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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 27/12/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 373/2025 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 373 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025, posta in decisione all'udienza del 6.11.2025
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Via Volta n.85 presso lo studio dell'avv.to Fiorella Moret che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- contumace –
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. La dimora coniugale ubicata nel in Sanremo resta assegnata alla GN;
3. Dato atto delle attuali Parte_1 condizioni economico/reddituali dei coniugi, nessun assegno di mantenimento verrà versato alla GNa 4. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al Pt_1 rilascio dei rispettivi passaporti 5. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti...”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 373/2025 R.G.A.C.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con ricorso presentato in data 26.2.2025 – premettendo di essersi unito Parte_1 in matrimonio in Ventimiglia in data 17.12.2024 con che in seguito Controparte_1 all'insorgere di contrasti la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione giudiziale dei coniugi;
separazione che al marito doveva essere addebitata (domanda di addebito poi esplicitamente rinunziata all'udienza del 6.11.2025). Evidenziava come dall'unione non fossero nati figli e non avanzava richieste di carattere economico.
Non si costituiva in giudizio del quale, verificata la regolarità della Controparte_1 notifica, veniva dichiarata la contumacia all'udienza ex art. 473.bis-14 c.p.c. del 6.11.2025.
Alla medesima udienza il Tribunale - rinunziata da parte ricorrente la domanda di addebito della separazione, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 473-bis.22, c.4 c.p.c.
- invitava parte ricorrente alla discussione orale. Precisate da parte ricorrente le proprie conclusioni ed acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva, infatti, il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda di separazione avanzata da in quanto appare provato come la Parte_1 prosecuzione della vita in comune tra i coniugi sia divenuta intollerabile e fra essi la convivenza sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la convivenza dimostrata anche da quanto dalla ricorrente riferito nelle proprie difese e ribadito all'udienza del 6.11.2025 nonché della domanda di addebito della separazione solo da ultimo rinunziata.
Nessun elemento contrario a tali affermazioni risulta, inoltre, essere stato introdotto dal resistente nell'odierno giudizio;
resistente che, al contrario e così confermando il proprio disinteresse per le vicende del matrimonio ed il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis, pur ritualmente notificato, non ha inteso costituirsi in giudizio.
A quanto sopra deve solo essere aggiunto come, la domanda di addebito alla moglie della separazione sia stata esplicitamente rinunziata dal ricorrente all'udienza del 6.11.2025 (vds. “...L'avv. Moret dichiara di rinunziare alla domanda di addebito della separazione e di insistere, pertanto, in quella in punto status, unica ulteriore avanzata nell'odierno giudizio...”).
Nulla deve essere disposto in punto assegnazione della casa coniugale in assenza di prole.
Null'altro deve essere disposto dal Collegio non essendo state spiegate ulteriori domande.
In ragione della natura della controversia e del contenuto della decisione sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 373/2025 R.G.A.C.C.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) pronunzia la separazione dei coniugi nato a [...] Controparte_1 (Gambia) il 16.6.1990 e nata a [...] il [...], unitisi Parte_1 in matrimonio in Sanremo il 17.12.2024;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 19.12.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 373 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025, posta in decisione all'udienza del 6.11.2025
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Via Volta n.85 presso lo studio dell'avv.to Fiorella Moret che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- contumace –
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. La dimora coniugale ubicata nel in Sanremo resta assegnata alla GN;
3. Dato atto delle attuali Parte_1 condizioni economico/reddituali dei coniugi, nessun assegno di mantenimento verrà versato alla GNa 4. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al Pt_1 rilascio dei rispettivi passaporti 5. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti...”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 373/2025 R.G.A.C.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con ricorso presentato in data 26.2.2025 – premettendo di essersi unito Parte_1 in matrimonio in Ventimiglia in data 17.12.2024 con che in seguito Controparte_1 all'insorgere di contrasti la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione giudiziale dei coniugi;
separazione che al marito doveva essere addebitata (domanda di addebito poi esplicitamente rinunziata all'udienza del 6.11.2025). Evidenziava come dall'unione non fossero nati figli e non avanzava richieste di carattere economico.
Non si costituiva in giudizio del quale, verificata la regolarità della Controparte_1 notifica, veniva dichiarata la contumacia all'udienza ex art. 473.bis-14 c.p.c. del 6.11.2025.
Alla medesima udienza il Tribunale - rinunziata da parte ricorrente la domanda di addebito della separazione, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 473-bis.22, c.4 c.p.c.
- invitava parte ricorrente alla discussione orale. Precisate da parte ricorrente le proprie conclusioni ed acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva, infatti, il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda di separazione avanzata da in quanto appare provato come la Parte_1 prosecuzione della vita in comune tra i coniugi sia divenuta intollerabile e fra essi la convivenza sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la convivenza dimostrata anche da quanto dalla ricorrente riferito nelle proprie difese e ribadito all'udienza del 6.11.2025 nonché della domanda di addebito della separazione solo da ultimo rinunziata.
Nessun elemento contrario a tali affermazioni risulta, inoltre, essere stato introdotto dal resistente nell'odierno giudizio;
resistente che, al contrario e così confermando il proprio disinteresse per le vicende del matrimonio ed il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis, pur ritualmente notificato, non ha inteso costituirsi in giudizio.
A quanto sopra deve solo essere aggiunto come, la domanda di addebito alla moglie della separazione sia stata esplicitamente rinunziata dal ricorrente all'udienza del 6.11.2025 (vds. “...L'avv. Moret dichiara di rinunziare alla domanda di addebito della separazione e di insistere, pertanto, in quella in punto status, unica ulteriore avanzata nell'odierno giudizio...”).
Nulla deve essere disposto in punto assegnazione della casa coniugale in assenza di prole.
Null'altro deve essere disposto dal Collegio non essendo state spiegate ulteriori domande.
In ragione della natura della controversia e del contenuto della decisione sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 373/2025 R.G.A.C.C.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) pronunzia la separazione dei coniugi nato a [...] Controparte_1 (Gambia) il 16.6.1990 e nata a [...] il [...], unitisi Parte_1 in matrimonio in Sanremo il 17.12.2024;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 19.12.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 3