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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 09/10/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ON
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 512/ 2024 R.G. Lav.
All'udienza del 09/10/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. AL CO sono comparsi per la ricorrente l'Avv. NOBERASCO MARIO e per Parte_1 il resistente l'Avv. INCORVAIA ROBERTO. Controparte_1
L'avv. NOBERASCO rappresenta che la sua assistita è disposta ad accettare la proposta conciliativa dell'ufficio.
L'avv. INCORVAIA rappresenta che la convenuta al momento è in crisi di liquidità quindi non sarebbe disponibile a versare in oggi una somma che si ritiene comunque eccessiva, alla luce dei crediti vantati dalla società.
Il Giudice prende atto del fallimento del tentativo di conciliazione.
L'avv. NOBERASCO insiste per l'accoglimento integrale del ricorso, richiamando tutto quanto dedotto nel corso delle scorse udienze e contestando la valenza probatoria del documento in verifica;
si oppone alle istanze istruttorie di controparte;
in via di subordine chiede la controprova.
L'avv. INCORVAIA insiste per l'ammissione delle prove dedotte e conclude comunque come in memoria;
rileva il non corretto comportamento processuale della ricorrente, che ha negato ripetutamente la genuinità delle firme del documento poi oggetto di verificazione.
1 Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 18.45 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ON
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa AL CO all'udienza del 09/10/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 512/2024 R.G. Lav. tra
- , elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. NOBERASCO MARIO, Parte_1 che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti ricorrente
e
- , elettiv. domiciliata presso lo Controparte_2 studio dell'Avv. INCORVAIA ROBERTO, il quale la rappresenta e difende in forza di mandato in atti convenuta sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.6.2024 ha chiamato in causa la ex Parte_1 datrice di lavoro impugnando il licenziamento per giusta Controparte_2 causa intimatole in data 18.12.2023 in assenza di previa contestazione e rivendicando il pagamento di complessivi € 8.300,98, a titolo di differenze retributive.
La ricorrente, in particolare, ha dedotto quanto segue:
- aveva prestato attività lavorativa in favore della convenuta dal 13.7.2023 al
18.12.2023 (data in cui era stata licenziata) svolgendo mansioni di barista;
- aveva osservato il seguente orario di lavoro: dalle ore 5.30 alle ore 14.00 o dalle ore
14.00 alle ore 20.00 sei giorni alla settimana, senza fruire di ferie o permessi;
- non aveva ricevuto i prospetti paga, fatta eccezione per quelli relativi alle mensilità di luglio e ottobre 2023;
- era stata licenziata con lettera raccomandata recapitata in data 18.12.2023 per asserite
“assenze non giustificate 11.12 dicembre 2023” e pretesi mancati incassi per colazioni offerte gratuitamente;
- gli addebiti posti alla base del provvedimento espulsivo non erano stati oggetto di rituale contestazione, in violazione dell'art. 7 comma 2 della legge n. 300/1970;
- era stata compensata dalla società datrice di lavoro con l'importo complessivo di €
2.940,00 durante il periodo luglio-novembre 2023, mentre nulla aveva percepito nel mese di dicembre 2023;
- era ancora in credito di complessivi € 8.300,98 a titolo di retribuzione relativa al mese di dicembre 2023, di indennità per ferie e permessi non goduti, di ratei della 13° e della 14° mensilità e di trattamento di fine rapporto.
ha, quindi, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia il Tribunale di Savona Ill.mo, in funzione di Giudice del Lavoro, reiectis contrariis, così decidere: A) accertare e dichiarare ingiustificato e/o illegittimo, per le ragioni indicate in narrativa, il licenziamento intimato dalla società datrice di lavoro alla dipendente in data
4 18.12.2023 e, conseguentemente, B) condannare la società in Controparte_2 persona del legale rappresentante, a corrispondere alla ricorrente il risarcimento di legge, in misura pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, o nella misura maggiore o minore meglio determinata, con gli accessori di legge, dal dì del dovuto al saldo;
C) condannare la società a società in persona del legale rappresentante, a Controparte_2 corrispondere alla ricorrente l'indennità di mancato preavviso ex artt. 2118 c.c. e 208 del
CCNL, pari a € 871,50, o nell'importo maggiore o minore meglio determinato, con gli accessori di legge dal dì del dovuto al saldo;
D) condannare la società Controparte_2 in persona del legale rappresentante, a corrispondere alla ricorrente a titolo di retribuzione, indennità aggiuntive, indennità per ferie e permessi non goduti, l'importo di € 8.300,98, o
l'importo maggiore o minore meglio determinato, con gli accessori di legge, dal dì del dovuto al saldo;
E) condannare la società in persona del legale Controparte_2 rappresentante, a corrispondere alla ricorrente le spese e le competenze del giudizio, oltre agli accessori fiscali e previdenziali di legge, da distrarsi in favore del difensore, che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere percepito onorari”.
Si è costituita in giudizio La (poi La Controparte_2 [...]
contestando la fondatezza del ricorso e chiedendo, in Controparte_2 via riconvenzionale, “Accertare e dichiarare la sig.ra responsabile dei danni Parte_1 subiti alla società per le ore pagate e non lavorate, per la sottrazione di Controparte_2 bottiglie di spumante e di birre, per la sottrazione di somme di danaro dalla cassa, per le colazioni e gli aperitivi offerti gratuitamente ad alcuni avventori del locale, per l'addebito alla Per_ Società convenuta della spesa della torta in occasione del compleanno del figlio , per la sanzione amministrativa irrogata dal Comune di Vado Ligure in data 8.11.23 e, conseguentemente, condannare la stessa ai danni tutti subiti dalla da Controparte_3 liquidarsi in via equitativa nella misura di euro 10.000,00 o in quella meglio vista e ritenuta;
in subordine compensare i danni tutti subiti dalla con gli indennizzi Controparte_2 richiesti dalla ricorrente per il licenziamento intimato senza osservare la procedura prevista dall'art. 7 L. 300/70 e per gli eventuali compensi se dovuti”.
La società convenuta, in particolare, affermava che:
5 - la ricorrente era stata assunta il 12.7.2023 con contratto a tempo pieno e indeterminato con orario articolato dal lunedì al sabato e riposo alla domenica;
- per le ore lavorative contrattualmente previste erano state elaborate le buste paga prodotte in atti (per un totale netto di € 4.747,24 comprensivi di TFR);
- per il periodo luglio-dicembre 2023 in realtà alla ricorrente erano stati corrisposti complessivi € 9.000,00 come da dichiarazione/quietanza liberatoria rilasciata dalla lavoratrice prodotta in atti;
- l'esponente, inoltre, aveva concesso alla ricorrente l'uso gratuito dell'auto aziendale tg DF9090GP: in data 8.11.2023 la stessa era stata colta dalla Polizia Municipale di
Vado Ligure alla guida mentre utilizzava il telefono e le era stata applicata la sanzione amministrativa di € 168,16 ;
- verso novembre 2023 la dipendente aveva iniziato ad assumere atteggiamenti contrari ai doveri di diligenza e obbedienza ex art. 2104, nonché di fedeltà ex art. 2015 c.c. che le erano stati contestati verbalmente;
- nel dicembre 2023 l'esponente aveva appreso che la , in occasione Parte_1 del compleanno del figlio, aveva ordinato una torta dal “Panificio Zinolese”, con addebito della spesa alla società, e che in altre occasioni aveva asportato bottiglie di spumante e di birra senza pagare, oltre a sottrarre denaro in contante a danno dell'azienda;
- richiesti alcuni chiarimenti, a far data dall'11.12.2023 la ricorrente non si era più presentata al lavoro;
- attesa la gravità degli episodi, il provvedimento espulsivo era legittimo;
- la lavoratrice, quindi, doveva essere dichiarata tenuta a restituire gli emolumenti indebitamente percepiti per le ore pagate e non lavorate nel periodo luglio/novembre
2023, ed a rifondere alla società i danni tutti patiti in conseguenza dei fatti sopra esposti, liquidati in via equitativa nella misura di euro 10.000,00.
Nella memoria di replica alla riconvenzionale, la ricorrente ha contestato il documento allegato sub 4 alla memoria avversaria negandone la validità e l'efficacia probatoria, nonché
6 operando il disconoscimento delle sottoscrizioni ivi apposte. , inoltre, ha Parte_1 negato le asserite inadempienze citate dalla convenuta (ed in particolare l'acquisito di dolci a spese della società o l'offerta di cibi o bevande a terzi o la sottrazione di denaro). Quanto alla sanzione amministrativa, mai la convenuta le aveva contestato o richiesto alcunchè, anche perchè
l'autovettura era utilizzata anche dal legale rappresentante della società, nonché dalla moglie e dagli altri dipendenti di Controparte_3
Esperito senza successo il tentativo di conciliazione, all'udienza del 7.11.2024 la ricorrente ha affermato che nessuna delle firme apposte in calce al documento prodotto sub 4 da parte convenuta era stata vergata da lei, quindi la ex datrice di lavoro ha dichiarato di volersi avvalere del documento disconosciuto.
La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti ed il licenziamento di CTU grafica.
Depositato l'elaborato, il Giudice ha rinnovato il tentativo di conciliazione senza esito positivo. I difensori delle parti hanno, quindi, discusso oralmente insistendo nelle rispettive istanze e conclusioni come da verbale.
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
in primo luogo, ha impugnato il licenziamento per giusta causa Parte_1 intimatole dalla convenuta in data 18.12.2023 senza la preventiva contestazione disciplinare.
È pacifico che la stessa sia stata assunta alle dipendenze della convenuta
[...] con contratto a tempo indeterminato in data 13.7.2023 e sia stata Controparte_2 licenziata per giusta causa il 18.12.2023.
La ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 7 L. 300/70 affermando che il licenziamento disciplinare non era stato preceduto dalla dovuta contestazione.
A norma dell'art. 7 L. 300/70, infatti, “il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore, senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa”.
Nel caso in esame è sostanzialmente pacifico che l'impugnato licenziamento disciplinare non sia stato preceduto dalla rituale lettera di contestazione d'addebito.
Sussiste, quindi, la palese violazione dell'art. 7.
7 La preventiva contestazione scritta non ammette equipollenti.
Non è quindi rilevante accertare la sussistenza o la gravità dell'addebito non ritualmente contestato: la totale assenza di contestazione disciplinare nei confronti della ricorrente per i fatti posti alla base del recesso datoriale rende, ipso facto, illegittimo il licenziamento impugnato.
La Corte di Cassazione ha chiarito che il radicale difetto di contestazione dell'infrazione posta alla base del provvedimento espulsivo “determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito” (Cass. n. 4879/20).
Nel caso in esame il rapporto di lavoro è regolato dal D.Lgs 23/15 e la convenuta non raggiunge requisito dimensionale di cui ai commi 8 e 9 della L. 300/70.
Trova, quindi, applicazione l'art. 9 del d.Lgs 23/15, a norma del quale “ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma
1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”.
La Corte Costituzionale con sentenza 23 giugno - 21 luglio 2025, n. 118 ha dichiarato, tuttavia, l'illegittimità di tale articolo limitatamente alle parole “e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”.
La misura dell'indennità risarcitoria, dunque, deve oggi essere determinata avendo riguardo all'anzianità di servizio del lavoratore, alla dimensione dell'impresa datrice di lavoro, al comportamento delle parti senza il tetto massimo di sei mensilità che condurrebbe ad una
“liquidazione legale forfetizzata e standardizzata”.
Nel caso in esame, valutate da un lato le assai modeste dimensioni dell'impresa datrice di lavoro (che gestisce un bar e occupava al 31.3.2024 4 addetti) e anzianità della ricorrente (5 mesi) e dall'altro la gravità del vulnus del provvedimento espulsivo, l'indennità risarcitoria può essere contenuta nella misura prospettata nell'atto introduttivo, pari a 3 mensilità dell'ultima
8 retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. Su tale importo maturano interessi e rivalutazione dalla data del licenziamento a saldo come per legge.
In assenza di ricostituzione del rapporto di lavoro, spetta alla ricorrente anche l'indennità di mancato preavviso nella misura di € 871,50 (non essendo stato specificamente contestato il conteggio attoreo).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la tutela indennitaria “non esclude il diritto del lavoratore a percepire anche l'indennità di preavviso in caso di licenziamento dichiarato illegittimo, non essendo venute meno quelle esigenze proprie dell'istituto, di tutela della parte che subisce il recesso, volte a consentirle di fronteggiare la situazione di improvvisa perdita dell'occupazione, né autorizzando la lettera e la ratio della disposizione un'opzione ermeneutica restrittiva” (Cass. n. 3247/24).
inoltre, ha avanzato anche una domanda di differenze retributive Parte_1 affermando, da un lato, di aver prestato attività lavorativa per un numero di ore settimanali (51 nel turno mattutino, 36 nel turno pomeridiano) superiori a quelle previste nel contratto di lavoro
(tempo pieno 40 ore) e, dall'altro, di aver ricevuto nel corso dell'intero rapporto solo l'importo complessivo di € 2.940,00.
Quanto all'effettiva prestazione di lavoro straordinario si rileva come la ricorrente abbia dedotto di aver osservato un orario di lavoro che si articolava dalle ore 5,30 alle ore 14,00 o dalle ore 14,00 alle ore 20,00, per sei giorni alla settimana.
Tale prospettazione impedisce di calcolare l'eventuale lavoro straordinario prestato mensilmente, posto che non è specificato quante volte nel corso del rapporto la lavoratrice avrebbe osservato il più gravoso turno mattutino.
I testi escussi, ad ogni modo, hanno reso dichiarazioni del tutto contraddittorie circa l'orario concretamente osservato da . Parte_1
La teste collega della ricorrente nel 2023, ha confermato che gli orari di Testimone_1 lavoro erano “al mattino dalle 5,30 alle 14 e al pomeriggio dalle 14 alle 20,00” e che lei si alternava con la ricorrente, ma ha aggiunto: “preciso peraltro che la nostra alternanza si Pa verificava anche nel corso dello stesso turno: poiché aveva i bambini da portare a scuola capitava che alla mattina ero io ad iniziare alle 5,30 poi me ne andavo quando lei arrivava,
9 Pa verso le 8,30 circa;
poi andava via verso le 14/14,30 quando rientravo io;
preciso che il Pa giorno di riposo era o il sabato o la domenica e con ci alternavamo anche sul giorno di Par riposo;
peraltro è capitato che in alcuni weekend non c'è stata”;
Tale teste ha anche affermato che la ricorrente aveva fruito di ferie e permessi ( Tes_1
Par
“una settimana di ferie l'ha fatta anche se non ricordo se a settembre o ad ottobre;
quanto ai Pa permessi, se serviva ce li potevamo prendere: ricordo che una volta dovette andare in ospedale a Genova per una visita a suo figlio e fu lo stesso signor ad accompagnarla.”) Per_2
Il teste marito della teste ha dichiarato: “premetto che anche Testimone_2 Tes_1 mia moglie lavorava nel bar di Via Aurelia 258R; quel che posso dire è che mia moglie lavorava sia al mattino sia al pomeriggio”; “mia moglie mi spiegava che lavorava sia al mattino sia al Pa pomeriggio perché non c'era perchè diceva che aveva da portare o da prendere i bambini a scuola;
tutto questo creò tensioni in casa, anche le nostre figlie litigarono con ”; “Adr: Tes_1 quanto ho sopra riferito non è capitato tutti i giorni ma è capitato spesso;
aggiungo che talvolta, quando lavoravo nel porto di Vado, passando davanti dal bar - che è vicino - ci vedevo mia moglie;
Ina l'ho vista solo una volta, al pomeriggio”.
Il teste amico della ricorrente, ha confermato gli orari dedotti in ricorso, Testimone_3 aggiungendo di aver talvolta accompagnato sul posto di lavoro quando doveva Parte_1 prendere servizio al mattino alle 5,30 o nel pomeriggio alle 14,00.
Il figlio della ricorrente ha confermato gli orari di lavoro della Parte_2 madre, negando che la stessa avesse fruito di ferie (“mia madre non ha fatto ferie;
quanto ai permessi non so dire”).
Il teste cliente del bar, ha riferito di aver visto poco la ricorrente al Testimone_4 lavoro (“qualche volta ho visto la ricorrente che ci lavorava;
ce l'ho vista però poco, qualche volta verso le 7,30, a volte nel pomeriggio;
vedevo di più le altre dipendenti;
io chiedevo loro di Pa
e loro mi dicevano che non c'era. Adr: al bar direi che ci andavo quattro giorni a settimana”).
La teste (nipote del titolare della convenuta ha Testimone_5 CP_4 riferito di aver lavorato nel bar in Via Aurelia 258R a partire da novembre/dicembre 2023 e di essere stata collega della ricorrente per un paio di mesi;
ha aggiunto che la ricorrente non
10 rispettava sempre i suoi orari: “questo lo posso dire perché sin dagli inizi, quando stavo imparando, trovavo molto più spesso la signora rispetto a lei, in un rapporto direi Testimone_1
Pa 90% - 10%; quando lo chiedevo alla questa mi riferiva che non era venuta perché Tes_1 stava male o perché aveva comunque impegni e non poteva recarsi al lavoro;
la Tes_1 aggiungeva che la ricorrente non comunicava l'assenza; aggiungo che non avevo mai fatto la barista e la era molto più disponibile anche ad aiutarmi e a fornirmi spiegazioni sul Tes_1
Pa lavoro di quanto facesse la ricorrente;
di questo mi lamentai con mio zio che chiese ad di aiutarmi di più ad imparare;
questa situazione l'ho verificata anche quando ho iniziato il lavoro vero e proprio: ho fatto molti più turni con la che con la ricorrente;
confermo che Tes_1
Pa avevamo un giorno di riposo che era il sabato o la domenica e ricordo che si alternava in questo con la quanto alla chiusura posso dire che a volte chiudeva la a volte Tes_1 Tes_1
Pa ; io stessa mi presentavo per dare una mano, a volte c'era anche mio zio.”
Il teste cliente assiduo del bar, ha riferito di aver visto poche volte Testimone_6 lavorare : “quando andavo a fare colazione, verso le 7,30 / 8 / 8,30, la Parte_1 ricorrente non c'era; anche quando andavo per un panino verso l'ora di pranzo non mi è mai capitato che lei ci fosse e che il panino me lo preparasse lei;
erano più le volte che non la vedevo Pa di quelle in cui la vedevo;
aggiungo che in alcune delle occasioni nelle quali ho visto dietro al bancone con lei c'era anche la moglie di ” CP_4
Non è, quindi, dimostrato che la ricorrente nel corso del rapporto di lavoro abbia costantemente prestato la sua attività per più di 40 ore settimanali. Nemmeno è dimostrato (e la circostanza comunque non rileverebbe, come si dirà) che la stessa abbia colpevolmente osservato un orario di lavoro inferiore a quello richiesto (o tollerato) dalla datrice di lavoro.
Dalle buste paga emesse dalla datrice di lavoro emerge che la ricorrente avrebbe dovuto percepire:
- € 678,59 lordi nel mese di luglio;
- € 855,10 lordi nel mese di agosto;
- € 723,81 lordi nel mese di settembre;
- € 1.796,11 lordi nel mese di ottobre
- € 946,66 nel mese di novembre
11 - € 388,62 a titolo di tfr.
La convenuta ha prodotto in allegato alla memoria di costituzione un documento datato
25.11.2023 del seguente tenore:
“con la presente, concordiamo che le risultanze spettanti a titolo di competenze e sono state erogate con le seguenti modalità”
Segue il riferimento a sei buste paga da luglio a dicembre con l'indicazione, per ciascuna, di € 1.500,00 ed una firma apparentemente riconducibile alla ricorrente.
Il documento si conclude con la seguente dicitura: “il lavoratore, con l'accettazione delle spettanze così come sopra offerta, dichiara di essere pienamente soddisfatto e di non avere nulla più a pretendere del Datore, per qualsiasi ragione e/o titolo e/o causa e/o che possa trovare origine dall'intercorsa attività di lavoro in tutto il periodo”, seguita da una ulteriore sottoscrizione.
Tale scrittura non ha valore di transazione / rinuncia, ma vale come quietanza, che ha come effetto di trasferire sulla lavoratrice che ha apposto la firma l'onere di provare la non corrispondenza fra l'importo indicato nel documento e quello effettivamente ricevuto.
Poiché, però, le sottoscrizioni sono state tutte contestate dalla ricorrente è stata, disposta
CTU grafica.
L'ausiliario del Giudice, valutate le scritture di comparazione ed eseguito il saggio grafico, ha concluso affermando che: “Le sette firme presenti sul doc. 4 di parte resistente datato
25-11-2023 sono riconducibili alla mano della ricorrente Sig.ra e devono Parte_1 pertanto ritenersi autografe della stessa”; “Per le firme in verifica contrassegnate da X1 ad X6”
(quelle accanto alle sei mensilità) “il giudizio viene espresso in termini di certezza tecnica, mentre per la firma X7” (quella in calce) “con il grado di elevata probabilità”.
Le quietanze (non assumendo particolare rilevanza la sottoscrizione in calce) sono state, quindi, effettivamente sottoscritte dalla ricorrente, la quale non ha offerto alcuna prova che smentisca il contenuto del documento. Non è, infatti, sufficiente la mera produzione dell'estratto conto bancario, ben potendo le somme “fuori busta” essere state versate in modo non tracciabile.
12 Non appare, poi, rilevante il fatto che il documento, datato, 25.11.2023, contenga una quietanza (e non una rinuncia) anche con riferimento al mese di dicembre: nulla esclude, infatti, che la relativa mensilità sia stata anticipata dalla datrice di lavoro.
Valutati l'assenza di prova certa del lavoro straordinario, gli importi risultanti dalle buste paga ed anche il conteggio allegato al ricorso (secondo il quale spetterebbero alla ricorrente complessivi € 7.645,44 a titolo di retribuzione, ferie e permessi non goduti e ratei mensilità aggiuntive), non emergono differenze a tale titolo in favore della lavoratrice (ammontando il percepito da settembre a dicembre a complessivi € 9.000,00).
Spetta, invece, a il TFR, essendo lo stesso stato liquidato con la busta Parte_1 paga di gennaio.
Tenuto conto della maggiore retribuzione riconosciuta in corso di rapporto (come emergente dal documento oggetto di verifica), l'ammontare del TFR deve essere contenuto nei limiti della domanda.
La convenuta deve, quindi, Controparte_2 essere condannata a corrispondere in favore della ricorrente € 655,54 oltre interessi e rivalutazione dal licenziamento al saldo.
Deve, poi, essere respinta la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta.
La società, in primo luogo, non ha dedotto elementi concreti dai quali desumere la sussistenza (e la consistenza) dell'asserito danno cagionato dalla ricorrente per le ore non lavorate (non quantificabili secondo la stessa prospettazione di parte).
Come detto, poi, non vi è alcun elemento che consenta di affermare che la eventuale minor durata dell'orario di lavoro osservato dalla ricorrente non sia stata concordata o tollerata, posto che la documentazione in atti dimostra che il concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro tra le parti (orario e retribuzione) era piuttosto diverso dalle risultanze contrattuali.
Inoltre, come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, non è impedito al datore di lavoro erogare ai propri dipendenti paghe superiori: infatti “la corresponsione, in favore del lavoratore subordinato, di una retribuzione maggiore di quella dovutagli in forza della contrattazione collettiva, costituisce trattamento di miglior favore, giustificato anche in considerazione di specifiche particolarità del caso, salva la dimostrazione, il cui onere incombe
13 sul datore di lavoro, di un errore non imputabile ad esso e riconoscibile anche dallo stesso lavoratore” (Cass. n. 19923/14).
Ne consegue che, ove il datore di lavoro richieda la restituzione delle somme asseritamente erogate in eccesso deve dimostrare che la maggiore retribuzione erogata è stata frutto di un errore essenziale e riconoscibile dall'altro contraente, ossia di un errore che presenti i requisiti di cui agli artt. 1429 e 1431 c.c..
Nulla di tutto ciò la convenuta ha dedotto e provato.
Quanto, poi, ai pretesi “ammanchi di cassa per scontrini non emessi”,
“colazioni/aperitivi offerte gratuitamente ad alcuni clienti”, “bevande sottratte dal locale” e Per_
“pranzi consumati dai figli e ” non vi è alcuna specifica e circostanziata Parte_2 allegazione in ordine alle volte in cui la ricorrente avrebbe sottratto beni (di imprecisato valore) o denaro (imprecisato) della datrice o avrebbe offerto a terzi consumazioni (di imprecisato valore) contro la volontà dei suoi superiori: i capitoli di prova articolati nella memoria (nn. 4, 5, 6, 7) sono inammissibili in quanto formulati in contrasto con quanto prescritto dall'art. 244 c.p.c., generici e non relativi a fatti specifici e determinati e non tali da consentire l'articolazione di una prova contraria.
Né sana il difetto di allegazione la richiesta di liquidazione del danno in via equitativa, posto che difetta una valida offerta di prova del danno stesso.
Nemmeno può essere accolta la domanda volta ad ottenere la restituzione dell'importo della sanzione amministrativa elevata dalla Polizia Municipale di Vado Ligure, posto che nulla dimostra che la donna bionda non identificata citata nel verbale prodotto in atti fosse proprio la ricorrente.
In conclusione, la convenuta Controparte_2 deve essere condannata a corrispondere alla ricorrente 3 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, € 871,50 a titolo di indennità di mancato preavviso ed € 655,54 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla data del licenziamento a saldo come per legge.
Le spese di lite, tenuto conto della reiezione della domanda in punto straordinari, debbono essere compensate nella misura del 50%. Per il principio della soccombenza la
14 convenuta deve essere condannata a rifondere alla ricorrente la quota residua, che si liquida come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Gli oneri di CTU, posto che la ricorrente con la sua condotta ha dato causa all'accertamento tecnico, debbono essere poste a carico della stessa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente Parte_1 con lettera del 18.12.2023 e conseguentemente condanna la datrice di lavoro
[...] al pagamento in favore della stessa di Controparte_2 un'indennità risarcitoria corrispondente a 3 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, nonchè di € 871,50 a titolo di indennità di mancato preavviso e di € 655,54 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla data del licenziamento a saldo come per legge.
Respinge nel resto il ricorso,
Respinge la domanda riconvenzionale.
Condanna la convenuta alla rifusione del 50% delle spese di lite in favore della ricorrente, nella misura di € 1.350,00 oltre accessori di legge, con distrazione, compensando la quota residua.
Oneri di CTU definitivamente a carico di parte ricorrente.
Savona, 9.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
AL CO
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