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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/09/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 354/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. R.G. 354/2025
Promosso da
cf. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04.03.76, residente in [...] rappresentato e difeso dagli avv.ti Novella Baronciani ed Arturo
Pardi
- appellante
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(Germania) il 09.02.1978, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Irene Ciani
– appellata con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA Intervenuto
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro
n.81/2025 depositata in data 5.2.2025
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Si conclude per l'accoglimento dell'appello e si chiede la riduzione dell'assegno di mantenimento a favore della nella misura CP_1 non superiore alle 500,00 euro non essendoci tra le parti quel disequilibrio economico che giustifica la previsione di un assegno così elevato.”
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, rigettare integralmente l'appello avversario e le richieste tutte con esso formulate, poiché infondato tanto in fatto quanto in diritto per i motivi esposti in atti e da aversi qui per richiamati e trascritti;
per l'effetto, confermare la sentenza gravata con vittoria di spese del presente grado di giudizio.”
Per il Procuratore generale:
“Rigetto dell'appello”.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Pesaro, con la sentenza sopra indicata, emessa all'esito del giudizio di separazione personale dei coniugi e Parte_1
, oltre a statuire in merito all'affido dei figli ed al Controparte_1 diritto di visita da parte del padre, genitore non collocatario, poneva a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli Pt_1 minori mediante versamento della somma mensile di euro 500.00 cadauno (oltre al pagamento in misura del 50% delle spese straordinarie) e di versare in favore della moglie un assegno di mantenimento mensile quantificato in euro 1400.00.
Avverso detta sentenza proponeva appello il contestando il Pt_1 quantum stabilito a titolo di mantenimento per l'appellata, ritenendo congrua la somma di euro 500.00 mensile, a fronte di una sostanziale equivalenza delle condizioni economiche dei due coniugi.
Si costituiva l'appellata che chiedeva la conferma di primo grado sul presupposto di una forte sproporzione tra i propri redditi e quelli dell'appellato.
Il Procuratore Generale chiedeva la reiezione dell'appello.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che le questioni sottoposte all'esame della
Corte con i motivi di appello riguardano i provvedimenti economici relativi al mantenimento della appellata: pertanto, in mancanza di censure, l'esame delle diverse questioni trattate e decise dal Tribunale
è precluso in questa sede.
Con un primo ed unico articolato motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha regolato l'assegno di mantenimento a favore della moglie, ponendo a carico di esso appellante la somma mensile di € 1.400,000 per il mantenimento della moglie, sul presupposto errato della esistenza di una disparità economica evidente tra il e la assegno di cui viene Pt_1 CP_1 contestata, in ogni caso, l'entità.
Sostiene, in particolare, che la situazione reddituale delle parti sia sostanzialmente analoga, atteso che la percepisce uno CP_1 stipendio mesile di circa 1500.00 euro, un rimborso spese quale dirigente sportiva pari ad euro 100.00 mensili, è assegnataria della casa coniugale (il chè, a dire dell'appellante, costituirebbe un valore reddituale aggiuntivo di euro 700.00) e beneficia dell'assegno unico per euro 108.00 oltre ad essere intestataria di tre immobile e terreni produttivi di reddito, mentre esso appellante percepirebbe la somma mensile di euro 2500.00 quale compenso di amministratore, a cui devono detrarsi l'importo di euro 1000,00 dovuto per il mantenimento dei figli minori, la somma di euro 700.00 per la locazione di una nuova casa, avendo disponibilità mensili, quindi, pari ad euro 1100.00 che non gli consentirebbero la disposta contribuzione in favore della moglie, essendo titolare di due società (CMV srl e KSC srl) indebitate. Pt_2
Le doglianze articolate non sono fondate.
Invero, la finalità precipua dell'assegno di cui si discute, previsto dall'art. 156 c.c., attiene alla conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza: esso va, quindi, riconosciuto ove uno dei coniugi non disponga di redditi propri sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione e sussista una situazione di disparità economica con l'altro coniuge (tra le altre,
Cass. civ. n. 605/2017).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto all'assegno di mantenimento, nella separazione personale, ha come suoi presupposti la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente
(problematica di cui non si discute nel presente giudizio di appello), la non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti: il precedente tenore di vita coniugale deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali non avendo, invece, rilievo il più modesto livello di vita eventualmente subito o tollerato (tra le altre, Cass. civ. n. 770/2018 ed altre precedenti decisioni richiamate in motivazione) E' stato, altresì, precisato che indice del tenore di vita pregresso può essere il divario reddituale tra le parti (Cass. civ. n. 23734/2012; Cass.
n. 2156/2010).
Nella fattispecie in esame, anche tenendo in considerazione gli aspetti valorizzati dall'appellante, è configurabile una disparità economica tra le condizioni delle parti, non contestata neppure dall'appellante che censura solo il quantum dell'assegno, tale da giustificare la erogazione dell'assegno di mantenimento nella misura stabilita dal Tribunale.
Invero, la ricostruzione dei redditi dei coniugi operata dall'appellante come sopra riportata deve essere precisata ed emendata alla luce della documentazione dagli stessi prodotta.
In particolare, quanto alla deve evidenziarsi che il reddito CP_1 della stessa (pari a circa 1300.00/1500.00 mensili, oltre circa euro
80.00 di rimborso spese provenienti dalla società sportiva dilettantistica “G.S. Lubacaria Piagge”) deve essere decurtato della rata del mutuo gravante sulla casa familiare alla stessa assegnata a cui l'appellata da sola fa fronte – circostanza incontestata – pari ad euro
920.00 mensili, di talchè l'appellata ha disposizione circa 550.00 euro mensili per far fronte alle proprie esigenze, personali e domestiche, e contribuire a quelle dei figli minori presso di essa collocati.
La stessa, inoltre, unitamente al proprio padre, è intestataria di tre immobili (di cui uno adibito a casa familiare ed uno ad abitazione del genitore).
Quanto al lo stesso è amministratore ed unico socio di due Pt_1 società, CMV S.r.l. e SKC S.r.l., di cui deduce un andamento assolutamente negativo, che tuttavia appare smentito dalla documentazione versata in atti.
Invero, la società CMV srl ha un fatturato che è passato da 5,6 milioni di euro nel 2021 (con relativo utile di 974.448,10 euro) a 8.4 milioni di euro nel 2024 (con un utile esposto in bilancio di circa 9.000,00 euro). Deve, al riguardo, evidenziarsi che la difesa dell'appellante giustifica detto dato, sostenendo che vi sia stato un “aumento del costo della materia prima” e un “forte aumento degli ammortamenti” relativi a non meglio precisati “investimenti per potere rinnovare l'azienda”, ma dalla lettura incrociata del bilancio al 31.12.2021(che l'appellante riferisce essere unica annualità con valori fortemente positivi a causa degli incentivi alla produzione post covid) e quella al 31.12.2024 emerge che, a fronte di un aumento del fatturato di circa 3 milioni di euro nell'anno 2024 rispetto all'anno 2021, il costo delle materie prime
è aumentato di soli 500.000,00 euro, mentre degli asseriti
“investimenti” non vi è traccia, risultando l'aumento degli
“ammortamenti” di soli 26.000,00 euro rispetto al 2021, dunque del tutto irrilevante.
Deve poi evidenziarsi, che nel mentre le disponibilità liquide della società sono rimaste notevolissime (1,3 milioni di euro al 31.12.2024), vi è stato un consistente aumento dei crediti verso i clienti, passati da
2,8 milioni nel 2021 a circa 6 milioni nel 2024, circostanza che, a fronte di debiti erariali che il negli anni deliberatamente ha deciso di non Pt_1 onorare, pur avendone le disponibilità economiche, lo stesso è amministratore unico e socio di una società che ha un andamento economico fortemente positivo, dovendosi evidenziare che, infatti, come emerge dagli estratti conto personali, non essendo stati versati in atti quelli della società, l'appellante, oltre a percepire la somma mensile di euro 2500.00, nella sua veste di amministratore della società CMV srl, ha versato sul proprio conto corrente personale, solo per il periodo da gennaio a giugno 2025, l'importo di euro 74.000,00 circa, a riprova delle disponibilità economiche della società.
A ciò va aggiunto che il non ha depositato il bilancio al 31.12.2024 Pt_1 della ulteriore società a sé intestata, SKC Srl, che, in ogni caso, dal prospetto prodotto sub doc. 4 in sede di gravame risultava avere ben
270.000,00 euro di disponibilità liquide. Pertanto, l'accertato divario economico e la perdita del significativo apporto fornito dall'appellante in costanza di matrimonio inducono a ritenere che non siano, nella specie ravvisabili, i presupposti per la modifica dell'assegno di mantenimento in favore della CP_1 apparendo il contributo del come stimato dal giudice di primo Pt_1 grado, necessario per realizzare, per quanto possibile e compatibilmente con le disponibilità economiche delle parti, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dovendosi, comunque, ribadire il principio per cui, al fine della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali (Cass. civ. n. 605/2017).
Ne discende che l'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, l'appellante va condannato a rifondere alla controparte le spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona rigetta l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 81/25 depositata in data
5.2.2025; condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado che liquida in complessivi euro 3500.00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 17.9.2025
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Annalisa Giusti
Il Presidente
Dr. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. R.G. 354/2025
Promosso da
cf. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04.03.76, residente in [...] rappresentato e difeso dagli avv.ti Novella Baronciani ed Arturo
Pardi
- appellante
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(Germania) il 09.02.1978, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Irene Ciani
– appellata con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA Intervenuto
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro
n.81/2025 depositata in data 5.2.2025
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Si conclude per l'accoglimento dell'appello e si chiede la riduzione dell'assegno di mantenimento a favore della nella misura CP_1 non superiore alle 500,00 euro non essendoci tra le parti quel disequilibrio economico che giustifica la previsione di un assegno così elevato.”
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, rigettare integralmente l'appello avversario e le richieste tutte con esso formulate, poiché infondato tanto in fatto quanto in diritto per i motivi esposti in atti e da aversi qui per richiamati e trascritti;
per l'effetto, confermare la sentenza gravata con vittoria di spese del presente grado di giudizio.”
Per il Procuratore generale:
“Rigetto dell'appello”.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Pesaro, con la sentenza sopra indicata, emessa all'esito del giudizio di separazione personale dei coniugi e Parte_1
, oltre a statuire in merito all'affido dei figli ed al Controparte_1 diritto di visita da parte del padre, genitore non collocatario, poneva a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli Pt_1 minori mediante versamento della somma mensile di euro 500.00 cadauno (oltre al pagamento in misura del 50% delle spese straordinarie) e di versare in favore della moglie un assegno di mantenimento mensile quantificato in euro 1400.00.
Avverso detta sentenza proponeva appello il contestando il Pt_1 quantum stabilito a titolo di mantenimento per l'appellata, ritenendo congrua la somma di euro 500.00 mensile, a fronte di una sostanziale equivalenza delle condizioni economiche dei due coniugi.
Si costituiva l'appellata che chiedeva la conferma di primo grado sul presupposto di una forte sproporzione tra i propri redditi e quelli dell'appellato.
Il Procuratore Generale chiedeva la reiezione dell'appello.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che le questioni sottoposte all'esame della
Corte con i motivi di appello riguardano i provvedimenti economici relativi al mantenimento della appellata: pertanto, in mancanza di censure, l'esame delle diverse questioni trattate e decise dal Tribunale
è precluso in questa sede.
Con un primo ed unico articolato motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha regolato l'assegno di mantenimento a favore della moglie, ponendo a carico di esso appellante la somma mensile di € 1.400,000 per il mantenimento della moglie, sul presupposto errato della esistenza di una disparità economica evidente tra il e la assegno di cui viene Pt_1 CP_1 contestata, in ogni caso, l'entità.
Sostiene, in particolare, che la situazione reddituale delle parti sia sostanzialmente analoga, atteso che la percepisce uno CP_1 stipendio mesile di circa 1500.00 euro, un rimborso spese quale dirigente sportiva pari ad euro 100.00 mensili, è assegnataria della casa coniugale (il chè, a dire dell'appellante, costituirebbe un valore reddituale aggiuntivo di euro 700.00) e beneficia dell'assegno unico per euro 108.00 oltre ad essere intestataria di tre immobile e terreni produttivi di reddito, mentre esso appellante percepirebbe la somma mensile di euro 2500.00 quale compenso di amministratore, a cui devono detrarsi l'importo di euro 1000,00 dovuto per il mantenimento dei figli minori, la somma di euro 700.00 per la locazione di una nuova casa, avendo disponibilità mensili, quindi, pari ad euro 1100.00 che non gli consentirebbero la disposta contribuzione in favore della moglie, essendo titolare di due società (CMV srl e KSC srl) indebitate. Pt_2
Le doglianze articolate non sono fondate.
Invero, la finalità precipua dell'assegno di cui si discute, previsto dall'art. 156 c.c., attiene alla conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza: esso va, quindi, riconosciuto ove uno dei coniugi non disponga di redditi propri sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione e sussista una situazione di disparità economica con l'altro coniuge (tra le altre,
Cass. civ. n. 605/2017).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto all'assegno di mantenimento, nella separazione personale, ha come suoi presupposti la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente
(problematica di cui non si discute nel presente giudizio di appello), la non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti: il precedente tenore di vita coniugale deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali non avendo, invece, rilievo il più modesto livello di vita eventualmente subito o tollerato (tra le altre, Cass. civ. n. 770/2018 ed altre precedenti decisioni richiamate in motivazione) E' stato, altresì, precisato che indice del tenore di vita pregresso può essere il divario reddituale tra le parti (Cass. civ. n. 23734/2012; Cass.
n. 2156/2010).
Nella fattispecie in esame, anche tenendo in considerazione gli aspetti valorizzati dall'appellante, è configurabile una disparità economica tra le condizioni delle parti, non contestata neppure dall'appellante che censura solo il quantum dell'assegno, tale da giustificare la erogazione dell'assegno di mantenimento nella misura stabilita dal Tribunale.
Invero, la ricostruzione dei redditi dei coniugi operata dall'appellante come sopra riportata deve essere precisata ed emendata alla luce della documentazione dagli stessi prodotta.
In particolare, quanto alla deve evidenziarsi che il reddito CP_1 della stessa (pari a circa 1300.00/1500.00 mensili, oltre circa euro
80.00 di rimborso spese provenienti dalla società sportiva dilettantistica “G.S. Lubacaria Piagge”) deve essere decurtato della rata del mutuo gravante sulla casa familiare alla stessa assegnata a cui l'appellata da sola fa fronte – circostanza incontestata – pari ad euro
920.00 mensili, di talchè l'appellata ha disposizione circa 550.00 euro mensili per far fronte alle proprie esigenze, personali e domestiche, e contribuire a quelle dei figli minori presso di essa collocati.
La stessa, inoltre, unitamente al proprio padre, è intestataria di tre immobili (di cui uno adibito a casa familiare ed uno ad abitazione del genitore).
Quanto al lo stesso è amministratore ed unico socio di due Pt_1 società, CMV S.r.l. e SKC S.r.l., di cui deduce un andamento assolutamente negativo, che tuttavia appare smentito dalla documentazione versata in atti.
Invero, la società CMV srl ha un fatturato che è passato da 5,6 milioni di euro nel 2021 (con relativo utile di 974.448,10 euro) a 8.4 milioni di euro nel 2024 (con un utile esposto in bilancio di circa 9.000,00 euro). Deve, al riguardo, evidenziarsi che la difesa dell'appellante giustifica detto dato, sostenendo che vi sia stato un “aumento del costo della materia prima” e un “forte aumento degli ammortamenti” relativi a non meglio precisati “investimenti per potere rinnovare l'azienda”, ma dalla lettura incrociata del bilancio al 31.12.2021(che l'appellante riferisce essere unica annualità con valori fortemente positivi a causa degli incentivi alla produzione post covid) e quella al 31.12.2024 emerge che, a fronte di un aumento del fatturato di circa 3 milioni di euro nell'anno 2024 rispetto all'anno 2021, il costo delle materie prime
è aumentato di soli 500.000,00 euro, mentre degli asseriti
“investimenti” non vi è traccia, risultando l'aumento degli
“ammortamenti” di soli 26.000,00 euro rispetto al 2021, dunque del tutto irrilevante.
Deve poi evidenziarsi, che nel mentre le disponibilità liquide della società sono rimaste notevolissime (1,3 milioni di euro al 31.12.2024), vi è stato un consistente aumento dei crediti verso i clienti, passati da
2,8 milioni nel 2021 a circa 6 milioni nel 2024, circostanza che, a fronte di debiti erariali che il negli anni deliberatamente ha deciso di non Pt_1 onorare, pur avendone le disponibilità economiche, lo stesso è amministratore unico e socio di una società che ha un andamento economico fortemente positivo, dovendosi evidenziare che, infatti, come emerge dagli estratti conto personali, non essendo stati versati in atti quelli della società, l'appellante, oltre a percepire la somma mensile di euro 2500.00, nella sua veste di amministratore della società CMV srl, ha versato sul proprio conto corrente personale, solo per il periodo da gennaio a giugno 2025, l'importo di euro 74.000,00 circa, a riprova delle disponibilità economiche della società.
A ciò va aggiunto che il non ha depositato il bilancio al 31.12.2024 Pt_1 della ulteriore società a sé intestata, SKC Srl, che, in ogni caso, dal prospetto prodotto sub doc. 4 in sede di gravame risultava avere ben
270.000,00 euro di disponibilità liquide. Pertanto, l'accertato divario economico e la perdita del significativo apporto fornito dall'appellante in costanza di matrimonio inducono a ritenere che non siano, nella specie ravvisabili, i presupposti per la modifica dell'assegno di mantenimento in favore della CP_1 apparendo il contributo del come stimato dal giudice di primo Pt_1 grado, necessario per realizzare, per quanto possibile e compatibilmente con le disponibilità economiche delle parti, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dovendosi, comunque, ribadire il principio per cui, al fine della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali (Cass. civ. n. 605/2017).
Ne discende che l'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, l'appellante va condannato a rifondere alla controparte le spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona rigetta l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 81/25 depositata in data
5.2.2025; condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado che liquida in complessivi euro 3500.00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 17.9.2025
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Annalisa Giusti
Il Presidente
Dr. Guido Federico