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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/10/2025, n. 3448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3448 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 129/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 129/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAROSI VINCENZO e Parte_1 PartitaIVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SARDEGNA 29 00187 ROMApresso il difensore avv. CAROSI VINCENZO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAROSI VINCENZO e Parte_2 PartitaIVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SARDEGNA 29 00187 ROMApresso il difensore avv. CAROSI VINCENZO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
RZ HI
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza i ricorrente chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, accertato quanto sopra esposto ed illustrato, in accoglimento del ricorso ACCERTARE il diritto degli odierni ricorrenti così come segnatamente identificati in epigrafe, al riconoscimento della cittadinanza italiana, acquisita Jure Sanguinis in quanto discendenti di cittadino italiano, e per l'effetto
DICHIARARE gli odierni ricorrenti, cittadini italiani con tutti i conseguenti diritti di trasmissione Jure pagina 1 di 4 Sanguinis della cittadinanza a tutti i discendenti;
ORDINARE al e, per Controparte_1 esso, all'Ufficiale dell'Anagrafe e dello Stato civile del comune competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, ovvero provvedendo : alla immediata iscrizione, nei registri dell'anagrafe, dell'atto di nascita degli odierni ricorrenti, come cittadini italiani, nati all'estero; alla registrazione e annotazione nell'atto di nascita e nei registri dello Stato civile del matrimonio dei ricorrenti;
a svolgere tutte le necessarie ed eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti, per le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge;
CONDANNARE l'odierna parte resistente al pagamento degli onorari e delle integrali spese di giudizio del presente procedimento, resosi necessario per la manifesta impossibilità di ottenere ragione dei propri diritti in altro modo;
in subordine, ove questo Giudice incomprensibilmente ritenga di dover procedere alla dichiarazione di compensazione delle spese di giudizio, si chiede che venga dichiarata la soccombenza dell'odierna parte resistente con tutte le conseguenze in ordine alle spese processuali, ponendo quindi
l'importo del contributo unificato a carico della parte soccombente e ordinandone la ripetizione, esentando la parte ricorrente dal pagamento di tutte le eventuali spese, tasse ed imposte che sono state, sono e/o saranno sollecitate e/o reclamate per il presente procedimento - come ad esempio le spese di registrazione -, resosi necessario per l'evidente impossibilità di ottenere ragione dei propri diritti in altro modo, anche in considerazione delle numerose sentenze emesse da differenti Tribunali,. Con ogni più ampia riserva di ulteriori deduzioni, articolazione di mezzi istruttori e produzioni documentali e con vittoria di spese e competenze.
i ricorrenti hanno inoltre dedotto e documentato di essere discendenti diretti del sig.
[...]
nato il [...] a [...] nel comune di Calci (PI) Persona_1
(doc. 4) e mai naturalizzatosi brasiliano. Hanno documentato la discendenza del capostipite italiano nel seguente modo: padre di: (Figlio) nato il [...] a [...] Persona_2
IS (IL) (doc. 6), sposato con la Signora (sposata (doc. 7), a sua volta Persona_3 Pt_1
padre di: (Nipote) nato il [...] a [...] Parte_3
(doc. 8), sposato con la Signora (sposata (doc. 9), a sua volta padre di : Persona_4 Pt_1
(Bisnipote) nato il [...] a [...] (doc. 10), sposato con Parte_4
la Signora (sposata (doc. 11), a sua volta padre di: Ü Persona_5 Pt_1 Pt_1
trisnipote ed odierno ricorrente, nato il [...] a [...] (doc. 1),
[...]
sposato con la Signora (sposata (doc. 2), a sua volta padre di: Persona_6 Pt_1
quadrisnipote ed odierna ricorrente, nata il [...] ad [...] Parte_2
(doc. 3).
pagina 2 di 4 rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2022 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano sig. nato il 23 Persona_1
settembre 1868 a Castelmaggiore nel comune di Calci (PI) , il quale non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in IL
pagina 3 di 4 alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti dal sig nato il [...] a [...] nel comune di Persona_1
Calci (PI), con definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: che i sigg (25.04.1987 – Sao Paulo – Brasil) (doc. 1), in proprio e - Parte_1 unitamente alla Signora (doc. 2) – nella Persona_6 CP_2
qualità di esercente la podestà genitoriale della minore 02.07.2020 – Atlanta – Parte_2
Stati Uniti sono tutti cittadini italiani .
-Spese compensate
Firenze, 28 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 129/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAROSI VINCENZO e Parte_1 PartitaIVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SARDEGNA 29 00187 ROMApresso il difensore avv. CAROSI VINCENZO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAROSI VINCENZO e Parte_2 PartitaIVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SARDEGNA 29 00187 ROMApresso il difensore avv. CAROSI VINCENZO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
RZ HI
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza i ricorrente chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, accertato quanto sopra esposto ed illustrato, in accoglimento del ricorso ACCERTARE il diritto degli odierni ricorrenti così come segnatamente identificati in epigrafe, al riconoscimento della cittadinanza italiana, acquisita Jure Sanguinis in quanto discendenti di cittadino italiano, e per l'effetto
DICHIARARE gli odierni ricorrenti, cittadini italiani con tutti i conseguenti diritti di trasmissione Jure pagina 1 di 4 Sanguinis della cittadinanza a tutti i discendenti;
ORDINARE al e, per Controparte_1 esso, all'Ufficiale dell'Anagrafe e dello Stato civile del comune competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, ovvero provvedendo : alla immediata iscrizione, nei registri dell'anagrafe, dell'atto di nascita degli odierni ricorrenti, come cittadini italiani, nati all'estero; alla registrazione e annotazione nell'atto di nascita e nei registri dello Stato civile del matrimonio dei ricorrenti;
a svolgere tutte le necessarie ed eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti, per le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge;
CONDANNARE l'odierna parte resistente al pagamento degli onorari e delle integrali spese di giudizio del presente procedimento, resosi necessario per la manifesta impossibilità di ottenere ragione dei propri diritti in altro modo;
in subordine, ove questo Giudice incomprensibilmente ritenga di dover procedere alla dichiarazione di compensazione delle spese di giudizio, si chiede che venga dichiarata la soccombenza dell'odierna parte resistente con tutte le conseguenze in ordine alle spese processuali, ponendo quindi
l'importo del contributo unificato a carico della parte soccombente e ordinandone la ripetizione, esentando la parte ricorrente dal pagamento di tutte le eventuali spese, tasse ed imposte che sono state, sono e/o saranno sollecitate e/o reclamate per il presente procedimento - come ad esempio le spese di registrazione -, resosi necessario per l'evidente impossibilità di ottenere ragione dei propri diritti in altro modo, anche in considerazione delle numerose sentenze emesse da differenti Tribunali,. Con ogni più ampia riserva di ulteriori deduzioni, articolazione di mezzi istruttori e produzioni documentali e con vittoria di spese e competenze.
i ricorrenti hanno inoltre dedotto e documentato di essere discendenti diretti del sig.
[...]
nato il [...] a [...] nel comune di Calci (PI) Persona_1
(doc. 4) e mai naturalizzatosi brasiliano. Hanno documentato la discendenza del capostipite italiano nel seguente modo: padre di: (Figlio) nato il [...] a [...] Persona_2
IS (IL) (doc. 6), sposato con la Signora (sposata (doc. 7), a sua volta Persona_3 Pt_1
padre di: (Nipote) nato il [...] a [...] Parte_3
(doc. 8), sposato con la Signora (sposata (doc. 9), a sua volta padre di : Persona_4 Pt_1
(Bisnipote) nato il [...] a [...] (doc. 10), sposato con Parte_4
la Signora (sposata (doc. 11), a sua volta padre di: Ü Persona_5 Pt_1 Pt_1
trisnipote ed odierno ricorrente, nato il [...] a [...] (doc. 1),
[...]
sposato con la Signora (sposata (doc. 2), a sua volta padre di: Persona_6 Pt_1
quadrisnipote ed odierna ricorrente, nata il [...] ad [...] Parte_2
(doc. 3).
pagina 2 di 4 rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2022 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano sig. nato il 23 Persona_1
settembre 1868 a Castelmaggiore nel comune di Calci (PI) , il quale non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in IL
pagina 3 di 4 alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti dal sig nato il [...] a [...] nel comune di Persona_1
Calci (PI), con definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: che i sigg (25.04.1987 – Sao Paulo – Brasil) (doc. 1), in proprio e - Parte_1 unitamente alla Signora (doc. 2) – nella Persona_6 CP_2
qualità di esercente la podestà genitoriale della minore 02.07.2020 – Atlanta – Parte_2
Stati Uniti sono tutti cittadini italiani .
-Spese compensate
Firenze, 28 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
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