Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 25/11/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00934/2025REG.PROV.COLL.
N. 01099/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1099 del 2023, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Caponnetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Agrigento, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Salvago, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 1124/2023, resa tra le parti, pubblicata il 4 aprile 2023, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1128/2018;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Agrigento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025, il consigliere MI PI e udito per l’appellante l’avvocato Massimo Blandi, su delega dell’avvocato Gaetano Caponnetto;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso in appello notificato il 4 novembre 2023 e depositato il 29 novembre 2023, l’appellante indicata in epigrafe - proprietaria di un immobile situato nel Comune di Agrigento, -OMISSIS-, catastalmente identificato al foglio -OMISSIS- - ha impugnato la sentenza del T.a.r. per la Sicilia n. 1124 del 2023 di rigetto del ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposti per l’annullamento: a) dell’ordinanza del Comune di Agrigento n. -OMISSIS-, di integrazione e di modifica parziale della precedente ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, a sua volta adottata a seguito della realizzazione di un « ampliamento per ulteriori mq 24 di un precedente immobile abusivo di mq 50 circa […], sottoposto a sequestro giudiziario e già oggetto di ingiunzione di demolizione n. -OMISSIS- »; b) del provvedimento del Comune di Agrigento prot. n. -OMISSIS-, di irrogazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
2. Con i motivi dedotti in primo grado la ricorrente lamentava:
i) l’illegittimità dell’ordinanza n. -OMISSIS- per mancata specificazione dell’oggetto dell’abuso e del conseguente provvedimento sanzionatorio;
ii) difetto di motivazione, essendo stato posto il provvedimento sanzionatorio dopo notevole tempo dalla data di esecuzione del contestato abuso;
iii) violazione di legge per irretroattività del comma 4- bis del d.P.R. 380/2001, a fronte di opere edilizie eseguite dalla ricorrente nell’anno 2009.
3. Nel presente giudizio si è costituito il Comune di Agrigento, con memoria del 12 dicembre 2023, chiedendo il rigetto dell’appello.
4. All’udienza pubblica del 29 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In via preliminare, a cagione della proposizione dell’appello e della reiterazione dei motivi dedotti in prime cure, il Collegio osserva che è riemerso l’intero thema decidendum del giudizio di primo grado, che perimetra necessariamente il processo di appello ex art. 104 c.p.a., sicché, per ragioni di economia dei mezzi processuali e semplicità espositiva, secondo la logica affermata dalla decisione della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, il Collegio prende direttamente in esame gli originari motivi posti a sostegno del ricorso introduttivo (cfr. ex plurimis , C.g.a.r.s., sez. giurisdizionale, n. 696 del 2025, n. 467 del 2025, n. 208 del 2025, n. 848 del 2024, n. 607 del 2024, n. 542 del 2024, n. 537 del 2024, n. 438 del 2024, n. 560 del 2023, n. 537 del 2023, n. 325 del 2023, n. 1253 del 2022, n. 1132 del 2022, n. 791 del 2022; Cons. Stato, sez. IV, n. 234 del 2022; n. 1137 del 2020).
6. Venendo ora all’esame dei motivi dedotti in primo grado, riproposti in appello, il Collegio ne rileva l’infondatezza.
6.1. Infatti:
a) la gravata ordinanza comunale n. -OMISSIS-, lungi dall’avere un autonomo contenuto provvedimentale, si è meramente limitata ad integrare la precedente ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, inserendo espressamente l’avviso che, in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, vi sarebbero state le conseguenze previste dall’art. 31 del d.P.R. 380/2001, assegnando contestualmente al proprietario il termine di legge (novanta giorni) per ottemperare;
b) qualunque asserito profilo di illegittimità dell’ordine di demolizione avrebbe dovuto essere tempestivamente proposto avverso l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-;
c) nel caso di specie non viene in luce alcuna questione di applicazione retroattiva di una norma di legge, tenuto conto che la sanzione prevista dal comma 4- bis del d.P.R. n. 380/2001 (aggiunto con decreto legge n. 133/2014, convertito con modificazioni con legge n. 164/2014) non riguarda l’originario abuso edilizio (risalente al 2009), ma la successiva inottemperanza all’ordine di demolizione.
7. In definitiva l’appello deve essere respinto.
8. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 1099/2023, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore del Comune di Agrigento, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre s.g. e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BE OL, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
MI PI, Consigliere, Estensore
Sebastiano Di Betta, Consigliere
Lunella Caradonna, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MI PI | BE OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.