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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 21/10/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1802/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott. Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1802/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Colonnella Parte_1 C.F._1
(TE) alla via San Giovanni n. 120 presso lo studio dell'avv. PANDOLFELLI ELEANNA che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio
CONCLUSIONI: Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 5 giugno 2025 agiva in giudizio nei confronti del coniuge Parte_1
chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale con addebito e che Controparte_1 successivamente fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato in Montesilvano il 26 giugno 2020 (atto n. 26, parte I, anno 2020) dalla cui unione non nascevano figli.
2. All'udienza del 15 ottobre il resistente, sebbene non formalmente costituito, compariva in udienza non opponendosi alla domanda di separazione giudizile. Il Giudice, attesa l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, tratteneva la causa in decisione quanto allo “status”.
3. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, cc. Infatti, le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
4. La causa prosegue per le ulteriori questioni, come da verbale di udienza del 15 ottobre 2025; all'esito si provvederà in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 5 giugno 2025 da nei confronti di , con l'intervento necessario del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e , coniugati in Parte_1 Controparte_1
Montesilvano in data 26.06.2020 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Montesilvano al n. 26, p. I, anno 2020);
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montesilvano di procedere alla annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) spese al definitivo.
Così deciso in Pescara, il 16 ottobre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
pagina 2 di 3 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott. Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1802/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Colonnella Parte_1 C.F._1
(TE) alla via San Giovanni n. 120 presso lo studio dell'avv. PANDOLFELLI ELEANNA che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio
CONCLUSIONI: Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 5 giugno 2025 agiva in giudizio nei confronti del coniuge Parte_1
chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale con addebito e che Controparte_1 successivamente fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato in Montesilvano il 26 giugno 2020 (atto n. 26, parte I, anno 2020) dalla cui unione non nascevano figli.
2. All'udienza del 15 ottobre il resistente, sebbene non formalmente costituito, compariva in udienza non opponendosi alla domanda di separazione giudizile. Il Giudice, attesa l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, tratteneva la causa in decisione quanto allo “status”.
3. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, cc. Infatti, le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
4. La causa prosegue per le ulteriori questioni, come da verbale di udienza del 15 ottobre 2025; all'esito si provvederà in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 5 giugno 2025 da nei confronti di , con l'intervento necessario del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e , coniugati in Parte_1 Controparte_1
Montesilvano in data 26.06.2020 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Montesilvano al n. 26, p. I, anno 2020);
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montesilvano di procedere alla annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) spese al definitivo.
Così deciso in Pescara, il 16 ottobre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
pagina 2 di 3 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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