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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/02/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 13554/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13554/2023 del ruolo affari contenziosi civili e promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Parte_1 C.F._1
Cacchillo del Foro di Busto Arsizio, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arsago
Seprio (VA), Via Roma n. 37/A,
RICORRENTE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 [...]
), entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Bruno Liberti e Catuscia Bernabelli del C.F._3
Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima sito in Villa Carcina
(BS), Via C. Scaluggia n. 104,
RESISTENTI con la chiamata in causa di
P.IVA: , in persona dell'amministratore unico, Controparte_3 P.IVA_1
con sede legale in 25032 Chiari (BS), Via Tito Speri n. 5, contumace,
TERZA CHIAMATA ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies e ss. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., depositato in data 7.11.2023 il ricorrente ha chiesto al Tribunale di Brescia di: accertare e dichiarare che il sig. Parte_1 Parte_1
ha corrisposto ai signori ed , in tre tranches, somme a titolo di mutuo per CP_2 Controparte_1
complessivi Euro 30.000,00; dichiarare scaduto il termine per la restituzione del finanziamento concesso e, dando atto dell'intervenuta restituzione, medio tempore, dell'importo di Euro 10.000,00
ad opera del terzo per l'effetto, condannare i sig.ri e Controparte_3 CP_1 CP_2
in via solidale tra di loro, a restituire al ricorrente l'importo complessivo di Euro 20.000,00,
[...]
oltre interessi moratori decorrenti dalla data di messa in mora (giugno 2023) al saldo. In subordine,
ha chiesto accertare e dichiarare l'inadempimento dei mutuatari rispetto all'impegno assunto di destinare le somme percepite all'acquisto dei materiali necessari al completamento delle opere commissionate al terzo e, per l'effetto, dichiarare risolto per Controparte_3
inadempimento dei mutuatari il contratto di mutuo inter partes; dato atto dell'intervenuta restituzione,
medio tempore, dell'importo di Euro 10.000,00 ad opera del terzo Controparte_3
condannare i sig.ri e in via solidale tra di loro, a restituire al ricorrente CP_1 Controparte_2
l'importo di Euro 20.000,00 oltre interessi moratori decorrenti dalla data di messa in mora (giugno
2023) al saldo. In via di ulteriore subordine, ha chiesto fissareex art. 1817 c.c. un termine a breve scadenza per la restituzione degli importi mutuati dal ricorrente ai convenuti e, dato atto dell'intervenuta restituzione, medio tempore, dell'importo di Euro 10.000,00 ad opera del terzo
[...]
condannare i sig.ri e in via solidale tra di loro, a Controparte_3 CP_1 Controparte_2
restituire al ricorrente l'importo di Euro 20.000,00 alla scadenza del termine così fissato. Con il favore delle spese.
A tal fine esponeva che:
- in data 12 gennaio 2022 il ricorrente stipulava contratto di appalto con la società
[...]
(doc. 1) avente ad oggetto la ristrutturazione edilizia e l'efficientamento Controparte_3
energetico dell'unità immobiliare situata in Comune di Sale Marasino (BS), Via Superiore n. 5, intervento in relazione al quale venivano richieste le agevolazioni fiscali di cui all'art. 119
D.L. n. 34/2020 (c.d. “Superbonus 110%”, doc. 2);
- il capitale sociale della pari ad Euro 10,00 era interamente detenuto Controparte_3
dai fratelli (socio amministratore, quota di Euro 5,10) e Controparte_2 Controparte_1
(socio, quota di Euro 4,90), come da visura camerale prodotta (doc. 1);
- i resistenti durante lo svolgimento dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione commissionati alla società, segnalavano al ricorrente di trovarsi nella temporanea situazione di non poter ottenere mutui, prestiti e/o finanziamenti bancari necessari per sopperire alla sopravvenuta situazione di carenza di liquidità in cui versava la Controparte_3
(doc. 3); tali circostanze, secondo quanto rappresentavano i resistenti, avrebbero potuto determinare la compromissione della regolare prosecuzione dei lavori, l'interruzione dell'attività e la conseguente perdita delle agevolazioni fiscali richieste dal ricorrente;
- pertanto, il ricorrente, allo scopo di permettere la prosecuzione e la conclusione dei lavori entro le scadenze normative, si determinava ad erogare ai fratelli somme a titolo di CP_2
prestito personale senza interessi per sostenere finanziariamente la CP_3 Controparte_3
nell'acquisto dei materiali di cantiere necessari per proseguire e ultimare l'intervento in corso d'esecuzione;
- in particolare, il ricorrente corrispondeva ai fratelli a titolo di prestito personale, CP_2
complessivi € 30.000,00, mediante n.3 bonifici bancari: 1) €10.000,00 a titolo di “Erogazione
prestito personale infruttifero per acconti acquisto materiali vari cantiere in via Superiore n. 5
Sale Marasino” eseguito in data 22 luglio 2022, avente quali beneficiari i signori e CP_2
(doc. 4); 2) € 10.000,00 a titolo di “Erogazione ulteriore prestito personale Controparte_1
infruttifero per acconti acquisto materiali vari cantiere in via Superiore n. 5 Sale Marasino”
eseguito in data 28 novembre 2022, avente quali beneficiari i signori e CP_2 CP_1
(doc. 6); 3) 10.000,00 a titolo di “Prestito personale infruttifero” eseguito in data 11
[...]
gennaio 2023, avente quale beneficiario il signor (doc. 8); Controparte_1 - in prossimità del termine fissato per la conclusione dei lavori da parte della Controparte_3
(termine prorogato dal 30.10.2022 al 31.05.2023, come da variante del 21.03.2023,
[...]
doc. 10), il ricorrente ha quindi chiesto ai resistenti la bonaria restituzione delle somme medio tempore loro concesse a titolo di prestito personale;
- in data 06 aprile 2023 veniva disposto un bonifico per l'importo di € 10.000,00 dal c/c della in favore del ricorrente 10.000,00 (doc. 11), recante la causale Controparte_3
“Restituzione prestito fatto al socio nel mese di febbraio”;
- al fine di sollecitare la restituzione delle somme residue, seguiva corrispondenza a mezzo di messaggistica istantanea (“Whatsapp”) e contatti a mezzo telefono, senza alcun esito né
restituzione degli importi residui mutuati;
- in data 16 maggio 2023 il ricorrente inviava ai ricorrenti lettera di intimazione e messa in mora ai sensi e per gli effetti degli articoli 1219 e seguenti c.c., attraverso la casella di posta elettronica certificata della (docc. 18 e 19); tale comunicazione non Controparte_3
veniva riscontrata;
- in data 29 maggio 2023 il ricorrente inviava a mezzo raccomandata la citata intimazione e messa in mora distintamente a entrambi i resistenti (docc. 20, 21, 22, e 23); anche tali comunicazioni non venivano riscontrate;
- nel mese di luglio 2023 (doc. 24) il ricorrente invitava i resistenti alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi del D.L. n. 132/2014;
- nel contempo, anche la società si rendeva inadempiente ai propri Controparte_3
impegni, tanto da costringere il ricorrente ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 17 del contratto (doc. 25 e 26);
- solo in data 27 settembre 2023 il sig. prendeva contatti telefonici con il Controparte_2
ricorrente (doc. 27), riconoscendo nuovamente l'esistenza del debito e mostrandosi disponibile a formalizzare un'intesa per la restituzione del dovuto;
- anche tale tentativo di soluzione bonaria non andava a buon fine e, pertanto, il ricorrente si vedeva costretto ad agire in giudizio.
Si costituivano in giudizio i resistenti e contestando le ragioni di fatto e di Controparte_1 CP_2
diritto dedotte dal ricorrente e chiedendo: in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo ai resistenti, avendo questi ultimi restituito in data 06/04/2023
l'importo di euro 10.000,00 ricevuto dal sig. ; in via preliminare hanno chiesto Controparte_1
l'autorizzazione a chiamare in causa la società in persona dell'amministratore Controparte_3
unico; nel merito, hanno chiesto il rigetto della domande in quanto infondate in fatto e diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte ricorrente,
hanno chiesto di dichiarare la terza chiamata tenuta a garantire i ricorrenti dagli Controparte_3
effetti dell'accoglimento della domanda di parte ricorrente e, per l'effetto di condannare la
[...]
al pagamento delle somme eventualmente accertate in corso di causa. Con il favore delle CP_3
spese di lite.
A tal fine, esponevano che:
- in data 12 gennaio 2022 la società sottoscriveva con il sig. Controparte_3 [...]
un “contratto per l'affidamento delle opere di ristrutturazione straordinaria Parte_1
parzialmente incentivabili ai sensi del Superbonus 110%, da eseguirsi sull'immobile sito in
Sale Marasino (BS), via Superiore n. 5” (doc. 2) avente ad oggetto la ristrutturazione edilizia e l'efficientamento energetico dell'unità immobiliare descritta in contratto;
i resistenti erano rispettivamente amministratore unico ( e socio ( ) della Controparte_2 Controparte_1
società appaltatrice;
- nell'ambito del contratto di appalto venivano stabiliti pagamenti dietro presentazione dei SAL
che il direttore lavori incaricato dal committente, geom. , avrebbe dovuto Controparte_4
rilasciare;
- nel corso dell'esecuzione dei lavori emergevano delle criticità in relazione allo stato dei luoghi, in quanto difficilmente raggiungibili con i normali mezzi di trasporto edili, oltre alle richieste da parte dei tecnici di variazioni rispetto alle lavorazioni previste, all'esecuzione di opere extra-capitolato e all'aumento dei prezzi dei materiali;
tali circostanze costringevano le parti a rivedere in corso d'opera gli aspetti economici del contratto;
- nel corso del periodo di esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile (febbraio 2022
sino a maggio 2023), la società emetteva una serie di fatture nei Controparte_3
confronti del ricorrente (doc. 3);
- a causa dei ritardi nella redazione dei SAL da parte del direttore lavori, imputabili alla mancata presentazione delle asseverazioni dei lavori da parte dei tecnici incaricati, il committente decideva di effettuare dei versamenti a favore della effettuando Controparte_3
alcuni bonifici, che in tal caso non potevano riportare l'indicazione della fattura di riferimento;
- l'appaltatrice, avendo interesse ad introitare delle somme necessarie per l'esecuzione dei lavori, accettava la richiesta del committente di ricevere dei bonifici con la causale “prestito infruttifero per acquisto materiali” al fine di consentire al sig. di non Parte_1
vedersi pregiudicata la possibilità di inserire tali importi all'interno dei bonus edilizi e quindi di poter usufruire delle detrazioni fiscali su questi importi, con l'accordo che tali somme sarebbero state stornate non appena effettuati i conteggi dei SAL di riferimento ed emesse regolari fatture;
- a tal fine, in data 12/01/2023 riceveva sul proprio C/C avente IBAN Controparte_1
[...], un bonifico di euro 10.000,00 proveniente dal ricorrente e avente come causale “PRESTITO PERSONALE INFRUTTIFERO” (doc. 4); in data
06/04/2023 concordava con il ricorrente la restituzione dei 10.000,00 euro Controparte_1
per errato versamento sul suo conto corrente privato e, nella medesima data, a seguito dell'apertura del nuovo conto corrente, la restituiva al ricorrente, Controparte_3
per conto del proprio socio sig. , l'importo ricevuto erroneamente da Controparte_1
quest'ultimo, con causale “restituzione prestito fatto al socio nel mese di febbraio” (doc. 5); - in data 22/07/2022 la Società Giotto Costruzioni S.r.l.s. riceveva sul proprio C/C da parte del ricorrente un bonifico di euro 10.000,00 avente causale “EROGAZIONE PRESTITO
PERSONALE INFRUTTIFERO PER ACCONTI ACQUISTO MATERIALI VARI
CANTIERE IN VIA SUPERIORE N 5 SALE MARASINO” (doc. 6);
- in data 29/11/2022 la Società Giotto Costruzioni S.r.l.s. riceveva sul proprio C/C C da parte del ricorrente un bonifico di euro 10.000,00 avente causale “EROGAZIONE ULTERIORE
PRESTITO PERSONALE INFRUTTIFERO PER ACQUISTO MATERIALI VARI
CANTIERE IN VIA SUPERIORE N 5 SALE MARASINO” (doc. 7);
- pertanto, a seguito delle predette operazioni contabili, si generava un credito a favore della società nei confronti del socio, mentre rimaneva in essere un debito Controparte_3
di euro 20.000,00 nei confronti del ricorrente (doc.8);
- i lavori richiesti dal committente venivano eseguiti quasi interamente dalla società
[...]
già nel mese di marzo 2023, la quale, non avendo ricevuto le somme Controparte_3
dovute per le lavorazioni concordate e nonostante ripetute richieste e svariati incontri con i tecnici, decideva di lasciare il cantiere, rimanendo creditrice di almeno euro 60.000 nei confronti del ricorrente;
- l'unico soggetto legittimato a contraddire rispetto alle domande svolte dal ricorrente era la società e, pertanto, i ricorrenti eccepivano il proprio difetto di Controparte_5
legittimazione passiva;
- nessun contratto di mutuo era intercorso tra le parti, con la conseguenza che la domanda di risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento del mutuatario era del tutto infondata;
altresì infondata era la domanda di fissazione di un termine per l'adempimento e la richiesta di un provvedimento di condanna condizionata;
Tutto ciò premesso, i resistenti insistevano per il rigetto del ricorso.
Con decreto del 13.5.2024, il Giudice autorizzata la chiamata in causa della società Controparte_5
[...
disponeva lo spostamento della prima udienza. La società terza chiamata, regolarmente citata in giudizio, non si costituiva.
Con atto depositato al pct in data 2.9.2024 i difensori di parte resistente dichiaravano di rinunciare al mandato e, contestualmente, chiedevano un differimento della causa per consentire alla parte resistente la nomina di nuovo difensore e per la notifica della nuova udienza alla terza chiamata.
Con decreto del 3.9.2024 il Giudice, ritenuta l'opportunità di consentire alla parte resistente di fruire di un congruo termine per munirsi di nuovo difensore, rinviava la causa a nuova udienza.
Alla successiva udienza, il Giudice, dava atto della mancata costituzione di nuovo difensore per la parte resistente, dichiarava la contumacia della società terza chiamata e, vista la richiesta, assegnava alla parte ricorrente termini ex art. 281 duodecies quarto co. cpc.
Con tale memoria, parte ricorrente formulava domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 cpc nei confronti dei resistenti.
Il Giudice ammetteva quindi le prove orali per interpello dei resistenti e testi sui capitoli ammessi,
disponendo l'immediata assunzione dei testi.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice invitava la parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e tratteneva la causa in decisione senza assegnazione di termini.
MOTIVI
Il ricorrente ha chiesto di accertare l'avvenuta corresponsione, da parte del medesimo in favore dei resistenti della somma di € 30.000,00 a titolo di mutuo/prestito, mutuata allo scopo di permettere ai resistenti di finanziare la (società alla quale il ricorrente, con contratto di Controparte_3
appalto datato 12 gennaio 2022 e successiva variante datata 21 marzo 2023 aveva commissionato opere di ristrutturazione), onde consentire a tale società di addivenire all'acquisto dei materiali necessari al completamento delle opere commissionatele. Il medesimo ha precisato che si trattava di società di cui i resistenti detenevano la totalità delle partecipazioni sociali, come da visura camerale prodotta (doc. 1). Il ricorrente ha dato atto di aver, medio tempore, ricevuto in restituzione da parte dei resistenti la somma di € 10.000,00 e, pertanto, ha chiesto la condanna di essi al pagamento della residua somma di € 20.000,00 ancora dovuti, oltre interessi moratori a decorrere dalla data di messa in mora del giugno 2023.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Deve anzitutto affermarsi la titolarità del rapporto negoziale dedotto in giudizio dal ricorrente in capo ai resistenti e Controparte_1 Controparte_2
Invero, parte ricorrente allega e documenta di aver mutuato la somma di 30.000,00 in favore dei resistenti a titolo personale con l'emissione di n. 3 bonifici in loro favore e, in particolare: 1)
€10.000,00 a titolo di “Erogazione prestito personale infruttifero per acconti acquisto materiali vari
cantiere in via Superiore n. 5 Sale Marasino” eseguito in data 22 luglio 2022, avente quali beneficiari e (doc. 4 e 5 ricorrente e doc. 6 resistente); 2) € 10.000,00 a titolo di CP_2 Controparte_1
“Erogazione ulteriore prestito personale infruttifero per acconti acquisto materiali vari cantiere in
via Superiore n. 5 Sale Marasino” eseguito in data 28 novembre 2022, avente quali beneficiari i signori e (doc. 6 e 7 ricorrente e doc. 7 resistente); 3) 10.000,00 a titolo di CP_2 Controparte_1
“Prestito personale infruttifero” eseguito in data 11 gennaio 2023, avente quale beneficiario il signor
(doc. 8 e 9 ricorrente e doc. 4 resistente). Controparte_1
In sede di comparsa di costituzione e risposta i resistenti hanno riconosciuto ed ammesso l'esistenza dei predetti trasferimenti di denaro (come da pag. 4, punti 8, 11, 12 e 13 comparsa di costituzione),
producendo anche prova documentale a suffragio (docc. 6, 7 e 4).
Parte resistente non ha svolto alcuna contestazione in merito alle indicazioni contenute nei campi
“causale” e “beneficiario” degli ordini di bonifico, limitandosi a sostenere che fosse la società
[...]
la beneficiaria effettiva dei pagamenti e non, invero, i singoli soci personalmente. Controparte_3
Ritiene il Tribunale che tale assunto non sia idoneo a paralizzare la pretesa del ricorrente.
È pacifico in causa che tra il ricorrente e la (di cui è Controparte_3 Controparte_2
amministratore unico e è socio, come da visura camerale prodotta doc. 1), è stato Controparte_1 sottoscritto contratto d'appalto per opere di ristrutturazione e riqualificazione da effettuarsi presso l'immobile, meglio descritto in atti, di proprietà del ricorrente.
Le risultanze dell'istruttoria testimoniale, come di seguito si riportano, hanno consentito di accertare l'esistenza del rapporto giuridico dedotto in giudizio dall'attore,.
Deve richiamarsi la deposizione del teste , padre del ricorrente, il quale in risposta Testimone_1
ai capitoli ammessi ha confermato in particolare che:
- Cap. 3: “Confermo il capitolo. Ero presente, ci trovavamo sempre nel cantiere o sotto casa e
a metà circa dell'esecuzione dei lavori i fratelli hanno cominciato a lamentare che CP_2
non avevano liquidità, poteva essere giugno/luglio del 2022. Fu fatto un primo prestito da
mio figlio ai fratelli milione di circa 10.000,00 mediante bonifico con la precisazione che si
trattava di un prestito a titolo personale”;
- Cap. 4: “Confermo il capitolo e preciso che proprio per consentire ai fratelli di CP_2
completare i lavori mio figlio fece un ulteriore prestito di € 10.000,00 sempre mediante
bonifico allo scopo di consentire ai di comprare i materiali necessari per completare CP_2
i lavori”;
- Cap. 7: “Confermo ero presente quando ho sentito i fratelli promettere a mio figlio CP_2
che avrebbero restituito entrambi i finanziamenti per complessivi € 20.000,00 dopo la fine
dei lavori”;
- Cap. 8: “Confermo in realtà i bonifici furono 3 tutti da € 10.000,00 ma uno di questi fu
restituito; pertanto, mio figlio è rimasto creditore di € 20.000,00”;
- Cap. 10: “Confermo il capitolo. devo premettere che il prestito era personale ma i fratelli
chiesero di fare il bonifico sul conto della società perché era CP_2 Controparte_3
l'unico conto che avevano a disposizione. Anche la restituzione dei 10.000,00 è stata fatta
dalla società con denaro proveniente dal conto ad essa intestato ma con causale CP_3
“prestito del socio”. - Cap. 11: “La società ha lasciato il cantiere circa ad aprile 2023 ma i lavori non erano CP_3
finiti. Mio figlio ha dovuto incaricare un'altra impresa per il completamento dei lavori e
comunque anche dopo essere andati via i LI non hanno saldato il debito CP_2
residuo”;
- Cap. 18: “Confermo il capitolo e preciso che mio figlio aveva pagato il corrispettivo
dell'appalto spettante alla integralmente secondo gli Stati di avanzamento lavori. CP_3
Tutte le fatture emesse dalla sono state pagate e non residuava alcun debito a carico CP_3
di mio figlio quale corrispettivo dell'appalto. Il prestito residuo di € 20.000,00 era estraneo
al contratto d'appalto.”
Trattasi di deposizione da reputarsi pienamente attendibile, non essendo emersi elementi di fatto che rendano il testimone intrinsecamente coinvolto rispetto all'esito del giudizio, atteso che il medesimo non presenta alcun interesse “personale, concreto ed attuale che possa comportare la legittimazione principale a proporre l'azione oppure una legittimazione secondaria ad intervenire nello stesso giudizio” (Cass. n. 11034/2006).
E' pur vero che, come documentato in giudizio (si vedano distinte di bonifico e contratto di appalto da cui si evincono le credenziali bancarie di , i n. 2 bonifici del 22.7.2022 e Controparte_3
del 28.11.2022 sono materialmente transitati sul conto intestato alla società (doc. Controparte_3
4 e 6).
Tuttavia, sulla scorta delle emergenze istruttorie, deve ritenersi che il c/c intestato alla predetta società
abbia costituito meramente lo strumento pratico per il mutuante, indicatogli dagli stessi mutuatari, al fine trasferire loro le somme e per i mutuatari al fine di riceverle.
Invero, è emerso specificamente che furono proprio i resistenti a richiedere al ricorrente di effettuare i prestiti sul conto della società appaltatrice, essendo tale c/c l'unico di cui avessero la disponibilità.
Neppure i resistenti hanno presenziato all'udienza istruttoria a rendere interpello al fine di sconfessare quanto, per contro, è stato deposto dal teste . Testimone_1 Le predette emergenze istruttorie vengono altresì suffragate dal documento attestante l'ordine di bonifico prodotto dai medesimi resistenti al doc. 5, datato 6.4.2023 ed effettuato proprio dalla
[...]
in favore del ricorrente per l'importo di € 10.000,00, avente quale causale la Controparte_3
“restituzione prestito fatto al socio nel mese di febbraio”, ad ulteriore dimostrazione del soggetto destinatario del prestito (il “socio” appunto).
Tutte le altre contestazioni svolte dai in merito alla presenza di criticità dello stato dei luoghi CP_2
oggetto di appalto e delle richieste di variazioni da parte della committenza sono inammissibili, posto che sono state svolte dai resistenti in proprio e non dalla società che, rimasta Controparte_3
contumace in giudizio, nulla ha eccepito in merito alla (presunta) maggior onerosità del contratto d'appalto.
Trattasi peraltro di contestazioni del tutto generiche e attinenti al contratto d'appalto che il resistente ha concluso con altro distinto soggetto e per le quali i resistenti non hanno alcuna legittimazione.
Allo stesso modo, deve essere disatteso l'assunto di parte resistente secondo cui le somme oggetto di bonifico di cui si discute debbano essere imputate al pagamento delle fatture attinenti al contratto d'appalto intercorso tra le parti in causa.
Invero, già sulla base della documentazione prodotta (doc. 3 resistenti- fatture), si evince la totale assenza di corrispondenza tra gli importi fatturati dalla e le somme oggetto di Controparte_3
bonifico, oltre che la distanza temporale tra fatture e bonifici.
Peraltro, parte ricorrente ha prodotto al doc. 39, documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture 9-10-11/2022 emesse dalla Controparte_3
Circostanza, quest'ultima, altresì confermata in sede di istruttoria testimoniale (si vedano le deposizioni sopra trascritte) dal teste . Testimone_1
Deve conseguentemente ritenersi che le somme attinenti al contratto d'appalto siano state tutte pagate dal ricorrente e che, quindi, le somme che il ricorrente chiede in restituzione attengono al prestito personale da quest'ultimo effettuato in favore degli odierni resistenti. Sulla scorta di tali considerazioni, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione formulata dalla parte resistente, deve accogliersi la domanda attorea.
Quanto alla domanda di dichiarazione di scadenza del termine per la restituzione del prestito formulata dal resistente si osserva quanto segue.
Va premesso che il termine è elemento naturale del contratto di mutuo che condiziona l'esigibilità
delle somme mutuate.
Posto che le somme oggetto di prestito, per l'importo residuo di € 20.000,00, non sono state restituite in favore del ricorrente mutuante, il giudice deve accertare se tale credito è esigibile ex art. 1816 cc.
Si osserva sul punto che in giudizio non viene allegata la pattuizione di alcun termine dalle parti in causa.
Trattandosi di mutuo connesso al contratto d'appalto si può ritenere che con la conclusione del contratto di appalto, pacificamente avvenuta con l'abbandono del cantiere e comunque con l'ultimo
SAL emesso dall'appaltatrice, i due soci, odierni resistenti, avrebbero dovuto restituire le somme mutuate in loro favore.
In ogni caso, dal documento contrattuale di variante in corso d'opera si legge che il termine pattuito per l'ultimazione delle opere è stato individuato nel giorno 31 maggio 2023 (doc. 10 ricorrente).
È evidente che il termine per la restituzione delle somme mutuate avrebbe dovuto essere imputato, al più tardi, al predetto termine del 31 maggio 2023.
In ogni caso, ad oggi, alla data della scrittura della presente sentenza, non avendo i resistenti restituito alcunché, il termine deve ritenersi definitivamente scaduto, con la conseguenza che il credito residuo di € 20.000,00 deve essere ritenuto esigibile.
Parte ricorrente ha altresì prodotto in giudizio la lettera di intimazione e messa in mora trasmessa alla società in data 16 maggio 2023 (docc. 18 e 19), che tuttavia non vale a Controparte_3
costituire in mora i resistenti reiterata a mezzo raccomandata inviata in data 7.6.2023 CP_2
distintamente a entrambi i resistenti (docc. 20, 21, 22, e 23), le quali non sono mai state riscontrate. Deve conseguentemente ritenersi che parte resistente non abbia adempiuto all'obbligazione di pagamento del residuo importo oggetto di mutuo/prestito.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, deve essere pronunciata la condanna di Controparte_1
e in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di Controparte_2 Parte_1
€ 20.000,00, a titolo di restituzione, oltre interessi di mora a decorrere dalla data di messa in mora
(7.6.2023) al saldo.
Le domande subordinate formulate dalla parte ricorrente sono assorbite dall'accoglimento della domanda principale.
Quanto alla domanda di garanzia formulata dalla parte resistente nei confronti della società terza chiamata, la stessa è in toto infondata e deve essere rigettata.
Invero, non sussiste in capo alla società terza chiamata alcun vincolo di garanzia in favore dei resistenti, posto che la è pacificamente soggetto diverso ed estraneo al rapporto Controparte_3
negoziale dedotto in giudizio da cui deriva la pretesa restitutoria formulata dal ricorrente, avendo avuto, per le ragioni sopra esposte, unicamente il ruolo di strumento per la ricezione delle somme mutuate e per la loro restituzione, e, pertanto, privo di alcun obbligo nei confronti dei convenuti.
Spese
In merito al regolamento delle spese del giudizio non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza.
I resistenti devono essere condannati, in solido tra loro, a rifondere al ricorrente le spese del giudizio nella misura che si liquida in dispositivo e con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le altre fasi, atteso il rito prescelto.
Nulla sulle spese nei rapporti tra terza chiamata e parte chiamante, attesa la contumacia.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc formulata in sede di memoria ex art. 281 duodecies quarto co. cpc dal ricorrente, la stessa è fondata e deve essere accolta.
La condotta processuale di parte resistente deve essere ritenuta rimproverabile, atteso che, nel corso del giudizio è emersa la radicale infondatezza delle difese formulate e tenuto conto che entrambi i resistenti, come emerso dall'istruttoria, conoscevano, fin dall'instaurazione del giudizio, di essere debitori del ricorrente per l'importo residuo di € 20.000,00 oggetto di prestito, avendo gli stessi pacificamente ammesso di aver ricevuto tale somma, senza nulla allegare e provare, per contro,
sull'avvenuta restituzione.
Rileva altresì la condotta inerte dei resistenti, i quali, a seguito della rinuncia al mandato dei propri difensori e di assegnazione da parte del Giudice di congruo termine al fine di consentire loro di munirsi di nuovo difensore, non hanno provveduto a tale nomina e, pertanto, a svolgere ulteriori difese a fondamento delle tesi sostenute.
Tale condotta deve certamente essere ritenuta non improntata a correttezza, con la conseguenza che sussiste nel caso di specie il requisito della mala fede processuale.
In merito al quantum risarcibile, ritiene il Tribunale di dover liquidare il risarcimento in misura pari a circa la metà dell'importo liquidato a titolo di compensi avvocato, avuto riguardo alla natura della causa ed all'intensità dell'elemento soggettivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
accoglie la domanda principale formulata dalla parte ricorrente e, per l'effetto,
condanna e in solido tra loro, per le causali di cui in motivazione, Controparte_1 Controparte_2
al pagamento in favore di della somma di € 20.000,00, oltre interessi di mora a Parte_1
decorrere dalla data di messa in mora (7.6.2023) al saldo;
dichiara assorbita ogni altra domanda formulata dal ricorrente;
rigetta la domanda di garanzia formulata dalla parte resistente nei confronti della terza chiamata;
condanna i resistenti, in solido tra loro, a rifondere al ricorrente le spese del procedimento che liquida in € 237,00 per anticipazioni ed € 3.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA di legge. in accoglimento della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc formulata dal ricorrente, nei confronti dei resistenti, condanna questi ultimi al pagamento in favore del ricorrente della somma di
€ 1.600,00 a titolo di risarcimento del danno.
Brescia, 19 febbraio 2025.
Il giudice
Carla D'Ambrosio
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13554/2023 del ruolo affari contenziosi civili e promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Parte_1 C.F._1
Cacchillo del Foro di Busto Arsizio, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arsago
Seprio (VA), Via Roma n. 37/A,
RICORRENTE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 [...]
), entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Bruno Liberti e Catuscia Bernabelli del C.F._3
Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima sito in Villa Carcina
(BS), Via C. Scaluggia n. 104,
RESISTENTI con la chiamata in causa di
P.IVA: , in persona dell'amministratore unico, Controparte_3 P.IVA_1
con sede legale in 25032 Chiari (BS), Via Tito Speri n. 5, contumace,
TERZA CHIAMATA ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies e ss. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., depositato in data 7.11.2023 il ricorrente ha chiesto al Tribunale di Brescia di: accertare e dichiarare che il sig. Parte_1 Parte_1
ha corrisposto ai signori ed , in tre tranches, somme a titolo di mutuo per CP_2 Controparte_1
complessivi Euro 30.000,00; dichiarare scaduto il termine per la restituzione del finanziamento concesso e, dando atto dell'intervenuta restituzione, medio tempore, dell'importo di Euro 10.000,00
ad opera del terzo per l'effetto, condannare i sig.ri e Controparte_3 CP_1 CP_2
in via solidale tra di loro, a restituire al ricorrente l'importo complessivo di Euro 20.000,00,
[...]
oltre interessi moratori decorrenti dalla data di messa in mora (giugno 2023) al saldo. In subordine,
ha chiesto accertare e dichiarare l'inadempimento dei mutuatari rispetto all'impegno assunto di destinare le somme percepite all'acquisto dei materiali necessari al completamento delle opere commissionate al terzo e, per l'effetto, dichiarare risolto per Controparte_3
inadempimento dei mutuatari il contratto di mutuo inter partes; dato atto dell'intervenuta restituzione,
medio tempore, dell'importo di Euro 10.000,00 ad opera del terzo Controparte_3
condannare i sig.ri e in via solidale tra di loro, a restituire al ricorrente CP_1 Controparte_2
l'importo di Euro 20.000,00 oltre interessi moratori decorrenti dalla data di messa in mora (giugno
2023) al saldo. In via di ulteriore subordine, ha chiesto fissareex art. 1817 c.c. un termine a breve scadenza per la restituzione degli importi mutuati dal ricorrente ai convenuti e, dato atto dell'intervenuta restituzione, medio tempore, dell'importo di Euro 10.000,00 ad opera del terzo
[...]
condannare i sig.ri e in via solidale tra di loro, a Controparte_3 CP_1 Controparte_2
restituire al ricorrente l'importo di Euro 20.000,00 alla scadenza del termine così fissato. Con il favore delle spese.
A tal fine esponeva che:
- in data 12 gennaio 2022 il ricorrente stipulava contratto di appalto con la società
[...]
(doc. 1) avente ad oggetto la ristrutturazione edilizia e l'efficientamento Controparte_3
energetico dell'unità immobiliare situata in Comune di Sale Marasino (BS), Via Superiore n. 5, intervento in relazione al quale venivano richieste le agevolazioni fiscali di cui all'art. 119
D.L. n. 34/2020 (c.d. “Superbonus 110%”, doc. 2);
- il capitale sociale della pari ad Euro 10,00 era interamente detenuto Controparte_3
dai fratelli (socio amministratore, quota di Euro 5,10) e Controparte_2 Controparte_1
(socio, quota di Euro 4,90), come da visura camerale prodotta (doc. 1);
- i resistenti durante lo svolgimento dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione commissionati alla società, segnalavano al ricorrente di trovarsi nella temporanea situazione di non poter ottenere mutui, prestiti e/o finanziamenti bancari necessari per sopperire alla sopravvenuta situazione di carenza di liquidità in cui versava la Controparte_3
(doc. 3); tali circostanze, secondo quanto rappresentavano i resistenti, avrebbero potuto determinare la compromissione della regolare prosecuzione dei lavori, l'interruzione dell'attività e la conseguente perdita delle agevolazioni fiscali richieste dal ricorrente;
- pertanto, il ricorrente, allo scopo di permettere la prosecuzione e la conclusione dei lavori entro le scadenze normative, si determinava ad erogare ai fratelli somme a titolo di CP_2
prestito personale senza interessi per sostenere finanziariamente la CP_3 Controparte_3
nell'acquisto dei materiali di cantiere necessari per proseguire e ultimare l'intervento in corso d'esecuzione;
- in particolare, il ricorrente corrispondeva ai fratelli a titolo di prestito personale, CP_2
complessivi € 30.000,00, mediante n.3 bonifici bancari: 1) €10.000,00 a titolo di “Erogazione
prestito personale infruttifero per acconti acquisto materiali vari cantiere in via Superiore n. 5
Sale Marasino” eseguito in data 22 luglio 2022, avente quali beneficiari i signori e CP_2
(doc. 4); 2) € 10.000,00 a titolo di “Erogazione ulteriore prestito personale Controparte_1
infruttifero per acconti acquisto materiali vari cantiere in via Superiore n. 5 Sale Marasino”
eseguito in data 28 novembre 2022, avente quali beneficiari i signori e CP_2 CP_1
(doc. 6); 3) 10.000,00 a titolo di “Prestito personale infruttifero” eseguito in data 11
[...]
gennaio 2023, avente quale beneficiario il signor (doc. 8); Controparte_1 - in prossimità del termine fissato per la conclusione dei lavori da parte della Controparte_3
(termine prorogato dal 30.10.2022 al 31.05.2023, come da variante del 21.03.2023,
[...]
doc. 10), il ricorrente ha quindi chiesto ai resistenti la bonaria restituzione delle somme medio tempore loro concesse a titolo di prestito personale;
- in data 06 aprile 2023 veniva disposto un bonifico per l'importo di € 10.000,00 dal c/c della in favore del ricorrente 10.000,00 (doc. 11), recante la causale Controparte_3
“Restituzione prestito fatto al socio nel mese di febbraio”;
- al fine di sollecitare la restituzione delle somme residue, seguiva corrispondenza a mezzo di messaggistica istantanea (“Whatsapp”) e contatti a mezzo telefono, senza alcun esito né
restituzione degli importi residui mutuati;
- in data 16 maggio 2023 il ricorrente inviava ai ricorrenti lettera di intimazione e messa in mora ai sensi e per gli effetti degli articoli 1219 e seguenti c.c., attraverso la casella di posta elettronica certificata della (docc. 18 e 19); tale comunicazione non Controparte_3
veniva riscontrata;
- in data 29 maggio 2023 il ricorrente inviava a mezzo raccomandata la citata intimazione e messa in mora distintamente a entrambi i resistenti (docc. 20, 21, 22, e 23); anche tali comunicazioni non venivano riscontrate;
- nel mese di luglio 2023 (doc. 24) il ricorrente invitava i resistenti alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi del D.L. n. 132/2014;
- nel contempo, anche la società si rendeva inadempiente ai propri Controparte_3
impegni, tanto da costringere il ricorrente ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 17 del contratto (doc. 25 e 26);
- solo in data 27 settembre 2023 il sig. prendeva contatti telefonici con il Controparte_2
ricorrente (doc. 27), riconoscendo nuovamente l'esistenza del debito e mostrandosi disponibile a formalizzare un'intesa per la restituzione del dovuto;
- anche tale tentativo di soluzione bonaria non andava a buon fine e, pertanto, il ricorrente si vedeva costretto ad agire in giudizio.
Si costituivano in giudizio i resistenti e contestando le ragioni di fatto e di Controparte_1 CP_2
diritto dedotte dal ricorrente e chiedendo: in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo ai resistenti, avendo questi ultimi restituito in data 06/04/2023
l'importo di euro 10.000,00 ricevuto dal sig. ; in via preliminare hanno chiesto Controparte_1
l'autorizzazione a chiamare in causa la società in persona dell'amministratore Controparte_3
unico; nel merito, hanno chiesto il rigetto della domande in quanto infondate in fatto e diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte ricorrente,
hanno chiesto di dichiarare la terza chiamata tenuta a garantire i ricorrenti dagli Controparte_3
effetti dell'accoglimento della domanda di parte ricorrente e, per l'effetto di condannare la
[...]
al pagamento delle somme eventualmente accertate in corso di causa. Con il favore delle CP_3
spese di lite.
A tal fine, esponevano che:
- in data 12 gennaio 2022 la società sottoscriveva con il sig. Controparte_3 [...]
un “contratto per l'affidamento delle opere di ristrutturazione straordinaria Parte_1
parzialmente incentivabili ai sensi del Superbonus 110%, da eseguirsi sull'immobile sito in
Sale Marasino (BS), via Superiore n. 5” (doc. 2) avente ad oggetto la ristrutturazione edilizia e l'efficientamento energetico dell'unità immobiliare descritta in contratto;
i resistenti erano rispettivamente amministratore unico ( e socio ( ) della Controparte_2 Controparte_1
società appaltatrice;
- nell'ambito del contratto di appalto venivano stabiliti pagamenti dietro presentazione dei SAL
che il direttore lavori incaricato dal committente, geom. , avrebbe dovuto Controparte_4
rilasciare;
- nel corso dell'esecuzione dei lavori emergevano delle criticità in relazione allo stato dei luoghi, in quanto difficilmente raggiungibili con i normali mezzi di trasporto edili, oltre alle richieste da parte dei tecnici di variazioni rispetto alle lavorazioni previste, all'esecuzione di opere extra-capitolato e all'aumento dei prezzi dei materiali;
tali circostanze costringevano le parti a rivedere in corso d'opera gli aspetti economici del contratto;
- nel corso del periodo di esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile (febbraio 2022
sino a maggio 2023), la società emetteva una serie di fatture nei Controparte_3
confronti del ricorrente (doc. 3);
- a causa dei ritardi nella redazione dei SAL da parte del direttore lavori, imputabili alla mancata presentazione delle asseverazioni dei lavori da parte dei tecnici incaricati, il committente decideva di effettuare dei versamenti a favore della effettuando Controparte_3
alcuni bonifici, che in tal caso non potevano riportare l'indicazione della fattura di riferimento;
- l'appaltatrice, avendo interesse ad introitare delle somme necessarie per l'esecuzione dei lavori, accettava la richiesta del committente di ricevere dei bonifici con la causale “prestito infruttifero per acquisto materiali” al fine di consentire al sig. di non Parte_1
vedersi pregiudicata la possibilità di inserire tali importi all'interno dei bonus edilizi e quindi di poter usufruire delle detrazioni fiscali su questi importi, con l'accordo che tali somme sarebbero state stornate non appena effettuati i conteggi dei SAL di riferimento ed emesse regolari fatture;
- a tal fine, in data 12/01/2023 riceveva sul proprio C/C avente IBAN Controparte_1
[...], un bonifico di euro 10.000,00 proveniente dal ricorrente e avente come causale “PRESTITO PERSONALE INFRUTTIFERO” (doc. 4); in data
06/04/2023 concordava con il ricorrente la restituzione dei 10.000,00 euro Controparte_1
per errato versamento sul suo conto corrente privato e, nella medesima data, a seguito dell'apertura del nuovo conto corrente, la restituiva al ricorrente, Controparte_3
per conto del proprio socio sig. , l'importo ricevuto erroneamente da Controparte_1
quest'ultimo, con causale “restituzione prestito fatto al socio nel mese di febbraio” (doc. 5); - in data 22/07/2022 la Società Giotto Costruzioni S.r.l.s. riceveva sul proprio C/C da parte del ricorrente un bonifico di euro 10.000,00 avente causale “EROGAZIONE PRESTITO
PERSONALE INFRUTTIFERO PER ACCONTI ACQUISTO MATERIALI VARI
CANTIERE IN VIA SUPERIORE N 5 SALE MARASINO” (doc. 6);
- in data 29/11/2022 la Società Giotto Costruzioni S.r.l.s. riceveva sul proprio C/C C da parte del ricorrente un bonifico di euro 10.000,00 avente causale “EROGAZIONE ULTERIORE
PRESTITO PERSONALE INFRUTTIFERO PER ACQUISTO MATERIALI VARI
CANTIERE IN VIA SUPERIORE N 5 SALE MARASINO” (doc. 7);
- pertanto, a seguito delle predette operazioni contabili, si generava un credito a favore della società nei confronti del socio, mentre rimaneva in essere un debito Controparte_3
di euro 20.000,00 nei confronti del ricorrente (doc.8);
- i lavori richiesti dal committente venivano eseguiti quasi interamente dalla società
[...]
già nel mese di marzo 2023, la quale, non avendo ricevuto le somme Controparte_3
dovute per le lavorazioni concordate e nonostante ripetute richieste e svariati incontri con i tecnici, decideva di lasciare il cantiere, rimanendo creditrice di almeno euro 60.000 nei confronti del ricorrente;
- l'unico soggetto legittimato a contraddire rispetto alle domande svolte dal ricorrente era la società e, pertanto, i ricorrenti eccepivano il proprio difetto di Controparte_5
legittimazione passiva;
- nessun contratto di mutuo era intercorso tra le parti, con la conseguenza che la domanda di risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento del mutuatario era del tutto infondata;
altresì infondata era la domanda di fissazione di un termine per l'adempimento e la richiesta di un provvedimento di condanna condizionata;
Tutto ciò premesso, i resistenti insistevano per il rigetto del ricorso.
Con decreto del 13.5.2024, il Giudice autorizzata la chiamata in causa della società Controparte_5
[...
disponeva lo spostamento della prima udienza. La società terza chiamata, regolarmente citata in giudizio, non si costituiva.
Con atto depositato al pct in data 2.9.2024 i difensori di parte resistente dichiaravano di rinunciare al mandato e, contestualmente, chiedevano un differimento della causa per consentire alla parte resistente la nomina di nuovo difensore e per la notifica della nuova udienza alla terza chiamata.
Con decreto del 3.9.2024 il Giudice, ritenuta l'opportunità di consentire alla parte resistente di fruire di un congruo termine per munirsi di nuovo difensore, rinviava la causa a nuova udienza.
Alla successiva udienza, il Giudice, dava atto della mancata costituzione di nuovo difensore per la parte resistente, dichiarava la contumacia della società terza chiamata e, vista la richiesta, assegnava alla parte ricorrente termini ex art. 281 duodecies quarto co. cpc.
Con tale memoria, parte ricorrente formulava domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 cpc nei confronti dei resistenti.
Il Giudice ammetteva quindi le prove orali per interpello dei resistenti e testi sui capitoli ammessi,
disponendo l'immediata assunzione dei testi.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice invitava la parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e tratteneva la causa in decisione senza assegnazione di termini.
MOTIVI
Il ricorrente ha chiesto di accertare l'avvenuta corresponsione, da parte del medesimo in favore dei resistenti della somma di € 30.000,00 a titolo di mutuo/prestito, mutuata allo scopo di permettere ai resistenti di finanziare la (società alla quale il ricorrente, con contratto di Controparte_3
appalto datato 12 gennaio 2022 e successiva variante datata 21 marzo 2023 aveva commissionato opere di ristrutturazione), onde consentire a tale società di addivenire all'acquisto dei materiali necessari al completamento delle opere commissionatele. Il medesimo ha precisato che si trattava di società di cui i resistenti detenevano la totalità delle partecipazioni sociali, come da visura camerale prodotta (doc. 1). Il ricorrente ha dato atto di aver, medio tempore, ricevuto in restituzione da parte dei resistenti la somma di € 10.000,00 e, pertanto, ha chiesto la condanna di essi al pagamento della residua somma di € 20.000,00 ancora dovuti, oltre interessi moratori a decorrere dalla data di messa in mora del giugno 2023.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Deve anzitutto affermarsi la titolarità del rapporto negoziale dedotto in giudizio dal ricorrente in capo ai resistenti e Controparte_1 Controparte_2
Invero, parte ricorrente allega e documenta di aver mutuato la somma di 30.000,00 in favore dei resistenti a titolo personale con l'emissione di n. 3 bonifici in loro favore e, in particolare: 1)
€10.000,00 a titolo di “Erogazione prestito personale infruttifero per acconti acquisto materiali vari
cantiere in via Superiore n. 5 Sale Marasino” eseguito in data 22 luglio 2022, avente quali beneficiari e (doc. 4 e 5 ricorrente e doc. 6 resistente); 2) € 10.000,00 a titolo di CP_2 Controparte_1
“Erogazione ulteriore prestito personale infruttifero per acconti acquisto materiali vari cantiere in
via Superiore n. 5 Sale Marasino” eseguito in data 28 novembre 2022, avente quali beneficiari i signori e (doc. 6 e 7 ricorrente e doc. 7 resistente); 3) 10.000,00 a titolo di CP_2 Controparte_1
“Prestito personale infruttifero” eseguito in data 11 gennaio 2023, avente quale beneficiario il signor
(doc. 8 e 9 ricorrente e doc. 4 resistente). Controparte_1
In sede di comparsa di costituzione e risposta i resistenti hanno riconosciuto ed ammesso l'esistenza dei predetti trasferimenti di denaro (come da pag. 4, punti 8, 11, 12 e 13 comparsa di costituzione),
producendo anche prova documentale a suffragio (docc. 6, 7 e 4).
Parte resistente non ha svolto alcuna contestazione in merito alle indicazioni contenute nei campi
“causale” e “beneficiario” degli ordini di bonifico, limitandosi a sostenere che fosse la società
[...]
la beneficiaria effettiva dei pagamenti e non, invero, i singoli soci personalmente. Controparte_3
Ritiene il Tribunale che tale assunto non sia idoneo a paralizzare la pretesa del ricorrente.
È pacifico in causa che tra il ricorrente e la (di cui è Controparte_3 Controparte_2
amministratore unico e è socio, come da visura camerale prodotta doc. 1), è stato Controparte_1 sottoscritto contratto d'appalto per opere di ristrutturazione e riqualificazione da effettuarsi presso l'immobile, meglio descritto in atti, di proprietà del ricorrente.
Le risultanze dell'istruttoria testimoniale, come di seguito si riportano, hanno consentito di accertare l'esistenza del rapporto giuridico dedotto in giudizio dall'attore,.
Deve richiamarsi la deposizione del teste , padre del ricorrente, il quale in risposta Testimone_1
ai capitoli ammessi ha confermato in particolare che:
- Cap. 3: “Confermo il capitolo. Ero presente, ci trovavamo sempre nel cantiere o sotto casa e
a metà circa dell'esecuzione dei lavori i fratelli hanno cominciato a lamentare che CP_2
non avevano liquidità, poteva essere giugno/luglio del 2022. Fu fatto un primo prestito da
mio figlio ai fratelli milione di circa 10.000,00 mediante bonifico con la precisazione che si
trattava di un prestito a titolo personale”;
- Cap. 4: “Confermo il capitolo e preciso che proprio per consentire ai fratelli di CP_2
completare i lavori mio figlio fece un ulteriore prestito di € 10.000,00 sempre mediante
bonifico allo scopo di consentire ai di comprare i materiali necessari per completare CP_2
i lavori”;
- Cap. 7: “Confermo ero presente quando ho sentito i fratelli promettere a mio figlio CP_2
che avrebbero restituito entrambi i finanziamenti per complessivi € 20.000,00 dopo la fine
dei lavori”;
- Cap. 8: “Confermo in realtà i bonifici furono 3 tutti da € 10.000,00 ma uno di questi fu
restituito; pertanto, mio figlio è rimasto creditore di € 20.000,00”;
- Cap. 10: “Confermo il capitolo. devo premettere che il prestito era personale ma i fratelli
chiesero di fare il bonifico sul conto della società perché era CP_2 Controparte_3
l'unico conto che avevano a disposizione. Anche la restituzione dei 10.000,00 è stata fatta
dalla società con denaro proveniente dal conto ad essa intestato ma con causale CP_3
“prestito del socio”. - Cap. 11: “La società ha lasciato il cantiere circa ad aprile 2023 ma i lavori non erano CP_3
finiti. Mio figlio ha dovuto incaricare un'altra impresa per il completamento dei lavori e
comunque anche dopo essere andati via i LI non hanno saldato il debito CP_2
residuo”;
- Cap. 18: “Confermo il capitolo e preciso che mio figlio aveva pagato il corrispettivo
dell'appalto spettante alla integralmente secondo gli Stati di avanzamento lavori. CP_3
Tutte le fatture emesse dalla sono state pagate e non residuava alcun debito a carico CP_3
di mio figlio quale corrispettivo dell'appalto. Il prestito residuo di € 20.000,00 era estraneo
al contratto d'appalto.”
Trattasi di deposizione da reputarsi pienamente attendibile, non essendo emersi elementi di fatto che rendano il testimone intrinsecamente coinvolto rispetto all'esito del giudizio, atteso che il medesimo non presenta alcun interesse “personale, concreto ed attuale che possa comportare la legittimazione principale a proporre l'azione oppure una legittimazione secondaria ad intervenire nello stesso giudizio” (Cass. n. 11034/2006).
E' pur vero che, come documentato in giudizio (si vedano distinte di bonifico e contratto di appalto da cui si evincono le credenziali bancarie di , i n. 2 bonifici del 22.7.2022 e Controparte_3
del 28.11.2022 sono materialmente transitati sul conto intestato alla società (doc. Controparte_3
4 e 6).
Tuttavia, sulla scorta delle emergenze istruttorie, deve ritenersi che il c/c intestato alla predetta società
abbia costituito meramente lo strumento pratico per il mutuante, indicatogli dagli stessi mutuatari, al fine trasferire loro le somme e per i mutuatari al fine di riceverle.
Invero, è emerso specificamente che furono proprio i resistenti a richiedere al ricorrente di effettuare i prestiti sul conto della società appaltatrice, essendo tale c/c l'unico di cui avessero la disponibilità.
Neppure i resistenti hanno presenziato all'udienza istruttoria a rendere interpello al fine di sconfessare quanto, per contro, è stato deposto dal teste . Testimone_1 Le predette emergenze istruttorie vengono altresì suffragate dal documento attestante l'ordine di bonifico prodotto dai medesimi resistenti al doc. 5, datato 6.4.2023 ed effettuato proprio dalla
[...]
in favore del ricorrente per l'importo di € 10.000,00, avente quale causale la Controparte_3
“restituzione prestito fatto al socio nel mese di febbraio”, ad ulteriore dimostrazione del soggetto destinatario del prestito (il “socio” appunto).
Tutte le altre contestazioni svolte dai in merito alla presenza di criticità dello stato dei luoghi CP_2
oggetto di appalto e delle richieste di variazioni da parte della committenza sono inammissibili, posto che sono state svolte dai resistenti in proprio e non dalla società che, rimasta Controparte_3
contumace in giudizio, nulla ha eccepito in merito alla (presunta) maggior onerosità del contratto d'appalto.
Trattasi peraltro di contestazioni del tutto generiche e attinenti al contratto d'appalto che il resistente ha concluso con altro distinto soggetto e per le quali i resistenti non hanno alcuna legittimazione.
Allo stesso modo, deve essere disatteso l'assunto di parte resistente secondo cui le somme oggetto di bonifico di cui si discute debbano essere imputate al pagamento delle fatture attinenti al contratto d'appalto intercorso tra le parti in causa.
Invero, già sulla base della documentazione prodotta (doc. 3 resistenti- fatture), si evince la totale assenza di corrispondenza tra gli importi fatturati dalla e le somme oggetto di Controparte_3
bonifico, oltre che la distanza temporale tra fatture e bonifici.
Peraltro, parte ricorrente ha prodotto al doc. 39, documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture 9-10-11/2022 emesse dalla Controparte_3
Circostanza, quest'ultima, altresì confermata in sede di istruttoria testimoniale (si vedano le deposizioni sopra trascritte) dal teste . Testimone_1
Deve conseguentemente ritenersi che le somme attinenti al contratto d'appalto siano state tutte pagate dal ricorrente e che, quindi, le somme che il ricorrente chiede in restituzione attengono al prestito personale da quest'ultimo effettuato in favore degli odierni resistenti. Sulla scorta di tali considerazioni, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione formulata dalla parte resistente, deve accogliersi la domanda attorea.
Quanto alla domanda di dichiarazione di scadenza del termine per la restituzione del prestito formulata dal resistente si osserva quanto segue.
Va premesso che il termine è elemento naturale del contratto di mutuo che condiziona l'esigibilità
delle somme mutuate.
Posto che le somme oggetto di prestito, per l'importo residuo di € 20.000,00, non sono state restituite in favore del ricorrente mutuante, il giudice deve accertare se tale credito è esigibile ex art. 1816 cc.
Si osserva sul punto che in giudizio non viene allegata la pattuizione di alcun termine dalle parti in causa.
Trattandosi di mutuo connesso al contratto d'appalto si può ritenere che con la conclusione del contratto di appalto, pacificamente avvenuta con l'abbandono del cantiere e comunque con l'ultimo
SAL emesso dall'appaltatrice, i due soci, odierni resistenti, avrebbero dovuto restituire le somme mutuate in loro favore.
In ogni caso, dal documento contrattuale di variante in corso d'opera si legge che il termine pattuito per l'ultimazione delle opere è stato individuato nel giorno 31 maggio 2023 (doc. 10 ricorrente).
È evidente che il termine per la restituzione delle somme mutuate avrebbe dovuto essere imputato, al più tardi, al predetto termine del 31 maggio 2023.
In ogni caso, ad oggi, alla data della scrittura della presente sentenza, non avendo i resistenti restituito alcunché, il termine deve ritenersi definitivamente scaduto, con la conseguenza che il credito residuo di € 20.000,00 deve essere ritenuto esigibile.
Parte ricorrente ha altresì prodotto in giudizio la lettera di intimazione e messa in mora trasmessa alla società in data 16 maggio 2023 (docc. 18 e 19), che tuttavia non vale a Controparte_3
costituire in mora i resistenti reiterata a mezzo raccomandata inviata in data 7.6.2023 CP_2
distintamente a entrambi i resistenti (docc. 20, 21, 22, e 23), le quali non sono mai state riscontrate. Deve conseguentemente ritenersi che parte resistente non abbia adempiuto all'obbligazione di pagamento del residuo importo oggetto di mutuo/prestito.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, deve essere pronunciata la condanna di Controparte_1
e in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di Controparte_2 Parte_1
€ 20.000,00, a titolo di restituzione, oltre interessi di mora a decorrere dalla data di messa in mora
(7.6.2023) al saldo.
Le domande subordinate formulate dalla parte ricorrente sono assorbite dall'accoglimento della domanda principale.
Quanto alla domanda di garanzia formulata dalla parte resistente nei confronti della società terza chiamata, la stessa è in toto infondata e deve essere rigettata.
Invero, non sussiste in capo alla società terza chiamata alcun vincolo di garanzia in favore dei resistenti, posto che la è pacificamente soggetto diverso ed estraneo al rapporto Controparte_3
negoziale dedotto in giudizio da cui deriva la pretesa restitutoria formulata dal ricorrente, avendo avuto, per le ragioni sopra esposte, unicamente il ruolo di strumento per la ricezione delle somme mutuate e per la loro restituzione, e, pertanto, privo di alcun obbligo nei confronti dei convenuti.
Spese
In merito al regolamento delle spese del giudizio non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza.
I resistenti devono essere condannati, in solido tra loro, a rifondere al ricorrente le spese del giudizio nella misura che si liquida in dispositivo e con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le altre fasi, atteso il rito prescelto.
Nulla sulle spese nei rapporti tra terza chiamata e parte chiamante, attesa la contumacia.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc formulata in sede di memoria ex art. 281 duodecies quarto co. cpc dal ricorrente, la stessa è fondata e deve essere accolta.
La condotta processuale di parte resistente deve essere ritenuta rimproverabile, atteso che, nel corso del giudizio è emersa la radicale infondatezza delle difese formulate e tenuto conto che entrambi i resistenti, come emerso dall'istruttoria, conoscevano, fin dall'instaurazione del giudizio, di essere debitori del ricorrente per l'importo residuo di € 20.000,00 oggetto di prestito, avendo gli stessi pacificamente ammesso di aver ricevuto tale somma, senza nulla allegare e provare, per contro,
sull'avvenuta restituzione.
Rileva altresì la condotta inerte dei resistenti, i quali, a seguito della rinuncia al mandato dei propri difensori e di assegnazione da parte del Giudice di congruo termine al fine di consentire loro di munirsi di nuovo difensore, non hanno provveduto a tale nomina e, pertanto, a svolgere ulteriori difese a fondamento delle tesi sostenute.
Tale condotta deve certamente essere ritenuta non improntata a correttezza, con la conseguenza che sussiste nel caso di specie il requisito della mala fede processuale.
In merito al quantum risarcibile, ritiene il Tribunale di dover liquidare il risarcimento in misura pari a circa la metà dell'importo liquidato a titolo di compensi avvocato, avuto riguardo alla natura della causa ed all'intensità dell'elemento soggettivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
accoglie la domanda principale formulata dalla parte ricorrente e, per l'effetto,
condanna e in solido tra loro, per le causali di cui in motivazione, Controparte_1 Controparte_2
al pagamento in favore di della somma di € 20.000,00, oltre interessi di mora a Parte_1
decorrere dalla data di messa in mora (7.6.2023) al saldo;
dichiara assorbita ogni altra domanda formulata dal ricorrente;
rigetta la domanda di garanzia formulata dalla parte resistente nei confronti della terza chiamata;
condanna i resistenti, in solido tra loro, a rifondere al ricorrente le spese del procedimento che liquida in € 237,00 per anticipazioni ed € 3.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA di legge. in accoglimento della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc formulata dal ricorrente, nei confronti dei resistenti, condanna questi ultimi al pagamento in favore del ricorrente della somma di
€ 1.600,00 a titolo di risarcimento del danno.
Brescia, 19 febbraio 2025.
Il giudice
Carla D'Ambrosio
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”