Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 05/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 703/2013 R.G.A.C. Trib. Melfi
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 703/2013 R.G.A.C. Trib. Melfi,
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso al G.E., Parte_1 depositato il 31 Gennaio 2013, dall'Avv. Emanuele BRUNETTI, nel cui studio è elett.te dom.to;
OPPONENTE
E ora in persona del Controparte_1 Controparte_2
l.r. p.t.;
OPPOSTA contumace ora in persona del l.r. p.t.; Controparte_3 Controparte_4
OPPOSTA contumace
in persona del l.r. p.t.; Controparte_5
OPPOSTA contumace ora e, per essa, Controparte_6 Controparte_7 [...] quale mandataria della in Controparte_8 Controparte_8 persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti (cfr. la comparsa di costituzione e risposta), dall'Avv. Luigi SINISI, nel cui studio è elett.te dom.ta;
OPPOSTA già in persona del l.r. p.t.; Controparte_9 CP_10
OPPOSTA contumace in persona del l.r. p.t.; Controparte_11
OPPOSTA contumace
Avv. Mauro Francesco, che si difende di persona, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., CP_12 con elezione di domicilio nel proprio studio;
1
OPPOSTO
in Controparte_13 persona del l.r. p.t.;
OPPOSTA contumace
CP_14
OPPOSTO contumace
CP_15
OPPOSTO contumace già già Controparte_16 Controparte_17 [...]
, in persona del l.r. p.t.; Controparte_18
OPPOSTA contumace
, in persona Controparte_19 del l.r. p.t.;
OPPOSTO contumace in persona del l.r. p.t.; Controparte_20
OPPOSTA contumace
CP_21
OPPOSTO contumace in persona del l.r. p.t.; Controparte_22
OPPOSTA contumace
Controparte_23 in persona del l.r. p.t.;
OPPOSTA contumace
DI CP_24
OPPOSTO contumace in persona del procuratore Controparte_25 Controparte_26
la quale si costituisce attraverso il legale rappresentante pro tempore, Sig.
[...] Per_1
( agisce quale cessionaria del credito dalla
[...] Controparte_25 CP_27
a sua volta cessionaria dalla
[...] Controparte_8
, rapp.ta e difesa, giusta procura allegata alla comparsa d'intervento, dagli Avv.ti
[...]
Raffaele ZURLO ed Andrea ORNATI, del Foro di La Spezia, senza elezione di domicilio nel circondario;
INTERVENTORE
avente ad oggetto: Opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. debitore esecutato nella procedura di esecuzione immobiliare n. Parte_1
37/1985 R.G. Es. Imm. Trib. Melfi (riunita alla n. 39/1987), proponeva, innanzi al G.E., con
2 N. 703/2013 R.G.A.C. Trib. Melfi
ricorso depositato il 31 Gennaio 2013, un'opposizione agli atti esecutivi, nel contempo qualificando, altresì, il mezzo quale actio nullitatis.
Il 3 Dicembre 1985, dietro istanza del gli era stato notificato un Controparte_1 atto di pignoramento, che colpiva, tra gli altri beni, la «quota parte» del fondo in , in CP_13 catasto al fol. 19, p.lle 1, 2 e 74.
L'esatta indicazione dei beni pignorati era pretesa dall'art. 555 c.p.c., e la violazione di tale prescrizione produceva l'inesistenza del pignoramento.
Egli, peraltro, era proprietario dell'intero.
Il lotto, formato in seno alla procedura esecutiva, era stato, come egli aveva appreso,
sinanche aggiudicato.
2. Il G.E. rigettava la domanda di sospensione: egli richiamava Cass. civ., Sez. III,
4.12.1998, sent. n. 12315, che aveva escluso l'inesistenza del pignoramento pur laddove non fosse precisata l'ampiezza della quota;
menzionava un precedente provvedimento, reso dal medesimo Tribunale, già sfavorevole, sul punto, all'esecutato; reputava tardiva l'opposizione agli atti esecutivi.
Il G.E. condannava, altresì, il alle spese di lite, ed assegnava il termine per Pt_1
l'introduzione del giudizio di merito.
3. introduceva, dunque, il giudizio di merito, ossia il presente. Parte_1
4. Resistevano i creditori Avv. Mauro Francesco FINIGUERRA e CP_6
ora e, per essa, l'
[...] Controparte_7 Controparte_8 quale mandataria della
[...] Controparte_8
5. Interveniva, altresì, l' in persona della società procuratrice Controparte_25
l' agiva quale cessionaria Controparte_26 Controparte_25 del credito dalla a sua volta cessionaria dalla Controparte_27 [...]
Controparte_8
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I pur plurimi precedenti provvedimenti giudiziari, menzionati dalle parti, che avevano già pronunziato sulla medesima questione, non risultano aver assunto, in alcun caso, la natura della decisione di merito, suscettibile del giudicato: sicché occorre decidere sul merito medesimo.
2. Essendo pacifico che l'opposizione, attenendo alla configurazione formale dell'atto di pignoramento e, dunque, potendo essere considerata come opposizione agli atti esecutivi, sia stata proposta ben oltre il termine, di cui all'art. 617 c.p.c., occorre comprendere se si tratti
(voglia o meno formularsi la qualificazione di actio nullitatis) di rimedio che a quel termine sfugga.
L'ipotesi, pertanto, sarebbe che l'atto di pignoramento sia privo di un requisito tale da impedirne, addirittura, il conseguimento della funzione: in tal caso, l'inesistenza (funzionale) di tale atto consentirebbe di sollevare sine die la doglianza.
Nella giurisprudenza di legittimità, è possibile rinvenire l'enunciazione (generale, ossia non in un caso di omessa specificazione della misura della quota astratta pignorata) del seguente
3 N. 703/2013 R.G.A.C. Trib. Melfi
principio: «La deduzione della nullità del pignoramento immobiliare per mancata o incompleta identificazione del bene staggito, concernendo la validità formale dell'atto e non già il diritto del creditore
di procedere ad esecuzione forzata, configura motivo di opposizione agli atti esecutivi ed è pertanto soggetto alla relativa disciplina, fatta eccezione per la preclusione derivante dalla decorrenza del termine di cui all'art. 617 c.p.c., trattandosi di una nullità che non ammette sanatoria, in quanto impedisce al processo esecutivo di pervenire al suo scopo con l'espropriazione del bene.» (Cass. civ., Sez. VI - 3,
15.9.2017, ord. n. 21379; nello stesso senso, poi, Cass. civ., Sez. VI - 3, 8.5.2018, ord. n.
10945).
Si tratta della tesi sostenuta dell'opponente: il punto, tuttavia, è comprendere se essa si attagli al caso di specie.
La già prima ricordata Cass. civ., Sez. III, 4.12.1998, sent. n. 12315, affermava, invero, che «In tema di espropriazione immobiliare di un bene indiviso, l'omessa indicazione nell'atto di pignoramento della quota di proprietà del comproprietario debitore non comporta l'inesistenza del
pignoramento.».
Nei motivi, essa così si esprimeva (neretto apposto dallo scrivente):
3.2. La mancata indicazione nell'atto di pignoramento di bene indiviso della quota spettante al
comunista debitore non comporta inesistenza del pignoramento. Lo stesso vale per la nota di trascrizione del pignoramento. Infatti, il pignoramento immobiliare di bene indiviso è compiuto con la notificazione
dell'atto contenente l'individuazione del bene nel suo intero e secondo le indicazioni contenute nell'art.
555 cod. proc. civ. La specificazione che il bene appartiene ad una pluralità di soggetti non tutti debitori
non attiene alla validità del pignoramento o della sua trascrizione, ma allo svolgimento ulteriore della procedura esecutiva. Detta specificazione, infatti, è funzionale all'espropriazione vera e propria e
delimita i poteri del giudice dell'esecuzione di disporre la separazione in natura della quota o di ordinare
la vendita o l'assegnazione di questa. È evidente che queste considerazioni valgono anche per la trascrizione del pignoramento. La sentenza impugnata si è attenuta sostanzialmente a questo principio,
avendo dichiarato che la specificazione della quota non incide sulla validità del pignoramento. Il difetto di motivazione della decisione impugnata non può essere fatto valere in questa sede per le stesse ragioni
indicate trattando il primo motivo del ricorso.
Una posizione intermedia appare quella di Cass. civ., Sez. III, 3.4.2015, sent. n. 6833, che coglie ed impiega il collegamento tra l'atto di pignoramento e la trascrizione del vincolo:
«Il pignoramento di beni appartenenti solo in quota all'esecutato è nullo ove, nel relativo atto, non sia indicata la misura di quest'ultima; qualora, peraltro, la quota dell'esecutato si ricavi con chiarezza dalla
nota di trascrizione, la reciproca interazione tra i due atti consente di escludere ogni incertezza sull'identificazione del diritto assoggettato ad esecuzione, sicché, anche in ragione del principio di
conservazione degli atti del processo, non può essere dichiarata la nullità dell'atto di pignoramento, in
dipendenza di una lacuna solo originaria.».
Più recentemente, proprio in un'ipotesi processuale (anche) di omessa indicazione dell'ampiezza della quota staggita, sinanche nella nota di trascrizione, appare di peculiare acutezza, ed attenta all'aspetto pragmatico e funzionale, tuttavia, Cass. civ., Sez. III, 6.12.2022, sent. n. 35878, secondo la quale «In tema di esecuzione forzata, anche le gravi ed eccezionali
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invalidità degli atti che determinano nullità non sanabili o l'improseguibilità del processo, pur se
rilevabili "ex officio" dal giudice, debbono essere fatte valere, dalla parte interessata, col rimedio dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., la quale va proposta - necessariamente entro il termine decadenziale
prescritto (decorrente dal compimento o dalla conoscenza dell'atto esecutivo opposto) e, comunque, entro gli sbarramenti preclusivi correlati alla conclusione delle singole fasi dell'espropriazione forzata -
avverso l'atto viziato oppure contro quelli successivi in cui il medesimo vizio si riproduce.».
La decisione può essere meglio apprezzata e compresa se si leggono i due seguenti paragrafi della motivazione (nuovamente, il neretto è stato apposto dallo scrivente):
3. Il ricorrente si riferisce, innanzitutto, alla deduzione di vizi invalidanti perché determinanti incertezza assoluta sui beni pignorati, in quanto gli atti di pignoramento avrebbero individuato i cespiti
staggiti in modo incompleto.
Ad avviso del […], rientrerebbero nel novero di tali vizi la mancata indicazione della quota di proprietà di ciascuno degli esecutati non specificata nemmeno nella nota di trascrizione (pignoramento che ha dato origine alla procedura n. 300/1995) e l'incompleta identificazione dei beni pignorati nella procedura n. 287/2005 (individuati come cespiti censiti al foglio 20, mapp. 185, sub. 2 e 3, senza alcun riferimento al sub. 1 che costituisce l'area di sedime).
4. In proposito, il Collegio intende ribadire che – come già affermato da Cass., Sez. 3, Sentenza
n. 14449 del 15/07/2016 – «va escluso in radice che si possa ipotizzare una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. del tutto svincolata dal termine perentorio che la disposizione prevede, e cioè senza termini».
Alla luce di questo fondamentale principio devono essere lette le decisioni che – in presenza di
determinati difetti degli atti del processo esecutivo o comunque di situazioni invalidanti che si risolvono in nullità non sanabili – hanno ammesso la rilevabilità del vizio con l'opposizione ex art. 617 cod. proc.
civ. anche dopo il decorso del termine decadenziale.
Tali situazioni – di per sé considerate gravi ed eccezionali (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14449 del
15/07/2016, si riferisce al difetto dello ius postulandi o della rappresentanza o della capacità di agire;
Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 21379 del 15/09/2017, Rv. 645708-01, e Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 10945
del 08/05/2018, Rv. 648540-01, riguardano la nullità del pignoramento immobiliare per mancata o incompleta identificazione del bene staggito;
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2043 del 27/01/2017, concerne
l'ipotesi di giuridica inesistenza del soggetto nei cui confronti è stato eseguito il pignoramento) – non implicano affatto la facoltà di esperire l'opposizione agli atti esecutivi senza il rispetto del termine prescritto, bensì la possibilità, per il giudice dell'esecuzione, di rilevare ex officio (eventualmente su istanza ex art. 486 cod. proc. civ.) un vizio determinante l'improseguibilità dell'esecuzione e quella, per la parte interessata, di impiegare il rimedio ex art. 617 cod. proc. civ. per i successivi atti del processo esecutivo in cui il vizio insanabile si riproduca, ma pur sempre nel termine perentorio decorrente dal
giorno in cui essi siano compiuti o conosciuti e, comunque, entro gli sbarramenti preclusivi correlati alla
conclusione delle singole fasi del processo (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11178 del 27/10/1995, Rv. 494405-
01).
5. Ciò premesso, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, si rileva che i vizi insanabili del pignoramento che possono essere rilevati anche ex officio e che inficiano anche gli atti successivi
sono esclusivamente quelli che rendono il processo di espropriazione inidoneo alla sua utile conclusione
e precludono il trasferimento del bene, benché aggiudicato. Al contrario, eventuali errori o lacune dell'atto di pignoramento – quali, ad esempio, la mancata dicitura della quota di comproprietà
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appartenente a ciascuno degli esecutati (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6833 del 03/04/2015, Rv. 635142-01) oppure l'omessa specificazione di un elemento identificativo (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 2110 del
31/01/2014, Rv. 629847-01) oppure l'erronea indicazione di una particella catastale (Cass., Sez. 6-3,
Ordinanza n. 19123 del 15/09/2020, Rv. 658885-01) – non inficiano irrimediabilmente la procedura esecutiva sia quando non sono tali da ingenerare una incertezza assoluta, sia quando gli stessi possono
essere emendati dai successivi atti compiuti nel processo esecutivo (ad esempio, attraverso la nota di trascrizione o, ancora, con precisazioni contenute nell'ordinanza o nell'avviso di vendita).
Si tratta di considerazioni corrette e persuasive, e che rinvengono una loro pratica applicazione proprio nella procedura esecutiva di cui si parla.
Nella specie, l'idoneità del pignoramento, nel successivo sviluppo della procedura esecutiva, a condurre all'aggiudicazione ed al trasferimento, con specifico riguardo ai beni de quibus agitur, è concretamente dimostrata dalla circostanza che due su tre delle particelle in esame (la n. 2 e la n. 74) venivano trasferite, nella quota di metà della piena proprietà, risultata appartenere al (il quale, si noti, si assumeva, nell'opposizione, proprietario Pt_1 dell'intero, a corroborare il dedotto errore), mediante decreto del G.E., in data 14 Febbraio
2013, agli aggiudicatari.
La terza particella, la n. 1, non è menzionata nel decreto, e non è stata depositata documentazione che ne chiarisca puntualmente la sorte: ma, essendosi sempre trattato, nelle deduzioni difensive delle parti, delle tre porzioni come oggetto dell'identica questione,
l'assenza del mappale n. 1 nel decreto di trasferimento non modifica in nulla le conclusioni, testè raggiunte, certamente valide per l'intero compendio.
In conclusione, allora, non potendosi parlare di pignoramento irrimediabilmente inidoneo a permettere il trasferimento coattivo del bene (e la conseguente realizzazione, con l'acquisizione del prezzo ed il successivo riparto, dell'interesse dei creditori, solo fine della procedura esecutiva), l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta entro il termine perentorio di legge, invece violato.
3. La complessità in diritto (che si riflette, come visto, anche nella giurisprudenza di legittimità) della questione, e l'esistenza effettiva dell'omissione, dedotta dall'opponente, entro il testo dell'atto di pignoramento, non soltanto escludono la condanna per lite temeraria, pur da taluno invocata, ma consigliano la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite
(irripetibili, più precisamente, rispetto a quelle non costituite).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 703/2013 R.G.A.C., promossa da contro la ora Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 in persona del l.r. p.t., la ora
[...] Controparte_3 [...] in persona del l.r. p.t., la CP_4 Controparte_5 CP_5
in persona del l.r. p.t., la ora
[...] Controparte_6 Controparte_7
e, per essa, l' quale mandataria Controparte_8 della in persona del l.r. p.t., la già Controparte_8 Controparte_9 6 N. 703/2013 R.G.A.C. Trib. Melfi
in persona del l.r. p.t., la in persona del l.r. p.t., CP_10 Controparte_11
Avv. Mauro Francesco, la CP_12 Controparte_13 in persona del l.r. p.t.,
[...] CP_14 CP_15
la già già
[...] Controparte_16 Controparte_17
, in persona del l.r. p.t., il Controparte_18 [...]
, in persona del l.r. p.t., la Controparte_19 in persona del l.r. p.t., Controparte_20
la in persona del l.r. p.t., la CP_21 Controparte_22 [...] in Controparte_23 persona del l.r. p.t., e nella quale è intervenuta l' CP_28 Controparte_25 in persona del procuratore la quale si costituisce Controparte_26 attraverso il legale rappresentante pro tempore, Sig. , ogni diversa Persona_1 domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. dichiara inammissibile l'opposizione;
2. compensa le spese di lite tra tutte le parti costituite (irripetibili, rispetto a quelle non costituite).
Potenza, 5 Gennaio 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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