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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 10/09/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1232/2022
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona della Giudice, Barbara Previati, all'esito della udienza a trattazione cartolare ex art.127 ter c.p.c. del 9.09.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 1232/2024 avente per oggetto “opposizione ad avviso di addebito” promossa da
, in proprio e quale titolare della ditta individuale “Zurlo Domenico Parte_1
Autotrasporti”, difeso dall'avv. Gianluca PESCOLLA
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, difeso dagli avv. ti Antonella TESTA e Ugo NUCCIARONE
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 18/7/2012, proponeva opposizione -dinanzi a questo Parte_1
Tribunale- all'avviso di addebito n. 32720120000444103000 con il quale gli erano richiesti €
19.111,46 a titolo di contributi , sanzioni, somme aggiuntive interessi - notificandola, CP_1 unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza, presso la sede legale dell' , in CP_1
Roma.
Il giudizio si articolava così come di seguito riportato:
pagina 1 di 17 - all'esito della prima udienza, il Tribunale di Campobasso, attesa la mancata costituzione dell' resistente e la richiesta dell'opponente di rinnovazione della notifica presso la CP_1 sede provinciale dell' , provvedeva ad assegnare un termine perentorio per provvedere CP_1 all'adempimento;
- l'odierno ricorrente notificava il ricorso presso la sede provinciale , a ciò provvedendo CP_1 oltre il termine di 30 giorni assegnatogli dal G.L.;
- pertanto, l , costituitosi in giudizio, richiedeva l'estinzione del processo dispiegando, in CP_1 ogni caso, le proprie difese riguardo al merito della controversia;
- il Tribunale di Campobasso disponeva la cancellazione della causa dal ruolo, per non avere l'opponente effettuato la rinnovazione della notificazione del ricorso in opposizione presso la sede provinciale dell' , nel termine assegnato dal G.L. a pena di decadenza;
CP_1
- l'opponente impugnava tale statuizione con ricorso dinanzi alla Corte d'Appello di
Campobasso che, con sentenza n. 87/2016, confermava la decisione del primo giudice sul presupposto che l'opposizione dovesse essere notificata all' presso la sede territoriale CP_1 ex art. 14, 1 comma bis del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella l. n. 30/1997, ritenendo, pertanto, che alla nullità della prima - pur tempestiva - notifica del ricorso presso la sede legale dell' era seguita la rinnovazione della stessa effettuata oltre il termine CP_1 perentorio all'uopo assegnato, con conseguente estinzione del processo;
- avverso tale statuizione, l'odierno opponente interponeva ricorso per IO;
- con ordinanza n. 14271/2022, la Corte di IO accoglieva il ricorso, evidenziando che non si versa, nella specie, in materia di previdenza e assistenza obbligatorie al fine di conseguire prestazioni dall' , per le quali trova applicazione il regime speciale derogatorio
CP_1 per cui gli atti introduttivi dei giudizi (di cognizione, esecutivi e cautelari) vanno notificati agli uffici periferici (art. 44, d.lgs. n. 269 del 2003), regime valido solo per le ipotesi tassativamente indicate e improntato, con l'accentramento della gestione del contenzioso presso le sedi periferiche dell' , all'esigenza, nell'interesse degli assistiti, di porre gli
CP_1 uffici più vicini agli assistiti in condizioni di rispondere, con immediatezza e adeguatezza, alle richieste giudiziarie, evitando passaggi inutili ed eccessivamente gravosi presso la sede centrale dell'ente (fra tante, Cass. n. 11059 del 2016 in riferimento all'accentramento presso le sedi periferiche dell' della gestione del contenzioso giurisdizionale relativo alle
CP_1 competenze statali trasferite all' in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo,
CP_1 handicap e disabilità; da ultimo, Cass. n. 22856 del 2020 in motivazione)>> precisando, altresì che pagina 2 di 17 inerente alle obbligazioni contributive e relative sanzioni, soggiace alla regola generale tracciata dall'art. 19 del codice di rito, per cui validamente, e nella specie anche tempestivamente, la notifica dell'opposizione ad avviso di addebito era stata effettuata all'ente impositore presso la sede legale>>;
- pertanto, la Suprema Corte statuiva che nessun effetto estintivo del giudizio poteva derivare dalla inottemperanza - o intempestiva ottemperanza - dell'opponente all'ordine di rinnovo della notificazione dell'opposizione presso sede provinciale dell' , essendo stato il ricorso CP_1 già ritualmente notificato alla controparte ed essendosi già correttamente instaurato il contraddittorio;
- la Suprema Corte, dunque, cassava la sentenza resa dalla Corte di Appello di Campobasso, disponendo rinvio al giudice di primo grado, come previsto dal combinato disposto degli artt.
383, terzo comma e 354, secondo comma, c.p.c. violazione degli strumenti destinati a dare attuazione al principio del contraddittorio e la sussistenza delle condizioni per l'estinzione del processo che hanno precluso l'esame del merito della causa (Cass. n. 29623 del 2019; Cass.n.8600 del 2014)>>, demandando allo stesso anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità-
_____
Con ricorso del 3/8/2022, riassumeva dinanzi a questo Tribunale il giudizio Parte_1 di opposizione avverso l'avviso di addebito n. 327 2012 00044410 30 emesso dall'Istituto sulla base del verbale ispettivo del 18/04/2011, con il quale gli venivano contestate le seguenti violazioni:
➢ la corresponsione, emersa dalla consultazione degli archivi informatici dell' e della CP_1
C.C.I.A.A. di Campobasso, da parte della ditta “Zurlo Domenico Autotrasporti”, per gli anni 2006-2010, di retribuzioni inferiori a quelle previste dal CCNL di categoria
(Autotrasporto merci artigianato) in relazione a paga oraria, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, ore registrate sul libro unico e non denunciate e festività per i seguenti lavoratori:
1. ; Persona_1
2. ; Email_1
3. ; Controparte_2
4. ; Controparte_3
5. DE OS MA;
6. ; Controparte_4
pagina 3 di 17 7. ; Controparte_5
8. ; Controparte_6
9. CP_7
10. ; Controparte_8
11. Parte_2
➢ l'errato inquadramento, emerso dalle comunicazioni obbligatorie e dalle lettere di assunzione, in livelli retributivi inferiori a quelli previsti dal CCNL di categoria
(Autotrasporto merci artigianato) per i lavoratori:
1. - assunto il 3.10.2005 e licenziato il 31.05.2006, successivamente Parte_3
riassunto il 20.05.2008 con la qualifica di autista - inquadrato al 4° livello, da riqualificare al 3° livello per i periodi da aprile a maggio 2006 e da maggio
2008 a dicembre 2010;
2. - assunto il 1.06.2006 e licenziato il 31.12.2007, successivamente Controparte_2
riassunto il 26.06.2008 con la qualifica di autista - inquadrato al 4° livello, da riqualificare al 3° livello per il periodo da giugno 2006 a dicembre 2007 e da giugno 2008 a dicembre 2010;
3. – assunto il 8.08.2008 e licenziato il 20.08.2008, Controparte_5
successivamente riassunto il 17.12.2008 e licenziato il 8.01.2009 con la qualifica di autista - inquadrato al 4° livello, da riqualificare al 3° livello per il mese di agosto 2008 e per il periodo da dicembre 2008 a gennaio 2009;
4. - assunto il 3.06.2008 con la qualifica di autista - inquadrato al 4° Parte_4
livello, da riqualificare al 3° livello per il periodo da giugno 2008 a dicembre
2010;
➢ l'erogazione, per lo stesso periodo, di somme a titolo di trasferta di importo variabile, superiori alla soglia di esenzione prevista dal T.U.I.R., per i seguenti lavoratori:
1. ; Controparte_3
2. DE OS MA;
3. ; Controparte_2
4. ; Controparte_4
5. ; Parte_3
6. Controparte_6
pagina 4 di 17 ➢ l'illegittima fruizione da parte della delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 9, Pt_5 della legge 407/1990 per il dipendente e dei benefici contributivi di Controparte_9 cui all'art. 25, comma 9, legge 223/1991 per il dipendente;
Controparte_6
Rispetto alle elencate contestazioni, il ricorrente articolava le proprie difese deducendo:
➢ che la Ditta della quale era titolare non era iscritta ad alcuna organizzazione di categoria, sicché ad essa non poteva ritenersi applicabile alcun contratto collettivo, risultando unicamente possibile, ai sensi dell'art. 36 Cost., far riferimento al CCNL di settore limitatamente alla sola retribuzione;
➢ che la mancata adesione della Ditta alle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL invocato dall' comportava l'inapplicabilità dei parametri nello stesso indicati ai fini CP_1 della determinazione della retribuzione effettivamente utilizzata dall' come base CP_1 di calcolo per la della contribuzione;
➢ l'assoluta nullità della pretesa creditoria avanzata dall' , in considerazione CP_1 dell'assenza di motivazione che inficiava il verbale di accertamento presupposto all'impugnato avviso di addebito in ordine alle ragioni per cui gli Ispettori avevano ritenuto che la Ditta aveva disatteso all'applicazione dei i parametri del CCNL applicabile nella determinazione della paga oraria, dei ratei di 13^ e 14^ mensilità, delle ore registrate sul LUL e non denunciate e delle maggiorazioni per “festività” lavorate (Santo Patrono);
➢ che, nell'operare il superiore inquadramento dei lavoratori sopra menzionati dal 4° al 3° livello contrattuale, gli Organi Ispettivi non avevano tenuto conto del giudizio di prevalenza tra le mansioni effettivamente svolte e quelle di formale inquadramento, atteso che non era stato provato che i quattro lavoratori coinvolti nell'accertamento conducessero prevalentemente mezzi di portata superiore a 30 quintali;
➢ che la declaratoria relativa al 3° livello di inquadramento del CCNL applicabile prevedeva, oltre all'espletamento della specifica mansione relativa alla conduzione di autocarri di portata superiore a 30 quintali, anche il possesso di precisi requisiti, non posseduti dai lavoratori in questione, quali la preparazione scolastica e professionale specifica e l'espletamento di mansioni comportanti il coordinamento di altri lavoratori con autonomia nell'ambito di istruzioni o procedure fissate dall'azienda;
➢ che nel verbale non venivano indicati gli importi che erano stati erogati dalla Ditta in eccedenza rispetto alla soglia di esenzione prevista dal TUIR, né dette erogazioni pagina 5 di 17 venivano contestualizzate in relazione a periodi di riferimento inibendo, in tal modo, alla parte ricorrente di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.
Si costituiva l' , anche nella presente fase di riassunzione, evidenziando preliminarmente CP_1 che il ricorrente aveva chiesto ed ottenuto dall'Agente della Riscossione la rateizzazione del debito portato dall'avviso di addebito opposto ed aveva provveduto all'integrale pagamento delle somme dovute, come poteva evincersi dalla stampa della “Procedura Gestione AVA”, con conseguente riconoscimento del debito ed estinzione dell'obbligazione contributiva.
Contestava i motivi di opposizione, ribadendo la correttezza degli esiti accertativi.
____________________
1.In adesione al principio di diritto di cui alla ordinanza della Corte di IO n.
14271/2022, deve affermarsi la tempestività della proposizione della presente opposizione, dovendosi ritenere già correttamente integrato il contraddittorio con la notifica dell'opposizione presso la sede legale dell' , con la conseguenza che non potevano CP_1 ricollegarsi effetti estintivi del giudizio al decorso del termine di rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo, che risultava già ritualmente notificato al convenuto;
invero, come CP_1 osservato dalla Corte nella menzionata pronuncia, l'ordine di rinnovo della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (disposto ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. e, per il rito del lavoro, ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ.) è provvedimento che corrisponde ad uno specifico modello processuale, potendo e dovendo essere emesso sempre che sì verifichi la situazione normativamente considerata (Cass.n. 16803 del 2004 ed ivi ulteriori precedenti);
“conseguentemente l'atto che dispone la rinnovazione della notifica, quando una rituale notifica vi sia già stata, è nullo, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., sia perché si discosta dal relativo modello processuale (in quanto emesso al di fuori delle ipotesi consentite), sia perché inidoneo a raggiungere lo scopo (consistente nella valida instaurazione del contraddittorio) già raggiunto con la ritualità della notifica”.
2. Risulta indicato dall , sia in sede di costituzione che di note conclusive, che le somme CP_1 portate dall'avviso di addebito opposto sono state integralmente pagate da parte ricorrente.
Devono in ogni caso valutarsi, nel merito, i motivi di opposizione, dato che non emerge che l'opponente abbia provveduto al pagamento effettuando, al contempo, un riconoscimento del debito, dovendosi quindi ritenere, anche in ragione delle conclusioni rassegnate dallo stesso LO, che il pagamento sia avvenuto con riserva di ripetizione all'esito della definizione del presente processo.
pagina 6 di 17 CP_
3. Sulla scorta degli accertamenti compiuti dall' (fondati, come si dà espressamente atto nel verbale, sull'esame, da parte dei funzionari Ispettivi, delle comunicazioni obbligatorie effettate dal datore, delle lettere di assunzione, delle risultanze degli archivi informatici di e Camera di Commercio, del LUL, dei libri matricola, dei libri paga, dei dischi CP_1 cronotachigrafi, dei contratti di lavoro) l'opposizione deve essere rigettata.
4.Va premesso che l'opponente esercita attività di autotrasporti di merci su strada, con sede legale in Vinchiaturo alla C.da Fossi n. 4; il verbale unico di accertamento e notificazione del
18.04.2011, oggetto di opposizione, si riferisce all'ispezione svolta dai funzionari ispettivi iniziata con sopralluogo presso i locali dell'Impresa in data 2.09.2010 e ha ad oggetto il CP_1 periodo 1.04.2006/31.12.2010, come espressamente indicato nel verbale.
5. Deve quindi osservarsi che le doglianze sulla omessa motivazione del verbale sono infondate.
Invero, il presente giudizio non verte sulla legittimità dell'atto amministrativo, bensì sull'accertamento del diritto di credito al pagamento della contribuzione richiesta.
Va inoltre opportunamente ricordato che, secondo consolidato orientamento della S.C., i verbali ispettivi (con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata) costituiscono elemento di prova che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n. 14965 del 2012). In particolare, è stato affermato i verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti (v., tra le molte, Cass. n. 20019 del
2018; in motiv., Cass. n. 8946 del 2020), mentre in ordine alle altre circostanze di fatto (in ordine a circostanze diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute) che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito e, in tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia "il conto da farne" ai fini della prova (Cass. n.
8946 del 2020 cit.), possedendo -detti verbali - un'attendibilità che può essere infirmata solo pagina 7 di 17 da una specifica prova contraria (Cass. S.U. n. n. 916 del 1996; conf. Cass. n. 14965 del
2012, Cass. n. n.28286 del 2019, in motivazione;
Cass. n. 24388 del 2022).
6. Ciò posto, all'esito dell'accertamento, è stato in primo luogo contestato dall' che: CP_1
“LA DITTA PER GLI ANNI 2006-2010 HA DENUNCIATO RETRIBUZIONI INFERIORI A
QUELLE PREVISTE DAL CCNL DI CATEGORIA (AUTOTRASPORTO MERCI
ARTIGIANATO), IN RELAZIONE A PAGA ORARIA, RATEI DI TREDICESIMA E
QUATTORDICESIMA, ORE REGISTRATE SUL LIBRO UNICO E NON DENUNCIATE E
FESTIVITÀ PER I SEGUENTI LAVORATORI (…)
In relazione a tale contestazione, l'opponente ha evidenziato di non aderire ad alcuna organizzazione sindacale stipulante il CCNL invocato dall' , con la conseguenza che lo CP_1 stesso sarebbe inapplicabile nella determinazione della retribuzione pretesa come base della contribuzione.
L'assunto non è condivisibile.
Per l'individuazione del minimale contributivo occorre invero individuare il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, mentre le retribuzioni indicate negli altri accordi o nel contratto individuale possono costituire il minimale contributivo solo se i relativi importi risultino maggiori di quelli indicati nel C.C.N.L. di riferimento.
La nozione del valore del cd. minimale contrattuale discende dall'articolo 1, comma 1, D.L.
338/1989 che àncora la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale "all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo".
Tale previsione normativa è stata autenticamente interpretata dalla L. 549/1995, art. 2, comma 25, il quale dispone che "il D.L. n. 338 del 1989, art. 1 convertito con modificazioni in L. n. 389 del 1989 si interpreta nel senso che in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria" (si tratta del cd. contratto leader: Cass. 801/2012).
Inoltre, si osserva che per "categoria" si intende il settore produttivo in cui opera l'impresa, risultando altrimenti incongruo l'obbligo di applicazione, sia pure ai soli fini contributivi, di una pagina 8 di 17 contrattazione collettiva vigente in un settore diverso, stante il rilievo pubblicistico della materia, che non può consentire riserve a scelte soggettive, pena, diversamente, l'illogicità del sistema.
La operata "divaricazione a vantaggio del rapporto previdenziale consente il tendenziale conseguimento di una migliore tutela assicurativa dei lavoratori, di un equilibrio finanziario della gestione previdenziale e della parità delle condizioni tra le imprese, a prescindere dalla loro adesione alle organizzazioni sindacali più rappresentative" (Cass. S.U. 11199/2002;
Cass. 12743/2022).
Osserva, ulteriormente, la S.C. (Cass. n. 23647/2025) che il Contratto Collettivo che abbia le caratteristiche dell'art. 1 co 1 della L. 389/1989 è finalizzato ad individuare il minimale contributivo, non a disciplinare il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore per il quale non sarebbero esclusi i contratti in deroga, salvo l'inderogabilità in peius. Invero, “la giurisprudenza della Corte è univoca nell'affermare che l'individuazione del contratto leader ai fini contributivi di cui alla citata Legge attiene al principio di autonomia del rapporto contributo rispetto all'obbligazione retributiva (sul punto cfr. Cass. ord. n. 13840/2023 ed altre numerose ivi menzionate), e ciò si ispira anche "all'esigenza di salvaguardia dell'unitarietà e della tenuta del sistema previdenziale", giacché la finalità della normativa di cui all'art. co. 1 D.L. 338/89 integrato da art. 2 comma 25 L.549/95 non è quella di assicurare la conciliazione tra il diritto di organizzazione sindacale e la selezione della categoria di riferimento, ma di individuare un parametro riferimento per il calcolo della misura del minimale contributivo, che non è devoluta all'autonomia datoriale ma è una scelta che il legislatore riserva a sé, escludendo che la stessa possa essere oggetto di deroga da parte dei contraenti (dello stesso avviso cfr. anche Cass. ord. n.4209/2023). L'individuazione della retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali in quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria esprime una capacità di scelta della fonte collettiva ai fini della determinazione della misura dell'obbligo previdenziale, fra tutte quelle astrattamente applicabili;
in linea con quanto innanzi, e per un ulteriore approfondimento finalistico della normativa in esame, cfr. ord. 13840/2023 "il legislatore ha inteso far entrare in gioco la fonte contrattuale consentendo la traslazione, sul piano collettivo, della garanzia in capo ai lavoratori di conseguire quel trattamento pensionistico (obbligatorio) "adeguato" cui fa espresso riferimento l'art. 38 Cost.; in un settore nel quale le parti sociali hanno stipulato una pluralità di strumenti contrattuali, anche del medesimo livello, l'esigenza concreta che si pone pagina 9 di 17 ai fini contributivi, è quella di individuare, nella possibile giungla di trattamenti e di voci retributive, lo strumento trainante (definito, per ciò stesso "leader"), quale quello che meglio degli altri appare in grado di rappresentare le caratteristiche, anche soggettive dell'impresa nonché la storia contributiva dei lavoratori interessati alla definizione del minimale contributivo, per un verso, preservando le esigenze di eguaglianza e di solidarietà, per un altro verso, scongiurando un aumento incontrollato della spesa previdenziale pubblica".
Nel caso in esame, sulla scorta di quanto finora espresso, il contratto collettivo da applicarsi doveva essere quello, indicato dall' , , trattandosi del CP_1 Controparte_10 contratto collettivo nazionale stipulato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria (dato che l'impresa LO svolgeva attività di autotrasporti di merci su strada).
Non può, in particolare, rilevare la circostanza che l'azienda, ai fini retributivi, avesse in ipotesi applicato un contratto diverso;
ai fini del minimale contributivo, infatti, occorreva prendere in considerazione il C.C.N.L. indicato, non essendo neppure minimamente contestato o in CP_ discussione, a fronte di quanto ravvisato nell'accertamento ispettivo , che detto contratto fosse stato stipulato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria.
Si osserva, peraltro, che l ha depositato il menzionato CCNL;
risulta inoltre CP_1 adeguatamente assolto l'onere probatorio della maggiore rappresentatività delle organizzazioni stipulanti (v. Cass.17993/21, cass.22907/24). L'individuazione del contratto leader avviene ai sensi dell'art. 2, co. 25 I. n. 549/95, ossia considerando, ove vi siano più contratti siglati da organizzazioni sindacali nazionali entro la stessa categoria, il solo CCNL stipulato dall'organizzazione comparativamente più rappresentativa nella categoria. È la stessa lettera della legge a istituire una valutazione "comparativa" delle organizzazioni sindacali, al fine di individuare quella, tra le più firmatarie di CCNL di categoria, maggiormente rappresentativa a livello nazionale, seguendo i criteri di riferimento di cui alla lettera circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 1/6/2012 (numero complessivo di imprese associate, numero complessivo di lavoratori occupati, diffusione territoriale, numero di sedi e ambiti settoriali, numero di contratti collettivi nazionali stipulati e vigenti).
Non risultano, peraltro, esplicitati argomenti su eventuali errori interpretativi nella individuazione dei criteri descrittivi della maggiore rappresentatività o sulla eventuale devianza da criteri oggettivi e predeterminati nella individuazione dell'ambito contrattuale di riferimento. pagina 10 di 17 Appare, di conseguenza, corretta l'applicazione del CCNL individuato dall e, in CP_1 particolare, dell'art. 2 comma 2 del CCNL di riferimento riguardo al pagamento della festività cadenti di sabato, domenica o altra festività e relativamente alle festività del Santo Patrono.
7.Ribadita l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello lavorativo, vanno esaminate le contestazioni sollevate dall'opponente aventi ad oggetto il fatto che l resistente CP_1 avrebbe errato nella determinazione della base di calcolo per la determinazione della contribuzione richiesta poiché non avrebbe considerato a tal fine la sola retribuzione base, ma anche le ulteriori voci retributive (tredicesima e quattordicesima mensilità, maggiorazioni per festività lavorate) che, a suo dire, non rientrerebbero nella nozione di retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dall'art. 36 Cost.
Ebbene, in proposito appare opportuno risalire alla definizione del concetto di retribuzione che, secondo il combinato disposto degli artt. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e 49 (ex art. 46) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è costituita da tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore, in denaro o in natura, in dipendenza del rapporto di lavoro restando escluse da detto calcolo, in quanto non concorrono a formare il salario contributivo, le somme corrisposte per determinati titoli retributivi specificatamente indicati dall'art. 51 (ex art. 48) del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.
La questione riguardante l'eventualità di inglobare o meno nel minimale contributivo somme ulteriori rispetto al minimale retributivo costituzionalmente proporzionato ex art. 36 Cost. è stata affrontata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (IO Civile, Sezioni Unite,
29 Luglio 2002, n. 11199), che hanno ritenuto corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 1 decreto legge n. 338 del 1989, nel fare riferimento alla contrattazione collettiva, non prevede che siano apportate limitazioni ad alcuna delle voci retributive ivi indicate, sicché l'eventuale loro esclusione sarebbe certamente illegittima, in quanto non si tratta di calcolare la giusta retribuzione, ma, piuttosto, di stabilire il rapporto tra retribuzione oggetto del rapporto di lavoro e retribuzione parametro ai fini contributivi;
le S.U. hanno quindi enucleato il seguente principio di diritto: contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 DL n. 338 del 1989, senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost., che pagina 11 di 17 sarebbero giustificate solo ove a detti contratti si dovesse ricorrere - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione>>.
Pertanto, alla luce di tale principio, la base di calcolo ai fini contributivi utilizzata nel caso di specie dagli Organi accertatori non può essere oggetto di censura, risultando corretta, perché comprensiva della retribuzione base e degli ulteriori emolumenti pure previsti dal
CCNL di settore applicabile.
Appare quindi congrua la riparametrazione della contribuzione versata per tutti i lavoratori, come operata dall' (peraltro, neppure specificamente contestata quanto ai conteggi) a CP_1 seguito della mancata inclusione nei minimali contributivi di voci retributive quali ratei di 13^,
14^ e festività, previste dal CCNL di riferimento.
8. Nel verbale impugnato viene, altresì, contestato l'inquadramento attribuito dalla parte datoriale ai seguenti dipendenti per gli indicati periodi:
➢ - assunto il 3.10.2005 e licenziato il 31.05.2006 e riassunto il Parte_3
20.05.2008 con la qualifica di autista - inquadrato al 4° livello, da riqualificare al 3° livello per i periodi da aprile a maggio 2006 e da maggio 2008 a dicembre 2010;
➢ - assunto il 1.06.2006 e licenziato il 31.12.2007 e riassunto il Controparte_2
26.06.2008 con la qualifica di autista - inquadrato al 4° livello, da riqualificare al 3° livello per il periodo da giugno 2006 a dicembre 2007 e da giugno 2008 a dicembre
2010;
➢ - assunto il 8.08.2008 e licenziato il 20.08.2008, riassunto il Controparte_5
17.12.2008 e licenziato il 8.01.2009 con la qualifica di autista - inquadrato al 4° livello, da riqualificare al 3° livello per il mese di agosto 2008 e per il periodo da dicembre
2008 a gennaio 2009;
➢ - assunto il 3.06.2008 con la qualifica di autista - inquadrato al 4° livello, Parte_4 da riqualificare al 3° livello per il periodo da giugno 2008 a dicembre 2010.
Ai fini della decisione non possono che essere esaminate le declaratorie del CCNL di riferimento riferite al 3° e al 4 livello di inquadramento operando, poi, il raffronto del contenuto delle stesse con le mansioni effettivamente espletate dai lavoratori coinvolti nell'accertamento alla luce di quanto emerso in sede ispettiva e dall'istruttoria svolta nel corso del presente procedimento.
Ebbene, la declaratoria prevista per il 3° livello di inquadramento prevede che ad esso appartengono: pagina 12 di 17 diplomi di istituti o centri professionali oppure acquisita attraverso conoscenza diretta mediante una corrispondente esperienza di lavoro che consenta anche di effettuare riparazione di notevole entità agli impianti, il loro montaggio e smontaggio in dipendenza delle riparazioni stesse. I lavoratori che con specifica collaborazione svolgono attività esecutive di natura tecnico-amministrativa che richiedono una particolare preparazione e pratica di ufficio
o corrispondente esperienza di lavoro: le mansioni sono svolte con autonomia della esecuzione del lavoro e conseguente alla variabilità delle condizioni operative e si manifesta nella integrazione o nell'adattamento delle procedure assegnate alle concrete situazioni di lavoro>>.
Fra i profili esemplificativi specifici, la menzionata declaratoria ingloba quello riferito ai
<<conducenti di autocarri con portata superiore ai 30 quintali e fino a 20 se muniti < i>
gru>>.
La declaratoria contrattuale riferita al 4° livello prevede che allo stesso appartengono lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche, i lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico- operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia>>.
Tra i profili professionali riferiti a tale livello di inquadramento il CCNL di riferimento ingloba
<altri autisti non compresi nel 3° livello Super e nel 3° livello>> oltre che carrelli elevatori di portata inferiore ai 30 q.li (CCNL trasporto merci)>>.
Dunque, per quanto attiene alla fattispecie dedotta in giudizio, ciò che emerge dall'esame comparativo delle declaratorie è che le stesse contemplano due diversi profili esemplificativi della medesima figura professionale di autista -pacificamente ricoperta dai lavoratori coinvolti nell'accertamento - dei quali solo uno soltanto è connotato dalla conduzione di mezzi di portata superiore ai 30 quintali ossia quello riferito alla declaratoria afferente al 3°livello.
Risulta, pertanto, chiaro che il discrimen fra il livello III ed il livello VI risieda nella portata dei mezzi effettivamente condotti dai lavoratori, non rivestendo rilevanza alcuna, con riguardo alla mansione specifica dagli stessi svolta, gli ulteriori requisiti previsti dalla declaratoria relativa al 3° livello di inquadramento relativi alla preparazione scolastica, all'autonomia operativa ed al coordinamento di altri lavoratori che sono, evidentemente, avulsi dalla pagina 13 di 17 mansione specifica di autista e riferibili agli ulteriori profili professionali di carattere impiegatizio, pure inseriti nella medesima declaratoria.
Ciò posto, sullo specifico punto, dall'istruttoria svolta è emerso che la ditta “Zurlo Domenico
Autotrasporti” non ha mai posseduto automezzi di portata inferiore ai 30 quintali.
La circostanza è stata acclarata dalle dichiarazioni dei testi escussi in corso di causa i cui periodi lavorativi alle dipendenze della ditta “Zurlo Domenico Autotrasporti”, complessivamente considerati, ricoprono l'arco di tempo interessato dal reinquadramento delle posizioni dei lavoratori coinvolti nell'accertamento.
Entrambi i testi escussi dichiaravano, infatti, che la ditta della quale l'opponente è titolare non utilizzava automezzi di portata inferiore ai 30 quintali.
In particolare, il teste recisava che: Pt_3 marca Peugeout 205 che usavamo per spostamenti ma la mansione era quella di conducente di autocarri>>.
La portata degli automezzi utilizzati dalla ditta “Autotrasporti LO Domenico” è stata, altresì, verificata in sede di accertamento ispettivo sulla base dei dati risultanti dall'Albo
Nazionale Autotrasportatori dai quali ed è risultata la portata superiore ai 30 quintali e/o superiore ai 20 quintali se muniti di gru di tutti i mezzi utilizzati, come riportato nel verbale unico di accertamento e notificazione.
L'accertata circostanza rende, dunque, superfluo il riferimento al criterio della prevalenza delle mansioni, pure invocato dalla parte opponente, in considerazione delle mansioni di autista pacificamente ricoperte e svolte dai lavoratori coinvolti nell'accertamento e del fatto che tali mansioni non potevano che essere rese con i mezzi in uso alla Ditta datrice di lavoro, caratterizzati da portata superiore ai 30 quintali.
Ne deriva che le posizioni dei menzionati lavoratori sono state correttamente sussunte dagli organi ispettivi nel livello 3° del CCNL applicato, nel quale confluiscono gli inquadramenti dei lavoratori che svolgono addetti alla conduzione di mezzi aventi portata superiore ai 30 quintali.
9. L'ulteriore contestazione aveva ad oggetto l'erogazione a titolo di trasferta -nei confronti dei lavoratori , , , e di somme superiori CP_3 CP_9 CP_2 CP_4 Pt_3 CP_6 alla soglia di esenzione prevista dal T.U.I.R. non assoggettate a contribuzione.
L'art. 51, comma 5, D.P.R. n. 917/1986 prevede, infatti, che le somme erogate ai lavoratori, a fronte di una trasferta fuori dal comune di lavoro, siano esenti fino alla soglia giornaliera di
46,48 euro in Italia e di 77,47 euro all'estero al netto delle spese di viaggio e di trasporto, pagina 14 di 17 nonché la riduzione di tali esenzioni nella misura di un terzo nel caso in cui al lavoratore venga riconosciuto un rimborso delle spese di vitto o di alloggio e di due terzi nel caso in cui l'azienda rimborsi sia le spese per il vitto che per l'alloggio, mentre le indennità per trasferte all'interno del comune di lavoro concorreranno, invece, alla formazione del reddito imponibile per il lavoratore.
Ciò posto, nel caso di specie il recupero contributivo ha riguardato somme risultanti dal LUL, di importo variabile, imputate dal datore di lavoro a trasferte relativamente al periodo oggetto di accertamento (anni 2006-2010), superiori alla soglia di esenzione prevista dal TUIR.
In relazione agli importi contestati in sede ispettiva, richiesti dall' a titolo di contribuzione, CP_1 nessuna documentazione giustificativa risulta essere stata prodotta dall'opponente nel corso dell'accertamento e/o comprovata nell'ambito del presente giudizio e, quindi, appare corretto il computo degli importi indebitamente non assoggettati a contribuzione, come effettuato dall . CP_1
Giova ricordare che la S.C. (cfr. Cass. 09/06/2023 n. 16466) ha ritenuto che, se è sull'ente previdenziale che incombe la prova che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo purché in dipendenza del rapporto di lavoro, grava per contro sul datore di lavoro l'onere di provare che nello specifico sussiste una delle cause di esclusione dell'obbligo contributivo (cfr.Cass. 11.01.2011 n. 461). In sostanza, quando si discuta di esenzione dall'obbligo contributivo è il soggetto che intenda beneficiare dell'esonero che ha l'onere di provare di essere in possesso dei requisiti che, per legge, vi danno diritto (Cass.
10/07/2018 n. 18160). E' quindi il datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio che è tenuto a dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione (Cass.
18/06/2018 n. 16033). L' , come detto, deve solo provare l'ammontare complessivo delle CP_1 somme erogate ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro, laddove spetta al datore di lavoro provare l'ammontare delle somme sottratte all'applicazione della regola generale in ipotesi di rimborsi o indennità per trasferte, dimostrando le trasferte effettuate e l'ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno (Cass. n. 16033 del 2018 cit.). In ultima analisi, la valutazione deve essere condotta nei limiti delle allegazioni e delle prove offerte dalla parte datoriale, vertendosi in tema di eccezione alla regola di assoggettamento all'obbligo previdenziale di qualsiasi somma percepita a titolo retributivo: all' spetta solo CP_1 dimostrare che il lavoratore abbia ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che pagina 15 di 17 ricorra una delle cause di esonero contributivo (cfr. anche Corte di IO, IV – Lavoro civile, ordinanza 5 giugno 2025, n. 15056).
Pertanto, posto che tale prova non è stata resa dall'opponente, né a mezzo documentazione né con prova orale, in applicazione dei principi sull'onere probatorio di cui si è appena detto, il motivo di opposizione va respinto e, di conseguenza, gli accertamenti ispettivi dell' CP_1 vanno valutati - anche sotto il profilo appena affrontato, come corretti.
Né possono essere accolte le eccezioni circa la mancata indicazione del periodo di riferimento che ne avrebbe compromesso il diritto di difesa perché, al contrario, espressamente richiamato al punto 3 del verbale unico di accertamento, ove si legge chiaramente che la verifica concerneva il periodo 2006/2010.
Inoltre, l'opponente rilevava che un'esenzione parziale a favore del dipendente, nel senso che le indennità di trasferta da questi ricevute – contenute entro i limiti fissati dalla legge - non concorrono alla formazione del c.d. reddito imponibile del dipendente, sul quale quest'ultimo (e non certo il datore di lavoro) è tenuto a versare la contribuzione… non è dato comprendere che attinenza possa avere una simile prospettazione nei confronti del datore di lavoro, che sicuramente è privo di legittimazione passiva a fronte di un'asserita erronea determinazione della base imponibile dei propri dipendenti>>.
Ebbene, la suddetta contestazione sembra recare una commistione tra imponibile fiscale del dipendente ed imponibile contributivo, per dipanare la quale appare opportuno fare riferimento al disposto del già richiamato art. 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, ove viene stabilito, in estrema sintesi, che l'indennità di trasferta è esente da imposte e contributi a condizione che non superi determinate soglie, ossia, in atri termini, che le indennità di trasferta godono di una parziale esenzione fiscale e contributiva, sicché la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro deve essere calcolata sulla parte imponibile dell'indennità di trasferta, cioè sulla parte che supera le soglie di esenzione.
Dunque, deve essere affermata la legittimazione del datore di lavoro ove venga rilevata, come nel caso di specie, la non conforme registrazione delle voci di trasferta sul Libro Unico del Lavoro ovvero la non veridicità della trasferta o, ancora, l'occultamento di emolumenti dovuti a diverso titolo (es. straordinari) sotto la voce trasferta ovvero laddove il comportamento irregolare determini una differenza di imponibile fiscale e contributivo comportante la successiva applicazione di una sanzione amministrativa.
10. L'opposizione va, in conclusione, rigettata. pagina 16 di 17 Quanto alle spese processuali, si rileva che il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse;
inoltre, il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole. Tanto rilevato, ritiene il Tribunale che le spese processuali, da liquidarsi in termini unitari e da parametrarsi al complessivo esito della lite, ivi compreso il giudizio di IO di cui si è detto, vadano compensate nei limiti di 1/5 proprio in ragione dell'esito del giudizio di IO (favorevole a LO), mentre per la parte restante seguono la prevalente soccombenza dell'opponente LO e si liquidano in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) Rigetta l'opposizione ed accerta come dovute da parte opponente le somme indicate nell'avviso di addebito oggetto di opposizione;
2) Compensa le spese processuali in ragione di 1/5 e condanna LO IC al pagamento delle spese di lite residue in favore dell' , che liquida in detta CP_1 proporzione in complessivi euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 9.09.2025.
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 17 di 17
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona della Giudice, Barbara Previati, all'esito della udienza a trattazione cartolare ex art.127 ter c.p.c. del 9.09.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 1232/2024 avente per oggetto “opposizione ad avviso di addebito” promossa da
, in proprio e quale titolare della ditta individuale “Zurlo Domenico Parte_1
Autotrasporti”, difeso dall'avv. Gianluca PESCOLLA
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, difeso dagli avv. ti Antonella TESTA e Ugo NUCCIARONE
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 18/7/2012, proponeva opposizione -dinanzi a questo Parte_1
Tribunale- all'avviso di addebito n. 32720120000444103000 con il quale gli erano richiesti €
19.111,46 a titolo di contributi , sanzioni, somme aggiuntive interessi - notificandola, CP_1 unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza, presso la sede legale dell' , in CP_1
Roma.
Il giudizio si articolava così come di seguito riportato:
pagina 1 di 17 - all'esito della prima udienza, il Tribunale di Campobasso, attesa la mancata costituzione dell' resistente e la richiesta dell'opponente di rinnovazione della notifica presso la CP_1 sede provinciale dell' , provvedeva ad assegnare un termine perentorio per provvedere CP_1 all'adempimento;
- l'odierno ricorrente notificava il ricorso presso la sede provinciale , a ciò provvedendo CP_1 oltre il termine di 30 giorni assegnatogli dal G.L.;
- pertanto, l , costituitosi in giudizio, richiedeva l'estinzione del processo dispiegando, in CP_1 ogni caso, le proprie difese riguardo al merito della controversia;
- il Tribunale di Campobasso disponeva la cancellazione della causa dal ruolo, per non avere l'opponente effettuato la rinnovazione della notificazione del ricorso in opposizione presso la sede provinciale dell' , nel termine assegnato dal G.L. a pena di decadenza;
CP_1
- l'opponente impugnava tale statuizione con ricorso dinanzi alla Corte d'Appello di
Campobasso che, con sentenza n. 87/2016, confermava la decisione del primo giudice sul presupposto che l'opposizione dovesse essere notificata all' presso la sede territoriale CP_1 ex art. 14, 1 comma bis del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella l. n. 30/1997, ritenendo, pertanto, che alla nullità della prima - pur tempestiva - notifica del ricorso presso la sede legale dell' era seguita la rinnovazione della stessa effettuata oltre il termine CP_1 perentorio all'uopo assegnato, con conseguente estinzione del processo;
- avverso tale statuizione, l'odierno opponente interponeva ricorso per IO;
- con ordinanza n. 14271/2022, la Corte di IO accoglieva il ricorso, evidenziando che non si versa, nella specie, in materia di previdenza e assistenza obbligatorie al fine di conseguire prestazioni dall' , per le quali trova applicazione il regime speciale derogatorio
CP_1 per cui gli atti introduttivi dei giudizi (di cognizione, esecutivi e cautelari) vanno notificati agli uffici periferici (art. 44, d.lgs. n. 269 del 2003), regime valido solo per le ipotesi tassativamente indicate e improntato, con l'accentramento della gestione del contenzioso presso le sedi periferiche dell' , all'esigenza, nell'interesse degli assistiti, di porre gli
CP_1 uffici più vicini agli assistiti in condizioni di rispondere, con immediatezza e adeguatezza, alle richieste giudiziarie, evitando passaggi inutili ed eccessivamente gravosi presso la sede centrale dell'ente (fra tante, Cass. n. 11059 del 2016 in riferimento all'accentramento presso le sedi periferiche dell' della gestione del contenzioso giurisdizionale relativo alle
CP_1 competenze statali trasferite all' in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo,
CP_1 handicap e disabilità; da ultimo, Cass. n. 22856 del 2020 in motivazione)>> precisando, altresì che pagina 2 di 17 inerente alle obbligazioni contributive e relative sanzioni, soggiace alla regola generale tracciata dall'art. 19 del codice di rito, per cui validamente, e nella specie anche tempestivamente, la notifica dell'opposizione ad avviso di addebito era stata effettuata all'ente impositore presso la sede legale>>;
- pertanto, la Suprema Corte statuiva che nessun effetto estintivo del giudizio poteva derivare dalla inottemperanza - o intempestiva ottemperanza - dell'opponente all'ordine di rinnovo della notificazione dell'opposizione presso sede provinciale dell' , essendo stato il ricorso CP_1 già ritualmente notificato alla controparte ed essendosi già correttamente instaurato il contraddittorio;
- la Suprema Corte, dunque, cassava la sentenza resa dalla Corte di Appello di Campobasso, disponendo rinvio al giudice di primo grado, come previsto dal combinato disposto degli artt.
383, terzo comma e 354, secondo comma, c.p.c. violazione degli strumenti destinati a dare attuazione al principio del contraddittorio e la sussistenza delle condizioni per l'estinzione del processo che hanno precluso l'esame del merito della causa (Cass. n. 29623 del 2019; Cass.n.8600 del 2014)>>, demandando allo stesso anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità-
_____
Con ricorso del 3/8/2022, riassumeva dinanzi a questo Tribunale il giudizio Parte_1 di opposizione avverso l'avviso di addebito n. 327 2012 00044410 30 emesso dall'Istituto sulla base del verbale ispettivo del 18/04/2011, con il quale gli venivano contestate le seguenti violazioni:
➢ la corresponsione, emersa dalla consultazione degli archivi informatici dell' e della CP_1
C.C.I.A.A. di Campobasso, da parte della ditta “Zurlo Domenico Autotrasporti”, per gli anni 2006-2010, di retribuzioni inferiori a quelle previste dal CCNL di categoria
(Autotrasporto merci artigianato) in relazione a paga oraria, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, ore registrate sul libro unico e non denunciate e festività per i seguenti lavoratori:
1. ; Persona_1
2. ; Email_1
3. ; Controparte_2
4. ; Controparte_3
5. DE OS MA;
6. ; Controparte_4
pagina 3 di 17 7. ; Controparte_5
8. ; Controparte_6
9. CP_7
10. ; Controparte_8
11. Parte_2
➢ l'errato inquadramento, emerso dalle comunicazioni obbligatorie e dalle lettere di assunzione, in livelli retributivi inferiori a quelli previsti dal CCNL di categoria
(Autotrasporto merci artigianato) per i lavoratori:
1. - assunto il 3.10.2005 e licenziato il 31.05.2006, successivamente Parte_3
riassunto il 20.05.2008 con la qualifica di autista - inquadrato al 4° livello, da riqualificare al 3° livello per i periodi da aprile a maggio 2006 e da maggio
2008 a dicembre 2010;
2. - assunto il 1.06.2006 e licenziato il 31.12.2007, successivamente Controparte_2
riassunto il 26.06.2008 con la qualifica di autista - inquadrato al 4° livello, da riqualificare al 3° livello per il periodo da giugno 2006 a dicembre 2007 e da giugno 2008 a dicembre 2010;
3. – assunto il 8.08.2008 e licenziato il 20.08.2008, Controparte_5
successivamente riassunto il 17.12.2008 e licenziato il 8.01.2009 con la qualifica di autista - inquadrato al 4° livello, da riqualificare al 3° livello per il mese di agosto 2008 e per il periodo da dicembre 2008 a gennaio 2009;
4. - assunto il 3.06.2008 con la qualifica di autista - inquadrato al 4° Parte_4
livello, da riqualificare al 3° livello per il periodo da giugno 2008 a dicembre
2010;
➢ l'erogazione, per lo stesso periodo, di somme a titolo di trasferta di importo variabile, superiori alla soglia di esenzione prevista dal T.U.I.R., per i seguenti lavoratori:
1. ; Controparte_3
2. DE OS MA;
3. ; Controparte_2
4. ; Controparte_4
5. ; Parte_3
6. Controparte_6
pagina 4 di 17 ➢ l'illegittima fruizione da parte della delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 9, Pt_5 della legge 407/1990 per il dipendente e dei benefici contributivi di Controparte_9 cui all'art. 25, comma 9, legge 223/1991 per il dipendente;
Controparte_6
Rispetto alle elencate contestazioni, il ricorrente articolava le proprie difese deducendo:
➢ che la Ditta della quale era titolare non era iscritta ad alcuna organizzazione di categoria, sicché ad essa non poteva ritenersi applicabile alcun contratto collettivo, risultando unicamente possibile, ai sensi dell'art. 36 Cost., far riferimento al CCNL di settore limitatamente alla sola retribuzione;
➢ che la mancata adesione della Ditta alle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL invocato dall' comportava l'inapplicabilità dei parametri nello stesso indicati ai fini CP_1 della determinazione della retribuzione effettivamente utilizzata dall' come base CP_1 di calcolo per la della contribuzione;
➢ l'assoluta nullità della pretesa creditoria avanzata dall' , in considerazione CP_1 dell'assenza di motivazione che inficiava il verbale di accertamento presupposto all'impugnato avviso di addebito in ordine alle ragioni per cui gli Ispettori avevano ritenuto che la Ditta aveva disatteso all'applicazione dei i parametri del CCNL applicabile nella determinazione della paga oraria, dei ratei di 13^ e 14^ mensilità, delle ore registrate sul LUL e non denunciate e delle maggiorazioni per “festività” lavorate (Santo Patrono);
➢ che, nell'operare il superiore inquadramento dei lavoratori sopra menzionati dal 4° al 3° livello contrattuale, gli Organi Ispettivi non avevano tenuto conto del giudizio di prevalenza tra le mansioni effettivamente svolte e quelle di formale inquadramento, atteso che non era stato provato che i quattro lavoratori coinvolti nell'accertamento conducessero prevalentemente mezzi di portata superiore a 30 quintali;
➢ che la declaratoria relativa al 3° livello di inquadramento del CCNL applicabile prevedeva, oltre all'espletamento della specifica mansione relativa alla conduzione di autocarri di portata superiore a 30 quintali, anche il possesso di precisi requisiti, non posseduti dai lavoratori in questione, quali la preparazione scolastica e professionale specifica e l'espletamento di mansioni comportanti il coordinamento di altri lavoratori con autonomia nell'ambito di istruzioni o procedure fissate dall'azienda;
➢ che nel verbale non venivano indicati gli importi che erano stati erogati dalla Ditta in eccedenza rispetto alla soglia di esenzione prevista dal TUIR, né dette erogazioni pagina 5 di 17 venivano contestualizzate in relazione a periodi di riferimento inibendo, in tal modo, alla parte ricorrente di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.
Si costituiva l' , anche nella presente fase di riassunzione, evidenziando preliminarmente CP_1 che il ricorrente aveva chiesto ed ottenuto dall'Agente della Riscossione la rateizzazione del debito portato dall'avviso di addebito opposto ed aveva provveduto all'integrale pagamento delle somme dovute, come poteva evincersi dalla stampa della “Procedura Gestione AVA”, con conseguente riconoscimento del debito ed estinzione dell'obbligazione contributiva.
Contestava i motivi di opposizione, ribadendo la correttezza degli esiti accertativi.
____________________
1.In adesione al principio di diritto di cui alla ordinanza della Corte di IO n.
14271/2022, deve affermarsi la tempestività della proposizione della presente opposizione, dovendosi ritenere già correttamente integrato il contraddittorio con la notifica dell'opposizione presso la sede legale dell' , con la conseguenza che non potevano CP_1 ricollegarsi effetti estintivi del giudizio al decorso del termine di rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo, che risultava già ritualmente notificato al convenuto;
invero, come CP_1 osservato dalla Corte nella menzionata pronuncia, l'ordine di rinnovo della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (disposto ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. e, per il rito del lavoro, ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ.) è provvedimento che corrisponde ad uno specifico modello processuale, potendo e dovendo essere emesso sempre che sì verifichi la situazione normativamente considerata (Cass.n. 16803 del 2004 ed ivi ulteriori precedenti);
“conseguentemente l'atto che dispone la rinnovazione della notifica, quando una rituale notifica vi sia già stata, è nullo, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., sia perché si discosta dal relativo modello processuale (in quanto emesso al di fuori delle ipotesi consentite), sia perché inidoneo a raggiungere lo scopo (consistente nella valida instaurazione del contraddittorio) già raggiunto con la ritualità della notifica”.
2. Risulta indicato dall , sia in sede di costituzione che di note conclusive, che le somme CP_1 portate dall'avviso di addebito opposto sono state integralmente pagate da parte ricorrente.
Devono in ogni caso valutarsi, nel merito, i motivi di opposizione, dato che non emerge che l'opponente abbia provveduto al pagamento effettuando, al contempo, un riconoscimento del debito, dovendosi quindi ritenere, anche in ragione delle conclusioni rassegnate dallo stesso LO, che il pagamento sia avvenuto con riserva di ripetizione all'esito della definizione del presente processo.
pagina 6 di 17 CP_
3. Sulla scorta degli accertamenti compiuti dall' (fondati, come si dà espressamente atto nel verbale, sull'esame, da parte dei funzionari Ispettivi, delle comunicazioni obbligatorie effettate dal datore, delle lettere di assunzione, delle risultanze degli archivi informatici di e Camera di Commercio, del LUL, dei libri matricola, dei libri paga, dei dischi CP_1 cronotachigrafi, dei contratti di lavoro) l'opposizione deve essere rigettata.
4.Va premesso che l'opponente esercita attività di autotrasporti di merci su strada, con sede legale in Vinchiaturo alla C.da Fossi n. 4; il verbale unico di accertamento e notificazione del
18.04.2011, oggetto di opposizione, si riferisce all'ispezione svolta dai funzionari ispettivi iniziata con sopralluogo presso i locali dell'Impresa in data 2.09.2010 e ha ad oggetto il CP_1 periodo 1.04.2006/31.12.2010, come espressamente indicato nel verbale.
5. Deve quindi osservarsi che le doglianze sulla omessa motivazione del verbale sono infondate.
Invero, il presente giudizio non verte sulla legittimità dell'atto amministrativo, bensì sull'accertamento del diritto di credito al pagamento della contribuzione richiesta.
Va inoltre opportunamente ricordato che, secondo consolidato orientamento della S.C., i verbali ispettivi (con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata) costituiscono elemento di prova che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n. 14965 del 2012). In particolare, è stato affermato i verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti (v., tra le molte, Cass. n. 20019 del
2018; in motiv., Cass. n. 8946 del 2020), mentre in ordine alle altre circostanze di fatto (in ordine a circostanze diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute) che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito e, in tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia "il conto da farne" ai fini della prova (Cass. n.
8946 del 2020 cit.), possedendo -detti verbali - un'attendibilità che può essere infirmata solo pagina 7 di 17 da una specifica prova contraria (Cass. S.U. n. n. 916 del 1996; conf. Cass. n. 14965 del
2012, Cass. n. n.28286 del 2019, in motivazione;
Cass. n. 24388 del 2022).
6. Ciò posto, all'esito dell'accertamento, è stato in primo luogo contestato dall' che: CP_1
“LA DITTA PER GLI ANNI 2006-2010 HA DENUNCIATO RETRIBUZIONI INFERIORI A
QUELLE PREVISTE DAL CCNL DI CATEGORIA (AUTOTRASPORTO MERCI
ARTIGIANATO), IN RELAZIONE A PAGA ORARIA, RATEI DI TREDICESIMA E
QUATTORDICESIMA, ORE REGISTRATE SUL LIBRO UNICO E NON DENUNCIATE E
FESTIVITÀ PER I SEGUENTI LAVORATORI (…)
In relazione a tale contestazione, l'opponente ha evidenziato di non aderire ad alcuna organizzazione sindacale stipulante il CCNL invocato dall' , con la conseguenza che lo CP_1 stesso sarebbe inapplicabile nella determinazione della retribuzione pretesa come base della contribuzione.
L'assunto non è condivisibile.
Per l'individuazione del minimale contributivo occorre invero individuare il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, mentre le retribuzioni indicate negli altri accordi o nel contratto individuale possono costituire il minimale contributivo solo se i relativi importi risultino maggiori di quelli indicati nel C.C.N.L. di riferimento.
La nozione del valore del cd. minimale contrattuale discende dall'articolo 1, comma 1, D.L.
338/1989 che àncora la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale "all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo".
Tale previsione normativa è stata autenticamente interpretata dalla L. 549/1995, art. 2, comma 25, il quale dispone che "il D.L. n. 338 del 1989, art. 1 convertito con modificazioni in L. n. 389 del 1989 si interpreta nel senso che in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria" (si tratta del cd. contratto leader: Cass. 801/2012).
Inoltre, si osserva che per "categoria" si intende il settore produttivo in cui opera l'impresa, risultando altrimenti incongruo l'obbligo di applicazione, sia pure ai soli fini contributivi, di una pagina 8 di 17 contrattazione collettiva vigente in un settore diverso, stante il rilievo pubblicistico della materia, che non può consentire riserve a scelte soggettive, pena, diversamente, l'illogicità del sistema.
La operata "divaricazione a vantaggio del rapporto previdenziale consente il tendenziale conseguimento di una migliore tutela assicurativa dei lavoratori, di un equilibrio finanziario della gestione previdenziale e della parità delle condizioni tra le imprese, a prescindere dalla loro adesione alle organizzazioni sindacali più rappresentative" (Cass. S.U. 11199/2002;
Cass. 12743/2022).
Osserva, ulteriormente, la S.C. (Cass. n. 23647/2025) che il Contratto Collettivo che abbia le caratteristiche dell'art. 1 co 1 della L. 389/1989 è finalizzato ad individuare il minimale contributivo, non a disciplinare il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore per il quale non sarebbero esclusi i contratti in deroga, salvo l'inderogabilità in peius. Invero, “la giurisprudenza della Corte è univoca nell'affermare che l'individuazione del contratto leader ai fini contributivi di cui alla citata Legge attiene al principio di autonomia del rapporto contributo rispetto all'obbligazione retributiva (sul punto cfr. Cass. ord. n. 13840/2023 ed altre numerose ivi menzionate), e ciò si ispira anche "all'esigenza di salvaguardia dell'unitarietà e della tenuta del sistema previdenziale", giacché la finalità della normativa di cui all'art. co. 1 D.L. 338/89 integrato da art. 2 comma 25 L.549/95 non è quella di assicurare la conciliazione tra il diritto di organizzazione sindacale e la selezione della categoria di riferimento, ma di individuare un parametro riferimento per il calcolo della misura del minimale contributivo, che non è devoluta all'autonomia datoriale ma è una scelta che il legislatore riserva a sé, escludendo che la stessa possa essere oggetto di deroga da parte dei contraenti (dello stesso avviso cfr. anche Cass. ord. n.4209/2023). L'individuazione della retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali in quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria esprime una capacità di scelta della fonte collettiva ai fini della determinazione della misura dell'obbligo previdenziale, fra tutte quelle astrattamente applicabili;
in linea con quanto innanzi, e per un ulteriore approfondimento finalistico della normativa in esame, cfr. ord. 13840/2023 "il legislatore ha inteso far entrare in gioco la fonte contrattuale consentendo la traslazione, sul piano collettivo, della garanzia in capo ai lavoratori di conseguire quel trattamento pensionistico (obbligatorio) "adeguato" cui fa espresso riferimento l'art. 38 Cost.; in un settore nel quale le parti sociali hanno stipulato una pluralità di strumenti contrattuali, anche del medesimo livello, l'esigenza concreta che si pone pagina 9 di 17 ai fini contributivi, è quella di individuare, nella possibile giungla di trattamenti e di voci retributive, lo strumento trainante (definito, per ciò stesso "leader"), quale quello che meglio degli altri appare in grado di rappresentare le caratteristiche, anche soggettive dell'impresa nonché la storia contributiva dei lavoratori interessati alla definizione del minimale contributivo, per un verso, preservando le esigenze di eguaglianza e di solidarietà, per un altro verso, scongiurando un aumento incontrollato della spesa previdenziale pubblica".
Nel caso in esame, sulla scorta di quanto finora espresso, il contratto collettivo da applicarsi doveva essere quello, indicato dall' , , trattandosi del CP_1 Controparte_10 contratto collettivo nazionale stipulato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria (dato che l'impresa LO svolgeva attività di autotrasporti di merci su strada).
Non può, in particolare, rilevare la circostanza che l'azienda, ai fini retributivi, avesse in ipotesi applicato un contratto diverso;
ai fini del minimale contributivo, infatti, occorreva prendere in considerazione il C.C.N.L. indicato, non essendo neppure minimamente contestato o in CP_ discussione, a fronte di quanto ravvisato nell'accertamento ispettivo , che detto contratto fosse stato stipulato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria.
Si osserva, peraltro, che l ha depositato il menzionato CCNL;
risulta inoltre CP_1 adeguatamente assolto l'onere probatorio della maggiore rappresentatività delle organizzazioni stipulanti (v. Cass.17993/21, cass.22907/24). L'individuazione del contratto leader avviene ai sensi dell'art. 2, co. 25 I. n. 549/95, ossia considerando, ove vi siano più contratti siglati da organizzazioni sindacali nazionali entro la stessa categoria, il solo CCNL stipulato dall'organizzazione comparativamente più rappresentativa nella categoria. È la stessa lettera della legge a istituire una valutazione "comparativa" delle organizzazioni sindacali, al fine di individuare quella, tra le più firmatarie di CCNL di categoria, maggiormente rappresentativa a livello nazionale, seguendo i criteri di riferimento di cui alla lettera circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 1/6/2012 (numero complessivo di imprese associate, numero complessivo di lavoratori occupati, diffusione territoriale, numero di sedi e ambiti settoriali, numero di contratti collettivi nazionali stipulati e vigenti).
Non risultano, peraltro, esplicitati argomenti su eventuali errori interpretativi nella individuazione dei criteri descrittivi della maggiore rappresentatività o sulla eventuale devianza da criteri oggettivi e predeterminati nella individuazione dell'ambito contrattuale di riferimento. pagina 10 di 17 Appare, di conseguenza, corretta l'applicazione del CCNL individuato dall e, in CP_1 particolare, dell'art. 2 comma 2 del CCNL di riferimento riguardo al pagamento della festività cadenti di sabato, domenica o altra festività e relativamente alle festività del Santo Patrono.
7.Ribadita l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello lavorativo, vanno esaminate le contestazioni sollevate dall'opponente aventi ad oggetto il fatto che l resistente CP_1 avrebbe errato nella determinazione della base di calcolo per la determinazione della contribuzione richiesta poiché non avrebbe considerato a tal fine la sola retribuzione base, ma anche le ulteriori voci retributive (tredicesima e quattordicesima mensilità, maggiorazioni per festività lavorate) che, a suo dire, non rientrerebbero nella nozione di retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dall'art. 36 Cost.
Ebbene, in proposito appare opportuno risalire alla definizione del concetto di retribuzione che, secondo il combinato disposto degli artt. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e 49 (ex art. 46) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è costituita da tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore, in denaro o in natura, in dipendenza del rapporto di lavoro restando escluse da detto calcolo, in quanto non concorrono a formare il salario contributivo, le somme corrisposte per determinati titoli retributivi specificatamente indicati dall'art. 51 (ex art. 48) del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.
La questione riguardante l'eventualità di inglobare o meno nel minimale contributivo somme ulteriori rispetto al minimale retributivo costituzionalmente proporzionato ex art. 36 Cost. è stata affrontata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (IO Civile, Sezioni Unite,
29 Luglio 2002, n. 11199), che hanno ritenuto corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 1 decreto legge n. 338 del 1989, nel fare riferimento alla contrattazione collettiva, non prevede che siano apportate limitazioni ad alcuna delle voci retributive ivi indicate, sicché l'eventuale loro esclusione sarebbe certamente illegittima, in quanto non si tratta di calcolare la giusta retribuzione, ma, piuttosto, di stabilire il rapporto tra retribuzione oggetto del rapporto di lavoro e retribuzione parametro ai fini contributivi;
le S.U. hanno quindi enucleato il seguente principio di diritto: contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 DL n. 338 del 1989, senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost., che pagina 11 di 17 sarebbero giustificate solo ove a detti contratti si dovesse ricorrere - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione>>.
Pertanto, alla luce di tale principio, la base di calcolo ai fini contributivi utilizzata nel caso di specie dagli Organi accertatori non può essere oggetto di censura, risultando corretta, perché comprensiva della retribuzione base e degli ulteriori emolumenti pure previsti dal
CCNL di settore applicabile.
Appare quindi congrua la riparametrazione della contribuzione versata per tutti i lavoratori, come operata dall' (peraltro, neppure specificamente contestata quanto ai conteggi) a CP_1 seguito della mancata inclusione nei minimali contributivi di voci retributive quali ratei di 13^,
14^ e festività, previste dal CCNL di riferimento.
8. Nel verbale impugnato viene, altresì, contestato l'inquadramento attribuito dalla parte datoriale ai seguenti dipendenti per gli indicati periodi:
➢ - assunto il 3.10.2005 e licenziato il 31.05.2006 e riassunto il Parte_3
20.05.2008 con la qualifica di autista - inquadrato al 4° livello, da riqualificare al 3° livello per i periodi da aprile a maggio 2006 e da maggio 2008 a dicembre 2010;
➢ - assunto il 1.06.2006 e licenziato il 31.12.2007 e riassunto il Controparte_2
26.06.2008 con la qualifica di autista - inquadrato al 4° livello, da riqualificare al 3° livello per il periodo da giugno 2006 a dicembre 2007 e da giugno 2008 a dicembre
2010;
➢ - assunto il 8.08.2008 e licenziato il 20.08.2008, riassunto il Controparte_5
17.12.2008 e licenziato il 8.01.2009 con la qualifica di autista - inquadrato al 4° livello, da riqualificare al 3° livello per il mese di agosto 2008 e per il periodo da dicembre
2008 a gennaio 2009;
➢ - assunto il 3.06.2008 con la qualifica di autista - inquadrato al 4° livello, Parte_4 da riqualificare al 3° livello per il periodo da giugno 2008 a dicembre 2010.
Ai fini della decisione non possono che essere esaminate le declaratorie del CCNL di riferimento riferite al 3° e al 4 livello di inquadramento operando, poi, il raffronto del contenuto delle stesse con le mansioni effettivamente espletate dai lavoratori coinvolti nell'accertamento alla luce di quanto emerso in sede ispettiva e dall'istruttoria svolta nel corso del presente procedimento.
Ebbene, la declaratoria prevista per il 3° livello di inquadramento prevede che ad esso appartengono: pagina 12 di 17 diplomi di istituti o centri professionali oppure acquisita attraverso conoscenza diretta mediante una corrispondente esperienza di lavoro che consenta anche di effettuare riparazione di notevole entità agli impianti, il loro montaggio e smontaggio in dipendenza delle riparazioni stesse. I lavoratori che con specifica collaborazione svolgono attività esecutive di natura tecnico-amministrativa che richiedono una particolare preparazione e pratica di ufficio
o corrispondente esperienza di lavoro: le mansioni sono svolte con autonomia della esecuzione del lavoro e conseguente alla variabilità delle condizioni operative e si manifesta nella integrazione o nell'adattamento delle procedure assegnate alle concrete situazioni di lavoro>>.
Fra i profili esemplificativi specifici, la menzionata declaratoria ingloba quello riferito ai
<<conducenti di autocarri con portata superiore ai 30 quintali e fino a 20 se muniti < i>
gru>>.
La declaratoria contrattuale riferita al 4° livello prevede che allo stesso appartengono lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche, i lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico- operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia>>.
Tra i profili professionali riferiti a tale livello di inquadramento il CCNL di riferimento ingloba
<altri autisti non compresi nel 3° livello Super e nel 3° livello>> oltre che carrelli elevatori di portata inferiore ai 30 q.li (CCNL trasporto merci)>>.
Dunque, per quanto attiene alla fattispecie dedotta in giudizio, ciò che emerge dall'esame comparativo delle declaratorie è che le stesse contemplano due diversi profili esemplificativi della medesima figura professionale di autista -pacificamente ricoperta dai lavoratori coinvolti nell'accertamento - dei quali solo uno soltanto è connotato dalla conduzione di mezzi di portata superiore ai 30 quintali ossia quello riferito alla declaratoria afferente al 3°livello.
Risulta, pertanto, chiaro che il discrimen fra il livello III ed il livello VI risieda nella portata dei mezzi effettivamente condotti dai lavoratori, non rivestendo rilevanza alcuna, con riguardo alla mansione specifica dagli stessi svolta, gli ulteriori requisiti previsti dalla declaratoria relativa al 3° livello di inquadramento relativi alla preparazione scolastica, all'autonomia operativa ed al coordinamento di altri lavoratori che sono, evidentemente, avulsi dalla pagina 13 di 17 mansione specifica di autista e riferibili agli ulteriori profili professionali di carattere impiegatizio, pure inseriti nella medesima declaratoria.
Ciò posto, sullo specifico punto, dall'istruttoria svolta è emerso che la ditta “Zurlo Domenico
Autotrasporti” non ha mai posseduto automezzi di portata inferiore ai 30 quintali.
La circostanza è stata acclarata dalle dichiarazioni dei testi escussi in corso di causa i cui periodi lavorativi alle dipendenze della ditta “Zurlo Domenico Autotrasporti”, complessivamente considerati, ricoprono l'arco di tempo interessato dal reinquadramento delle posizioni dei lavoratori coinvolti nell'accertamento.
Entrambi i testi escussi dichiaravano, infatti, che la ditta della quale l'opponente è titolare non utilizzava automezzi di portata inferiore ai 30 quintali.
In particolare, il teste recisava che: Pt_3 marca Peugeout 205 che usavamo per spostamenti ma la mansione era quella di conducente di autocarri>>.
La portata degli automezzi utilizzati dalla ditta “Autotrasporti LO Domenico” è stata, altresì, verificata in sede di accertamento ispettivo sulla base dei dati risultanti dall'Albo
Nazionale Autotrasportatori dai quali ed è risultata la portata superiore ai 30 quintali e/o superiore ai 20 quintali se muniti di gru di tutti i mezzi utilizzati, come riportato nel verbale unico di accertamento e notificazione.
L'accertata circostanza rende, dunque, superfluo il riferimento al criterio della prevalenza delle mansioni, pure invocato dalla parte opponente, in considerazione delle mansioni di autista pacificamente ricoperte e svolte dai lavoratori coinvolti nell'accertamento e del fatto che tali mansioni non potevano che essere rese con i mezzi in uso alla Ditta datrice di lavoro, caratterizzati da portata superiore ai 30 quintali.
Ne deriva che le posizioni dei menzionati lavoratori sono state correttamente sussunte dagli organi ispettivi nel livello 3° del CCNL applicato, nel quale confluiscono gli inquadramenti dei lavoratori che svolgono addetti alla conduzione di mezzi aventi portata superiore ai 30 quintali.
9. L'ulteriore contestazione aveva ad oggetto l'erogazione a titolo di trasferta -nei confronti dei lavoratori , , , e di somme superiori CP_3 CP_9 CP_2 CP_4 Pt_3 CP_6 alla soglia di esenzione prevista dal T.U.I.R. non assoggettate a contribuzione.
L'art. 51, comma 5, D.P.R. n. 917/1986 prevede, infatti, che le somme erogate ai lavoratori, a fronte di una trasferta fuori dal comune di lavoro, siano esenti fino alla soglia giornaliera di
46,48 euro in Italia e di 77,47 euro all'estero al netto delle spese di viaggio e di trasporto, pagina 14 di 17 nonché la riduzione di tali esenzioni nella misura di un terzo nel caso in cui al lavoratore venga riconosciuto un rimborso delle spese di vitto o di alloggio e di due terzi nel caso in cui l'azienda rimborsi sia le spese per il vitto che per l'alloggio, mentre le indennità per trasferte all'interno del comune di lavoro concorreranno, invece, alla formazione del reddito imponibile per il lavoratore.
Ciò posto, nel caso di specie il recupero contributivo ha riguardato somme risultanti dal LUL, di importo variabile, imputate dal datore di lavoro a trasferte relativamente al periodo oggetto di accertamento (anni 2006-2010), superiori alla soglia di esenzione prevista dal TUIR.
In relazione agli importi contestati in sede ispettiva, richiesti dall' a titolo di contribuzione, CP_1 nessuna documentazione giustificativa risulta essere stata prodotta dall'opponente nel corso dell'accertamento e/o comprovata nell'ambito del presente giudizio e, quindi, appare corretto il computo degli importi indebitamente non assoggettati a contribuzione, come effettuato dall . CP_1
Giova ricordare che la S.C. (cfr. Cass. 09/06/2023 n. 16466) ha ritenuto che, se è sull'ente previdenziale che incombe la prova che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo purché in dipendenza del rapporto di lavoro, grava per contro sul datore di lavoro l'onere di provare che nello specifico sussiste una delle cause di esclusione dell'obbligo contributivo (cfr.Cass. 11.01.2011 n. 461). In sostanza, quando si discuta di esenzione dall'obbligo contributivo è il soggetto che intenda beneficiare dell'esonero che ha l'onere di provare di essere in possesso dei requisiti che, per legge, vi danno diritto (Cass.
10/07/2018 n. 18160). E' quindi il datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio che è tenuto a dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione (Cass.
18/06/2018 n. 16033). L' , come detto, deve solo provare l'ammontare complessivo delle CP_1 somme erogate ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro, laddove spetta al datore di lavoro provare l'ammontare delle somme sottratte all'applicazione della regola generale in ipotesi di rimborsi o indennità per trasferte, dimostrando le trasferte effettuate e l'ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno (Cass. n. 16033 del 2018 cit.). In ultima analisi, la valutazione deve essere condotta nei limiti delle allegazioni e delle prove offerte dalla parte datoriale, vertendosi in tema di eccezione alla regola di assoggettamento all'obbligo previdenziale di qualsiasi somma percepita a titolo retributivo: all' spetta solo CP_1 dimostrare che il lavoratore abbia ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che pagina 15 di 17 ricorra una delle cause di esonero contributivo (cfr. anche Corte di IO, IV – Lavoro civile, ordinanza 5 giugno 2025, n. 15056).
Pertanto, posto che tale prova non è stata resa dall'opponente, né a mezzo documentazione né con prova orale, in applicazione dei principi sull'onere probatorio di cui si è appena detto, il motivo di opposizione va respinto e, di conseguenza, gli accertamenti ispettivi dell' CP_1 vanno valutati - anche sotto il profilo appena affrontato, come corretti.
Né possono essere accolte le eccezioni circa la mancata indicazione del periodo di riferimento che ne avrebbe compromesso il diritto di difesa perché, al contrario, espressamente richiamato al punto 3 del verbale unico di accertamento, ove si legge chiaramente che la verifica concerneva il periodo 2006/2010.
Inoltre, l'opponente rilevava che un'esenzione parziale a favore del dipendente, nel senso che le indennità di trasferta da questi ricevute – contenute entro i limiti fissati dalla legge - non concorrono alla formazione del c.d. reddito imponibile del dipendente, sul quale quest'ultimo (e non certo il datore di lavoro) è tenuto a versare la contribuzione… non è dato comprendere che attinenza possa avere una simile prospettazione nei confronti del datore di lavoro, che sicuramente è privo di legittimazione passiva a fronte di un'asserita erronea determinazione della base imponibile dei propri dipendenti>>.
Ebbene, la suddetta contestazione sembra recare una commistione tra imponibile fiscale del dipendente ed imponibile contributivo, per dipanare la quale appare opportuno fare riferimento al disposto del già richiamato art. 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, ove viene stabilito, in estrema sintesi, che l'indennità di trasferta è esente da imposte e contributi a condizione che non superi determinate soglie, ossia, in atri termini, che le indennità di trasferta godono di una parziale esenzione fiscale e contributiva, sicché la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro deve essere calcolata sulla parte imponibile dell'indennità di trasferta, cioè sulla parte che supera le soglie di esenzione.
Dunque, deve essere affermata la legittimazione del datore di lavoro ove venga rilevata, come nel caso di specie, la non conforme registrazione delle voci di trasferta sul Libro Unico del Lavoro ovvero la non veridicità della trasferta o, ancora, l'occultamento di emolumenti dovuti a diverso titolo (es. straordinari) sotto la voce trasferta ovvero laddove il comportamento irregolare determini una differenza di imponibile fiscale e contributivo comportante la successiva applicazione di una sanzione amministrativa.
10. L'opposizione va, in conclusione, rigettata. pagina 16 di 17 Quanto alle spese processuali, si rileva che il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse;
inoltre, il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole. Tanto rilevato, ritiene il Tribunale che le spese processuali, da liquidarsi in termini unitari e da parametrarsi al complessivo esito della lite, ivi compreso il giudizio di IO di cui si è detto, vadano compensate nei limiti di 1/5 proprio in ragione dell'esito del giudizio di IO (favorevole a LO), mentre per la parte restante seguono la prevalente soccombenza dell'opponente LO e si liquidano in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) Rigetta l'opposizione ed accerta come dovute da parte opponente le somme indicate nell'avviso di addebito oggetto di opposizione;
2) Compensa le spese processuali in ragione di 1/5 e condanna LO IC al pagamento delle spese di lite residue in favore dell' , che liquida in detta CP_1 proporzione in complessivi euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 9.09.2025.
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
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