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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/02/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 18/02/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa Claudia Gentile, chiamato il procedimento iscritto al n. 10070/2022 RGL, promosso da
Parte_1
contro
CP_1
alle ore 8.50 è presente per parte ricorrente l'avv. GIUGNO ALESSIA che conclude riportandosi alle difese e domande di cui ai propri atti e chiede che la causa venga decisa.
E' pure presente l'avv. CACIOPPO SALVATORE per l' che conclude CP_1
come in atti
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 9.20
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Successivamente, alle ore 13.00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 10070/2022 R.G.L. promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv. ALESSIA GIUGNO ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Palermo, via
Ricasoli n. 48, giusta procura in atti ricorrente -
CONTRO
- in persona del Controparte_2
Regionale per la Sicilia, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del CP_3
Fante 58/d, rappresentato e difeso dall'avv. MARCELLA CAMARDA, giusta procura generale alle liti come indicata in atti
- resistente -
OGGETTO: riconoscimento indennizzo (malattia professionale)
All'udienza di discussione del 21 febbraio 2025, ritenuta la causa matura per la decisione ha pronunziato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
❖ Dichiara che , a causa della malattia professionale Parte_1
contratta (gonartrosi bilaterale) ha riportato un danno biologico nella misura del
6%.
❖ Conseguentemente, condanna l' a corrispondere al ricorrente il relativo CP_1
indennizzo in capitale, con decorrenza e accessori come per legge.
2 ❖ Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente CP_1
in euro 1.700,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, che si distraggono in favore dell'avv. Alessia Giugno dichiaratasi antistataria.
❖ Rimangono definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, CP_1
già liquidate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13 ottobre 2022 il ricorrente, come in epigrafe indicato, convenne in giudizio l' deducendo che, a causa CP_1 dell'attività lavorativa prestata, presentava la seguente patologia: “gonartrosi bilaterale, spondiloartrosi diffusa, crollo vertebrale D11, discopatia L5-S1, spondilolistesi di L3 su L4”.
Chiedeva, pertanto, riconoscersi l'origine professionale di tale malattia con riconoscimento di postumi invalidanti in misura superiore al 25% o, in subordine, in misura pari o superiore al 6%.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' , costituitosi con memoria CP_1
difensiva del 21.2.2023, contestò la fondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto evidenziando che “ [..] Le malattie denunciate [..] sono di natura comune e vanno ricondotte ed attribuite ai comuni e diffusi fattori patogeni che agiscono su tutte le persone, a prescindere dall'attività di lavoro espletata”.
La causa, istruita con l'escussione dei testi e con l'espletamento di CTU medico-legale affidata alla dott.ssa , all'odierna udienza, sulle Persona_1
conclusioni delle parti di cui ai rispettivi scritti difensivi, viene decisa come da dispositivo in epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Invero, il CTU, in base alla documentazione versata in atti e anche sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali, dopo aver sottoposto a visita medica il ricorrente, nel proprio elaborato peritale sottolineava che “Le mansioni espletate dal Sig. nel corso dell'attività lavorativa svolta con la qualità di Parte_1
piastrellista hanno comportato: - l'utilizzo non costante né continuativo di apparecchiature vibranti (smerigliatrice e martello pneumatico demolitore) necessarie per la dismissione di pavimentazioni oltre che per la effettuazione di
3 tracce per tubazioni;
- movimentazioni manuali di carichi (teoricamente non superiori ai 10 Kg dal 2007 in poi, come da indicazione del medico del lavoro); - mantenimento, talora protratto, di posture incongrue
(inginocchiamenti/accovacciamenti o flessioni del tronco) a carico delle ginocchia;
in particolare lo stress da iperpressione esterna per assunzione di postura inginocchiata, ha certamente comportato nel sig. esposizioni protratte a Parte_1
sovraccarico biomeccanico delle ginocchia, testimoniate peraltro dagli esiti di borsite pre-rotulea con ispessimento ed alterazioni trofiche della cute pre e sovrarotulea (ginocchio del piastrellista) tuttora evidenti come rilevato nel corso della visita medico -legale. Ai fini della valutazione del riconoscimento delle patologie diagnosticate al Sig. come malattia professionale è Parte_1
necessario distinguere la patologia gonartrosica dalla patologia vertebrale;
infatti mentre per la prima si rileva un'idonea efficacia causale con rispetto del criterio topografico e cronologico rispetto alla attività lavorativa svolta (piastrellista); per quanto riguarda la patologia vertebrale, avviatasi come “spondiloartrosi diffusa dorso-lombare” e progredita progressivamente in una stenosi “canalare lombare di grado marcato”, manca un chiaro correlato causale e topografico con l'attività lavorativa svolta. Trattasi infatti di patologie cronico-degenerative ad etiologia multifattoriale rispetto alle quali le condizioni lavorative possono talvolta interferire come concausa ma non possono essere considerate indicative di efficacia causale”.
Pertanto, il consulente concludeva il proprio elaborato ritenendo che “[..] il presenti una patologia artrosica delle ginocchia - gonartrosi Parte_1
bilaterale – correlata causalmente con l'attività lavorativa svolta. [..]” in conseguenza della quale gli riconosceva una percentuale di menomazione del 6%.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico- legali.
Conseguentemente, il ricorso va accolto nei limiti sopra indicati (6%) e va dichiarato il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 del D.L.vo 38/2000 (e dal D.M. 12 luglio 2000) e, per l'effetto, va
4 condannato l' al pagamento dell'indennizzo stesso con decorrenza e CP_1
accessori come per legge.
Le spese seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Alessia Giugno che ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto compenso alcuno.
Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell le spese di CP_1
consulenza tecnica, già liquidate.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 21 febbraio 2025
Il Giudice
Claudia Gentile
5