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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 17/04/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1131/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1131/2024 promossa congiuntamente da:
, , rappresentato e difeso dall'Avvocato ROZZA Parte_1 C.F._1
VALERIO PIERLUIGI
e da
, , rappresentata e difesa dall'Avvocato FERMI Parte_2 C.F._2
TOMMASO
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e , con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2 sottoscritto e depositato in data 23/04/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni indicate in ricorso, nonché l'ulteriore e conseguente pronuncia divorzile ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
pagina 1 di 4 Con sentenza n. 114/2024, pubblicata in data 30.5.2024 (e passata in giudicato in data 31.12.2024), questo Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti e ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per i successivi adempimenti funzionali all'adozione dell'ulteriore sentenza di divorzio.
Con successive note depositate il 11.3.2025, le parti hanno confermato la propria volontà di voler divorziare alle seguenti condizioni:
A) si chiede dichiararsi lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Cervignano
D'Adda (LO), il giorno 19.04.2008, regolarmente trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle conseguenti trascrizioni ed annotazioni;
B) la casa coniugale con tutto quanto l'arreda, ad esclusione dei beni personali del IG. , Parte_1 verranno temporaneamente assegnati alla IG.ra , che continuerà ad abitare nella Parte_2 predetta abitazione congiuntamente alla GL maggiorenne ma non economicamente indipendente sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa. Le spese di gestione e manutenzione ordinaria della casa, così come eventuali spese condominiali ed i costi delle utenze, saranno a carico esclusivo della IG.ra . Le spese di manutenzione straordinaria, invece, Parte_2 eventualmente imposte dal Condominio o concordate tra le parti, saranno a carico esclusivo del
IG. ; Parte_1
C) quanto alle autovetture:
• la FIAT EM targata EH639BK intestata al IG. e già in uso a quest'ultimo Parte_1 resterà di proprietà ed in uso al medesimo, il quale continuerà a pagare in via esclusiva ogni relativo onere e spesa;
• la FIAT Panda targata GG834HD intestata alla IG.ra e già in uso a quest'ultima Parte_2 resterà di proprietà ed in uso alla medesima, la quale continuerà a pagare in via esclusiva ogni relativo onere e spesa;
D) le questioni economiche saranno regolamentate nel seguente modo:
• il IG. verserà mensilmente alla IG.ra , in via anticipata entro il Parte_1 Parte_2 giorno 5 di ciascun mese, l'importo di euro 1.100,00, di cui euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento personale ed euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento della GL maggiorenne ma non economicamente indipendente , il tutto oltre aggiornamento _1
pagina 2 di 4 ISTAT;
• il IG. sosterrà il 60% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e Parte_1 ricreative come da protocollo in uso presso il Tribunale e la Corte D'Appello di Milano, mentre la IG.ra sosterrà il restante 40%; Parte_2
• l'assegno unico ed ogni altro eventuale benefit e/o agevolazione saranno percepiti interamente dalla madre, mentre le detrazioni/deduzioni relative agli esborsi effettuati per spese straordinarie necessarie alla GL saranno beneficiate di volta in volta da chi li avrà sostenuti;
• i coniugi divideranno in egual misura gli importi contenuti nei conti cointestati ed i titoli di cui alle premesse, punti 7 e 8;
E) il cane meticcio di nome nato in data [...], microchip n. 380260040407804, ER intestato alla IG.ra rimarrà intestato a quest'ultima e continuerà ad abitare con la Parte_2 medesima e con nella casa coniugale. Quanto alle relative spese di mantenimento il IG. _1
sosterrà il 60% di quelle ordinarie rappresentate dai costi per il cibo e per le Parte_1 vaccinazioni annuali. La IG.ra , invece, oltre a sostenere il restante 40% delle spese Parte_2 ordinarie, farà fronte integralmente a quelle straordinarie, tra cui le spese veterinarie, con riferimento alle quali godrà in via esclusiva di eventuali deduzioni / detrazioni / rimborsi in dichiarazione dei redditi;
F) i coniugi si autorizzano reciprocamente e sin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, con l'obbligo di presentarsi dinnanzi alla competente autorità per quanto a tal fine necessario;
G) i coniugi si danno reciprocamente le più ampie liberatorie, dichiarando espressamente di non aver più nulla a che pretendere per qualsivoglia titolo e/o ragione, a parte gli impegni quivi sottoscritti.
2. Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett. b, legge 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla GL (maggiorenne ma non economicamente indipendente) non sono _1 in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 3 di 4 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla GL maggiorenne non economicamente autosufficiente e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
3. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Parte_1 Parte_2
Cervignano D'Adda il 19.04.2008;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) compensa le spese di lite tra le parti;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cervignano D'Adda perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi in data 28 marzo 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
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