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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/10/2025, n. 2214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2214 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella all'esito dell'udienza di discussione del 27.10.2025 , ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 7860/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria” e vertente
TRA
rapp.ta e difesa dall'avv.to Rocco Marcaccio ed elettivamente domiciliata presso il Parte_1 suo studio legale sito in Capriati a Volturno, alla via Kennedy 3,
RICORRENTE
E
- in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dal funzionario Carmine Martino ed elettivamente domiciliato in Caserta alla Via Arena, località San
Benedetto – Ufficio Legale
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.11.2024 parte ricorrente, in epigrafe indicata, conveniva in giudizio l' , innanzi all'intestato Tribunale chiedendo di “dichiarare il diritto della sig.ra Controparte_2 Parte_1
[...
a ricevere la pensione d'invalidità civile, con gli arretrati dovuti a far data dalla domanda amministrativa di luglio
2021 a quello dell'effettivo versamento;
condannare il resistente al pagamento della somma di € 13.666,53 a titolo CP_1 di arretrati computati ad oggi o quella somma diversa, maturanda, maggiore o minore, ritenuta effettivamente dovuta a tal titolo;
condannare il riesistente a corrispondere la pensione d'invalidità civile mensile per tredici mensilità annue;
CP_1 condannare il resistente alla refusione delle spese di lite” CP_1
CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' che resisteva all'avverso ricorso deducendo che la ricorrente aveva ottenuto una omologa negativa sulla pensione con conseguente infondatezza della domanda
La causa veniva decisa all'esito dell'odierna udienza con motivazione e dispositivo contestuali.
***********
La domanda è infondata È noto, infatti, che per l'insorgenza del diritto alla pensione di inabilità civile, come richiesta nelle conclusioni del ricorso introduttivo, occorra la compresenza dei seguenti requisiti: 1) un'età compresa tra i diciotto e sessantacinque anni, limite attualmente innalzato ad anni 67; 2) uno stato invalidante causativo di una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 100 % 3) un reddito annuo non superiore all'importo fissato con cadenza annuale da decreti ministeriali.
Tali requisiti devono considerarsi elementi costitutivi al fine della decorrenza e permanenza della prestazione assistenziale in oggetto.
Tanto premesso, nella fattispecie in oggetto, il decreto di omologa in atti ha riconosciuto la ricorrente invalida nella misura del 76 % .
Ne consegue che non sussistono i presupposti sanitari per la prestazione rivendicata.
La richiesta di condanna al pagamento dell'assegno di invalidità formulata, per le prima volta, nel verbale dell'udienza del 27.10.2010 appare non soltanto tardiva - in quanto all'esito dell'udienza celebrata ex art. 127 ter c.p.c. del 26.05.2025, la parte istante ribadiva nelle note sostitutive di “condannare l al CP_1 pagamento in favore della ricorrente della pensione d'invalidità e degli arretrati” senza menzionare l'assegno (cfr. note depositate in data 19.05.2025) - ma anche inammissibile costituendo una mutatio libelli atteso che le due prestazioni assistenziali presentano requisiti reddituali e sanitari completamente differenti.
Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso
2) nulla per le spese
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in data 27.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella all'esito dell'udienza di discussione del 27.10.2025 , ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 7860/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria” e vertente
TRA
rapp.ta e difesa dall'avv.to Rocco Marcaccio ed elettivamente domiciliata presso il Parte_1 suo studio legale sito in Capriati a Volturno, alla via Kennedy 3,
RICORRENTE
E
- in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dal funzionario Carmine Martino ed elettivamente domiciliato in Caserta alla Via Arena, località San
Benedetto – Ufficio Legale
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.11.2024 parte ricorrente, in epigrafe indicata, conveniva in giudizio l' , innanzi all'intestato Tribunale chiedendo di “dichiarare il diritto della sig.ra Controparte_2 Parte_1
[...
a ricevere la pensione d'invalidità civile, con gli arretrati dovuti a far data dalla domanda amministrativa di luglio
2021 a quello dell'effettivo versamento;
condannare il resistente al pagamento della somma di € 13.666,53 a titolo CP_1 di arretrati computati ad oggi o quella somma diversa, maturanda, maggiore o minore, ritenuta effettivamente dovuta a tal titolo;
condannare il riesistente a corrispondere la pensione d'invalidità civile mensile per tredici mensilità annue;
CP_1 condannare il resistente alla refusione delle spese di lite” CP_1
CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' che resisteva all'avverso ricorso deducendo che la ricorrente aveva ottenuto una omologa negativa sulla pensione con conseguente infondatezza della domanda
La causa veniva decisa all'esito dell'odierna udienza con motivazione e dispositivo contestuali.
***********
La domanda è infondata È noto, infatti, che per l'insorgenza del diritto alla pensione di inabilità civile, come richiesta nelle conclusioni del ricorso introduttivo, occorra la compresenza dei seguenti requisiti: 1) un'età compresa tra i diciotto e sessantacinque anni, limite attualmente innalzato ad anni 67; 2) uno stato invalidante causativo di una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 100 % 3) un reddito annuo non superiore all'importo fissato con cadenza annuale da decreti ministeriali.
Tali requisiti devono considerarsi elementi costitutivi al fine della decorrenza e permanenza della prestazione assistenziale in oggetto.
Tanto premesso, nella fattispecie in oggetto, il decreto di omologa in atti ha riconosciuto la ricorrente invalida nella misura del 76 % .
Ne consegue che non sussistono i presupposti sanitari per la prestazione rivendicata.
La richiesta di condanna al pagamento dell'assegno di invalidità formulata, per le prima volta, nel verbale dell'udienza del 27.10.2010 appare non soltanto tardiva - in quanto all'esito dell'udienza celebrata ex art. 127 ter c.p.c. del 26.05.2025, la parte istante ribadiva nelle note sostitutive di “condannare l al CP_1 pagamento in favore della ricorrente della pensione d'invalidità e degli arretrati” senza menzionare l'assegno (cfr. note depositate in data 19.05.2025) - ma anche inammissibile costituendo una mutatio libelli atteso che le due prestazioni assistenziali presentano requisiti reddituali e sanitari completamente differenti.
Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso
2) nulla per le spese
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in data 27.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella