazioni delle rimanenze di materie prime e sussidiarie, di consumo e di merci, più gli accantonamenti, più gli oneri diversi di gestione. La differenza tra i primi due aggregati (A e B) viene interpretata,
“approssimandola”, come espressione del risultato operativo, in quanto al loro interno vi sono elementi non riconducibili alla gestione caratteristica, ma legati alla gestione accessoria (o patrimoniale). Si deve rilevare, però, che i due concetti di differenza fra valore e costi della produzione prima e dopo le modifiche apportate dal D.lgs. 139/2015, che ha obbligato ad “inquinare” questo risultato con la presenza di oneri e proventi straordinari, prima inseriti in una classe a se stante, ormai non sono più coincidenti. Ciò posto, la valutazione dell'ammontare dei ricavi, in quanto mirante a far emergere la realtà economica dell'impresa, deve prescindere dalla pedissequa applicazione dei principi contabili e della normativa in tema di redazione dei bilanci ogni qualvolta il loro rigoroso rispetto venga a determinare una divergenza tra il dato formale e la reale dimensione dell'impresa. È stato quindi in particolare, precisato, che:
- il legislatore della riforma fallimentare, nella previsione del requisito in esame, ha fatto riferimento allo schema obbligatorio del conto economico, di cui all'art. 2425 c.c., e, in particolare, al suo primo raggruppamento, sub lett. A;
- il legislatore, nel riferirsi ai “ricavi”, ha considerato gli stessi in senso tecnico, con la conseguenza che deve farsi riferimento esclusivamente ai “ricavi delle vendite e delle prestazioni” sub lettera A n. 1 in aderenza a quanto statuito dalla Suprema Corte, secondo cui “ai fini dell'individuazione del parametro dimensionale di cui alla legge fallimentare, è il valore dei ricavi lordi totali risultanti dal conto economico che afferiscono alle attività commerciali specifiche dell'impresa (ovvero alle attività che questa svolge in modo abituale) o a quelle accessorie derivanti dalla gestione non caratteristica (ad. es. proventi dei beni tenuti a scopo di investimento, canoni attivi, royalties) e che siano pertanto idonei a misurarne l'effettiva consistenza economica e finanziaria. Fra questi non rientrano "gli altri proventi" che corrispondano invece a sopravvenienze attive derivanti, "una tantum", dalla contestuale riduzione dell'accantonamento per rischi iscritto nell'esercizio precedente in ragione di un contenzioso pendente (Cass. Civ. n. 23484/2021);
- non possono, inoltre, sommarsi le voci sub n. 2, “variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti”, e sub n. 3, “variazioni dei lavori in
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corso su ordinazione” che non possono essere considerate ricavi, nemmeno concettualmente assimilabili alla più ampia nozione di “proventi”. In applicazione di tali principi, dall'esame dei bilanci versati agli atti dalla società debitrice risultano ricavi lordi complessivi – voce A1 del conto economico – pari ad euro 269.700,00 per l'anno contabile 2023 ed euro 312.865,00 per l'anno contabile 2022, risultando quindi pacificamente provato il superamento della relativa soglia;
C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCII;
D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad euro 30.000,00 come previsto dall'art. 49 ultimo comma CCII, prendendosi al riguardo in considerazione: il credito del ricorrente KO pari ad euro 5.150,00; il credito della ricorrente NI pari ad euro 13.363,16; i crediti erariali portati da cartelle di pagamento per gli anni 2022 pari ad euro 2.159,77, euro 10.667,38 ed euro 5.877,84. La sommatoria di tali crediti, già di per sé sola, è idonea a determinare il superamento della soglia prevista dalla disposizione legislativa in esame;
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII, come risulta dall'esistenza di assenza di patrimonio liquidabile, precetti ed esecuzioni infruttuose per assenza di beni. Al riguardo, infatti, risulta emesso decreto ingiuntivo e relativo atto di precetto notificato (doc. 4 – 5) da parte del ricorrente KO;
decreto ingiuntivo e relativo atto di precetto notificato con verbali di pignoramento mobiliare negativo da parte della ricorrente NI. Inoltre, dall'esame dei bilanci depositati emerge un aumento del passivo, per il bilancio di esercizio 2023, da euro 233.055,00 nell'anno 2022 ad euro 267.144,00 nell'anno 2023, così come un aumento dei debiti da euro 347.945,00 nell'anno 2022 ad euro 491.797,00 nell'anno 2023 a cui non si accompagna un aumento dell'attivo circolante e delle disponibilità liquide pari a coprire i predetti aumenti. Inoltre, dal bilancio provvisorio 2024 emerge una perdita di esercizio, per l'anno di riferimento, pari ad euro 55.031,43.
Tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
P.Q.M.
visti gli artt. 2 e 121 CCII;
visto l'art. 49, comma 3, lett. F, CCII DICHIARA
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l'apertura della liquidazione giudiziale di ATHENA COSTRUZIONI S.r.l.s. (P. IVA 02525350993) con sede legale in Genova, Via Giosuè Carducci n. 5/8;
NOMINA giudice delegato il dott. Tommaso Sdogati;
NOMINA curatore il dott. Daniele Burlando che per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione e tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonchè dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;
FISSA per il giorno 25.06.2025 alle ore 12.20 l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Genova), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può
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intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;
AUTORIZZA
f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
RICORDA AL CURATORE che, ai sensi dell'art. 130, comma 1 CCII, entro 30gg dalla comunicazione del presente provvedimento, dovrà depositare un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società che, ai sensi dell'art. 130 comma 4 CCII, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, presenterà al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale;
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che, ai sensi dell'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, dovrà predisporre un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori e che, in particolare, nel programma deve essere indicato il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Comunque, entro otto mesi dall'apertura della procedura dovrà avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e dovranno iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo diversa autorizzazione espressa del giudice delegato.
Genova, camera di consiglio del 13.03.2025
Il Giudice rel.
Dott. Tommaso Sdogati
Il Presidente
Dott. Roberto Braccialini
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