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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 19/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1905/2023
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1905/2023
Oggi 19 febbraio 2025 ad ore 10.59 innanzi al dott. Federica Abiuso, sono comparsi:
Per la parte appellante , l'avv. in proprio;
Parte_1 Parte_1
Per la , avvocatura dello Stato, nessuno compare;
Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memorie depositate in via telematica. E l'avv. rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza. Parte_1
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice ha emesso la seguente sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
-SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Federica Abiuso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1905/2023 R.G. promossa da
(C.F. , costituita in giudizio personalmente ex art. Parte_1 C.F._1
86 c.p.c, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Badia Polesine (RO), P.zza V.
Emanuele, 75/2;
Appellante contro
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, CP_3
elettivamente domiciliato in Venezia, Piazza San Marco n. 63, giusta procura in atti;
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 443/2023 del Giudice di Pace di emessa in data CP_1
31.7.2023 e depositata in data 17.8.2023 (R.G. 3804/2023)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 19.2.2025 di discussione orale ex art. 429
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato ha proposto avanti il Giudice di Pace di Parte_1 CP_1
opposizione all'ordinanza ingiunzione 2022/4527 emessa dal Prefetto di Rovigo a conferma del verbale di contestazione n. 3201APU/22 del 19.5.2022 emesso dalla Polizia Locale del Comune di
Badia Polesine per la violazione dell'art. 7 comma 9 e 14 poiché in data 19.5.2022 ad ore 21.19 la ricorrente alla guida del veicolo Volkswagen Polo MK4 targato CY670WM circolava in zona a traffico limitato/area pedonale senza autorizzazione.
pagina 2 di 7 La ricorrente ha contestato che il cartello riportante la presenza di area pedonale -A.P.U. ATTIVA /
NON ATTIVA- è posto a ridosso dell'area e quindi non vi è il rispetto della distanza minima tra l'inizio della zona in cui è vietata la circolazione ed il segnale, in violazione dell'art. 79 Regolamento di attuazione del Codice della Strada in relazione all'art. 39 CdS che prevede che i segnali di prescrizione siano posizionati con uno spazio di avvistamento pari almeno ad 80 metri.
Inoltre, ha lamentato l'omessa indicazione nel verbale degli estremi del provvedimento istitutivo della
ZTL o Area Pedonale impedendo all'automobilista di conoscere il contenuto del provvedimento amministrativo e la sua legittimità anche in merito agli orari e giorni festivi o meno di attivazione della
ZTL/APU dallo stesso previsti.
Ha quindi chiesto, previa sospensione dell'atto impugnato, dichiararsi l'illegittimità dell'ordinanza del
Prefetto di Rovigo. Il Giudice di Pace non ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato.
Si è costituito in giudizio avanti il Giudice di Pace di Rovigo, causa RG 3804/2023, il
[...]
in persona del Sindaco pro tempore, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità CP_4 dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzione allegando che l' Parte_2
in questione è regolarmente normata con segnale e pannello integrativo indicante
[...]
l'informativa del controllo elettronico, i giorni e gli orari di interdizione al traffico, veicoli autorizzati al transito, contatto telefonico della polizia locale, numero ordinanza, pannello luminoso a messaggio variabile con la dicitura APU ATTIVA/APU NON ATTIVA, nel rispetto del Codice della Strada e contestando che la mancata indicazione dell'atto amministrativo nel verbale di contestazione non comporta la sua illegittimità.
Con la sentenza n. 443/2023, pronunciata in data 31.7.2023 e pubblicata il 17.08.2023 (RG 3804/2023), il Giudice di Pace di ha rigettato il ricorso e confermato la sanzione al minimo edittale, oltre a CP_1
disporre la compensazione delle spese di lite. Il Giudice di prime cure ha ritenuto che il segnale presente in loco sia un segnale di indicazione e non di prescrizione, con la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie ed utili per la guida e ai sensi dell'art 135 Reg. Att. C.d.S., non essendo tale segnaletica soggetta ad alcuna distanza minima di installazione e rilevando altresì che la segnaletica in loco reca in modo non equivoco gli estremi dell'atto amministrativo istitutivo dell'area
, fermo restando che non è obbligatoria a pena di nullità l'indicazione degli estremi CP_5 dell'ordinanza sindacale nel verbale di contestazione della violazione.
Con ricorso in appello ha impugnato la suddetta sentenza, domandandone la riforma Parte_1
e chiedendo, per l'effetto, di dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza prefettizia.
L'appellante ha lamentato un “error in iudicando per erronea/contraddittoria motivazione - travisamento ed erronea valutazione dei fatti” deducendo che il giudice di prime cure, pur pagina 3 di 7 correttamente premettendo il richiamo all'art. 39 del Codice della Strada che disciplina i segnali di verticali distinguendoli in tre categorie – pericolo, prescrizione, indicazione- soffermandosi sui segnali di prescrizione (che rendono noti obblighi, divieti e limitazioni), ha ritenuto erroneamente che il segnale di area pedonale fosse un segnale di indicazione e non di prescrizione e in modo contraddittorio ha ritenuto applicabile l'art. 135 comma 13 del reg. att. C.d.S., ritenendola una norma speciale derogativa dell'art. 79 del regolamento, che prevede una distanza minima di avvistamento per tutti i segnali stradali.
In buona sostanza l'appellante ha dedotto che il Giudice non avrebbe applicato l'art. 79 reg. att. CdS, essendo il segnale di area pedonale un segnale di prescrizione con obbligo di sua collocazione a distanza minima di 80 metri in considerazione della tipologia di strada, come previsto dalla norma.
L'appellante ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “nel merito riformare la Sentenza del GdP di
Rovigo n. 443/2023 emessa in data 31/07/2023 - 17/07/2023 e notificata il 24/08/2023 e per l'effetto dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza prefettizia avente ad oggetto il verbale di violazione del cds n.
3201/APU/22 per le causali di cui in narrativa;
Con vittoria di spese del presente giudizio e del giudizio di I”.
Si è costituito in giudizio il , a ministero dell'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato di Venezia, chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado e dell'ordinanza impugnata e la rifusione di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
In particolare, il ha dedotto la corretta valutazione del Giudice di Pace in ordine alla CP_4 qualificazione del segnale in questione “Area pedonale”, come segnale di indicazione, con conseguente inapplicabilità dell'art. 79 del regolamento sulle misure minime dello spazio di avvistamento, applicabile solo ai segnali di pericolo e prescrizione, evidenziando la corretta segnalazione dell'
[...]
con apposito cartello, collocato in prossimità dell'area medesima oltre all'installazione di un Pt_2
cartello di preavviso per una corretta informazione dei conducenti e ad un pannello integrativo
La causa è stata istruita mediante produzione di documenti e discussa, ex art. 429 c.p.c., all'udienza del
19.2.2025, previo deposito di memorie conclusive.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Preliminarmente la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132 c.p.c. e 118 c.p.c. nel testo novellato con L. 18 giugno 2009, n. 69 , entrata in vigore il 04.07.2009; tali disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 L. n. 69 del 2009, che detta le disposizioni transitorie).
Il novellato art. 132 esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr Cass., 16.1.2015 n. 642 e Cass. 3636/2007).
pagina 4 di 7 Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Occorre rilevare come l'odierno Giudice concordi con la valutazione e con l'esame dei documenti posta in essere nell'ambito del giudizio di primo grado.
Difatti, il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto applicabile al caso di specie la normativa art. 135 comma 13 del regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada.
Va premesso che la violazione contestata all'appellante è relativa ad un accesso ad area pedonale senza autorizzazione.
Nel caso che ci occupa, le prescrizioni per la segnalazione dell'area pedonale risultano essere conformi e collocati nel rispetto delle specifiche prescrizioni del Codice della Strada.
Sotto il profilo normativo la segnaletica relativa alla predetta area pedonale è disciplinata espressamente dall'art. 135 reg att. C.d.S.
Sul punto si rileva che l'art. 135 del regolamento di attuazione del Codice della Strada prescrive che:
“
1. I segnali utili per la guida devono essere collocati in prossimità del luogo indicato (segnali di localizzazione). Tali segnali possono essere preceduti da un segnale di tipo composito (segnale di preavviso), che riporta anche una freccia indicante la direzione da seguire, ed eventualmente possono essere abbinati ad un pannello integrativo modello II.1, indicante la distanza in metri tra il segnale e il luogo indicato. I segnali di questa categoria devono avere le dimensioni di cui alle tabelle II.6 e II.7, salvo diversa indicazione”.
Tra i segnali utili per la guida, al comma 13 è espressamente disciplinato il segnale di “area pedonale”, prescrivendosi che “il segnale area pedonale (fig. II.320) indica l'inizio della zona interdetta alla circolazione dei veicoli;
può contenere deroghe per i velocipedi, per i veicoli al servizio di persone invalide con limitate capacità motorie od altre deroghe, limitazioni od eccezioni riportate su pannello integrativo. All'uscita viene posto il segnale fine area pedonale (fig. II.321)”.
Nel caso che ci occupa, dalla documentazione fotografica relativa allo stato dei luoghi (doc. 3
e doc. 3 fascicolo di primo grado appellante) emerge che l'area Controparte_2
pedonale in questione risulta presegnalata da un segnale di preavviso che riporta la freccia indicante pagina 5 di 7 l'area pedonale (a destra del senso di marcia del veicolo), e la freccia indicante la direzione da seguire
(a sinistra del senso di marcia del veicolo).
Inoltre, in prossimità dell'area pedonale è posto un segnale con pannello integrativo indicante l'informativa del controllo elettronico dell'area, i giorni e gli orari di interdizione al traffico, i veicoli autorizzati al transito, il contatto telefonico della polizia locale, il numero dell'ordinanza istitutiva dell'area, il pannello luminoso a messaggio variabile con la dicitura APU ATTIVA/APU NON
ATTIVA.
Dalla normativa richiamata emerge che lo specifico segnale di “area pedonale” è espressamente disciplinato dall'art 135 citato anche sotto il profilo della sua precisa collocazione ed installazione
(“deve essere posto a ridosso dell'area”) escludendo quindi l'applicabilità dell'art. 79 reg att. CdS invocato dall'appellante, il quale prevede un distanza minima - spazio di avvistamento dei segnali stradali, con conseguente l'infondatezza della doglianza relativa alla collocazione del segnale a distanza inferiore al limite del 80 metri.
Inoltre, si osserva che la presenza dell'area pedonale è indicata altresì da un ulteriore segnale di preavviso, che precede quello posto a ridosso dell'area, ad una distanza che consente all'automobilista di conoscere con anticipo lo stato dei luoghi e le varie diramazioni stradali.
Inoltre, dalla documentazione fotografica emerge che entrambi i segnali sono ben visibili ai guidatori, e a tutti gli utenti della strada.
L'appello odierno appare, pertanto, infondato e deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate come da dispositivo in conformità del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, scaglione fino a € 1.100,00, valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase istruttoria, non celebrata.
In ragione del rigetto dell'appello, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, con obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando in grado d'appello, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio Parte_1
d'appello in favore del liquidate in euro 462,00 per Controparte_2
pagina 6 di 7 compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Si applica altresì l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002 n. 115, con obbligo di versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
Rovigo, 19.02.2025
Sentenza resa nelle forme dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1905/2023
Oggi 19 febbraio 2025 ad ore 10.59 innanzi al dott. Federica Abiuso, sono comparsi:
Per la parte appellante , l'avv. in proprio;
Parte_1 Parte_1
Per la , avvocatura dello Stato, nessuno compare;
Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memorie depositate in via telematica. E l'avv. rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza. Parte_1
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice ha emesso la seguente sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
-SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Federica Abiuso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1905/2023 R.G. promossa da
(C.F. , costituita in giudizio personalmente ex art. Parte_1 C.F._1
86 c.p.c, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Badia Polesine (RO), P.zza V.
Emanuele, 75/2;
Appellante contro
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, CP_3
elettivamente domiciliato in Venezia, Piazza San Marco n. 63, giusta procura in atti;
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 443/2023 del Giudice di Pace di emessa in data CP_1
31.7.2023 e depositata in data 17.8.2023 (R.G. 3804/2023)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 19.2.2025 di discussione orale ex art. 429
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato ha proposto avanti il Giudice di Pace di Parte_1 CP_1
opposizione all'ordinanza ingiunzione 2022/4527 emessa dal Prefetto di Rovigo a conferma del verbale di contestazione n. 3201APU/22 del 19.5.2022 emesso dalla Polizia Locale del Comune di
Badia Polesine per la violazione dell'art. 7 comma 9 e 14 poiché in data 19.5.2022 ad ore 21.19 la ricorrente alla guida del veicolo Volkswagen Polo MK4 targato CY670WM circolava in zona a traffico limitato/area pedonale senza autorizzazione.
pagina 2 di 7 La ricorrente ha contestato che il cartello riportante la presenza di area pedonale -A.P.U. ATTIVA /
NON ATTIVA- è posto a ridosso dell'area e quindi non vi è il rispetto della distanza minima tra l'inizio della zona in cui è vietata la circolazione ed il segnale, in violazione dell'art. 79 Regolamento di attuazione del Codice della Strada in relazione all'art. 39 CdS che prevede che i segnali di prescrizione siano posizionati con uno spazio di avvistamento pari almeno ad 80 metri.
Inoltre, ha lamentato l'omessa indicazione nel verbale degli estremi del provvedimento istitutivo della
ZTL o Area Pedonale impedendo all'automobilista di conoscere il contenuto del provvedimento amministrativo e la sua legittimità anche in merito agli orari e giorni festivi o meno di attivazione della
ZTL/APU dallo stesso previsti.
Ha quindi chiesto, previa sospensione dell'atto impugnato, dichiararsi l'illegittimità dell'ordinanza del
Prefetto di Rovigo. Il Giudice di Pace non ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato.
Si è costituito in giudizio avanti il Giudice di Pace di Rovigo, causa RG 3804/2023, il
[...]
in persona del Sindaco pro tempore, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità CP_4 dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzione allegando che l' Parte_2
in questione è regolarmente normata con segnale e pannello integrativo indicante
[...]
l'informativa del controllo elettronico, i giorni e gli orari di interdizione al traffico, veicoli autorizzati al transito, contatto telefonico della polizia locale, numero ordinanza, pannello luminoso a messaggio variabile con la dicitura APU ATTIVA/APU NON ATTIVA, nel rispetto del Codice della Strada e contestando che la mancata indicazione dell'atto amministrativo nel verbale di contestazione non comporta la sua illegittimità.
Con la sentenza n. 443/2023, pronunciata in data 31.7.2023 e pubblicata il 17.08.2023 (RG 3804/2023), il Giudice di Pace di ha rigettato il ricorso e confermato la sanzione al minimo edittale, oltre a CP_1
disporre la compensazione delle spese di lite. Il Giudice di prime cure ha ritenuto che il segnale presente in loco sia un segnale di indicazione e non di prescrizione, con la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie ed utili per la guida e ai sensi dell'art 135 Reg. Att. C.d.S., non essendo tale segnaletica soggetta ad alcuna distanza minima di installazione e rilevando altresì che la segnaletica in loco reca in modo non equivoco gli estremi dell'atto amministrativo istitutivo dell'area
, fermo restando che non è obbligatoria a pena di nullità l'indicazione degli estremi CP_5 dell'ordinanza sindacale nel verbale di contestazione della violazione.
Con ricorso in appello ha impugnato la suddetta sentenza, domandandone la riforma Parte_1
e chiedendo, per l'effetto, di dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza prefettizia.
L'appellante ha lamentato un “error in iudicando per erronea/contraddittoria motivazione - travisamento ed erronea valutazione dei fatti” deducendo che il giudice di prime cure, pur pagina 3 di 7 correttamente premettendo il richiamo all'art. 39 del Codice della Strada che disciplina i segnali di verticali distinguendoli in tre categorie – pericolo, prescrizione, indicazione- soffermandosi sui segnali di prescrizione (che rendono noti obblighi, divieti e limitazioni), ha ritenuto erroneamente che il segnale di area pedonale fosse un segnale di indicazione e non di prescrizione e in modo contraddittorio ha ritenuto applicabile l'art. 135 comma 13 del reg. att. C.d.S., ritenendola una norma speciale derogativa dell'art. 79 del regolamento, che prevede una distanza minima di avvistamento per tutti i segnali stradali.
In buona sostanza l'appellante ha dedotto che il Giudice non avrebbe applicato l'art. 79 reg. att. CdS, essendo il segnale di area pedonale un segnale di prescrizione con obbligo di sua collocazione a distanza minima di 80 metri in considerazione della tipologia di strada, come previsto dalla norma.
L'appellante ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “nel merito riformare la Sentenza del GdP di
Rovigo n. 443/2023 emessa in data 31/07/2023 - 17/07/2023 e notificata il 24/08/2023 e per l'effetto dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza prefettizia avente ad oggetto il verbale di violazione del cds n.
3201/APU/22 per le causali di cui in narrativa;
Con vittoria di spese del presente giudizio e del giudizio di I”.
Si è costituito in giudizio il , a ministero dell'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato di Venezia, chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado e dell'ordinanza impugnata e la rifusione di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
In particolare, il ha dedotto la corretta valutazione del Giudice di Pace in ordine alla CP_4 qualificazione del segnale in questione “Area pedonale”, come segnale di indicazione, con conseguente inapplicabilità dell'art. 79 del regolamento sulle misure minime dello spazio di avvistamento, applicabile solo ai segnali di pericolo e prescrizione, evidenziando la corretta segnalazione dell'
[...]
con apposito cartello, collocato in prossimità dell'area medesima oltre all'installazione di un Pt_2
cartello di preavviso per una corretta informazione dei conducenti e ad un pannello integrativo
La causa è stata istruita mediante produzione di documenti e discussa, ex art. 429 c.p.c., all'udienza del
19.2.2025, previo deposito di memorie conclusive.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Preliminarmente la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132 c.p.c. e 118 c.p.c. nel testo novellato con L. 18 giugno 2009, n. 69 , entrata in vigore il 04.07.2009; tali disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 L. n. 69 del 2009, che detta le disposizioni transitorie).
Il novellato art. 132 esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr Cass., 16.1.2015 n. 642 e Cass. 3636/2007).
pagina 4 di 7 Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Occorre rilevare come l'odierno Giudice concordi con la valutazione e con l'esame dei documenti posta in essere nell'ambito del giudizio di primo grado.
Difatti, il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto applicabile al caso di specie la normativa art. 135 comma 13 del regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada.
Va premesso che la violazione contestata all'appellante è relativa ad un accesso ad area pedonale senza autorizzazione.
Nel caso che ci occupa, le prescrizioni per la segnalazione dell'area pedonale risultano essere conformi e collocati nel rispetto delle specifiche prescrizioni del Codice della Strada.
Sotto il profilo normativo la segnaletica relativa alla predetta area pedonale è disciplinata espressamente dall'art. 135 reg att. C.d.S.
Sul punto si rileva che l'art. 135 del regolamento di attuazione del Codice della Strada prescrive che:
“
1. I segnali utili per la guida devono essere collocati in prossimità del luogo indicato (segnali di localizzazione). Tali segnali possono essere preceduti da un segnale di tipo composito (segnale di preavviso), che riporta anche una freccia indicante la direzione da seguire, ed eventualmente possono essere abbinati ad un pannello integrativo modello II.1, indicante la distanza in metri tra il segnale e il luogo indicato. I segnali di questa categoria devono avere le dimensioni di cui alle tabelle II.6 e II.7, salvo diversa indicazione”.
Tra i segnali utili per la guida, al comma 13 è espressamente disciplinato il segnale di “area pedonale”, prescrivendosi che “il segnale area pedonale (fig. II.320) indica l'inizio della zona interdetta alla circolazione dei veicoli;
può contenere deroghe per i velocipedi, per i veicoli al servizio di persone invalide con limitate capacità motorie od altre deroghe, limitazioni od eccezioni riportate su pannello integrativo. All'uscita viene posto il segnale fine area pedonale (fig. II.321)”.
Nel caso che ci occupa, dalla documentazione fotografica relativa allo stato dei luoghi (doc. 3
e doc. 3 fascicolo di primo grado appellante) emerge che l'area Controparte_2
pedonale in questione risulta presegnalata da un segnale di preavviso che riporta la freccia indicante pagina 5 di 7 l'area pedonale (a destra del senso di marcia del veicolo), e la freccia indicante la direzione da seguire
(a sinistra del senso di marcia del veicolo).
Inoltre, in prossimità dell'area pedonale è posto un segnale con pannello integrativo indicante l'informativa del controllo elettronico dell'area, i giorni e gli orari di interdizione al traffico, i veicoli autorizzati al transito, il contatto telefonico della polizia locale, il numero dell'ordinanza istitutiva dell'area, il pannello luminoso a messaggio variabile con la dicitura APU ATTIVA/APU NON
ATTIVA.
Dalla normativa richiamata emerge che lo specifico segnale di “area pedonale” è espressamente disciplinato dall'art 135 citato anche sotto il profilo della sua precisa collocazione ed installazione
(“deve essere posto a ridosso dell'area”) escludendo quindi l'applicabilità dell'art. 79 reg att. CdS invocato dall'appellante, il quale prevede un distanza minima - spazio di avvistamento dei segnali stradali, con conseguente l'infondatezza della doglianza relativa alla collocazione del segnale a distanza inferiore al limite del 80 metri.
Inoltre, si osserva che la presenza dell'area pedonale è indicata altresì da un ulteriore segnale di preavviso, che precede quello posto a ridosso dell'area, ad una distanza che consente all'automobilista di conoscere con anticipo lo stato dei luoghi e le varie diramazioni stradali.
Inoltre, dalla documentazione fotografica emerge che entrambi i segnali sono ben visibili ai guidatori, e a tutti gli utenti della strada.
L'appello odierno appare, pertanto, infondato e deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate come da dispositivo in conformità del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, scaglione fino a € 1.100,00, valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase istruttoria, non celebrata.
In ragione del rigetto dell'appello, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, con obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando in grado d'appello, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio Parte_1
d'appello in favore del liquidate in euro 462,00 per Controparte_2
pagina 6 di 7 compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Si applica altresì l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002 n. 115, con obbligo di versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
Rovigo, 19.02.2025
Sentenza resa nelle forme dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
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