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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/07/2025, n. 3648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3648 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 19450/2023 tra:
(c.f. Parte_1 C.F._1
(c.f. Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dagli avvocati Giancarlo Faletti e
Maria Novella Piera Faletti entrambi del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Torino al corso Vinzaglio n. 2 parte opponente
e
CO
(c.f. e p. i.v.a. P.IVA_1
in persona del rappresentante legale pro tempore CP_2
[...] rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Piccolo del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino alla via Fabro n. 2 parte opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c.; proposta di acquisto immobiliare;
spese di accatastamento, frazionamento, allacciamento ad utenze abitative;
domanda di pagamento somme;
vizi della cosa compravenduta ex art. 1490 del codice civile;
risarcimento del danno ex art. 1494 del codice civile.
1
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte opponente e Parte_1 Parte_2
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (…)
- Rigettare l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità per tardività dell'opposizione proposta nell'interesse di sollevata da parte Parte_1 opposta in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in atti ed in particolare nella memoria ex art. 171 ter n. 1 cpc del 07.03.24.
- Ferma l'opposizione degli esponenti all'istanza di controparte di applicazione dell'art. 103 comma 2 cpc in quanto istanza totalmente infondata non vertendosi in ipotesi di due cause che potrebbero essere separate. In via istruttoria (…) Nel merito
- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'opponente e, per l'effetto, Parte_2 revocare il decreto ingiuntivo e respingere la domanda proposta nei di lei confronti.
- Previa ogni opportuna declaratoria, anche in punto revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare la nullità, disporre l'annullamento o la declaratoria di inefficacia e/o inesistenza dello stesso decreto ingiuntivo per le ragioni di cui all'atto di citazione in opposizione e dei successivi atti e conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli esponenti a CO
in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore.
- Rigettare in ogni caso tutte le eccezioni anche di asserita intervenuta decadenza e prescrizione così come sollevata dalla opposta in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in atti.
- Rigettare altresì in ogni caso tutte le domande formulate da in persona del legale rappresentante CO pro tempore, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in atti. In via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare e, per l'effetto, condannare
[...]
in persona del legale CO rappresentante pro tempore, a corrispondere agli opponenti le somme dovute per i titoli come specificati in narrativa dell'atto di citazione in opposizione e/o in atti,
2 maggiorando gli importi dovuti, dalla data dei fatti e fino al pagamento effettivo, di interessi al saggio di cui all'art. 1284 comma 4 cc e rivalutazione monetaria. - Dichiarare tenuta e condannare CO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a
[...] restituire all'opponente l'assegno Intesa Parte_2 Sanpaolo n. 9323477191-02 per l'importo di Euro 10.000 (diecimila) detenuto da quest'ultima senza titolo.
-Dichiarare tenuta e condannare CO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...] risarcimento dei danni conseguenti al disagio cagionato dagli inadempimenti descritti in atti secondo le risultanze di causa. Con il favore di spese e compensi professionali, oltre a rimborso 15% spese generali, IVA e CPA ex DM 147/22 anche per il giudizio di ATP. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove inammissibili domande di controparte. Fatto salvo ogni ulteriore diritto.”
Parte opposta CO
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le declaratorie del caso tutte, contrariis rejectis, in via preliminare:
- accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità al caso di specie dell'art. 153, comma 2, c.p.c. e, per l'effetto, previo ogni opportuno provvedimento e declaratoria, disporre la rimessione in termini per il deposito della memoria ex art. 171 ter, comma 1, n. 2, c.p.c. nel procedimento pendente innanzi al Tribunale di Torino, Sez. III civ., R.G. n. 19450/2023, riconoscendo valido, efficace e tempestivo il deposito già effettuato in data 02.04.2024 ovvero, in subordine, autorizzando un nuovo deposito telematico, per tutto quanto esposto nell'istanza di rimessione in termini del 02.04.2024;
- concedere, ai sensi dell'art. 648 cod. proc. civ., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 4908/2023 emesso dal Tribunale di Torino, in persona del Giudice Dott.ssa Vitrò, in data 28/07/2023, così come corretto in data 25/08/2023, poiché l'opposizione dei sigg.ri e non risulta fondata su prova Parte_1 Pt_2 scritta né essere di pronta soluzione ovvero, in subordine, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo limitatamente al sig. per Parte_1 tutto quanto rilevato al paragrafo A) di questo atto in merito alla tardività dell'opposizione di quest'ultimo che
3 si chiede all'Ill.mo Giudice adito di accertare e dichiarare ad ogni effetto di legge;
- per tutto quanto rilevato al paragrafo A) di questo atto, accertare e dichiarare con sentenza ex art. 279, comma 2, n. 2), c.p.c. l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'opposizione, anche per quanto attiene alla domanda riconvenzionale, promossa dal sig. in Parte_1 quanto tardiva e per l'effetto rigettarla, all'uopo disponendo la separazione delle cause pendenti con gli odierni opponenti ex art. 103, comma 2, c.p.c. e, conseguentemente, confermando la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto con riguardo al sig. ; Parte_1
- nella non creduta ipotesi in cui codesto ecc.mo Giudicante ritenesse la domanda riconvenzionale del sig.
ammissibile e/o procedibile in quanto autonoma Parte_1 e distinta rispetto all'opposizione a decreto ingiuntivo principale, per tutto quanto rilevato al paragrafo A) di questo atto, accertare e dichiarare con sentenza ex art. 279, comma 2, n. 2), c.p.c. l' improcedibilità e/o l'inammissibilità della sola domanda principale di opposizione a decreto ingiuntivo formulata dal sig.
per tardività della medesima, con conseguente Parte_1 conferma della definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto con riguardo al sig. ed Parte_1 assunzione di ogni ulteriore provvedimento processuale per il prosieguo del giudizio attinente alla sua domanda riconvenzionale. nel merito ed in via principale:
- rigettare, per i motivi sopra esposti, le domande tutte degli opponenti, ivi compresa la domanda riconvenzionale, poiché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto,
- confermare il decreto ingiuntivo n. 4908/2023 emesso dal Tribunale di Torino, in persona del Giudice Dott.ssa Vitrò, in data 28/07/2023, così come corretto in data 25/08/2023, e conseguentemente:
- condannare i sigg.ri e al pagamento Parte_1 Pt_2 in favore della della somma CO di € 12.584,00, oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4, cod. civ. maturandi sul capitale dalla data del deposito della domanda monitoria sino al saldo effettivo nonché oltre alle spese legali liquidate nel procedimento monitorio e quelle successive occorrende;
in via primariamente subordinata: nella denegata ipotesi di revoca e/o annullamento e/o dichiarazione di inefficacia e/o nullità del Decreto Ingiuntivo n. 4908/2023 emesso dal Tribunale di Torino, in persona del Giudice Dott.ssa Vitrò, in data 28/07/2023, così come corretto in data 25/08/2023:
- rigettare le domande riconvenzionali proposte dagli attori opponenti e, contestualmente
4 - accertare e dichiarare la legittimità del credito vantato dall'esponente, pari ad € 12.584,00, o della diversa somma accertanda in corso di causa, oltre agli interessi ex art. 1284, IV comma, c.c., maturati e maturandi sul capitale dalla data di deposito della domanda giudiziale sino al saldo effettivo e, per l'effetto:
- condannare comunque i sigg.ri e al Parte_1 Pt_2 pagamento in favore dell'esponente della somma di € 12.584,00, o della diversa somma accertanda in corso di causa, oltre agli interessi ex art. 1284, IV comma, c.c., maturati e maturandi sul capitale dalla data di deposito della domanda giudiziale sino al saldo effettivo;
in via secondariamente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito accogliesse parzialmente le domande avanzate dagli opponenti in via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare la sussistenza del maggior credito di pari ad € 12.584,00 a CO titolo di capitale oltre agli interessi legali maturati e maturandi dal dovuto al saldo effettivo nonché oltre alle spese legali della fase monitoria e per l'effetto:
- compensare tale maggior credito vantato dalla conchiudente con la somma accertata in corso di causa a titolo di domanda riconvenzionale delle controparti e quindi,
- assumere ogni iniziativa consequenziale e dichiarare tenuti e condannare gli opponenti al pagamento della somma risultante della predetta compensazione in favore dell'esponente. in via di residuale subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito accogliesse le domande avanzate dagli opponenti in via riconvenzionale in misura maggiore rispetto al credito vantato dall'esponente:
- accertare e dichiarare la sussistenza del credito di pari ad € 12.584,00 a titolo CO di capitale oltre agli interessi legali maturati e maturandi dal dovuto al saldo effettivo nonché oltre alle spese legali della fase monitoria e per l'effetto:
- compensare tale credito vantato dalla di CP_1
con la somma che verrà accertata in corso di CP_1 causa a titolo di domanda riconvenzionale della controparte e, per l'effetto:
- assumere ogni iniziativa consequenziale e ridurre il credito degli opponenti alla somma risultante della predetta compensazione;
in via istruttoria: (…) in ogni caso:
- con vittoria di diritti, spese ed onorari di lite, oltre TF, IVA e CPA come per legge sia della fase di merito che della fase monitoria. Con osservanza.”
5
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c..
Come è noto, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art 645 del c.p.c.,
l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria.
Ciò posto, con il decreto ingiuntivo n. 4908/2023
(R.G. n. 10828/2023) qui opposto, il Tribunale Ordinario di
Torino ha ingiunto agli opponenti e Parte_1
(a seguito di correzione di errore Parte_2 materiale in data 25 agosto 2023) il pagamento della somma di € 12.584,00 oltre accessori e spese legali in favore della parte opposta CO
La parte opposta ha CO dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo quanto segue:
1) in data 09.11.2020 essa ricorrente ha accettato la proposta di acquisto, formulata da e Parte_1 da di una porzione di villa bifamiliare Parte_2
(fabbricato 4A) con relativo giardino, costruita da essa ricorrente e sita in Moncalieri (TO) alla Strada Rivamare
n. 44;
2) in forza della clausola contrattuale di cui al punto 4 del predetto atto, e Parte_1 [...]
si sono impegnati, tra l'altro, al pagamento Parte_2 delle spese di accatastamento, di frazionamento, di
6 redazione e di deposito del regolamento di comprensorio nella misura di € 7.100,00 oltre IVA, pari al 2% del prezzo di vendita pattuito, nonché delle spese per gli allacciamenti, pari a € 5.000,00 oltre IVA, e così per complessivi € 12.100,00 oltre IVA;
3) in data 15.1.2021 le parti hanno così stipulato il previsto contratto preliminare per poi - in data 30.4.2021
- sottoscrivere il contratto definitivo di compravendita dell'unità immobiliare;
4) sempre in data 30.4.2021 e Parte_1 hanno consegnato ad essa ricorrente Parte_2
l'assegno bancario n. 9323477191-02, tratto su Intesa
Sanpaolo S.p.A., dell'importo di € 10.000,00 a garanzia del proprio adempimento alle spese di accatastamento ed allacciamento di cui al punto 2);
5) essa ricorrente ha così emesso la fattura n. 1 del
10.2.2023 dell'importo di € 12.584,00 IVA inclusa;
6) ne deriva che è CO creditrice nei confronti di e Parte_1 [...]
dell'importo di € 12.584,00 (IVA al 4% inclusa), Parte_2 oltre agli interessi ex art. 1284 comma del cod. civ. maturandi sul capitale dalla data di deposito della presente domanda sino al saldo effettivo;
7) nonostante i numerosi solleciti volti al pagamento delle somme insolute, gli intimati non hanno corrisposto il dovuto.
2. I motivi di opposizione.
Gli opponenti e Parte_1 Parte_2 hanno promosso la presente opposizione ex art. 645 del c.p.c. sulla base dei seguenti motivi:
1) carenza di legittimazione passiva di
[...]
, essendo la fattura azionata intestata unicamente Parte_2
a (v. pag. 3 dell'atto di citazione in Parte_1 opposizione);
7 2) non debenza della somma ingiunta trattandosi di prestazioni il cui corrispettivo è stato già interamente pagato nel prezzo di acquisto dell'immobile oggetto di causa (v. pag. da 3 a 5 dell'atto di citazione in opposizione).
Le odierne parti opponenti, inoltre, hanno avanzato domanda riconvenzionale chiedendo:
- di accertare e dichiarare e, per l'effetto, condannare a corrispondere CO ad essi opponenti le somme dovute per le opere di ripristino dei vizi dell'immobile compravenduto maggiorando gli importi dovuti (dalla data dei fatti e fino al pagamento effettivo) di interessi al saggio di cui all'art. 1284 comma 4 del cod. civ. e rivalutazione monetaria e in particolare:
(v. pag. 8 dell'atto di citazione in opposizione);
- di restituire all'opponente Parte_2
l'assegno Intesa San Paolo n. 9323477191-02 per l'importo di € 10.000,00 detenuto da parte ricorrente senza titolo;
- di dichiarare tenuta e condannare
[...] al risarcimento dei danni cagionati ad CO essi opponenti per non aver potuto godere dell'immobile nella sua interezza dalla data del possesso (30 aprile
2021) fino alla esecuzione dei lavori di isolamento del sottotetto risalenti alla primavera del 2023 e per i danni tutt'ora subiti per il mancato posizionamento della griglia di raccolta e scarico delle acque piovane al fondo della rampa di accesso al box auto dell'immobile oggetto di causa.
8
3. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
4. Sul merito dell'opposizione.
Per chiarezza espositiva e argomentativa, verranno ora partitamente delibate le singole domande, questioni, istanze ed eccezioni rispettivamente sollevate dalle parti nel presente giudizio.
4.1. Sull'eccezione di tardività dell'opposizione proposta dall'opponente Parte_1
La parte opposta ha in primo luogo eccepito la tardività dell'opposizione ex art. 645 del c.p.c. proposta dall'opponente Parte_1
A sostegno dell'eccezione la parte opposta ha dedotto quanto segue:
“Si chiede, innanzitutto, a Codesto Ecc.mo Giudicante di voler accertare e dichiarare la tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal sig.
. Parte_1 La notificazione del decreto ingiuntivo opposto, invero, si perfezionava (mediante effettivo ritiro dell'atto notificato), ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 19/09/2023 (cfr. all. B) e l'opposizione veniva notificata all'Avv. Piccolo in data 02/11/2023 (all. C), ossia oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo, coincidente con il 30/10/2023. Per pacifica giurisprudenza di legittimità, invero,
“(…) la notifica ex art. 140 si perfeziona per il destinatario col ricevimento della raccomandata informativa, che rende conoscibile l'atto, essendo necessario il decorso dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata solo nel caso in cui questa non sia stata ricevuta” (Cass. n. 19772/2015). L'opposizione avanzata dal sig. dunque, Parte_1 risulta irrimediabilmente inammissibile e/o improcedibile per tardività ed il decreto ingiuntivo tardivamente opposto, inevitabilmente, ha già acquisito efficacia di giudicato nei confronti del medesimo sig. che Parte_1 si chiede, sin d'ora, venga accertata e dichiarata nel presente giudizio dall'Ill.mo Giudice adito”.
(v. pagina 7 della comparsa di costituzione e risposta).
9 La Difesa opponente, dal canto suo, ha replicato nei seguenti termini:
“Pertanto non corrisponde al vero quanto indicato da parte opposta secondo cui avrebbe ritirato Parte_1
l'atto (“si perfezionava mediante effettivo ritiro dell'atto notificato”, pag. 7 comparsa di risposta) in data 19.09.23, poiché in tale data
ha ritirato solamente la raccomandata presso Parte_1 la posta contenente il numero di cronologico della notifica con il quale potersi recare presso la casa comunale – nel caso di specie – di per ritirare concretamente CP_1 l'atto notificato, cioè il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione. Ciò si ricava altresì dal documento che si deposita, quale sub doc. 12, ovvero l'email del 30.01.24 inviata dall'ufficio Messi del Comune di con cui viene CP_1 testualmente indicato:
“su vostra richiesta Vi informiamo che dai nostri registri risulta che la notifica della signora depositata con data notifica 11.09.2023 è stata ritirata dalla Parte_2 casa comunale il 25.09.23 a mani proprie identificata con documento di identità, mentre la notifica al signor notificata nella stessa data del 11.09.2023 è stata Parte_1 ritirata per delega della signora il 25.09.2023. Si rilascia tale Parte_2 dichiarazione per gli usi consentiti d luti. Ufficio Messi . CP_1
L'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4908/2023 è dunque tempestiva anche per posto Parte_1 che solo alla data del 25.09.2023 egli ha materialmente avuto disponibilità dell'atto notificato, ovvero il decreto ingiuntivo n. 4908/2023 e dunque solo in tale data ha avuto conoscenza di quanto l'Ufficiale Giudiziario aveva tentato di notificargli in occasione del suo accesso presso la residenza del medesimo”.
(v. pagina 3 della prima memoria ex art. 171 ter del c.p.c. di parte opponente)
Ciò posto, l'eccezione qui delibata è fondata e, pertanto, va accolta.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del
2010 (dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 140 del c.p.c.), la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturare della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del
10 termine di dieci giorni dalla spedizione (Cass., Sez. n. 6
– 3, ord. n. 4748/2011).
Nel caso in esame dalla documentazione prodotta vi è evidenza dell'avvenuta sottoscrizione per ricevuta da parte del destinatario dell'avviso di ricevimento Parte_1 relativo alla raccomandata informativa in data 19 settembre
2023:
(v. all. B alla comparsa di costituzione e risposta).
Dunque, in data 19 settembre 2023 l'atto da notificare
(il d.i.) è entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, il quale, da quel momento, ha avuto la facoltà e la possibilità di attivarsi per conoscere effettivamente l'atto stesso e ritirarlo presso la casa comunale dove era stato depositato.
A partire da detta data (19 settembre 2023) è pertanto decorso il termine di 40 giorni per la presentazione dell'opposizione ex art. 645 del c.p.c..
Detto termine è scaduto il 29 ottobre 2023 (domenica) ed è quindi stato prorogato di diritto al 30 ottobre 2023
(lunedì)(primo giorno non festivo).
11 L'opposizione è stata notificata in data 2 novembre
2023, ovverosia successivamente alla predetta scadenza.
L'opposizione proposta dall'opponente è Parte_1 pertanto tardiva.
E' invece tempestiva quella proposta dall'opponente che ha ricevuto l'avviso ex art. 140 del Parte_2
c.p.c. in data 23 settembre 2023 ed ha tempestivamente notificato l'opposizione nell'ultimo giorno utile, ovverosia nel giorno di scadenza (il 2 novembre 2023).
4.2. Sulla domanda di pagamento somme avanzata dalla parte opposta nei confronti dell'opponente Parte_2 con la presentazione del ricorso monitorio.
Preliminarmente va osservato come sia del tutto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'opponente come avanzata dalla Difesa Parte_2 opponente in ragione del fatto che la fattura azionata in via monitoria è stata in allora emessa nei confronti del solo . Parte_1
E' d'uopo osservare che la mera intestazione della fattura a solo uno degli odierni opponenti è irrilevante ai fini di causa poiché - come sopra detto - il giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c. non ha ad oggetto il controllo delle condizioni per l'emissione del d.i. opposto, bensì la domanda di pagamento somme avanzata mediante l'iniziativa monitoria che, nel caso in esame, è stata rivolta nei confronti di entrambi i predetti opponenti.
Ciò posto, come sopra già riportato, la parte opposta rivendica nel presente CO giudizio il pagamento della somma di € 12.584,00 (IVA al 4% inclusa) in riferimento al costo sostenuto per l'accatastamento, il frazionamento, la redazione e il deposito del regolamento di comprensorio (nella misura di €
7.100,00 oltre IVA, pari al 2% del prezzo di vendita pattuito) nonché per gli allacciamenti effettuati (pari a €
12 5.000,00 oltre IVA) in riferimento alla compravendita effettuata in favore degli odierni opponenti di una porzione di villa bifamiliare (fabbricato 4A) con relativo giardino, costruita dalla medesima parte opposta, sita in
Moncalieri (TO) alla Strada Rivamare n. 44.
Tanto è dovuto – secondo la deduzione di parte opposta
- in forza della clausola contrattuale di cui al punto 4 della proposta di acquisto prodotta sub doc. n. 1 del fascicolo monitorio.
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
E infatti a ben vedere nel punto 4 della proposta di acquisto è effettivamente indicato quanto segue:
Si tratta - tuttavia – di un'annotazione generica e priva di valenza obbligatoria ed effettiva cogenza, in quanto in alcun modo indica chi è il soggetto che deve sostenere detto costo.
Le condizioni economiche dell'offerta sono invero contenute in altro e distante punto dello scritto (il punto
2), ove è precisamente indicato il prezzo dell'offerta.
Da questa mera annotazione (di cui al punto 4), allora, non può certo affermarsi che le parti avevano convenuto e pattuito l'obbligo di parte opponente di sostenere i cennati costi e versare le relative somme.
Si tratta – in effetti - di una generica puntuazione priva di qualsivoglia valenza dispositiva che non può in alcun modo costituire valida e cogente fonte della pretesa obbligazione qui azionata dall'odierna parte opposta.
13 A ciò si aggiunga che successivamente a detta proposta le parti hanno sottoscritto il contratto preliminare (v. il doc. D 2 del fascicolo di parte opposta) e l'atto di compravendita definitivo mediante rogito notarile (v. il doc. n. 14 del fascicolo di parte opponente).
In detti contratti è previsto espressamente il prezzo e le sue componenti.
In questi atti non vi è alcuna indicazione dei costi in questione.
In particolare, le condizioni economiche della vendita sono state indicate nell'atto di compravendita definitivo che evidentemente supera tutte le altre pattuizioni e che non ha previsto nessuna altra obbligazione di pagamento a carico degli acquirenti oltre a quelle espresse nella seguente disposizione contrattuale:
14 (v. il doc. n. 14 del fascicolo di parte opponente).
A ciò si aggiunga che l'assegno consegnato dall'opponente prodotto sub doc. n. D 4 del Pt_2 fascicolo di parte opposta è privo di data nonché di luogo di emissione, e, per ciò stesso, nullo.
La giurisprudenza di legittimità ha peraltro chiarito che l'emissione di un assegno bancario postdatato a garanzia dell'adempimento di una propria obbligazione (e a maggior ragione ciò vale per quello privo di data), costituisce atto contrario a norme imperative e non meritevole di tutela (v. Cass., Sez. 3, sent. n.
26232/2013).
Inoltre, proprio l'assenza di data e luogo di emissione, nonché di mancata corrispondenza fra l'asserito importo qui richiesto e la somma ivi indicata, esclude di per sé - ai fini di causa - qualsivoglia valenza probatoria o di riconoscimento del debito o promessa di pagamento.
15 La domanda di pagamento somme qui delibata, come avanzata dalla società opposta nei confronti della parte opponente , va pertanto rigettata. Parte_2
4.3. Sulla domanda di restituzione dell'assegno prodotto sub doc. n. 4 del fascicolo monitorio.
L'assegno in oggetto, come sopra detto, è nullo, in quanto privo di data e luogo di emissione, e non può valere come mezzo di pagamento (v. Cass., Sez. 1, sent. n.
13949/2006).
Per i motivi sopra detti inoltre esso non ha neanche valenza di riconoscimento di debito o di promessa di pagamento.
Risulta allora legittima e fondata la domanda di restituzione di esso, in proprio favore, come avanzata dalla parte opponente Parte_2
4.4. Sulle domande riconvenzionali avanzate dagli opponenti e Parte_1 Parte_2
Le domande riconvenzionali avanzate dagli opponenti sono parzialmente fondate e, pertanto, vanno accolte nei limitati termini che seguono.
La relazione redatta dal c.t.u. - in sede di procedimento per a.t.p. ex artt. 696 e 696 bis del c.p.c. svoltosi ante causam - ha accertato effettivamente l'assenza di strato isolante sopra la soletta dell'unità immobiliare acquistata dagli opponenti.
Il c.t.u. ha escluso invece la fondatezza delle ulteriori doglianze avanzate dalla parte opponente.
Tali risultanze appaiono pienamente condivisibili, essendo l'elaborato consulenziale correttamente motivato e immune da censure, e, pertanto, esse possono essere assunte a fondamento dell'odierna decisione, tenuto anche conto che le odierne parti, al riguardo, non hanno espressamente dedotto o specificato puntuali e convincenti argomentazioni contrarie di tipo tecnico (cfr. Cass. 3492/2002 e
8669/1994).
16 La cennata assenza di strato isolante sopra la soletta integra certamente un vizio del bene immobile compravenduto e legittima la fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dagli opponenti.
Tale vizio rientra invero nella garanzia ex art. 1490 del codice civile essendo evidente che l'assenza di strato isolante incide sulla funzionalità e idoneità dell'immobile, diminuendone comunque il valore.
E' noto poi che il compratore, che abbia subito un danno a causa dei vizi della cosa, può rinunciare a proporre l'azione per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo ed esercitare la sola azione di risarcimento del danno dipendente dall'inadempimento del venditore, sempre che in tal caso ricorrano tutti i presupposti dell'azione di garanzia e, quindi, siano dimostrate la sussistenza e la rilevanza dei vizi ed osservati i termini di decadenza e di prescrizione ed, in genere, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione (Cass., Sez. 2, ord. n. 1218/2018).
Nel caso in esame, trattandosi di vizio non immediatamente riconoscibile, devono ritenersi rispettati i termini di decadenza e prescrizione ex art. 1495 del codice civile atteso che solo a seguito dell'avvenuto espletamento della consulenza svolta ex artt. 696 e 696 bis del c.p.c. può ritenersi acquisita un'oggettiva conoscenza del vizio in questione (cfr. Cass., Sez. 2, sent. 6735/2020).
Il c.t.u. ha stimato il costo per l'eliminazione del vizio in € 3.700,00 oltre i.v.a..
Il Tribunale considera equo stimare detto costo, anche in ragione della variabilità dei prezzi di mercato, nella somma di € 4.000,00 omnicomprensiva.
Va poi riconosciuto alla parte opponente una parte di quanto speso per promuovere e celebrare il procedimento per a.t.p. ex artt. 696 e 696 bis del c.p.c..
17 E invero per ottenere la somma qui riconosciuta essa parte opponente ha comunque dovuto sostenere le relative spese di a.t.p. e di difesa legale.
Le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis del c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno invero natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate (v. Cass., Sez. 3, ord. n.
30854/2023; cfr. anche Cass., Sez. 2, sent. n. 34540/2024).
Il Tribunale ritiene allora equo e conforme a legge riconoscere € 4.000,00 omnicomprensiva a titolo di danno emergente per dette spese (ovverosia le spese sostenute per remunerare il c.t.u. e le spese sostenute per la propria difesa tecnica nel procedimento svoltosi ante causam).
Complessivamente la parte opposta è tenuta pertanto a versare agli opponenti a titolo di risarcimento del danno la somma di € 8.000,00, importo da ritenersi congruo all'attualità.
Le rimanenti pretese risarcitorie per ulteriori asseriti nocumenti patiti devono invece essere disattese in quanto non vi sono adeguati ed esaustivi elementi deduttivi e probatori a sostegno.
5. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti in quanto giacché non rilevanti al fine del decidere, tenuto anche conto che la documentazione versata in atti è
18 risultata idonea a fornire un'esaustiva rappresentazione dei fatti di causa.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
Stante la soccombenza reciproca, le spese di lite vengono integralmente compensate fra le parti ai sensi dell'articolo 92 del c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Dichiara tardiva e rigetta l'opposizione proposta ex art. 645 del c.p.c. dall'opponente Parte_1
e, per l'effetto, conferma nei suoi soli confronti il decreto ingiuntivo opposto n. 4908/2023 e lo dichiara esecutivo.
2) Accoglie l'opposizione proposta ex art. 645 del c.p.c. dall'opponente e, per l'effetto, Parte_2 revoca nei suoi soli confronti il decreto qui opposto n.
4908/2023.
3) Rigetta la domanda di pagamento somme avanzata dalla parte opposta nei CO confronti dell'opponente mediante la Parte_2 presentazione del ricorso monitorio.
4) Condanna la parte opposta
[...] al pagamento a titolo di risarcimento del CO danno, in favore degli opponenti e Parte_2 [...]
, della somma di € 8.000,00 oltre interessi Parte_1 legali ex art. 1284 comma 4 del c.p.c. dalla data del presente pronunciamento e sino all'effettivo soddisfo.
19 5) Condanna la parte opposta
[...] alla restituzione materiale, in favore CO dell'opponente dell'originale Parte_2 dell'assegno prodotto in atti sub doc. n. 4 del fascicolo monitorio.
6) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite ex art. 92 del c.p.c..
Così deciso in Torino il giorno 24 luglio 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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