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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 25/11/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ORISTANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA in funzione di GIUDICE DEL LAVORO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia previdenziale iscritta al n. 1039/2023 R.L.P.A.
promossa da:
, elettivamente domiciliata in presso la società Studio Parte_1
Legale FO e IN nella persona dell'avv. Antonio Roberto FO CP_1 che la rappresenta e difende per procura alle liti in atti.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_2
in persona del pro
[...] Controparte_3 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ARAGONI LUIGI per procura alle liti indicata in atti, elettivamente domiciliato in Oristano, via E. Lussu n° 2.
RESISTENTE
OGGETTO: Indennizzo per danno biologico da malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/12/2023, ritualmente notificato, Parte_1
evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Oristano l ,
[...] CP_2 affermando di essere affetto da malattia invalidante (protrusioni discali multiple del tratto lombare) di cui sosteneva l'origine lavorativa, chiedendo la condanna
1 dell assicuratore resistente all'indennizzo del danno biologico dalla stessa CP_4 derivato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 23.02.2000 n° 38.
Esponeva in particolare che la malattia era stata determinata, in tutto o in parte, dalle mansioni lavorative espletate, nei periodi e secondo le modalità descritte in ricorso, cui per brevità si rinvia.
L , costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda per CP_2 infondatezza, come meglio precisato nella memoria difensiva, affermando che parte ricorrente non aveva diritto alla prestazione richiesta, in quanto la lamentata patologia non aveva natura professionale.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio.
Depositata la relazione peritale, all'udienza del 25 novembre 2025 la causa veniva decisa con sentenza recante contestuale motivazione.
La domanda é fondata.
Com'è noto, trattandosi di malattia professionale cosiddetta non tabellata, è onere del ricorrente fornire la prova della sua origine professionale, come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18 febbraio 1988, e dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto.
La giurisprudenza ha inoltre precisato che in materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art.
41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, in forza del quale va riconosciuta
l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento (Corte di Cassazione – Sezione
Lavoro – sentenza 07 maggio 2013 n. 10565).
Nel caso di specie l'istruttoria della causa ha consentito di accertare il nesso causale tra le prestazioni lavorative svolte da e la Parte_1 patologia successivamente in sorta, che ha determinato il danno biologico accertato dalla c.t.u. espletata.
La prova testimoniale assunta nel corso del giudizio ha infatti confermato lo svolgimento delle mansioni lavorative descritte in ricorso, di cui appare del tutto evidente l'idoneità a cagionare, in tutto o in parte, la patologia lamentata dal ricorrente. Le dichiarazioni rese dai testimoni si intendono qui, per brevità, integralmente richiamate.
2 Il consulente nominato, Dott. , dopo una dettagliata analisi Persona_1 delle condizioni di parte ricorrente, ha risposto al quesito formulatogli nel senso seguente:
“.....La signora è affetta da patologia artrosica Parte_1 degenerativa del rachide lombare con restringimento del canale, protrusioni ed ernie discali pluri-livello, sofferenza radicolare strumentalmente dimostrata.
All'esame obiettivo della visita odierna si è rilevato rigidità dolorosa del tratto lombare con escursioni ridotte di circa ¼. Dalla comparazione dei referti delle
R.M. lombari in atti del 27.04.2012 del 16.11.2022 è evidente un notevole peggioramento dello stato artrosico degenerativo del rachide lombare che giustifica la sintomatologia obiettivata e danno biologico che quantifico nella misura del 8% sin dalla data di presentazione della domanda. Questa valutazione è condivisa dal Dott. . Ho utilizzato per il riconoscimento il Parte_2 suddetto valore di invalidità il codice tabellare 213. Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti. “In particolare la decorrenza dalla domanda di revisione del 17.01.2023”.
La domanda viene pertanto accolta, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 13, comma 2°, del Decreto Legislativo 23.02.2000 n° 38 per l'indennizzo, in conto capitale, del danno biologico subito da , sulla base delle Parte_1 ragioni indicate nella relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata, che si intende qui integralmente riportata, e che si condivide in quanto correttamente argomentata ed immune da vizi logici, scientifici o metodologici.
L viene pertanto condannata alla corresponsione dell'indennizzo CP_2 richiesto, unitamente agli interessi legali decorrenti dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda di revisione del 17/01/2023 e sino al saldo effettivo.
L viene infine condannata, ai sensi dell'art. 91 CPC, al pagamento delle CP_2 spese di lite, liquidate come da dispositivo, e di quelle di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, visti gli artt. 442 ss. CPC:
3 Dichiara che ha diritto all'indennizzo in conto Parte_1 capitale previsto dall'art. 13, comma 2°, D. Lgs. 23.02.2000 n° 38, per il danno biologico subito in conseguenza della malattia professionale descritta in ricorso, nella misura del 8%, e condanna l resistente al pagamento della CP_2 prestazione, decorrente dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di revisione del 17.01.2023, determinata nella misura di legge, unitamente ai ratei scaduti maggiorati agli interessi legali decorrenti dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda di revisione del 17/01/2023 e sino al saldo.
➢ Condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida in € CP_2
3.000,00 per onorari, oltre le spese generali nella misura del 15%, CPA e
I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione a favore dello Studio
Legale FO IN ST dichiaratosi antistatario di parte ricorrente, CP_1 nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidato con separato decreto.
Oristano, addì 25 novembre 2025
Il Giudice
Dott. ssa Elisabetta Sanna
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