Impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attivita' giudiziaria
1. Nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attivita' giudiziaria e' sempre riservata al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti.
2. Il Ministero della giustizia disciplina gli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale per l'organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attivita' amministrative accessorie.
3. Fino alla compiuta attuazione del regolamento (UE) 2024/1689 , la sperimentazione e l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale negli uffici giudiziari ordinari sono autorizzati dal Ministero della giustizia, sentite le Autorita' nazionali di cui all'articolo 20.
4. Il Ministro della giustizia, nell'elaborazione delle linee programmatiche sulla formazione dei magistrati di cui all' articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 , promuove attivita' didattiche sul tema dell'intelligenza artificiale e sugli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attivita' giudiziaria, finalizzate alla formazione digitale di base e avanzata, all'acquisizione e alla condivisione di competenze digitali, nonche' alla sensibilizzazione sui benefici e rischi, anche nel quadro regolatorio di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, il Ministro cura altresi' la formazione del personale amministrativo.
Note all'art. 15:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, si vedano le note all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell' articolo 12 decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 , recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico che ha abrogato la direttiva 2003/98/CE », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006:
«Art. 12 (Funzioni). - 1. I componenti del comitato direttivo svolgono anche i compiti di responsabili di settore, curando, nell'ambito assegnato dallo stesso comitato direttivo:
a) la predisposizione della bozza di programma annuale delle attivita' didattiche, da sottoporre al comitato direttivo, elaborata tenendo conto delle linee programmatiche sulla formazione pervenute dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, nonche' delle proposte pervenute dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale;
b) l'attuazione del programma annuale dell'attivita' didattica approvato dal comitato direttivo;
c) la definizione del contenuto analitico di ciascuna sessione;
d) l'individuazione dei docenti chiamati a svolgere l'incarico di insegnamento in ciascuna sessione, utilizzando lo specifico albo tenuto presso la Scuola, e la proposta dei relativi nominativi, in numero doppio rispetto agli incarichi, al comitato direttivo;
e) la proposta dei criteri di ammissione alle sessioni di formazione;
f) l'offerta di sussidio didattico e di sperimentazione di nuove formule didattiche;
g) lo svolgimento delle sessioni presentando, all'esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive;
g-bis) l'individuazione di esperti formatori, scelti tra magistrati, docenti universitari e avvocati con adeguata qualificazione professionale ed esperienza organizzativa e formativa, nonche' tra altri esperti qualificati, per i compiti previsti dal regolamento interno.».