Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/02/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 96 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11/08/1982, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Anna Altea Pudda, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Davide Manca, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 18/06/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
18/06/2011 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2 stato civile del Comune di Cagliari, anno 2011, numero 116, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Cagliari il 18 giugno 2011 tra il SI. e la SI.ra Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cagliari a Parte_2 mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
B) Modificare le condizioni di cui al verbale di separazione del 23 luglio 2020, dando atto delle volontà dei coniugi che espresse nella seguente convenzione:
1) affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre.
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli due fine settimana alternati al mese, dal venerdì pomeriggio fino alla domenica alle ore 21.00; considerata la distanza tra le abitazioni dei genitori si stabilisce che il padre accompagnerà i minori presso la madre e quest'ultima li riaccompagnerà presso il padre, o viceversa.
Precisano i genitori che quando il padre andrà a prendere i figli il venerdì, la madre li riprenderà presso l'abitazione del padre la domenica;
quando la
Pag. 2 di 3 madre accompagnerà i figli il venerdì, il padre li riaccompagnerà dalla madre la domenica, negli orari stabiliti.
L'orario del venerdì verrà deciso e potrà subire variazioni in base agli impegni sportivi dei minori.
In un'ottica di reciproca collaborazione ed in considerazione della loro attività lavorativa, i coniugi, si impegnano entrambi ad accordare variazioni al diritto di visita, previo accordo di 48 ore.
3) Durante la settimana il SI. potrà vedere i figli quando potrà, in Pt_1 base ai suoi impegni lavorativi, previo accordo con la madre.
4) Durante il periodo estivo il padre terrà i bambini due settimane non consecutive nel periodo dal 1° luglio al 30 agosto, (da concordarsi entro il 10 giugno di ogni anno).
I genitori si impegnano a concordare tra loro eventuali giorni e settimane in più rispetto a quelle stabilite da trascorrere con i figli, rispettando in questo modo anche gli interessi e la vita sociale di questi ultimi.
5) Il sig. verserà in favore dei figli un assegno di mantenimento di €. Pt_1
275.00 mensili per ciascuno;
la SI.ra percepirà interamente l'assegno Pt_2 unico mentre le spese straordinarie saranno suddivise nella misura del 50% tra le parti così come le spese per il campo estivo.
6) Le parti stabiliscono che l'immobile sito in Villasimius resti di proprietà esclusiva del sig. il quale verserà alla SI.ra la somma Pt_1 Pt_2 complessiva di €. 10.000 (€.
5.000 da versarsi il giorno dell'udienza di divorzio, i restanti €.
5.000 in rate mensili da €. 150.00 a partire dal mese di giugno del 2025).
Con il presente accordo la SI.ra dichiara di rinunciare a qualunque Pt_2 pretesa sull'immobile.
7) Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente indipendenti.
8) Con il presente accordo le parti dichiarano di avere risolto ogni pendenza economica e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altra.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 13/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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