TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 63942/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 63942/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VITALE Controparte_1 P.IVA_1
SALVATORE e dell'avv. VITALE RICCARDO ( ) VIA C.F._1
CONTE ROSSO, 5 00100 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA CONTE
ROSSO, 5 00100 ROMA, presso il difensore avv. VITALE SALVATORE PARTE ATTRICE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._2 dell'avv. DI LORENZO FRANCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GERMANICO, 12 00192 ROMA, presso il difensore avv. DI LORENZO FRANCO PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato il 18/10/2022, la conveniva in giudizio per sentire accogliere le Controparte_1 CP_2 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, previa sospensione del giudizio, ex art. 295 c.p.c. o ex art. 337, 2° comma, c.p.c., sino alla definizione del ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 2093/2022 della Corte di Appello di
Roma, dichiarare nullo, illegittimo e privo di giuridici effetti il decreto ingiuntivo opposto e comunque revocarlo perché emesso per somma non dovuta, con ogni pagina 1 di 3 conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite”.
Si costituiva l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In limine litis veniva rigettata la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione del ricorso prendente in cassazione avverso la sentenza della Corte di appello con la quale era stata dichiarata l'insussistenza del credito oggetto di esecuzione della sentenza di primo grado;
e veniva concessa la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo.
La causa, istruita con prove documentali e vertente su mere questioni di diritto, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190, c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Ed invero, quanto alla richiesta di sospensione del presente giudizio di opposizione, deve rilevarsi che, come già evidenziato nel provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione, in base al consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza (v. da ultima Corte di cassazione, Ordinanza n. 29302 del
07/10/2022), il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, poi riformata in appello, non può essere sospeso ex art. 337, comma 2, c.p.c., in attesa della decisione sul ricorso per cassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma, atteso che tra i due procedimenti non ricorre un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tale da giustificare la sospensione dell'opposizione suddetta, e costituente presupposto comune alle ipotesi di sospensione sia necessaria, ex art. 295
c.p.c., che facoltativa, ai sensi del richiamato art. 337, comma 2, c.p.c., in quest'ultima occorrendo, peraltro, anche una valutazione del giudice della causa dipendente sulla controvertibilità effettiva della decisione impugnata, ed essendo tale valutazione attribuita alla giurisdizione di altro giudice naturale.
In questa sede, pertanto, non può che prestarsi esecuzione al principio pacifico in base al quale le sentenze di appello sono provvisoriamente esecutive, per cui la riforma del titolo in base al quale era avvenuto (in virtù della provvisoria esecuzione della sentenza di I grado) il pagamento, rende tale pagamento non più conforme a diritto e attiva l'obbligazione dell'accipiens di restituire quanto ricevuto.
D'altra parte, sempre in relazione alla richiesta di sospensione, per poter valutare approfonditamente, come già evidenziato, ai sensi della recente riferita pronuncia di legittimità, l'opportunità della sospensione del giudizio in attesa della decisione della questione pregiudicante da parte della Corte di cassazione, non è sufficiente la lettura del solo ricorso, ma occorre anche tener conto delle eventuali argomentazioni a pagina 2 di 3 sostegno della sentenza svolte dalla resistente, odierna opposta: non potendo di certo ritenersi che una delibazione sommaria posta in essere dal giudice di primo grado possa esser fondata su un materiale conoscitivo meno completo di quello posto a disposizione della Corte di cassazione, in assenza di contraddittorio.
In relazione a tutte le somme da esso portate atteso che, riguardo alla parte di domanda attenente alla restituzione degli interessi negativi, pagati dalla per CP_2 la ritardata esecuzione della sentenza di I grado, risultano dovute in quanto, in base alla sentenza di appello, tale ritardo deve ritenersi conforme a diritto;
e considerato che anche l'eventuale pagamento tempestivo avrebbe ingenerato, per contro, in conseguenza della riforma della sentenza, la maturazione, a vantaggio della parte ingiustamente condannata in primo grado ed a carico dell'odierna opponente, del diritto ad ottenere, sulla somma pagata in esecuzione della sentenza caducata, interessi positivi per un periodo più lungo.
L'opposizione va dunque interamente respinta e l'opponente condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Condanna la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore al pagamento, in favore di delle spese del Controparte_2 presente giudizio di opposizione, che liquida in € 300,00 per spese vive ed € 7.052,00 per onorari, oltre accessori, IVA e CPA e oltre il 15% di rimborso forfettario spese generali.
Roma, 7 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 63942/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VITALE Controparte_1 P.IVA_1
SALVATORE e dell'avv. VITALE RICCARDO ( ) VIA C.F._1
CONTE ROSSO, 5 00100 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA CONTE
ROSSO, 5 00100 ROMA, presso il difensore avv. VITALE SALVATORE PARTE ATTRICE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._2 dell'avv. DI LORENZO FRANCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GERMANICO, 12 00192 ROMA, presso il difensore avv. DI LORENZO FRANCO PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato il 18/10/2022, la conveniva in giudizio per sentire accogliere le Controparte_1 CP_2 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, previa sospensione del giudizio, ex art. 295 c.p.c. o ex art. 337, 2° comma, c.p.c., sino alla definizione del ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 2093/2022 della Corte di Appello di
Roma, dichiarare nullo, illegittimo e privo di giuridici effetti il decreto ingiuntivo opposto e comunque revocarlo perché emesso per somma non dovuta, con ogni pagina 1 di 3 conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite”.
Si costituiva l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In limine litis veniva rigettata la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione del ricorso prendente in cassazione avverso la sentenza della Corte di appello con la quale era stata dichiarata l'insussistenza del credito oggetto di esecuzione della sentenza di primo grado;
e veniva concessa la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo.
La causa, istruita con prove documentali e vertente su mere questioni di diritto, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190, c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Ed invero, quanto alla richiesta di sospensione del presente giudizio di opposizione, deve rilevarsi che, come già evidenziato nel provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione, in base al consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza (v. da ultima Corte di cassazione, Ordinanza n. 29302 del
07/10/2022), il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, poi riformata in appello, non può essere sospeso ex art. 337, comma 2, c.p.c., in attesa della decisione sul ricorso per cassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma, atteso che tra i due procedimenti non ricorre un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tale da giustificare la sospensione dell'opposizione suddetta, e costituente presupposto comune alle ipotesi di sospensione sia necessaria, ex art. 295
c.p.c., che facoltativa, ai sensi del richiamato art. 337, comma 2, c.p.c., in quest'ultima occorrendo, peraltro, anche una valutazione del giudice della causa dipendente sulla controvertibilità effettiva della decisione impugnata, ed essendo tale valutazione attribuita alla giurisdizione di altro giudice naturale.
In questa sede, pertanto, non può che prestarsi esecuzione al principio pacifico in base al quale le sentenze di appello sono provvisoriamente esecutive, per cui la riforma del titolo in base al quale era avvenuto (in virtù della provvisoria esecuzione della sentenza di I grado) il pagamento, rende tale pagamento non più conforme a diritto e attiva l'obbligazione dell'accipiens di restituire quanto ricevuto.
D'altra parte, sempre in relazione alla richiesta di sospensione, per poter valutare approfonditamente, come già evidenziato, ai sensi della recente riferita pronuncia di legittimità, l'opportunità della sospensione del giudizio in attesa della decisione della questione pregiudicante da parte della Corte di cassazione, non è sufficiente la lettura del solo ricorso, ma occorre anche tener conto delle eventuali argomentazioni a pagina 2 di 3 sostegno della sentenza svolte dalla resistente, odierna opposta: non potendo di certo ritenersi che una delibazione sommaria posta in essere dal giudice di primo grado possa esser fondata su un materiale conoscitivo meno completo di quello posto a disposizione della Corte di cassazione, in assenza di contraddittorio.
In relazione a tutte le somme da esso portate atteso che, riguardo alla parte di domanda attenente alla restituzione degli interessi negativi, pagati dalla per CP_2 la ritardata esecuzione della sentenza di I grado, risultano dovute in quanto, in base alla sentenza di appello, tale ritardo deve ritenersi conforme a diritto;
e considerato che anche l'eventuale pagamento tempestivo avrebbe ingenerato, per contro, in conseguenza della riforma della sentenza, la maturazione, a vantaggio della parte ingiustamente condannata in primo grado ed a carico dell'odierna opponente, del diritto ad ottenere, sulla somma pagata in esecuzione della sentenza caducata, interessi positivi per un periodo più lungo.
L'opposizione va dunque interamente respinta e l'opponente condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Condanna la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore al pagamento, in favore di delle spese del Controparte_2 presente giudizio di opposizione, che liquida in € 300,00 per spese vive ed € 7.052,00 per onorari, oltre accessori, IVA e CPA e oltre il 15% di rimborso forfettario spese generali.
Roma, 7 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
pagina 3 di 3