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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 20/03/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 728 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. sa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 728 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] ) Parte_1 CodiceFiscale_1
. BONOMO BARBARA ( CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
il patrocinio dell'Avv. BONOMO BARBARA C.F._3
) CodiceFiscale_2
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 02/05/2024 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, Parte_2
contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 21.10.1979,
a RI (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata la figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositate in data 13.03.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970,
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RI (RN) di procedere alle dovute annotazioni dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato in RI (RN) in data 21/10/1979 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di RI (RN) al n. 89, P.2, S.A. Anno 1979;
dare atto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti per cui non vi è richiesta di mantenimento del coniuge né di assegno divorzile;
dare atto che le parti, fatto salvo quanto previsto e disciplinato nel presente atto, hanno già definito ogni altra questione patrimoniale tra loro esistente e di non avere, pertanto, l'una nei confronti dell'altra, alcuna pretesa da esigere o far valere per qualsivoglia ragione, titolo e/o causa;
pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre 1970 n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al Giudice Relatore nella causa di separazione o dal deposito di note scritte in sostituzione della presenza fisica in udienza e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio celebrato in RI (RN) in data 21/10/1979 trascritto presso il Registro degli Atti di
Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di RI (RN) al n. 89, P.2, S.A. Anno
1979, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
dare atto che le spese legali per la presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
l 21.10.1979 in RI (RN) alle condizioni
[...] Parte_2
di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RI (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 89 Parte II Serie A Anno 1979 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. sa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 728 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] ) Parte_1 CodiceFiscale_1
. BONOMO BARBARA ( CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
il patrocinio dell'Avv. BONOMO BARBARA C.F._3
) CodiceFiscale_2
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 02/05/2024 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, Parte_2
contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 21.10.1979,
a RI (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata la figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositate in data 13.03.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970,
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RI (RN) di procedere alle dovute annotazioni dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato in RI (RN) in data 21/10/1979 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di RI (RN) al n. 89, P.2, S.A. Anno 1979;
dare atto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti per cui non vi è richiesta di mantenimento del coniuge né di assegno divorzile;
dare atto che le parti, fatto salvo quanto previsto e disciplinato nel presente atto, hanno già definito ogni altra questione patrimoniale tra loro esistente e di non avere, pertanto, l'una nei confronti dell'altra, alcuna pretesa da esigere o far valere per qualsivoglia ragione, titolo e/o causa;
pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre 1970 n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al Giudice Relatore nella causa di separazione o dal deposito di note scritte in sostituzione della presenza fisica in udienza e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio celebrato in RI (RN) in data 21/10/1979 trascritto presso il Registro degli Atti di
Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di RI (RN) al n. 89, P.2, S.A. Anno
1979, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
dare atto che le spese legali per la presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
l 21.10.1979 in RI (RN) alle condizioni
[...] Parte_2
di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RI (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 89 Parte II Serie A Anno 1979 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi