Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 3291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3291 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3424/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Tommaso Cuomo, presso il cui studio in
Portici (NA) alla Via Salute n.17 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
E
Controparte_2
Appellati contumaci
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, proponeva, innanzi al Giudice di Pace di Barra, Controparte_1 opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo rilasciato dall' Parte_1
, con riferimento alla cartella di pagamento n. 071/2011/0235347256/000, di cui al
[...] ruolo esattoriale n. 2011/13438, dell'importo di euro 266,63, afferente al mancato pagamento della tassa automobilistica, elevata nell'anno 2007 dalla Controparte_2
Chiedeva l'annullamento della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione/decadenza successiva dei titoli esecutivi.
Si costituiva in giudizio l' eccependo il difetto di giurisdizione Controparte_3 del Giudice di Pace, trattandosi di crediti di natura tributaria.
Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità della opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c.
1
La non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 5857/2022, emessa in data 26.10.2022 e pubblicata in data 28.10.2022, il Giudice di Pace di Barra ammetteva l'opposizione, ex art. 615 c.p.c., avverso l'estratto ruolo, ritenendo sussistente l'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., dell'opponente intenzionato a far valere fatti modificativi/estintivi sopravvenuti alla formazione della cartella di pagamento.
Nel merito, accoglieva l'opposizione e dichiarava prescritta la pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento n. 071/2011/0235347256/000, con riferimento al ruolo esattoriale n. 2011/13438, in assenza di validi ed idonei atti interruttivi della prescrizione triennale, e condannava l'
[...]
al pagamento delle spese di lite con attribuzione al procuratore dell'opponente Controparte_3 dichiaratosi antistatario.
L ha proposto appello avverso la predetta sentenza, reiterando le Controparte_3 contestazioni già sollevate in primo grado e, in particolare, il difetto di giurisdizione ex art. 37 c.p.c. del giudice di prime cure trattandosi di crediti di natura tributaria, e l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c.
Ha, quindi, concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello con declaratoria di inammissibilità della opposizione.
Il tutto con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, e non si sono Controparte_1 Controparte_2 costituiti in giudizio e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione avente ad oggetto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di una questione che riveste carattere pregiudiziale e potenzialmente assorbente, rispetto all'esame degli altri motivi di gravame.
Ebbene, dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, emerge con evidenza che ha impugnato la cartella di pagamento n. 071/2011/0235347256/000, di cui al Controparte_1 ruolo esattoriale n. 2011/13438, dell'importo di euro 266,63, avente ad oggetto il mancato pagamento di tasse automobilistiche, c.d. Bollo Auto, per l'anno 2007 (credito di natura tributaria).
Orbene, in fattispecie del genere, con ordinanza n. 4227 del 10 febbraio 2023, le Sezioni Unite
Civili della Corte di Cassazione hanno affermato la giurisdizione del giudice tributario.
Il quadro normativo di riferimento è costituito: 1) dall'art. 2, D.L. vo 31 dicembre 1992, n. 546, che
(in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, L. n. 488 del 2001 e dal D.L. n. 203 del
2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50, d.P.R. 20 settembre 1973, per le
2 quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica»; 2) dall'art. 19, D.L. vo n. 546 del 1992 che contiene l'elenco, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva, degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie.
Le Sezioni Unite hanno osservato che appartiene alla cognizione del giudice tributario quella sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (Cass. civ., sez. un., n. 7822/2020).
Tale pronuncia ha chiarito, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che
“se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza. L'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non è data. Essa è data, invece, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità: si pensi al caso in cui un pignoramento sia compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione ancorché calcolato dalla valida notifica della cartella o dell'intimazione (si veda, per questa ipotesi, di recente, Cass. civ., sez. un., n. 34447 del 2019, per un'applicazione in tema di esecuzione forzata concorsuale) oppure dal momento in cui si sarebbe in thesi collocata la notifica nulla, mancante o inesistente di detti atti”
(v. anche Cass. civ., sez. un., n. 12642/2021 e n. 8465/2022).
Ancora, nell'ordinanza n. 16986/2022, le Sezioni Unite osservano che “nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività̀ o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività̀” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario” cui spetta il sindacato della “correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute” (v. anche Cass. civ., sez. un., 8465/2022).
Per tali motivi deve essere dichiarata la nullità dell'impugnata sentenza n. 5857/2022, in quanto emessa da un giudice privo di giurisdizione.
3 Le ragioni della decisione ed il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul principio di diritto enunciato inducono a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
e avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 5857/2022, così
[...] Controparte_2 provvede:
a) dichiara la contumacia di e Controparte_1 Controparte_2
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara nulla la sentenza del Giudice di Pace di Barra n.
5857/22 per difetto di giurisdizione, in favore della Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio;
c) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli, lì 1.4.2025
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
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