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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/07/2025, n. 2032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2032 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 9061/2021 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 13 Giugno 2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito - promossa da:
nata a [...] il [...] e Parte_1 residente in [...], rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato Roberto Fersini,
Ricorrente
C O N T R O
- , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli CP_1
Avvocati Antonello Lamanna, Maria Teresa Petrucci e Riccardo Salvo
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 27/8/2021, la ricorrente di cui in epigrafe – premesso di essere titolare di Assegno Sociale n. 04010871, sostitutivo della pensione di inabilità civile e decorrente dall'1/1/1998 – espone di aver ricevuto due missive del 3/9/2018 con cui le ha comunicato che a seguito di CP_1 ricalcolo della prestazione è derivato un debito di € 8.027,80, relativo al periodo dall'1/1/2016 al 30/9/2018 (€ 4.743,70 per l'anno 2017 e € 3.284,10 per l'anno
2018) per superamento dei limiti reddituali - superamento conseguente all'aumento della pensione di reversibilità - e ha chiesto la restituzione Pt_2 della predetta somma e rappresenta di aver proposto in data 3/12/18 ricorso amministrativo avverso i suddetti provvedimenti, respinto dall' con atto CP_2 dell'11/12/2018 per la seguente motivazione: “l'indebito è dovuto alla perdita del diritto alla prestazione assistenziale per titolarità di reddito da pensione superiore ai limiti di legge. L'indebito è ripetibile in quanto trattasi di assegno sociale derivante dal INVCIV, per cui assoggettato alla disciplina prevista dall'art. 2033 del c.c.”
Parte ricorrente rileva che il superamento dei limiti reddituali è dovuto al ricalcolo in aumento della pensione ai superstiti cat. n. 09229406, Pt_2 conseguente alla definizione del giudizio proposto innanzi alla Corte dei Conti dal proprio defunto marito sig. , e sostiene che, pertanto, Persona_1
l'indebito è scaturito dal possesso di redditi già conosciuti dall' in quanto CP_2 derivanti da prestazione dallo stesso erogata, invoca la sanatoria prevista dall'art. 52 L. 88/89 e si richiama alla giurisprudenza della Corte di Cassazione che, in tema di indebito assistenziale, afferma la ripetibilità delle somme indebitamente versate soltanto a partire dal momento successivo all'accertamento della perdita dei requisiti, ad eccezione delle ipotesi in cui non sia da escludere l'affidamento dell'interessato o in cui vi sia dolo comprovato dello stesso, assume la mancanza di dolo da parte sua e chiede:
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
1)accertare e dichiarare la irripetibilità totale o parziale dell'indebito comunicato dall' alla ricorrente con nota del 3/9/2018, per le motivazioni di cui al ricorso;
CP_1
2) Per l'effetto, condannare l' alla restituzione di quanto trattenuto a tale titolo CP_1 sulla pensione della ricorrente, oltre interessi e/o rivalutazione come per legge dalla data delle singole trattenute;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario.
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Si è costituito in giudizio l' con memoria nella quale chiede il rigetto del CP_1 ricorso affermando la correttezza del proprio operato, confermando che l'indebito
è scaturito dal ricalcolo della pensione ai superstiti, ricalcolo che ha determinato il superamento del limite reddituale di legge, e sostenendo l'irrilevanza del fatto che si trattasse di redditi erogati da , posto che la verifica del superamento CP_1 del limite di reddito può essere effettuata dall' solo nel momento in cui CP_2 viene presentata la dichiarazione annuale dei redditi, e, quindi, nell'anno successivo a quello di riferimento.
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Occorre innanzitutto rilevarsi che la disciplina normativa di cui all'art. 52 L.
88/89, invocata da parte ricorrente, non è applicabile alle prestazioni di invalidità civile, quali l'Assegno Sociale derivante da conversione della pensione di inabilità, che hanno carattere assistenziale.
2 Tanto premesso, deve darsi atto del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con orientamento da ritenersi ormai consolidato, secondo cui, considerata la natura delle prestazioni, utilizzate per far fronte ad essenziali esigenze di vita, l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, salvo il caso di dolo comprovato del percipiente. Principio affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 26036 del 15/10/2019 che afferma “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens", e da ultimo ribadito con sentenza n.13915 del
20/5/2021 (che, sebbene espressamente riferita alla maggiorazione della pensione sociale, delinea principi applicabili a tutte le prestazioni assistenziali, ivi compresa, per le ragioni sopra esposte, la pensione di invalidità civile convertita in assegno sociale) secondo cui: “In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 - la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3- ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Si evidenzia, inoltre, che la Corte di Cassazione ha fondato l'affermazione di tale principio assistenziale sull'esigenza di tutelare l'affidamento del percipiente, in ragione del fatto che lo stesso destina le somme indebitamente percepire alla soddisfazione dei bisogni primari, e ha specificato le ipotesi in cui l'affidamento sia da escludersi, quali il caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. n.
3 12406/2003), il caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. n. 5059/2018, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o il caso di dolo comprovato dell'accipiens, che, nell'ipotesi di indebito derivante da ragioni reddituali, può configurarsi nel caso di omessa comunicazione di dati reddituali, purchè non si tratti di dati che l'istituto già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass.
13223/2020) e quando l'incremento di reddito sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio (Cass. n.
28771 del 2018).
Tanto premesso, nel caso di specie si osserva che nelle missive del 3/9/2018, allegate al ricorso, si legge “La informo che l'assegno sociale numero 04010871 categoria AS a lei intestato è stato ricalcolato a decorrere dal 1 gennaio 2016 (…)
Dal ricalcolo è derivato, fino al 30 settembre 2018, un debito a suo carico di euro
8.027,80” e “Gentile Signora, la informiamo che nel periodo che va dal
01/01/2017 al 30/09/2018, sono stati pagati 8.027,80 euro in più sulla sua pensione cat. AS n. 04010871 per i seguenti motivi: Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”.
Costituendosi in giudizio, ha così esplicitato le ragioni dell'indebito, CP_1 depositando la documentazione reddituale richiamata: “Tale erogazione è risultata indebita in quanto, come peraltro riconosciuto anche dalla difesa ricorrente, a seguito del ricalcolo in aumento della pensione ai superstiti, cat.
n° 09229406, di cui ella era pure titolare (determinato dalla definizione Pt_2 del giudizio proposto innanzi alla Corte dei Conti dal defunto marito della ricorrente sig. ), le sue condizioni reddituali si erano Persona_1 modificate in eccesso, tanto da determinare il superamento del limite reddituale richiesto per la percezione della pensione di inabilità civile riconosciuta alle persone totalmente invalide al 100%. Infatti, e come dimostrano anche le dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni 2017 (in data 25/6/2018: doc.5) e
2018 (in data 23/6/2019: doc.6), i redditi da ella percepiti erano pari, rispettivamente ad €17.797.00 ed €17.986,00, a fronte di un limite reddituale di
€16.532,15 per il 2017 ed €16.664,36 per il 2018. (v. circolari n.8/2017 e CP_1
n.186/2017; docc.7/8)”.
, inoltre, nella memoria di costituzione osserva che la ricorrente è titolare di CP_1 assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità civile dal raggiungimento del 65° anno d'età (verificatosi in data 13/12/1997) e che, pertanto, il limite da considerare per il diritto a percepire la prestazione è quello vigente per gli invalidi civili totali.
4 L rileva altresì nella propria memoria che non è ipotizzabile neppure un CP_2 legittimo affidamento meritevole di tutela in capo all'accipiens, considerato che la azione di recupero è stata avviata tempestivamente ai sensi dell'art.13, secondo comma, L.412/91 e tenuto conto, alla luce della sentenza n.8/2023 della Corte Costituzionale, che l'indebita erogazione ha riguardato un arco di tempo limitato all'anno 2017 e a parte dell'anno 2018.
Si deve a questo punto evidenziare che parte ricorrente, a fronte delle specifiche deduzioni delineate dall' nella memoria di costituzione, non ha contestato CP_2 né l'indicazione dei propri redditi, né l'individuazione dei limiti reddituali applicabili al caso di specie, né l'entità della somma chiesta in restituzione da
; pertanto, non ha contestato in alcun modo la natura indebita della CP_1 prestazione percepita, ma ha contestato la ripetibilità dell'indebito, rappresentando la propria buona fede nella percezione delle somme.
Ancora si osserva che risulta pacifico tra le parti che il superamento dei limiti reddituali è scaturito dal ricalcolo della pensione ai superstiti in godimento alla ricorrente e, quindi, da un reddito derivante da una prestazione erogata da . CP_1
In relazione al caso di specie assume, quindi, particolare rilevanza quanto affermato dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 13223 del 30/6/2020 con specifico riferimento all'indebito assistenziale scaturito dal superamento dei limiti reddituali derivante dalla titolarità di redditi erogati dall' : “21.Infine va CP_1 osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. 21.1. In CP_1 CP_2 questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato CP_2 della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge
326/2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via telematica CP_1 allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito”.
Per completezza, deve, inoltre, osservarsi che nella presente fattispecie non sono emersi elementi tali da indurre a ritenere che vi sia stato dolo o debba essere escluso l'affidamento della ricorrente (alla quale, infatti, parte convenuta non attribuisce alcuna responsabilità in ordine alla determinazione dell'indebito) e ciò anche considerato che il superamento del limite è di entità talmente lieve da escludere che la ricorrente potesse esserne consapevole.
Dalla documentazione allegata alla memoria di costituzione risulta, infatti, che i redditi da pensione percepiti nel 2017, anno in cui il limite reddituale era di
5 €16.532,15, ammontano ad €17.797,00 e quelli percepiti nel 2018, anno in cui il limite reddituale era di €16.664,36, ammontano ad €17.797.00.
Pertanto, in accordo con le norme e con le pronunce giurisprudenziali sopra citate, poiché con missiva del 3/9/2018 viene chiesta la restituzione di somme erogate nel periodo dal 1/1/2016 al 30/9/2018, deve ritenersi che l'indebito, in quanto riferito a periodo antecedente l'atto di accertamento, sia irripetibile.
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va accolto e, conseguentemente, deve dichiararsi l'irripetibilità della somma di € 8.027,80 richiesta dall' con missiva del 3/9/2018 e deve condannarsi a CP_1 CP_1 restituire alla ricorrente le somme eventualmente trattenute a titolo di recupero dell'indebito.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, considerato il valore della causa e avuto riguardo all'attività svolta, vanno liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro, in accoglimento del ricorso, dichiara l'irripetibilità della somma di € 8.027,80 chiesta in restituzione dall' con missiva del 3/9/2018 e, per l'effetto, CP_1 condanna alla restituzione di quanto recuperato a tale titolo, con accessori CP_1 di legge.
Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.900,00, CP_1 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Lecce, 13 Giugno 2025- 11 Luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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