Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 18/02/2025, n. 3641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3641 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03641/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04485/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4485 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivana Stojanova, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero dell'Interno emesso in data 14 settembre 2020, notificato il 5 febbraio 2021, di rigetto della domanda di cittadinanza italiana nr. -OMISSIS- presentata da -OMISSIS- in data 15 marzo 2016;
- nonché di ogni altro eventuale provvedimento presupposto, connesso e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l art. 35, co. 1, lett. c);
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 febbraio 2025 la dott.ssa Marianna Scali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che in data 12 febbraio 2025 l’Amministrazione resistente ha depositato una nota con la quale ha dichiarato di aver rinnovato l’istruttoria sull’istanza in oggetto concludendo per la sussistenza dei presupposti per la concessione della cittadinanza in favore di parte ricorrente;
Precisato che il Collegio ha dato avviso - nel corso dell’udienza di discussione – di tale circostanza alla parte ricorrente, la quale ha confermato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame;
Ritenuto, quanto alle spese di lite, di doverne disporre la compensazione atteso che l’Amministrazione si è rideterminata in autotutela sulla base dei nuovi elementi emersi in sede di ricorso e tenuto conto della delicatezza degli interessi che quest’ultima è chiamata a bilanciare nella materia in esame;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Fanizza, Presidente FF
Marianna Scali, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Caputi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marianna Scali | Angelo Fanizza |
IL SEGRETARIO