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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/06/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1140 / 2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
C.F. , nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Nocera Inferiore (SA), residente in [...], rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'avv. Carmine Lanzara.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. con sede in alla via Nizza. CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Compensi ex art. 9 dell'Accordo 20.9.2001, integrativo del CCNL
Comparto Sanità del 7.4.1999, nonché ai sensi dell'art. 29, co. 6, del successivo CCNL 2016-2018, per prestazioni lavorative svolte in giorni festivi infrasettimanali – Incompatibilità con l'art. 44, co. 12 CCNL 1.9.1995 rideterminato dall'art 25, co. 2 CCNL 19.4.2004 – Diversa ratio delle due disposizioni volte a compensare l'una la mancata fruizione di riposo compensativo e l'altra la maggior gravosità del lavoro svolto in turni anche nel giorno festivo – Recente giurisprudenza di legittimità. Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
La ricorrente -alle dipendenze dell' convenuta con orario settimanale di 36 ore svolte su turni rotativi- ha sollevato doglianza in punto di diritto per aver svolto, negli anni di cui al ricorso, numerosi turni di lavoro in giorni festivi infrasettimanali senza fruire né del riposo compensativo, né della maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, così come previsto dall' ex art. 9 dell'Accordo 20.9.21, integrativo del CCNL Comparto Sanità del
7.4.1999, ribadito dall'art. 29 del successivo CCNL 2016-2018.
L' ha dedotto l'incompatibilità tra la suddetta disposizione e quella dell'art. 44, co. 12, CCNL 1.9.1995 rideterminato dall'art 25, co. 2 CCNL 19.4.2004, disposizione che, nel prevedere l'apposita indennità per i dipendenti che svolgono la prestazione lavorativa in turni rotativi, ha previsto una ulteriore apposita maggiorazione per il turno rotativo svolto in giorno festivo.
Dopo molti contrasti nella giurisprudenza di merito la questione è stata risolta da recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1505 del 25.1.2021; Cass. n.
6716 del 10.3.2021) ove la Corte Regolatrice ha affermato il principio di diritto secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
Il principio, già consolidato in più sentenze, appare condivisibile in ragione della diversa ratio che parrebbe ispirare le due disposizione contrattuali, l'una orientata, appunto, a compensare la maggior gravosità del lavoro concepito in base a turni rotativi, e vieppiù allorquando tali turni ricadano in giorno festivo,
l'altra a compensare la mancata fruizione di riposo compensativo del giorno festivo lavorato.
Per le ragioni anzidette il ricorso deve essere accolto nei sensi di cui al dispositivo sia sotto il profilo dell'an debeatur, sia sotto il profilo del quantum, non avendo l' sollevata eccezione alcuna né avuto riguardo ai giorni festivi nei quali la parte ricorrente ha analiticamente dedotto di aver lavorato, né con riferimento ai conteggi allegati al ricorso.
Le spese sono interamente compensate tra le parti in ragione della novità della questione risolta dalla Corte Regolatrice ancora in epoca recente.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, definitivamente pronunciando nel giudizio ragguagliato da epigrafe, così decide: accoglie il ricorso e per l'effetto, condanna l' , in persona del legale CP_3
rappresentante p.t. al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 798,52, oltre accessori come per legge;
compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Nocera Inferiore, 12.6.2025 IL GIUDICE d. L.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
C.F. , nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Nocera Inferiore (SA), residente in [...], rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'avv. Carmine Lanzara.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. con sede in alla via Nizza. CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Compensi ex art. 9 dell'Accordo 20.9.2001, integrativo del CCNL
Comparto Sanità del 7.4.1999, nonché ai sensi dell'art. 29, co. 6, del successivo CCNL 2016-2018, per prestazioni lavorative svolte in giorni festivi infrasettimanali – Incompatibilità con l'art. 44, co. 12 CCNL 1.9.1995 rideterminato dall'art 25, co. 2 CCNL 19.4.2004 – Diversa ratio delle due disposizioni volte a compensare l'una la mancata fruizione di riposo compensativo e l'altra la maggior gravosità del lavoro svolto in turni anche nel giorno festivo – Recente giurisprudenza di legittimità. Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
La ricorrente -alle dipendenze dell' convenuta con orario settimanale di 36 ore svolte su turni rotativi- ha sollevato doglianza in punto di diritto per aver svolto, negli anni di cui al ricorso, numerosi turni di lavoro in giorni festivi infrasettimanali senza fruire né del riposo compensativo, né della maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, così come previsto dall' ex art. 9 dell'Accordo 20.9.21, integrativo del CCNL Comparto Sanità del
7.4.1999, ribadito dall'art. 29 del successivo CCNL 2016-2018.
L' ha dedotto l'incompatibilità tra la suddetta disposizione e quella dell'art. 44, co. 12, CCNL 1.9.1995 rideterminato dall'art 25, co. 2 CCNL 19.4.2004, disposizione che, nel prevedere l'apposita indennità per i dipendenti che svolgono la prestazione lavorativa in turni rotativi, ha previsto una ulteriore apposita maggiorazione per il turno rotativo svolto in giorno festivo.
Dopo molti contrasti nella giurisprudenza di merito la questione è stata risolta da recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1505 del 25.1.2021; Cass. n.
6716 del 10.3.2021) ove la Corte Regolatrice ha affermato il principio di diritto secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
Il principio, già consolidato in più sentenze, appare condivisibile in ragione della diversa ratio che parrebbe ispirare le due disposizione contrattuali, l'una orientata, appunto, a compensare la maggior gravosità del lavoro concepito in base a turni rotativi, e vieppiù allorquando tali turni ricadano in giorno festivo,
l'altra a compensare la mancata fruizione di riposo compensativo del giorno festivo lavorato.
Per le ragioni anzidette il ricorso deve essere accolto nei sensi di cui al dispositivo sia sotto il profilo dell'an debeatur, sia sotto il profilo del quantum, non avendo l' sollevata eccezione alcuna né avuto riguardo ai giorni festivi nei quali la parte ricorrente ha analiticamente dedotto di aver lavorato, né con riferimento ai conteggi allegati al ricorso.
Le spese sono interamente compensate tra le parti in ragione della novità della questione risolta dalla Corte Regolatrice ancora in epoca recente.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, definitivamente pronunciando nel giudizio ragguagliato da epigrafe, così decide: accoglie il ricorso e per l'effetto, condanna l' , in persona del legale CP_3
rappresentante p.t. al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 798,52, oltre accessori come per legge;
compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Nocera Inferiore, 12.6.2025 IL GIUDICE d. L.