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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/12/2025, n. 1961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1961 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa IL Casale ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4705 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c. e vertente
T R A
nata il [...] a [...] ed ivi residente alla Parte_1
via Marzano n. 61, C.F.: e CodiceFiscale_1 Parte_2
nato il [...] a [...] e residente a[...] in CA
PI (AV), C.F.: , rappresentati e difesi dall'avv. Edonolfo CodiceFiscale_2
Nittolo, (C.F.:. ,), giusta procura a margine dell'atto di CodiceFiscale_3
citazione, elettivamente domiciliati come in atti
ATTORE
E in persona del legale rappresentante p.t. ing. Controparte_1 CP_2
nato a Giugliano in [...] il [...], C.F. ,
[...] CodiceFiscale_4
rappresentata e difesa dall'Avv.Tiziana Stemperini (C.F. ) CodiceFiscale_5
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, , elettivamente domiciliati come in atti
CONVENUTO
E (P.I. ) in persona del suo legale rappresentante p.t., CP_3 P.IVA_1
dott. rappresentata e difesa dall' avv. Teodoro Reppucci (C.F.: Controparte_4 [...]
), in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e C.F._6
risposta, elettivamente domiciliati come in atti
CONVENUTO
E
,P. in persona del dr. Controparte_5 PartitaIVA_2 CP_6
, nella qualità di procuratore speciale, giusta procura per Notaio dott.
[...] [...]
repertorio n. 13183, raccolta 6905 del 26/7/2016, rappresentata e difesa, in Per_1
virtù di procura a tergo dell'atto di citazione notificato, dall'avv. Francesco Perone (
C.F.: ), elettivamente domiciliati come in atti CodiceFiscale_7
CONVENUTO
E
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_7 [...]
, residente a [...], rappresentato e difeso C.F._8
giusta mandato rilasciato su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall' avv. Edgardo Silvestro (C.F.: ) CodiceFiscale_9
e dall'avv. Giuseppe Velotti (C.F.: ) ,elettivamente domiciliati CodiceFiscale_10
come in atti
CONVENUTO
NONCHE'
, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Controparte_8
Imprese di Treviso partita I.V.A. , in persona dei signori P.IVA_3 P.IVA_4
dott. , dott. , il primo quale Controparte_9 CP_10
Amministratore Delegato e Direttore Generale ed il secondo quale Dirigente, rappresentata e difesa in virtù di procura per Notar notaio Persona_2
in Treviso, del 18/12/2014, n. 186905 di rep. n. 30367 , dall'Avv. Vincenzo La Brocca
(C.F.: ), elettivamente domiciliati come in atti, CodiceFiscale_11
ZO CH NONCHE'
(GIA' ), codice fiscale Controparte_11 Controparte_12
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_5
dall'Avv. Paolo Vitiello (C.F.: , giusto mandato in calce CodiceFiscale_12
all'atto di citazione notificato, elettivamente domiciliati come in atti,
ZO CH
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate nei termini assegnati ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente si evidenzia che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente previo scardinamento dal ruolo della dott.ssa nella fase di precisazione CP_13
delle conclusioni. All'udienza del giorno 03/10/2025 sulle conclusioni delle parti la causa veniva trattenuta a sentenza con concessione dei termini ridotti alla metà ex art. 190 comma 2 c.p.c..
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
convenivano dinanzi al Tribunale di Avellino Controparte_5 Controparte_1
e l'ing. esponendo di essere
[...] CP_3 Controparte_14
comproprietari al 50% del fondo sito nel Comune di CA Irpinia (AV) località
“Porrece” (catasto terreni foglio 3 p.lle 451 e 452) . In data 08/01/2014 la CP_5
comunicava l'inizio dei lavori di urbanizzazione primaria e di realizzazione di stazione radio base ubicata sul fondo sito anch'esso nel Comune di CA Irpinia
(AV) località “Porrece” (catasto terreni foglio 3 p.lla 757). La per l'esecuzione dei lavori nominava quali imprese appaltatrici la CP_5 CP_1
la e la . Gli attori deducevano che in Parte_3 Parte_4 Parte_5
occasione di detti lavori venivano utilizzati grossi mezzi meccanici e per permettere il transito degli stessi venivano stati realizzati sbancamenti, movimenti terra, riempimento con strato misto di pietrisco per consentire l'accesso la fondo interessato con conseguente stravolgimento dei luoghi ein particolar modo del terreno di essi che mai avevano autorizzato detto accesso che pertanto si rivolgevano alle Parte_1
Autorità. I Carabinieri di Montefredane constatavano l' accesso di una grossa gru su una via con divieto. Gli attori lamentavano rilevanti danni per cui esperivano ATP. Il
CTU nominato , geom. a seguito di sopralluogo confermava la Persona_3
sussistenza dei danni ed alterazioni sul suolo lamentati consistenti in immissione in una striscia di fondo degli istanti;
stravolgimento del deflusso delle acque piovane e deviazione delle acque di ruscellamento;
Immissione nel fondo di una parte di materiale depositato sulla via comunale misto a fango, detriti, ceppaie e sterpaglie;
Sconnessioni del ciglio stradale con invasione di superficie stimata di circa mq 138,80., quantificando i danni nella misura di € 1.000 per indennità di occupazione, € 2.000 per danno esistenziale morale ed €7.861,00 per costi rispristino. Non pervenendo alcuna offerta risarcitoria gli attori attivavano la procedura di negoziazione assistita con esito negativo.
Gli attori, ritenuta la responsabilità degli appaltatori e ex art. 1669 cc, CP_1 CP_3
del direttore dei lavori e del committente anche ex art.2043 cc. così concludevano:
“accogliere la domanda di parte attorea, in quanto fondata in fatto e in diritto;
; in conseguenza, per tutti i motivi indicati, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della (p.iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_6
rappresentante p.t., con sede in Evangelista Torricelli, n. 5, in Spoleto (PG), cap. 06049, quale impresa appaltatrice dei lavori;
ovvero della (p.iva ), CP_3 P.IVA_1
in persona del legale rappresentate p.t., con sede in C.so Magenta, n. 83, in Milano, cap. 20124, quale impresa appaltatrice dei lavori;
ovvero dell'ing. Controparte_14
(C.F. ), nato a Napoli in [...]03.1974 e residente in via
[...] C.F._13 dei Mille n. 9 in Nola (NA) - cap. 80035, quale direttore dei lavori;
ovvero della
(p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_5 P.IVA_7
con sede legale in via Gaetano Negri, n. 1, in Milano (MI) - cap. 20123, quale impresa committente, o in solido tra loro o alternativamente o in via concorrente, ciascuno in ragione del proprio titolo come per legge, nella produzione dell'evento dì danno de quo;
- per l'effetto, condannare i suddetti convenuti, ciascuno per le proprie competenze e per quanto di ragione, secondo le rispettive responsabilità, e/ o Controparte_1
e/o l'Ing. e/o CP_3 Controparte_7 Controparte_5
all'integrale risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, subiti e subendì dagli istanti, e quindi al pagamento in favore della sig.ra nata il [...] Parte_1
a CA PI (AV) e del sig. nato il 25/09/ 1934 a Parte_2
LE (AV):
I. della somma di Euro 7.861,61 (Settemilaottocentosessantuno/61) per le opere ed i costi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi, come indicati in contabilità redatta dal CTU nominato nella ATP;
II. alla quale si aggiungano le ulteriori somme, determinate congiuntamente per entrambi gli attori in via forfettaria, dì euro 1.000,00 (Mille/00) per indennità da occupazione temporanea, salvo diversa disposizione del Giudice adito e dì euro
2.000,00 (Duemila/00) per danno morale ed esistenziale per il mancato o normale utilizzo della proprietà, così come quantificate dal nominato CTU e proposte dì valutare in via equitativa, salvo diversa disposizione del Giudice adito – ovvero le diverse somme, maggiori o minori che il Giudice adito riterrà di giustizia e secondo equità, e comunqe entro l'importo di euro 14.000,00 (Quattordicimila/00).
- In ogni caso, con condanna dei suddetti convenuti, ciascuno per le proprie competenze e per quanto di ragione, secondo le rispettive responsabilità, al pagamento di interessi e rivalutazione dal dì del fatto sino al soddisfo, e comunque contenute entro l'importo di euro 14.000,00 (Quattordicimila/00).
- in ogni caso, con condanna dei suddetti convenuti, ciascuno per le proprie competenze e per quanto di ragione, secondo le rispettive responsabilità, al pagamento delle spese, competenze ed onorari della presente procedura e della procedura per ricorso per accertamento tecnico preventivo esperito (costi sostenuti, spese di CTU e competenze legali), con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93
c.p.c. per averne fatto anticipo.”
Instauratosi il contraddittorio si costituiva la contestando in toto la Controparte_1
domanda attorea.
Preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per non avere posto in essere alcuna delle attività dannose di cui all'atto di citazione.
Rilevava che i lavori erano stati debitamente assentiti dalle competenti autorità, debitamente ultimati come dato atto da e consistevano nella realizzazione di CP_5
una platea di cemento sui cui poi dovevano essere ancorati dei plinti in ferro per sostenere l'antenna . La parte di lavori svolti dalla è consistita nella sola CP_5 CP_1
realizzazione della piattaforma in cemento m.5x5 su cui poi era stata montata l'antenna.
La fornitura ed il montaggio dell'antenna di trenta metri erano stati realizzati dalla che si è occupata di tutta la carpenteria metallica pesante ovvero la Controparte_15
costruzione della struttura portantenna che ovviamente prevede l'utilizzo di gru e grossi automezzi, la parte telefonica dalla CP_3
La convenuta precisava di essersi avvalsa della strada comunale e del passaggio in essere che consentiva il transito degli autoveicoli e di non aver utilizzato grossi automezzi.
Quanto al lamentato danno contestava la perizia del CTU nella parte in cui si affermava che lo stato dei luoghi era stato “modificato” o meglio “alterato” tra l'incarico ed il sopralluogo atteso che il CTP degli attori a pag.1 delle note integrative del 2/9/2014 dava atto che c'era stato “il ripristino della sede stradale mediante
l'eliminazione del dislivello tra la sede stradale e l'accesso la fondo ”. Parte_1
Anche il CTU a pag. 13 della relazione scrive che “al momento del sopralluogo
(10/9/2014) sia la via comunale Ugo Foscolo che la proprietà dei ricorrenti, occupata dal materiale sopra descritto risultavano ripuliti del medesimo materiale di pietrame calcareo depositato sopra riportato, per cui lo stato dei luoghi è risultato alterato dopo la data del ricorso, cioè 10/7/2014” per cui alcun ripristino andava ulteriormente eseguito.
Altrettanto infondata riteneva la quantificazione di una indennità di occupazione di 34 mq di terreno (bosco irraggiungibile in mezzo ai monti) per giorni 10 ove non c'erano colture in essere né sarebbero state impiantate, trattandosi di bosco così come la quantificazione del danno esistenziale.
In ogni caso chiedeva la chiamata in causa della , oggi Controparte_16
Controparte_17
), Via Traiano 18, 20149 Milano, per essere manlevata da ogni
[...]
eventuale “dovuto” nei confronti degli attori.
La convenuta pertanto così concludeva:
“1-in via preliminare, accertare e dichiarare per le argomentazioni svolte in narrativa il difetto di legittimazione passiva della e, per l'effetto, disporne la Controparte_1
immediata estromissione dal giudizio;
2-sempre in via preliminare, in ipotesi di mancata estromissione dal giudizio, autorizzare la chiamata in causa e fissare altra data di udienza per consentire la chiamata in causa di , oggi Controparte_16 [...]
( ), Via Traiano 18, Controparte_17 Controparte_17
20149 Milano, per essere manlevata da ogni eventuale “dovuto” nei confronti degli attori;
3-nel merito, rigettare ogni pretesa avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni svolte in narrativa;
4-con vittoria di spese competenze oltre accessori di legge”.
Si costituiva la che in via preliminare eccepiva il mancato rispetto del CP_3
principio del contraddittorio tra le parti nel procedimento cautelare di Accertamento
Tecnico Preventivo ex art. 696 e ss. c.p.c. , cui la non era stata chiamata a CP_3
partecipare, e la conseguente nullità dello stesso. Eccepiva altresì il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita ex art. 3, comma 1, del D.L.
132/2014, convertito in L. 162/201. Eccepiva infine la propria la carenza di legittimazione passiva per essere unici ed eventuali legittimati passivi la
[...]
nonché l'ing. (quale direttore dei lavori), CP_1 Controparte_7
nonché la (quale impresa committente di lavori) atteso Controparte_5
l'Accordo Quadro sottoscritto con la veva ad oggetto solo Controparte_5
ed esclusivamente “la fornitura e posa in opera di strutture portantenne destinate alla realizzazione delle stazioni radio base”.
In via meramente subordinata, nel merito, la convenuta precisava che, CP_3
nel caso di specie, non sussisteva alcuna responsabilità dell'impresa appaltatrice ai sensi degli artt. 1669 e 2043 c.c.. per non aver prodotto i lamentati danni.
Contestava inoltre l'esosità della quantificazione dei danni. In ogni caso chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della Compagnia Assicurativa
[...]
e così concludeva: Controparte_18
“1. In via preliminare, dichiarare il mancato rispetto del contraddittorio tra le parti nel procedimento cautelare di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c.; dichiarare la nullità degli atti istruttori compiuti prima dell'integrazione del contraddittorio;
dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
2. In via preliminare, dichiarare l'IMPROCEDIBILITÀ della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita ex art. 3, comma 1, D.L. 132
/2014, conv. in L. 162/2014.
3. Sempre in via preliminare, disporre ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 269 c.p.c. il differimento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione in garanzia della in persona Controparte_18
del suo legale rappresentante p.t., con sede legale in 31021 - Mogliano Veneto (TS) alla via Marocchesa n. 14, al fine di estendere alla stessa la domanda attorea e, comunque, per manlevare essa da ogni dovuto nei confronti degli istanti. CP_3
4. Nel merito e preliminarmente dichiarare il difetto di legittimazione passiva della e per l'effetto disporre la sua estromissione dal presente giudizio;
CP_3 5. In subordine, sempre nel merito, dichiarare l'infondatezza della domanda attorea non ricorrendo nei fatti esposti alcun profilo di responsabilità civile della convenuta
CP_3
6. In via ancora più gradata e, nel merito; nella denegata ipotesi in cui l'adito giudicante ritenga passivamente legittimata e responsabile per l'evento lesivo la n relazione al presente giudizio: CP_3
- manlevare la ed estendere la domanda attorea alla CP_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a Controparte_18
garantire la convenuta contro gli effetti dell'eventuale accoglimento della domanda attorea e, per l'effetto condannare la medesima Società assicurativa al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore dei sig.ri
; Parte_1
- in via ancora più gradata, comunque, manlevare la dal pagamento CP_3
di tutto quanto risulterà dovuto agli attori per il danno subito dal sinistro de quo e, per l'effetto condannare la in persona del legale Controparte_18
rappresentante pro tempore, tenuta a garantire la convenuta contro gli effetti dell'eventuale accoglimento della domanda attorea, a rivalere la i CP_3
tutte le somme che, eventualmente, fosse tenuta a pagare agli attori per l'evento lesivo de quo.
7. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Si costituiva altresì l'ing. impugnando e contestando la Controparte_14
domanda attorea ed eccependo in via preliminare, nei confronti di ognuna delle parti in causa, le verificate decadenza e prescrizione delle azioni ex art. 2226 c.c..
Precisava di aver ricevuto incarico da di svolgere le attività di Controparte_5
progettazione strutturale e Direzione Lavori per Lavori di realizzazione dell'impianto
Stazione Radio Base per Telefonia Mobile Cellulare Telecom Italia S.p.A. individuata dalla sigla “AV2C - LE".
Il progetto architettonico dell'intervento a firma del geom. era stato CP_19
assentito mediante comunicazione della Committente al Comune Controparte_5 di CA PI (AV) prot. 1686 del 12.04.2013 ai sensi degli art. 86 comma 3 e 90 comma 1 del D.Lgs. 259/03 nonché ad esito del parere tecnico favorevole rilasciato dalla prot. n.0041487/2013 del 31.07.2013 e dell'Autorizzazione rilasciata Pt_6
dalla Comunità Montana Partenio – Valle di Lauro n.3760 del 14.06.2013. Il progetto delle strutture redatto dal convenuto era stato autorizzato dal competente CP_14
ufficio provinciale del Genio Civile di Avellino con Autorizzazione Sismica n.72611 del 26.11.2013.
Sottolineava quindi la estraneità della Direzione Lavori ai danni lamentati desumibile anche dal comportamento degli attori i quali non hanno ritenuto di consentirgli di partecipare al procedimento e alle attività relative all'Accertamento Tecnico
Preventivo ex art. art. 696 cpc. , eccependo comunque il mancato rispetto del principio del contraddittorio tra le parti e la conseguente nullità dell'ATP.
Concludeva quindi per l'inammissibilità e comunque per il rigetto della domanda con tutte le conseguenze di legge.
Autorizzate le chiamate in causa, si costituiva la che Controparte_11
preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto di citazione carente dei requisiti di cui all'art. 163 ,comma 3,4,5 e art. 164 c.p.c. Impugnava e disconosceva tutta la documentazione prodotta dagli attori in copia fotostatica, contestandone la conformità rispetto all'originale.
Nel merito contestava il fatto storico e il quantum richiesto e concludeva per l'accoglimento delle eccezioni preliminari e nel merito per il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva infine che impugnava la documentazione versata in Controparte_8
atti da tutte le parti in causa associandosi a tutte le eccezioni preliminari sollevate dall'assicurata e a tutte le difese svolte nel merito, che faceva proprie e in CP_3
particolare l'eccezione di nullità della CTU redatta nell'ambito del procedimento ex art. 696 c.p.c. per violazione del contraddittorio nonché l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato invito alla stipula di una accordo di negoziazione assistita. Faceva altresì propia l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della CP_3
atteso che gli interventi indicati quali causa dei lamentati danni non erano stati
[...]
da essa realizzati rientrando nella competenza della con Controparte_1
conseguente richiesta di estromissione dal giudizio.
Nel merito, contestava integralmente la domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto eccependo per di più l'intervenuta prescrizione di ogni e qualsivoglia diritto degli istanti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1669 c.c..
Contestava altresì la richiesta risarcitoria e in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda nei confronti della CP_3
chiedeva che il diritto alla manleva fosse delimitato alla stregua delle pattuizioni intervenute tra le parti, con applicazione della franchigia e dello scoperto previsti e così concludeva:
“In via preliminare: 1) dichiarare la carenza di legittimazione passiva della CP_3
e, per l'effetto, di
[...] Controparte_8
2) con vittoria di spese e competenze di lite;
Nel merito: in via principale: 1) dichiarare prescritto ogni e qualsivoglia diritto degli istanti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1669 c.c., stante il decorso del termine annuale di prescrizione decorrente dalla scoperta;
2) in ogni caso, rigettare la domanda attorea, così come formulata in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
3) sempre vinte spese e competenze di lite;
in subordine: 4) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda proposta nei confronti della contenere il diritto di CP_3
quest'ultima alla manleva entro i limiti e condizioni di polizza;
5) compensate spese e competenze di lite.
Assegnati i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c., all'esito del deposito delle memorie istruttorie veniva ammessa ed espletata la prova orale richiesta dalle parti. Terminata la fase istruttoria e acquisito il fascicolo di ATP R.G. n. 3455/2014, la causa all'udienza del 03/10/2025 veniva trattenuta a sentenza con concessione dei termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c..
DIRITTO
Preliminarmente il Tribunale ritiene infondate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dalle parti e accoglie il principio della responsabilità solidale tra tutti i soggetti convenuti.
In materia di illecito civile ex art. 2043 c.c. causato dall'esecuzione di opere, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che il committente è responsabile, ai sensi dell'art. 2049 c.c. per i danni provocati dai suoi dipendenti/preposti (ove si configuri un rapporto di preposizione, in un'ottica estensiva anche al committente dei lavori di appalto) o, in ogni caso, risponde per culpa in eligendo o culpa in vigilando, specialmente ove si tratti di opera potenzialmente dannosa o complessa, con onere di prova liberatoria a suo carico (Cass. civ., Sez. III,
n. 2486/2016; Sez. III, n. 25000/2021). nella sua qualità di CP_5
committente dei lavori e beneficiaria dell'impianto, è quindi pienamente legittimata passiva. Inoltre risulta che in qualità di concessionaria, indica Controparte_5
quale D.L. l'ing. ,_ comprovando, quindi, il diretto Parte_7
controllo e la direzione della committente sui lavori.
Le imprese appaltatrici e sono responsabili in via Controparte_1 CP_3
diretta e principale per i danni derivanti dalla cattiva esecuzione dell'opera, secondo il generale principio del neminem laedere, avendo la materiale disponibilità del cantiere e la concreta esecuzione dei lavori. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva è pertanto respinta.
Il Direttore dei Lavori ing. risponde per i danni causati Controparte_7
a terzi quando non ha esercitato correttamente la sua funzione di alta sorveglianza e controllo sulla corretta esecuzione del progetto e sulle modalità operative, astenendosi da impartire ordini esecutivi, ma verificando che l'appaltatore agisca correttamente per non arrecare danno a terzi (Cass. civ., Sez. II, n. 23789/2017). La sua responsabilità concorre con quella degli altri soggetti ove sia accertata una sua omissione o negligenza. “Il Direttore dei lavori ha la responsabilità non solo per i vizi e le difformità che incidono sull'opera finale, ma anche per l'illecito extracontrattuale derivante dalla negligenza della sua attività di vigilanza e coordinamento che abbia cagionato danni a terzi.” (Cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 24803 del 22 dicembre
2015). Nel caso in esame, il D.L., in concorso con gli appaltatori e il committente è corresponsabile dei danni a terzi per non aver esercitato la dovuta vigilanza affinché i lavori fossero eseguiti con le cautele necessarie a prevenire il danno al fondo degli attori.
In virtù del concorso di condotte che hanno portato al medesimo evento dannoso tutti i convenuti sono obbligati in solido al risarcimento, ai sensi dell'art. 2055 c.c., fermo restando il diritto di regresso tra i condebitori in base al grado di colpa.
Il Tribunale rigetta l'eccezione di nullità/inopponibilità della relazione di ATP sollevata dall cui si è associata la terza chiamata in causa Controparte_20 Controparte_8
e da e accoglie la tesi attorea in ordine alla sua
[...] Controparte_7
utilizzabilità come prova atipica.
La giurisprudenza di legittimità, Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 8496 del 24 marzo 2023 ha recentemente stabilito che: "La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo." Con tale pronuncia, la
Suprema Corte ha superato il precedente orientamento di stretta inopponibilità, stabilendo che le risultanze peritali dell'ATP non hanno valenza di prova legale piena nei confronti del non partecipante, ma possono essere utilizzate come prova atipica ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., liberamente valutabile dal Giudice.
Nel caso di specie, la relazione di ATP, regolarmente acquisita agli atti e discussa nel contraddittorio del giudizio di merito, si salda con il riscontro documentale dei Vigili Urbani e Carabinieri di Montefredane e con la mancata produzione di prove contrarie da parte dei convenuti. Essa costituisce pertanto elemento probatorio idoneo a fondare il convincimento del Giudice in merito all'esistenza e all'entità dei danni.
Il Tribunale rigetta altresì l'eccezione di decadenza e prescrizione ex art. 2226 c.c. sollevata dal D.L. atteso che gli attori, nella fattispecie,sono terzi estranei al contratto di appalto stipulato tra e le imprese esecutrici. I danni non consistono in vizi CP_5
o difformità dell'antenna in sé, ma in lesioni patrimoniali subite dal fondo di proprietà degli attori, provocate durante l'attività esecutiva dell'appalto.
La giurisprudenza è univoca nell'affermare che la disciplina speciale di cui all'art. 2226
c.c. è applicabile solo al rapporto tra le parti del contratto. Quando l'azione di risarcimento è esercitata dal terzo danneggiato, come nel caso in esame, trova applicazione la regola generale della responsabilità aquiliana prevista dall'art. 2043
c.c., in base al principio del neminem laedere . “In tema di appalto, i danni cagionati a terzi durante l'esecuzione dell'opera non configurano vizi o difformità di quest'ultima, sicché la relativa azione di risarcimento, proposta dal terzo danneggiato, non è soggetta alla disciplina speciale dettata dall'art. 2226 cod. civ. bensì alla disciplina generale di cui all'art. 2043 cod. civ., con la conseguenza che ad essa non si applicano i termini di decadenza e prescrizione ivi previsti, bensì il termine di prescrizione quinquennale dettato dall'art. 2947 cod. civ.” (Cfr. Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 815 del 19 gennaio
2007; conforme Cass. Civ., Sez. VI-3, Ordinanza n. 25067 del 16 ottobre 2017).
Il Tribunale infine dà atto che è stato ritualmente espletato il procedimento di negoziazione assistita ex art. 3, comma 1, del D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014.
Venendo al merito della controversia è provato che la proprietà degli attori, a seguito dei lavori di realizzazione dell'impianto stazione radio-base “AV2C – LE” sul fondo limitrofo in CA, Catasto Terreni fg. 3, p.lla 757, confinante col fondo attoreo (fg.3, p.lle 451 e 452) da parte di abbia subito danni. CP_5
Sia dall'annotazione di servizio dei CC di Montefredane che dalla relazione peritale redatta dal CTU nell'ambito dell'ATP, risulta che le imprese incaricate da per CP_5
l'installazione dell'antenna “ si sono avvalse di grandi automezzi meccanici, che per consentirgli di accedere al sito dei lavori, posto ad una quota più alta di circa m.1,50 rispetto alla via comunale Ugo Foscolo, hanno realizzato una massicciata stradale composta da pietrame calcareo, su un tratto di detta via comunale e sulla rampa di accesso al fondo di installazione dell'antenna, in corrispondenza del fondo di proprietà dei ricorrenti. Per l'esecuzione della detta massicciata, parte del materiale di pietrame calcareo ha invaso anche la proprietà dei ricorrenti, lungo il confine con la Via comunale Ugo Foscolo, per una striscia avente una lunghezza di circa m.16,50 e una larghezza di circa m.2,00 ostruendo altresì un accesso esistente sul fondo dei ricorrenti
(come riportato nella CTP), occupando una superficie di mq.34,40. Inoltre, lungo il confine della proprietà dei ricorrenti, sul ciglio stradale, è presente una palizzata in legno a sostegno del materiale calcareo depositato, dato il dislivello tra il fondo dei sigg. e la Via comunale Ugo Foscolo, posta ad una quota più alta di corca Parte_1
m. 1,30”. Il CTU rilevava altresì che “Dette opere, hanno comportato un'alterazione dello stato dei luoghi, che con il verificarsi delle piogge stagionali, talvolta molto intense e copiose, ha modificato il normale deflusso delle acque piovane, in quanto queste ultime, non potendo più scorrere liberamente sulla detta via comunale, data la pendenza della stessa, si è riversata nel fondo dei ricorrenti, facendo defluire anche materiale di pietrame calcareo misto a terra e fango, detriti, rami e ceppaie, provocando altresì, sconnessioni del ciglio stradale, invadendo una superficie stimata di circa mq
138,80 “.
Il CTU inoltre accertava che dalla data di presentazione del ricorso alla data del sopralluogo lo stato dei luoghi era stato modificato, come risultante dai vari rilievi fotografici, risultando l'area de qua ripulita dal pietrame.
In ogni caso ai fini del ripristino e bonifica del fondo quantificava una spesa di €
7.861,00.
Tale quantificazione, basata su criteri tecnici di ripristino e riparazione, è stata adeguatamente contestata nel merito dai convenuti.
Difatti, come sopra anticipato il CTU evidenzia che all'atto del sopralluogo 02/09/2014
c'era stato “il ripristino della sede stradale mediante l'eliminazione del dislivello tra la sede stradale e l'accesso la fondo ” e ancora che “al momento del Parte_1
sopralluogo (10/9/2014) sia la via comunale Ugo Foscolo che la proprietà dei ricorrenti, occupata dal materiale sopra descritto risultavano ripuliti del medesimo materiale di pietrame calcareo depositato sopra riportato, per cui lo stato dei luoghi è risultato alterato dopo la data del ricorso, cioè 10/7/2014”.
Risultando di conseguenza già eliminato il pregiudizio all'epoca del sopralluogo, peraltro confermato anche dallo stesso CTP degli attori nella sua relazione, e in mancanza della descrizione di ulteriori danni o della necessità di ulteriori interventi, tale voce di danno non può essere riconosciuta.
Dalla relazione emerge altresì la determinazione della occupazione diretta sine titulo, protrattasi per 8 mesi per cui è stata determinata un'indennità in via equitativa di €
1.000,00 e infine un danno morale/esistenziale derivante dal mancato utilizzo della proprietà quantificato equitativamente in € 2.000,00.
In merito a tali due ultime voci di danno si osserva quanto segue.
In caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno da mancato utilizzo è un danno in re ipsa (presunto), ma la sua quantificazione deve avvenire sulla base del valore locativo di mercato del bene o al massimo in base al valore di mercato dell'immobile così come determinato dal CTU che ha rilevato che l'indennità di occupazione temporanea, come nella fattispecie, è pari a ½ dell'indennità di esproprio per ogni anno e a 1/144 per ogni mese risultando, da tale conteggio una indennità di €
19,11, aumentata, per l'irrisorietà della somma a € 1.000,00 in via equitativa.
Orbene la liquidazione in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., è ammessa solo quando il danno è certo nella sua esistenza ma non può essere provato nel suo preciso ammontare.
La scelta del CTU di disattendere il proprio calcolo analitico in quanto ritenuto irrisorio per liquidare una somma superiore basandosi sull'equità, costituisce una eccessiva discrezionalità. La funzione dell'equità non è quella di "rivalutare" un danno oggettivamente basso per renderlo più congruo alle aspettative, ma di colmare una lacuna probatoria. Se il valore effettivo è € 19,11, l'equità non può essere usata per moltiplicare tale valore a piacimento.
La quantificazione del danno per occupazione illegittima deve quindi essere ancorata ai dati di mercato. Non essendoci prova di un danno maggiore rispetto a quello calcolato analiticamente, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1226
c.c. con un tale scostamento.
Quanto al danno non patrimoniale il CTU ha liquidato € 2.000,00 per danni morali per il mancato utilizzo del fondo da parte degli attori.
Il danno non patrimoniale (comprensivo del danno morale) è risarcibile solo nei casi previsti dalla legge (art. 2059 c.c.). Nella responsabilità extracontrattuale ex art. 2043
c.c., ciò include il danno derivante da reato e il danno da lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti.
Nella specie la mera limitazione del godimento di un bene immobile (lucro cessante o danno emergente) rientra tipicamente nel danno patrimoniale o, al più, nel danno esistenziale se causa un grave peggioramento delle abitudini di vita.
Ma affinché sia risarcibile il danno morale in relazione a un bene è necessario provare che il mancato utilizzo abbia determinato una lesione seria di un interesse costituzionalmente protetto. La semplice limitazione del godimento, non accompagnata da prova di un effettivo e grave turbamento psichico o lesione della salute, non configura di per sé un danno morale risarcibile in via autonoma.
Gli attori non hanno fornito prova specifica e circostanziata della lesione dei diritti inviolabili della persona conseguente al mancato utilizzo del fondo per cui tale danno di € 2.000,00 non è provato e non è risarcibile.
La domanda attorea deve pertanto essere rigettata.
SUL REGIME DELLE SPESE
Tenuto conto della vicenda e del disagio comunque patito dagli attori a causa della condotta dei convenuti, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico,
Dr.ssa IL Casale, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 4705/2018 del R.G.A.C. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
RIGETTA le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti.
RIGETTA la domanda attorea;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio
Così deciso in data 11 dicembre 2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa IL Casale