Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 03/02/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
in composizione monocratica in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla ha emesso la seguente SENTENZA 35/2026 nel giudizio di pensione, iscritto nel registro di segreteria al n. 70047 depositato il 24 luglio 2025, proposto da:
M. A. SS
A. T. E. SS
A. F. SS
A. F. SS
A. G. SS
B.C. SS
B.M. SS
B. A. M. SS
C.R. SS
C. A. SS
C.G. SS
C. M. SS
D'A. G. A. SS
F. A. SS
F. A. SS
G. V. SS
G. A. M. SS
G.G. SS
M. F. SS
M. A. SS
M. A. SS
M. A. SS
P. A. SS
P. A. SS
R. A. SS
S. S. E. SS
S.G. SS
S. S. SS
T. A. SS
T. G. SS
T. C. SS
tutti difesi e rappresentati dell’avv. Lino Antonino Di Verde per mandato allegato al ricorso ed elettivamente domiciliati, presso il suo studio legale in Via Principe di Paternò n. 101 in Palermo, Pec:
diverdelino@pec.it Contro
Fondo Pensioni Sicilia (C.F. 97249080827), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, in Palermo via Caltanissetta 2/e, rappresentato e difeso, dall’avv. Beniamino Lipani e dall’avv.
RI RA (giusta procura alle liti del 21 marzo 2018 in notaio dott. Giuseppe Dioguardi di Palermo n. Rep. 45441, depositata nella Segreteria della Corte in data 27 marzo 2018, con indirizzo di posta elettronica certificata: margheritasanfratello@pec.it, avv.b.lipani@pec.it
E
Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale (C.F. 80012000826), in persona del Dirigente Generale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede dell’Ufficio Legislativo e Legale della Regione siciliana in Palermo via Caltanissetta 2/e, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla memoria di costituzione, dall' avv. Laura Lamacchia e dall’avv. Vito Longo, in servizio presso il predetto Ufficio, con indirizzo di PEC laura.lamacchia1@pec.it; vitolongo@pecavv.pa.it Esaminati gli atti ed i documenti della causa;
Udite le parti nella pubblica udienza del 30 gennaio 2026, come da verbale di udienza;
FATTO
1)- Gli odierni istanti, ex dipendenti presso la Regione siciliana in quiescenza, hanno esposto di aver notificato al Fondo Pensioni Sicilia un atto di diffida e messa in mora, chiedendo di provvedere alla rideterminazione dei loro trattamenti pensionistici mediante l’inclusione nelle rispettive basi pensionabili delle maggiorazioni
della Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) riguardanti il triennio 1991-1993 e al pagamento delle differenze economiche maturate, oltre interessi e rivalutazione.
I ricorrenti hanno dedotto di non aver ottenuto riscontro.
Dopo ampia premessa in diritto, nella quale viene peraltro richiamata la sentenza n. 4 del 2024 della Corte Costituzionale, i ricorrenti hanno chiesto di ritenere e dichiarare il diritto di ciascun ricorrente ad ottenere la rideterminazione della base pensionabile e del trattamento pensionistico spettante con le maggiorazioni della R.I.A. in godimento per il triennio 1991-1993 e, per l’effetto, condannare le Amministrazioni regionali, ciascuna nell’ambito di propria competenza, al pagamento in favore di ciascuno delle relative differenze economiche oltre interessi e rivalutazione come per legge oltre spese di lite.
2)- In memoria di costituzione il Fondo Pensioni ha eccepito il difetto della giurisdizione contabile, poiché, in realtà, verrebbero a rilievo preliminari questioni di natura stipendiale, che invece devono essere conosciute dal giudice del rapporto di lavoro.
Nel merito, l’ente previdenziale ha negato la possibilità di estendere ai ricorrenti i principi desumibili dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2024.
Il Fondo Pensioni ha poi eccepito la prescrizione.
In conclusione, il Fondo ha chiesto di dichiarare il difetto di giurisdizione, di dichiarare l’inammissibilità del ricorso, di rigettarlo e, comunque, di accertare la prescrizione.
3) L’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica nella sua memoria di costituzione ha formulato difese e richieste analoghe a quelle del Fondo Pensioni. La parte convenuta ha pure opposto l’inammissibilità del ricorso ex art. 152, comma 1, lett.
d) ed e), del c.g.c.
4)- All’udienza del 30 gennaio 2026, udite le parti, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1)- In via preliminare va affermata la giurisdizione di questa Corte.
Entrambe le amministrazioni convenute hanno eccepito il difetto della giurisdizione contabile. Tale eccezione non appare fondata, in quanto il petitum sostanziale, che connota la domanda, attiene esclusivamente alla prestazione pensionistica e non al sottostante rapporto di servizio, conseguendone la corretta individuazione del giudice adito (cfr., ex pluribus, la sentenza di questa Sezione n.
166/2017).
2)- Rispetto all’eccezione dell’inammissibilità del ricorso dedotta dall’Assessorato sulla base del difetto dei requisiti prescritti dall’ art.
152, comma 1, lett. d) ed e), del c.g.c., il Giudice ritiene che l’esame del merito assume priorità in considerazione del criterio della ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Si impone, infatti, -a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio- un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della rigida successione logica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n.
12002; Cassazione civile SS.UU. 8 maggio 2014 n. 9936).
Tale criterio metodologico di decisione, in quanto desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., può essere applicato anche al processo contabile, tenuto conto dell’art. 4 c.g.c., ai sensi del quale: “Il processo contabile attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall'articolo 111, primo comma, della Costituzione. 2. Il giudice contabile e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo”.
3)- Nel merito, il ricorso va respinto. Sul punto il Giudice condivide le puntuali argomentazioni esposte da questa Sezione nella sentenza n.
272 del 2025 su fattispecie analoga.
Non può essere infatti accolta l’impostazione attorea, che dalla decisione della Corte Costituzionale n. 4 del 2024, riguardante l’illegittimità costituzionale di una disposizione rivolta ad uno specifico comparto di dipendenti statali, intende desumere un principio erga omnes, invocabile anche da impiegati (o meglio ex impiegati) regionali che vorrebbero il riconoscimento di incrementi della R.I.A. estesi oltre il periodo normativamente previsto. A tal proposito, il Decidente ritiene di richiamare la decisione della Sezione Calabria n.82/2025, cui si rinvia anche ai sensi dell’art. 39, comma 2, lettera d) c.g.c. e 17, comma 1, delle relative norme di attuazione (vds.
anche, con riguardo ai dipendenti statali in servizio presso altri settori, la sentenza della Sezione Sardegna n. 106/2025).
La tesi sostenuta dai ricorrenti non solo non trova fondamento nella sentenza della Corte Costituzionale n. 4 del 2024, ma è inattuabile nei confronti di coloro che hanno prestato servizio presso la Regione siciliana; ciò in considerazione alla specificità dalla disciplina che li riguarda, scaturita dall’esercizio della potestà esclusiva affidata al legislatore regionale dall’art. 14 comma 1, lettera q) dello Statuto (cfr.
l’ampia ricostruzione svolta nella sentenza n. 346/2021 di questa Sezione).
Il ricorso deve essere perciò respinto, restando assorbita ogni altra questione.
La particolarità della fattispecie e la novità delle questioni affrontate, tenuto conto della mancanza di precedenti delle sezioni di appello, giustificano la compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:
-rigetta il ricorso;
-compensa le spese di lite.
Così deciso in Palermo, in data 30 gennaio 2026 Il Giudice Dott. Francesco Antonino Cancilla Firmato digitalmente Depositato nei modi di legge Palermo, 30 gennaio 2026 Pubblicata il 3 febbraio 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)