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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 03/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2403/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale civile di Spoleto in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai
Magistrati:
Dott.ssa Sara Trabalza Presidente
Dott.ssa Martina Marini Giudice Rel.
Dott. Alberto Cappellini Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 2403/2022, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 4.07.2024 e vertente
TRA
(C.F. nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. FRACASSO Valeria ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Terni, alla Via della Vittoria n. 3, presso il Difensore;
– RICORRENTE –
e
(C.F. ) nato a [...] l'[...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Campello sul Clitunno, alla Via Monte Serano n, 25;
- RESISTENTE CONTUMACE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473bis14 co. 3 c.p.c.
Oggetto: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in Spoleto Parte_1 Controparte_1
in data 5.05.1986, atto trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 10, parte I, anno 1986; dall'unione è nata la figlia , in data 11.05.1990, maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente;
i coniugi si sono separati con decreto di omologazione del Tribunale di Terni del 9.09.2015, reso nell'ambito del procedimento n. R.G. 567/2015 (e decreto di correzione del 5.05.2016), alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale alla moglie;
previsione di un contributo al mantenimento della moglie di euro 800,00 mensili a carico del oltre al trasferimento della CP_1
vettura Lancia Y di proprietà del alla moglie;
nulla per la figlia in quanto maggiorenne ed CP_1
economicamente autosufficiente;
con ricorso depositato in data 29.11.2022, la a chiesto la pronuncia di divorzio alle Pt_1
condizioni di cui alla separazione quanto alla assegnazione della casa coniugale, ove abita insieme alla figlia, con una rimodulazione dell'assegno divorzile di euro 200,00 mensili;
nonostante la ritualità della notifica perfezionatasi nei suoi confronti il non si è CP_1
costituito in giudizio rimanendo contumace.
All'udienza presidenziale del 4.02.2023, le Parti non sono comparse personalmente e il
Presidente ha confermato, in via temporanea, le condizioni di cui alla separazione, rimettendo le Parti davanti al Giudice Istruttore all'udienza del 4.05.2023, previa assegnazione di un termine per il deposito di memoria integrativa e per la costituzione del Resistente.
All'udienza differita del 3.06.2024, il G.I. ha dichiarato la contumacia del Resistente e, vista la richiesta della OR di una pronuncia parziale sullo status, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo status ritenendola matura sul punto.
Quindi, con sentenza non definitiva n. 609/2023 depositata in data 12.07.2023 è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le Parti e la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice
Istruttore con assegnazione dei richiesti termini ex art. 183 co. 6 cpc.
pagina 2 di 6 Alla successiva udienza del 29.11.2023, svoltasi con le forme della trattazione scritta, lette le memorie ex art. 183 co. 6 cpc depositate dalla OR e ritenuta la causa matura per la decisione, il
G.I. ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.07.2024 onerando la OR unicamente di integrare la documentazione reddituale relativa agli ultimi tre anni.
All'udienza del 3.07.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione alla OR dei termini ex art. 190 cpc.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
La domanda di divorzio
Preliminarmente, quanto all'an dello scioglimento del matrimonio si evidenzia che sul punto già
è intervenuta sentenza non definitiva di questo Tribunale, n. 609/2023. Pertanto, non è possibile analizzare la medesima domanda avendo questo Collegio esaurito il suo potere decisionale in merito.
L'assegnazione della casa coniugale
Venendo ora ad indagare le ulteriori domande accessorie, la OR ha chiesto nel proprio atto introduttivo, da un lato, la conferma della assegnazione a lei della casa familiare, dove abita unitamente alla figlia e, dall'altro, la previsione a carico del Resistente di un assegno divorzile di euro
200,00 mensili.
In primo luogo, occorre dichiarare la inammissibilità della domanda di assegnazione dell'immobile sito in Terni, Via del Faggio, già adibito a residenza familiare.
Come noto, l'assegnazione dell'abitazione familiare, secondo la previsione di cui all'art. 155 quater c.c., è funzionale alle esigenze di tutela della prole di minore età o maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e che risieda nell'immobile adibito a residenza familiare.
Nel caso in esame non è contestato dalle parti che la figlia, maggiorenne, sia ormai economicamente autosufficiente. Tanto si deduce, infatti, sia dal decreto di omologa di separazione del
Tribunale di Terni del 9.09.2015, ove già si dava atto della raggiunta indipendenza economica della figlia della coppia, quanto – in ogni caso – dalla stessa allegazione di parte OR (“la figlia delle parti, è indipendente economicamente e vive con la madre, recandosi a Milano per le Persona_2 attività professionali lavorative”, cfr. ricorso pg. 2).
Ne consegue, allora, che alcun provvedimento può essere adottato con riguardo al godimento dell'immobile sito in Terni non ricorrendone i presupposti per le ragioni esposte.
pagina 3 di 6 Le ulteriori domande di natura economica
Da ultimo, la OR ha chiesto al Tribunale di prevedere in suo favore un assegno divorzile a carico del di euro 200,00 mensili. CP_1
Vale premettere sul punto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (tra molte, Cass. sez. I, sent. 11504/2017) una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso – sulla base dell'accertamento giudiziale, passato in giudicato, che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3” (cfr. artt. 1 e 2, mai modificati, nonchè la L. n. 898 del 1970, art. 4, commi 12 e 16) -, il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sul piano sia dello status personale dei coniugi, i quali devono perciò considerarsi da allora in poi “persone singole”, sia dei loro rapporti economico-patrimoniali (art. 191 c.c., comma 1) e, in particolare, del reciproco dovere di assistenza morale e materiale (art. 143 c.c., comma 2), fermo ovviamente, in presenza di figli,
l'esercizio della responsabilità genitoriale, con i relativi doveri e diritti, da parte di entrambi gli ex coniugi (cfr. art. 317 c.c., comma 2, e da artt. 337-bis a 337-octies c.c.).
Perfezionatasi tale fattispecie estintiva del rapporto matrimoniale, il diritto all'assegno di divorzio – previsto dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, nel testo sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 10 – è condizionato dal previo riconoscimento di esso in base all'accertamento giudiziale della mancanza di “mezzi adeguati” dell'ex coniuge richiedente l'assegno o, comunque, dell'impossibilità dello stesso “di procurarseli per ragioni oggettive”.
La piana lettura di tale comma 6 dell'art. 5 – “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive” – mostra con evidenza che la sua stessa “struttura” prefigura un giudizio nitidamente e rigorosamente distinto in due fasi, il cui oggetto è costituito, rispettivamente, dall'eventuale riconoscimento del diritto (fase dell'an debeatur) e
– solo all'esito positivo di tale prima fase – dalla determinazione quantitativa dell'assegno (fase del quantum debeatur).
La complessiva ratio della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, (diritto condizionato all'assegno di divorzio e – riconosciuto tale diritto - determinazione e prestazione dell'assegno) ha fondamento costituzionale nel dovere inderogabile di “solidarietà economica” (art. 2, in relazione all'art. 23, Cost.),
pagina 4 di 6 il cui adempimento è richiesto ad entrambi gli ex coniugi, quali “persone singole”, a tutela della
“persona” economicamente più debole (cosiddetta “solidarietà post-coniugale”): sta precisamente in questo duplice fondamento costituzionale sia la qualificazione della natura dell'assegno di divorzio come esclusivamente “assistenziale” in favore dell'ex coniuge economicamente più debole (art. 2
Cost.) – natura che in questa sede va ribadita -, sia la giustificazione della doverosità della sua
“prestazione” (art. 23 Cost.).
Sicché, se il diritto all'assegno di divorzio è riconosciuto alla “persona” dell'ex coniuge nella fase dell'an debeatur, l'assegno è “determinato” esclusivamente nella successiva fase del quantum debeatur, non già “in ragione” del rapporto matrimoniale ormai definitivamente estinto, bensì “in considerazione” di esso nel corso di tale seconda fase (cfr. l'incipit del comma 6 dell'art. 5 cit.: “(….) il tribunale, tenuto conto (….)”), avendo lo stesso rapporto, ancorché estinto pure nella sua dimensione economico-patrimoniale, caratterizzato, anche sul piano giuridico, un periodo più o meno lungo della vita in comune (“la comunione spirituale e materiale”) degli ex coniugi.
Deve, peraltro, sottolinearsi che il carattere condizionato del diritto all'assegno di divorzio – comportando ovviamente la sua negazione in presenza di “mezzi adeguati” dell'ex coniuge richiedente o delle effettive possibilità “di procurarseli”, vale a dire della “indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso – comporta altresì che, in carenza di ragioni di “solidarietà economica”,
l'eventuale riconoscimento del diritto si risolverebbe in una locupletazione illegittima, in quanto fondata esclusivamente sul fatto della “mera preesistenza” di un rapporto matrimoniale ormai estinto, ed inoltre di durata tendenzialmente sine die: il discrimine tra “solidarietà economica” ed illegittima locupletazione sta, perciò, proprio nel giudizio sull'esistenza, o no, delle condizioni del diritto all'assegno, nella fase dell'an debeatur (cfr. Cass. Sent. 11504/2017 cit.).
Applicando le suesposte coordinate al caso di specie, reputa il Collegio che la domanda formulata dalla OR non possa trovare accoglimento non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile già in punto di an debeatur.
E, infatti, dalla documentazione in atti – oltre che dalle allegazioni della OR – emerge chiaramente che la stessa percepisca un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 1.300,00 mensili, svolgendo l'attività di cuoca presso All Food S.p.A.
Sicché considerata la situazione reddituale della OR, la propria capacità lavorativa e – di fatto - la sua sostanziale autosufficienza economica, non possono ritenersi soddisfatte le condizioni di legge (mancanza di “mezzi adeguati” o, comunque, impossibilità “di procurarseli per ragioni oggettive”) per prevedere a carico del Resistente l'obbligo alla corresponsione di una somma a titolo di assegno divorzile.
pagina 5 di 6 Le spese di lite
Nulla sulle spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio, la mancata opposizione del
Convenuto rimasto contumace e la mancanza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2403/2022 così provvede:
- DICHIARA inammissibile la domanda di assegnazione dell'immobile adibito a casa familiare alla OR;
- RIGETTA le ulteriori domande di natura economica;
- DICHIARA le spese integralmente compensate.
Così deciso in Spoleto, nella camera di consiglio del 27.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Martina Marini dott.ssa Sara Trabalza
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale civile di Spoleto in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai
Magistrati:
Dott.ssa Sara Trabalza Presidente
Dott.ssa Martina Marini Giudice Rel.
Dott. Alberto Cappellini Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 2403/2022, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 4.07.2024 e vertente
TRA
(C.F. nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. FRACASSO Valeria ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Terni, alla Via della Vittoria n. 3, presso il Difensore;
– RICORRENTE –
e
(C.F. ) nato a [...] l'[...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Campello sul Clitunno, alla Via Monte Serano n, 25;
- RESISTENTE CONTUMACE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473bis14 co. 3 c.p.c.
Oggetto: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in Spoleto Parte_1 Controparte_1
in data 5.05.1986, atto trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 10, parte I, anno 1986; dall'unione è nata la figlia , in data 11.05.1990, maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente;
i coniugi si sono separati con decreto di omologazione del Tribunale di Terni del 9.09.2015, reso nell'ambito del procedimento n. R.G. 567/2015 (e decreto di correzione del 5.05.2016), alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale alla moglie;
previsione di un contributo al mantenimento della moglie di euro 800,00 mensili a carico del oltre al trasferimento della CP_1
vettura Lancia Y di proprietà del alla moglie;
nulla per la figlia in quanto maggiorenne ed CP_1
economicamente autosufficiente;
con ricorso depositato in data 29.11.2022, la a chiesto la pronuncia di divorzio alle Pt_1
condizioni di cui alla separazione quanto alla assegnazione della casa coniugale, ove abita insieme alla figlia, con una rimodulazione dell'assegno divorzile di euro 200,00 mensili;
nonostante la ritualità della notifica perfezionatasi nei suoi confronti il non si è CP_1
costituito in giudizio rimanendo contumace.
All'udienza presidenziale del 4.02.2023, le Parti non sono comparse personalmente e il
Presidente ha confermato, in via temporanea, le condizioni di cui alla separazione, rimettendo le Parti davanti al Giudice Istruttore all'udienza del 4.05.2023, previa assegnazione di un termine per il deposito di memoria integrativa e per la costituzione del Resistente.
All'udienza differita del 3.06.2024, il G.I. ha dichiarato la contumacia del Resistente e, vista la richiesta della OR di una pronuncia parziale sullo status, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo status ritenendola matura sul punto.
Quindi, con sentenza non definitiva n. 609/2023 depositata in data 12.07.2023 è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le Parti e la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice
Istruttore con assegnazione dei richiesti termini ex art. 183 co. 6 cpc.
pagina 2 di 6 Alla successiva udienza del 29.11.2023, svoltasi con le forme della trattazione scritta, lette le memorie ex art. 183 co. 6 cpc depositate dalla OR e ritenuta la causa matura per la decisione, il
G.I. ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.07.2024 onerando la OR unicamente di integrare la documentazione reddituale relativa agli ultimi tre anni.
All'udienza del 3.07.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione alla OR dei termini ex art. 190 cpc.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
La domanda di divorzio
Preliminarmente, quanto all'an dello scioglimento del matrimonio si evidenzia che sul punto già
è intervenuta sentenza non definitiva di questo Tribunale, n. 609/2023. Pertanto, non è possibile analizzare la medesima domanda avendo questo Collegio esaurito il suo potere decisionale in merito.
L'assegnazione della casa coniugale
Venendo ora ad indagare le ulteriori domande accessorie, la OR ha chiesto nel proprio atto introduttivo, da un lato, la conferma della assegnazione a lei della casa familiare, dove abita unitamente alla figlia e, dall'altro, la previsione a carico del Resistente di un assegno divorzile di euro
200,00 mensili.
In primo luogo, occorre dichiarare la inammissibilità della domanda di assegnazione dell'immobile sito in Terni, Via del Faggio, già adibito a residenza familiare.
Come noto, l'assegnazione dell'abitazione familiare, secondo la previsione di cui all'art. 155 quater c.c., è funzionale alle esigenze di tutela della prole di minore età o maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e che risieda nell'immobile adibito a residenza familiare.
Nel caso in esame non è contestato dalle parti che la figlia, maggiorenne, sia ormai economicamente autosufficiente. Tanto si deduce, infatti, sia dal decreto di omologa di separazione del
Tribunale di Terni del 9.09.2015, ove già si dava atto della raggiunta indipendenza economica della figlia della coppia, quanto – in ogni caso – dalla stessa allegazione di parte OR (“la figlia delle parti, è indipendente economicamente e vive con la madre, recandosi a Milano per le Persona_2 attività professionali lavorative”, cfr. ricorso pg. 2).
Ne consegue, allora, che alcun provvedimento può essere adottato con riguardo al godimento dell'immobile sito in Terni non ricorrendone i presupposti per le ragioni esposte.
pagina 3 di 6 Le ulteriori domande di natura economica
Da ultimo, la OR ha chiesto al Tribunale di prevedere in suo favore un assegno divorzile a carico del di euro 200,00 mensili. CP_1
Vale premettere sul punto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (tra molte, Cass. sez. I, sent. 11504/2017) una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso – sulla base dell'accertamento giudiziale, passato in giudicato, che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3” (cfr. artt. 1 e 2, mai modificati, nonchè la L. n. 898 del 1970, art. 4, commi 12 e 16) -, il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sul piano sia dello status personale dei coniugi, i quali devono perciò considerarsi da allora in poi “persone singole”, sia dei loro rapporti economico-patrimoniali (art. 191 c.c., comma 1) e, in particolare, del reciproco dovere di assistenza morale e materiale (art. 143 c.c., comma 2), fermo ovviamente, in presenza di figli,
l'esercizio della responsabilità genitoriale, con i relativi doveri e diritti, da parte di entrambi gli ex coniugi (cfr. art. 317 c.c., comma 2, e da artt. 337-bis a 337-octies c.c.).
Perfezionatasi tale fattispecie estintiva del rapporto matrimoniale, il diritto all'assegno di divorzio – previsto dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, nel testo sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 10 – è condizionato dal previo riconoscimento di esso in base all'accertamento giudiziale della mancanza di “mezzi adeguati” dell'ex coniuge richiedente l'assegno o, comunque, dell'impossibilità dello stesso “di procurarseli per ragioni oggettive”.
La piana lettura di tale comma 6 dell'art. 5 – “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive” – mostra con evidenza che la sua stessa “struttura” prefigura un giudizio nitidamente e rigorosamente distinto in due fasi, il cui oggetto è costituito, rispettivamente, dall'eventuale riconoscimento del diritto (fase dell'an debeatur) e
– solo all'esito positivo di tale prima fase – dalla determinazione quantitativa dell'assegno (fase del quantum debeatur).
La complessiva ratio della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, (diritto condizionato all'assegno di divorzio e – riconosciuto tale diritto - determinazione e prestazione dell'assegno) ha fondamento costituzionale nel dovere inderogabile di “solidarietà economica” (art. 2, in relazione all'art. 23, Cost.),
pagina 4 di 6 il cui adempimento è richiesto ad entrambi gli ex coniugi, quali “persone singole”, a tutela della
“persona” economicamente più debole (cosiddetta “solidarietà post-coniugale”): sta precisamente in questo duplice fondamento costituzionale sia la qualificazione della natura dell'assegno di divorzio come esclusivamente “assistenziale” in favore dell'ex coniuge economicamente più debole (art. 2
Cost.) – natura che in questa sede va ribadita -, sia la giustificazione della doverosità della sua
“prestazione” (art. 23 Cost.).
Sicché, se il diritto all'assegno di divorzio è riconosciuto alla “persona” dell'ex coniuge nella fase dell'an debeatur, l'assegno è “determinato” esclusivamente nella successiva fase del quantum debeatur, non già “in ragione” del rapporto matrimoniale ormai definitivamente estinto, bensì “in considerazione” di esso nel corso di tale seconda fase (cfr. l'incipit del comma 6 dell'art. 5 cit.: “(….) il tribunale, tenuto conto (….)”), avendo lo stesso rapporto, ancorché estinto pure nella sua dimensione economico-patrimoniale, caratterizzato, anche sul piano giuridico, un periodo più o meno lungo della vita in comune (“la comunione spirituale e materiale”) degli ex coniugi.
Deve, peraltro, sottolinearsi che il carattere condizionato del diritto all'assegno di divorzio – comportando ovviamente la sua negazione in presenza di “mezzi adeguati” dell'ex coniuge richiedente o delle effettive possibilità “di procurarseli”, vale a dire della “indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso – comporta altresì che, in carenza di ragioni di “solidarietà economica”,
l'eventuale riconoscimento del diritto si risolverebbe in una locupletazione illegittima, in quanto fondata esclusivamente sul fatto della “mera preesistenza” di un rapporto matrimoniale ormai estinto, ed inoltre di durata tendenzialmente sine die: il discrimine tra “solidarietà economica” ed illegittima locupletazione sta, perciò, proprio nel giudizio sull'esistenza, o no, delle condizioni del diritto all'assegno, nella fase dell'an debeatur (cfr. Cass. Sent. 11504/2017 cit.).
Applicando le suesposte coordinate al caso di specie, reputa il Collegio che la domanda formulata dalla OR non possa trovare accoglimento non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile già in punto di an debeatur.
E, infatti, dalla documentazione in atti – oltre che dalle allegazioni della OR – emerge chiaramente che la stessa percepisca un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 1.300,00 mensili, svolgendo l'attività di cuoca presso All Food S.p.A.
Sicché considerata la situazione reddituale della OR, la propria capacità lavorativa e – di fatto - la sua sostanziale autosufficienza economica, non possono ritenersi soddisfatte le condizioni di legge (mancanza di “mezzi adeguati” o, comunque, impossibilità “di procurarseli per ragioni oggettive”) per prevedere a carico del Resistente l'obbligo alla corresponsione di una somma a titolo di assegno divorzile.
pagina 5 di 6 Le spese di lite
Nulla sulle spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio, la mancata opposizione del
Convenuto rimasto contumace e la mancanza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2403/2022 così provvede:
- DICHIARA inammissibile la domanda di assegnazione dell'immobile adibito a casa familiare alla OR;
- RIGETTA le ulteriori domande di natura economica;
- DICHIARA le spese integralmente compensate.
Così deciso in Spoleto, nella camera di consiglio del 27.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Martina Marini dott.ssa Sara Trabalza
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