Sentenza breve 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 28/02/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00291/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00177/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 177 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Valentina Menegatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Prefettura di Padova, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
previa adozione di idonee misure cautelari ,
- dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno - Prefettura di Padova sull’istanza del ricorrente di erogazione delle misure di accoglienza ai sensi del d.lgs. n. 142/2015;
- dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di accoglienza presentata dal ricorrente;
con conseguente condanna dell’Amministrazione a pronunciarsi sulla predetta istanza e a riconoscere al ricorrente, richiedente asilo senza dimora, l’immediato accesso al sistema di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142/2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, entrato in Italia nel giugno del 2023 e titolare di un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Padova il -OMISSIS-, ha chiesto in data 28 novembre 2024 di essere inserito nel sistema di accoglienza per i richiedenti la protezione internazionale disciplinato dal d.lgs. n. 142/2015.
2. La Prefettura di Padova non ha riscontrato l’istanza.
3. Con ricorso depositato in data 27 gennaio 2025, il ricorrente, lamentando il silenzio inadempimento dell’Amministrazione, ha chiesto al Tribunale, previa adozione di idonee misure cautelari, di dichiarare l’illegittimità della condotta omissiva dell’Amministrazione e di ordinare a quest’ultima di provvedere sull’istanza, disponendo immediatamente il proprio ingresso nel sistema di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142/2015.
4. Il Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio.
5. Con istanza di passaggio in decisione della causa, depositata il 23 febbraio 2025, il difensore del ricorrente ha insistito sull’accoglimento del ricorso, chiedendo la liquidazione dei compensi professionali a seguito dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta con decreto n. -OMISSIS- della competente Commissione.
6. Alla camera di consiglio del 26 febbraio 2025 la causa è passata in decisione, previo avviso in ordine alla possibile decisione della controversia in forma semplificata.
7. Preliminarmente il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ricorrendo tutte le condizioni ivi previste.
8. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono.
9. Come evidenziato nella parte in fatto, con istanza presentata in data 28 novembre 2024 il ricorrente ha chiesto l’attivazione di misure di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142/2015, essendo nelle condizioni di soggetto richiedente la protezione internazionale.
Ciò posto, non può dubitarsi del fatto che si sia formato il silenzio dell’Amministrazione, in violazione degli artt. 2, commi 1 e 2, l. n. 241/1990 e 14, d.lgs. n. 142/2015, avendo quest’ultima l’obbligo di riscontrare per legge la domanda presentata dal ricorrente che è senza lavoro e in stato di grave indigenza economica.
Difatti - come più volte ribadito, anche recentemente, da questo Tribunale T.A.R. Veneto, Sez. III, 30 settembre 2024 n. 2288) - il termine di trenta giorni cui al citato art. 2, comma 2 della l. n. 241/90, dev’essere applicato alle domande di accesso alle misure di accoglienza, in mancanza di un diverso termine previsto dalla legge o dall’Amministrazione ai sensi del comma 3 dello stesso art. 2.
Ebbene, nel caso di specie, tale termine è pacificamente decorso senza che l’Amministrazione abbia provveduto.
Il ricorso, pertanto, dev’essere accolto e, per l’effetto, si deve ordinare all’Amministrazione statale intimata di provvedere sull’istanza presentata dalla ricorrente nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
10. Non sussistono, invece, i presupposti per accertare la fondatezza dell’istanza presentata dal ricorrente. Difatti ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., « Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione posto che compete all’Amministrazione ». Compete, quindi, alla Prefettura di Padova di porre in essere tutti gli adempimenti istruttori necessari per accertare se il ricorrente sia effettivamente in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per ottenere l’accesso alle misure di accoglienza previste dal d.lgs. n. 142/2015 o se vi siano eventuali ragioni ostative per negarlo.
11. Con riferimento alle spese di lite - che in applicazione della regola della soccombenza dovrebbero essere poste a carico dell’Amministrazione intimata - il Collegio osserva che essendo parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l’Amministrazione intimata dovrebbe essere condannata a rifondere le spese di lite con pagamento in favore dello Stato, in applicazione dell’art. 133 del n. 115 del 2002, secondo il quale “ Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato ”. Tuttavia, secondo la giurisprudenza (cfr., in particolare, Cass. civ., sez. I, 26 giugno 2023, n. 18162), l’art. 133 del n. 115 del 2002 non può riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale, qual è il Ministero dell’Interno, sicché nel caso in esame nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
Invece, con riferimento all’istanza di liquidazione dei compensi presentata in data 23 febbraio 2025 dall’avvocato Valentina Menegatti, per l’attività svolta a favore del ricorrente a titolo di patrocinio a spese dello Stato, il Collegio osserva che - tenuto conto della semplicità e della serialità del contenzioso, dell’immediatezza della pronuncia - l’istanza può essere accolta e, per l’effetto, al difensore del ricorrente, che ha già patrocinato cause analoghe ( ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. III, n. 116/2025), può essere liquidato l’importo richiesto, pari ad € 1.500,00, già dimidiato, a titolo di compensi e spese, oltre rimborso forfettario e spese generali nella misura del 15%, e accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Interno di provvedere sull’istanza del ricorrente nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Liquida in favore dell’avvocato Valentina Menegatti, in ragione dell’ammissione del ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato, la somma richiesta di euro 1.500,00, a titolo di compensi e spese, oltre rimborso forfettario e spese generali nella misura del 15%, e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea De Col | Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.