Sentenza 23 luglio 2024
Accoglimento
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16/05/2025, n. 4193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4193 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04193/2025REG.PROV.COLL.
N. 09208/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9208 del 2024, proposto da
NA AR RE, rappresentata e difesa dall'avvocato Sacha Bionaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma Valle D’Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Merani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Office Régional Du Tourisme, ID AC, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Valle D'Aosta n. 34 del 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma Valle D’Aosta;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il Cons. Elena Quadri e uditi per le parti gli avvocati Bionaz e Merani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La dottoressa NA AR RE ha impugnato la delibera della Giunta Regionale della Valle d’Aosta del 14 dicembre 2023 n. 1513 avente ad oggetto la nomina del dott. ID AC quale Direttore Generale dell’Office Régionale du Tourisme – Ufficio regionale del Turismo - per il periodo dal 18 dicembre 2023 al 17 dicembre 2026, ai sensi dell’art. 7 della l.r. Valle d’Aosta 26 maggio 2009 n. 9, il verbale della Commissione di valutazione delle candidature all’incarico del 2 novembre 2023 dell’Assessorato Turismo, Sport e Commercio Dipartimento Turismo, Sport e Commercio Enti, Professioni del Turismo e Sport della Regione Autonoma della Valle d’Aosta, ove la Commissione esprime i giudizi di idoneità dei candidati, e gli atti connessi; ha altresì, chiesto la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno da perdita di chances .
Il Tribunale amministrativo regionale della Valle D'Aosta ha respinto il ricorso con sentenza n. 34 del 2024, appellata dalla dottoressa RE per i seguenti motivi di diritto:
I) error in iudicando : erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione; violazione dell’art. 12, primo comma, disp. prel. cod. civ., dell’art. 1362 e 1363 c.c., nonché del principio di stretta interpretazione letterale del bando di selezione e/o di gara; violazione dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima; violazione dell’art. 5, comma 1, lett. b) dell’avviso pubblico di selezione, in punto di requisito necessario al giudizio di idoneità da parte della Commissione di valutazione; violazione dell'art. 97 della Costituzione; violazione degli artt. 12, 20, comma 1, 21, commi 1 e 2, e 22, commi 1 e 4, della l.r. n. 22/2010 e della l.r. n. 9/2009; violazione dei principi di trasparenza, ragionevolezza e buon andamento, eccesso di potere per falsità dei presupposti, illogicità e contradditorietà;
II) error in iudicando : erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione; omessa motivazione e violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione per disparità di trattamento rispetto all’esclusione del candidato OD, perché quest’ultimo vantava un’esperienza professionale come presidente di un’associazione senza scopo di lucro;
III) error in iudicando : erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione; violazione dell'art. 97 della Costituzione; violazione dell'art. 8 dell’avviso pubblico di selezione – lavori della commissione – lex specialis ; violazione della par condicio tra i concorrenti e del principio dell’affidamento; violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento – eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione, ingiustizia grave e manifesta, sviamento;
IV) error in iudicando : erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione; violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990; violazione della d.G.R. n. 956/2023 del 28 agosto 2023 e dell’avviso pubblico di selezione nella parte in cui si richiedono necessariamente al candidato competenze manageriali con specifico riferimento all’obbligo di motivazione; manifesta illogicità della motivazione assunta dalla d.G.R. n. 1513 del 14 dicembre 2023 per la scelta della nomina del Direttore generale;
V) error in iudicando : erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione in ordine alla domanda di risarcimento del danno ex art. 30 c.p.a.
Si è costituita per resistere all’appello la Regione Autonoma Valle D’Aosta.
Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
All’udienza pubblica del 6 maggio 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Giunge in decisione l’appello proposto dalla dottoressa NA AR RE per la riforma della sentenza del Tar Valle d’Aosta n. 34 del 2024 che ha respinto il suo ricorso per l'annullamento della delibera della Giunta Regionale della Valle d’Aosta del 14 dicembre 2023 n. 1513 avente ad oggetto la nomina del dott. ID AC quale Direttore Generale dell’Office Régionale du Tourisme – Ufficio regionale del Turismo per il periodo dal 18 dicembre 2023 al 17 dicembre 2026, ai sensi dell’art. 7 della L.R. Valle d’Aosta 26 maggio 2009 n. 9, del verbale della Commissione di valutazione delle candidature all’incarico del 2 novembre 2023 dell’Assessorato Turismo, Sport e Commercio Dipartimento Turismo, Sport e Commercio Enti, Professioni del Turismo e Sport della Regione Autonoma della Valle d’Aosta, ove la Commissione esprime i giudizi di idoneità dei candidati, e degli atti connessi.
Attingendo alla rosa degli idonei, l’Assessore competente in materia di turismo procedeva alla designazione del candidato, nella persona del dott. AC, da proporre alla Giunta ai sensi dell’art. 7 comma 1 della legge regionale 26 maggio 2009 n. 9, come da verbale prot. 12457 del 13 dicembre 2023.
La proposta veniva formulata motivatamente, prendendo atto dei giudizi di idoneità formulati dalla Commissione e in base all’esame dei CV dei singoli candidati idonei (esame del quale dava contezza con schema allegato al verbale).
La scelta cadeva sul dott. ID AC “ in ragione dell’adeguatezza delle competenze gestionali nonché della specifica competenza in materia di turismo, con particolare riferimento alla conoscenza del territorio e delle relative risorse turistiche, alle competenze specialistiche nell’area della comunicazione e all’esperienza maturata nell’organizzazione di eventi come riportato nell’allegato schema ” rilevate in capo al suddetto candidato.
Con dGR n. 1513 del 14 dicembre 2023, la Giunta Regionale, in accoglimento della suddetta proposta, individuava come Direttore Generale dell’Office Régional du Tourisme il dott. ID AC e ne disponeva la nomina, quale candidato con maggiore competenza tecnica in materia turistica, motivando tale scelta in relazione alle funzioni assegnate al Direttore Generale e alla struttura dell’Ente.
Di tale esito veniva data comunicazione alla dottoressa RE in data 19 dicembre 2023, ricevuta in data 20 dicembre 2023.
La dottoressa RE impugnava l’esito della selezione, l’atto di nomina del controinteressato e tutti gli atti della procedura innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta, che respingeva il ricorso con la sentenza appellata.
Con il primo motivo di gravame l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata per aver respinto la censura con cui aveva contestato che l’Amministrazione regionale avesse giudicato l’idoneità del candidato AC, successivamente incaricato, sulla base dell’esperienza allegata da quest’ultimo quale Presidente e Vice-Presidente di un’associazione di volontariato, sulla base appunto di attività svolta in regime di assoluta gratuità e del tutto svincolata da un qualsiasi rapporto di lavoro, in violazione dell’art. 5, comma 1, lett. b), dell’avviso pubblico di selezione. Allo stesso tempo, la ricorrente contestava la valenza dell’esperienza svolta da segretario particolare del Presidente della Regione da parte del controinteressato, in quanto anche tale esperienza non rientra in alcun modo nei requisiti di cui all’art. 5, comma 1 lett. b).
Per l’appellante, il Tar Valle d’Aosta, con la sentenza impugnata, rigettava il primo motivo di ricorso sulla base di un’interpretazione del tutto illegittima e inammissibile delle clausole del bando di selezione, eludendo il chiaro contenuto letterale e testuale della previsione di cui all’art. 5, comma 1, lett. b).
Con il secondo motivo di gravame l’appellante ha dedotto che la decisione del Collegio di prime cure si palesa illogica e del tutto priva di motivazione rispetto al motivo di ricorso con cui la stessa aveva censurato la disparità di trattamento tra i candidati. Infatti, rispetto al candidato OD, l’Amministrazione resistente, con riferimento al requisito di accesso, aveva escluso quest’ultimo perché privo di una precedente esperienza con contratto di lavoro dirigenziale, in quanto il predetto candidato aveva ricoperto il ruolo di presidente della Fondazione Montagna Sicura e di presidente del Comitato Regionale C.R.I, entrambi entri privati senza scopo di lucro.
La ricorrente aveva allegato l’illogicità e la disparità di trattamento tra il candidato OD, il quale era stato correttamente escluso perché privo di un’esperienza professionale frutto di un rapporto di lavoro, e il candidato dichiarato idoneo vincitore, anch’esso privo di un’esperienza professionale svolta in regime di rapporto di lavoro.
Con la terza censura l’appellante deduce l’erroneità della sentenza per aver respinto la seconda doglianza, relativa alla proposta dell’Assessore al Turismo alla Giunta Regionale di un candidato idoneo, sulla base di criteri differenti rispetto a quelli indicati dall’avviso di selezione. L’Assessore competente non si sarebbe limitato a proporre un candidato idoneo tra quelli contenuti nell’elenco della Commissione di valutazione ma si sarebbe spinto, del tutto arbitrariamente, sino a modificare i parametri di valutazione e i giudizi sintetici resi dalla Commissione di valutazione nel verbale di idoneità dei candidati del 2 novembre 2023.
Con il quarto motivo l’appellante ha dedotto che la delibera e l’avviso di selezione non consentivano in alcun modo alla Giunta regionale di attribuire un peso maggiore alle competenze manageriali rispetto all’esperienza vantata dai candidati in ambito turistico e/o viceversa. Entrambe le competenze nella scelta del candidato vincitore dovevano primeggiare nella scelta del soggetto da incaricare, pena la violazione di quanto previsto dall’Amministrazione nel rispetto della par condicio tra i candidati. Rispetto alle competenze manageriali richieste, per l’appunto del tutto assenti nel caso dell’incaricato, l’Organo deliberante non avrebbe espresso alcuna motivazione. Né potrebbe trascurarsi come, nel caso di specie, la presenza nella compagine di altri candidati in possesso di specifici requisiti di servizio pari se non superiori a quelli del dott. AC, imponesse alla Giunta della Regione Autonoma della Valle d'Aosta di motivare in modo ancor più compiuto e ponderato le ragioni che la inducevano a privilegiare la scelta del controinteressato.
Con il quinto motivo l’appellante, contestualmente alla domanda di annullamento degli atti impugnati, ha conseguentemente riproposto la domanda di risarcimento del danno da perdita di chances , respinta dal Tar unitamente al ricorso.
L’appellante precisa di aver avuto la ragionevole possibilità di risultare assegnataria dell’incarico. L’illegittima nomina oggetto dell’impugnativa le avrebbe comportato, pertanto, un danno da perdita di “ chances ”.
L’appello è fondato per il primo motivo di doglianza.
L’art. 5, comma 1, lett. b), del bando di selezione, ai fini del raggiungimento del giudizio di idoneità a ricoprire l’incarico di Direttore dell’Ufficio del Turismo Regionale, richiedeva espressamente: “ b) di disporre, sulla base delle esperienze professionali maturate, di comprovata competenza manageriale, frutto di esperienza pluriennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private con contratto di lavoro dirigenziale ”.
Né l’esperienza allegata dal candidato vincitore della selezione quale Presidente e Vice-Presidente di un’associazione di volontariato, sulla base appunto di attività svolta in regime di assoluta gratuità e del tutto svincolata da un qualsiasi rapporto di lavoro, né quella svolta da segretario particolare del Presidente della Regione da parte del controinteressato rientrano in alcun modo nei requisiti di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), del bando, che indicava espressamente che l’esperienza manageriale richiesta dovesse essere svolta in forza di un rapporto di lavoro dirigenziale e non certo in occasione di attività di volontariato svolta in regime spontaneità e gratuità.
Il contenuto letterale “ contratto di lavoro dirigenziale ” di certo non poteva lasciare spazio a dubbi interpretativi.
Per la sentenza appellata, invece: “ Tale esperienza lavorativa, pur non formalmente regolata da contratto di lavoro dirigenziale, è nondimeno idonea ad essere inclusa nell’ambito delle attività valutabili a norma dell’art. 5, comma 1, lett. b, in quanto rientra nell’elencazione analitica di cui al secondo comma della stessa disposizione. In particolare, l’associazione di volontariato può essere ricompresa nella nozione di “organismo” ovvero in quella di “ente” (trattandosi, tecnicamente, di un ente di diritto privato), espressamente prese in considerazione dall’art. 5, secondo comma, risultando altresì sussistente il requisito dell’esistenza di un formale atto di conferimento dell’incarico (vedi doc. 13 allegato al ricorso), nonché la spendita di poteri gestionali idonei ad impegnare l’associazione nei rapporti esterni (vedi art. 9 dello statuto dell’associazione, doc. 15 allegato al ricorso). Inoltre, la disposizione in esame include espressamente tra le esperienze professionali qualificabili come “di direzione” quelle relative allo svolgimento degli incarichi di “amministratore unico, presidente e amministratore delegato” ”.
Tali statuizioni non sono condivisibili.
L’art. 4 dell’avviso di selezione disciplina i requisiti specifici per essere ammessi alla selezione indetta dall’Amministrazione regionale, aperta anche ai liberi professionisti. L’art. 5 dell’avviso di selezione, invece, stabilisce le competenze professionali per essere giudicati idonei all’incarico oggetto di selezione. La differenza tra i requisiti di ammissione a una selezione e quelli di idoneità appare evidente: è stata prevista la possibilità di partecipazione alla selezione anche a coloro che, al momento della pubblicazione dell’avviso di selezione, svolgevano attività di libera professione, i quali, tuttavia, per essere giudicati idonei a ricoprire l’incarico avrebbero dovuto dimostrare di possedere nel proprio curriculum un’esperienza professionale manageriale di carattere dirigenziale frutto di un rapporto di lavoro, svolta nel corso della propria storia lavorativa.
L’appellato poteva essere ammesso alla selezione in quanto giornalista pubblicista (ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c) del bando), ma non possiede il requisito di idoneità dell’esperienza dirigenziale, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), come invece ha ritenuto il Tar equiparando alla stessa la presidenza di un’associazione di volontariato senza scopo di lucro.
Attingendo alla rosa degli idonei, l’Assessore competente in materia di turismo procedeva, invece, alla designazione del candidato, nella persona del dott. AC, da proporre alla Giunta ai sensi dell’art. 7 comma 1 della legge regionale 26 maggio 2009 n. 9, come da verbale prot. 12457 del 13 dicembre 2023.
Il bando di gara costituisce lex specialis e l’Amministrazione si è autovincolata alle disposizioni in esso contenute.
Nè il contenuto letterale del secondo comma dell’art. 5, secondo cui: “ Per esperienza di direzione, tenuto conto della natura dell’incarico di Direttore generale dell’Office Régional, si intende l’effettiva attività di direzione caratterizzata da autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane e finanziarie, svolta a seguito di formale conferimento di incarico, con esclusione delle attività di mero studio, ricerca, ispezione e controllo. L’attività di direzione deve riferirsi all’intera organizzazione dell’ente, dell’azienda, della struttura od organismo, ovvero ad una delle articolazioni organizzative e/o funzionali degli stessi ed essere contraddistinta da autonomia decisionale. Ai fini del presente avviso, non sono considerate esperienze professionali di direzione quelle esercitate in base a rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, quelle relative all’esercizio di mandato politico, quelle di mera consulenza né, nel caso di società pubbliche o private, quelle esercitate quali componenti di organi di amministrazione, eccezion fatta per la carica di amministratore unico, presidente e amministratore delegato ” si pone in alcun modo in contrasto con il requisito del rapporto di lavoro richiesto dall’art. 5, comma 1, lett. b).
Il secondo comma dell’art. 5 specifica cosa si intende per esperienza manageriale con contratto di lavoro dirigenziale e quali esperienze devono essere escluse. Innanzitutto, sono escluse le esperienze professionali di direzione esercitate in base ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e quindi che non hanno ad oggetto un rapporto di lavoro. In secondo luogo, sono escluse le esperienze professionali relative all’esercizio di mandato politico e quelle di mera consulenza e quindi che non hanno ad oggetto un rapporto di lavoro. Da ultimo, nel caso di società pubbliche o private sono escluse le esperienze professionali esercitate quali componenti di organi di amministrazione, ad eccezione per la carica di amministratore unico, presidente e amministratore delegato. Ne consegue che l’esperienza quale presidente e amministratore delegato può considerarsi idonea soltanto rispetto a società pubbliche o private, ad esclusione degli enti di volontariato.
Ed invero, ai sensi dell’art. 2247 c.c.: “ Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili ”. E’ evidente che l’esperienza di presidente di un’associazione di volontariato senza scopo di lucro non può essere presa in considerazione quale requisito di idoneità a ricoprire la carica oggetto di selezione.
La società privata con scopo di lucro non è, infatti, assimilabile a un’associazione di volontariato.
La lettera dell’art. 5 del bando di selezione non lasciava spazio a dubbi interpretativi nel considerare utili a integrare il requisito di idoneità dell’incarico esclusivamente le esperienze lavorative dirigenziali connotate da rapporto di lavoro o quelle svolte come amministratore unico, presidente e amministratore delegato di una società pubblica e/o privata con scopo di lucro e non quelle relative a un’associazione di volontariato senza scopo di lucro.
Il candidato che ha ottenuto l’incarico era, dunque, privo del requisito di idoneità previsto dal bando.
Per il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa: “ Il bando, costituendo la lex specialis del concorso, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva ” (Cons. Stato, VI, 6 febbraio 2023, n. 1232); “... ai fini dell'interpretazione delle clausole di una lex specialis trovano applicazione le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, ex artt. 1362 e 1363 Cod. civ. ” (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V, 2 marzo 2022, n. 1486; 6 agosto 2021, n. 5781; 8 aprile 2021, n. 2844). “ Conseguentemente, le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione; soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità, deve essere prescelto dall'interprete il significato più favorevole al privato ” (Cons. Stato, IV, 20 marzo 2024, n. 2704; V, 16 agosto 2022 n. 7145; VI, 6 marzo 2018, n. 1447; V, 27 maggio 2014, n. 2709).
“ Il bando deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole nello stesso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della par condicio, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva ” (Cons. Stato, IV, 19 febbraio 2019, n. 1148).
Per l’Amministrazione resistente, ai fini della sussistenza del requisito di idoneità in capo ai candidati, l’espressa previsione di cui all’art. 5, comma 1, lett. b “contratto di lavoro dirigenziale”, non dovrebbe essere letta in senso tassativo. Più in particolare, secondo l’Amministrazione regionale, la citata previsione del bando dovrebbe essere posta in correlazione con la precedente previsione contenuta all’art. 4 dell’avviso di selezione, il quale stabilisce quali sono i requisiti di ammissione alla selezione, tra i quali risulta anche l’esperienza come liberi professionisti con almeno cinque anni di comprovato esercizio di attività libero professionale.
Tale interpretazione non coglie nel segno, atteso che, come osservato in precedenza, mentre l’art. 4 dell’avviso di selezione disciplina i requisiti specifici per essere ammessi alla selezione, aperta anche ai liberi professionisti, l’art. 5 dell’avviso stabilisce quelli che sono i requisiti per essere giudicati idonei all’incarico oggetto di selezione (esperienze in campo turistico e manageriale, quest’ultima svolta con contratto di lavoro dirigenziale). Il requisito di ammissione e il requisito di idoneità all’incarico riguardano due distinti momenti, oltre a possedere funzioni differenti, per cui risulta assolutamente legittimo che l’Amministrazione abbia voluto ampliare il requisito di ammissione di cui all’art. 4 per tutti coloro che al momento della pubblicazione del bando svolgevano attività di libera professione, ma che in passato potessero vantare esperienze manageriali con contratto di lavoro dirigenziale, alle quali non possono essere in alcun modo assimilate quelle di presidente di un’associazione di volontariato svolta in regime di gratuità o di segretario particolare del Presidente della Regione.
Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbendosi gli ulteriori motivi dedotti, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso di primo grado, con il conseguente annullamento dell’impugnata delibera della Giunta Regionale della Valle d’Aosta del 14 dicembre 2023 n. 1513 avente ad oggetto la nomina del dott. ID AC quale Direttore Generale dell’Office Régionale du Tourisme – Ufficio regionale del Turismo - per il periodo dal 18 dicembre 2023 al 17 dicembre 2026.
Tale annullamento costituisce anche risarcimento in forma specifica per l’appellante, che recupera la chance di poter risultare vincitrice della selezione, atteso che, escluso l’odierno controinteressato, non idoneo, la nuova valutazione andrà effettuata, nel rispetto delle suesposte statuizioni, fra coloro che erano risultati legittimamente idonei a ricoprire l’incarico.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza tra l’appellante e la Regione e si liquidano come in dispositivo, mentre sussistono giusti motivi per compensarle con il controinteressato non costituito.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado, come in motivazione.
Condanna la Regione Autonoma Valle d’Aosta alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio nei confronti dell’appellante, che si liquidano in euro 4000, oltre ad oneri di legge. Spese compensate con il dott. AC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere, Estensore
Diana Caminiti, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Quadri | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO