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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 13/02/2026, n. 2224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2224 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2224/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ANDREOZZI DONATO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1491/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431504 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431504 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431504 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431504 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431504 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431504 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 199/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha presentato ricorso
contro
Roma Capitale avverso l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (ta.ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (tefa) anni 2018 - 2023 n. 112401431504 cod. utente 0020242157, emesso in data 04/10/2024 dal Roma Capitale, e notificato in data 18/10/2024, con cui si è accertato l'omessa dichiarazione di iscrizione ai fini della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) nonché del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) per l'importo complessivo di euro 14.687 di cui 9.881,28 per imposte.
Il ricorrente precisa ha condotto in locazione l'immobile di Indirizzo_1 dal 01/11/2015 al 30/10/2021 solo con riferimento ad una porzione dello stesso ben identificata nel contratto di locazione e della superficie complessiva di 101,30mq considerato che la proprietaria dell'immobile si era riservata una porzione dell'immobile che a sua volta ha locato a terzi.
Il ricorrente eccepisce:
1. nullità dell'accertamento per errore nella determinazione dei metri quadri e del periodo di locazione dell'immobile - difetto di istruttoria –– errore sui presupposti per l'entrata – errore materiale di verifica sul calcolo.
2. intervenuta prescrizione delle somme richieste e decadenza.
Si eccepisce la prescrizione delle somme dovute trattandosi di imposte relative anche all'anno 2018 e 2019.
in subordine: rideterminazione dell'imposta dovuta in relazione alla corretta applicazione della superficie locata al sig. Ricorrente_1 in relazione al solo periodo fino a ottobre 2021.
Si costituisce Roma Capitale la quale sottolinea la validità e la legittimità dell'Avviso impugnato specificando che non ricorre nella fattispecie, data la natura di atto automatizzato, l'obbligo di contraddittorio preventivo ex art.
6-bis L.212/2000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel caso oggetto di esame il ricorrente, che è conduttore dell'immobile, occupa una porzione immobiliare distinta, autonoma con contratto separato, anche se due soggetti diversi risiedono nello stesso immobile catastale.
L'articolo 1, comma 642, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) è la norma fondamentale che ha istituito la TARI (Tassa sui Rifiuti), definendo i soggetti passivi del tributo: chiunque possieda o detenga locali e aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, cioè l'utilizzatore dell'immobile, stabilendo che l'obbligazione
è autonoma rispetto al proprietario, introducendo il concetto di "doppia obbligazione" (soggetto passivo e occupante) e affidando ai Comuni il potere regolamentare per determinarne l'applicazione, criteri e tariffe, nell'ambito della IUC (Imposta Unica Comunale). Il comune di Roma ha di fatto emesso due accertamenti Tari a due soggetti diversi poiché si configurano due distinte detenzioni: Ogni conduttore è titolare di un'obbligazione tributaria autonoma basata sulla superficie occupata e (per le utenze domestiche) sul proprio nucleo familiare.
La "solidarietà passiva" (che permette al Comune di chiedere tutto a uno solo) scatta solo tra i componenti dello stesso nucleo familiare o tra soggetti che detengono insieme la medesima porzione di immobile.
Pertanto se le porzioni dell'immobile, occupate da ogni detentore, sono autonomamente distinte, non vi è coabitazione forzosa né solidarietà tra i due soggetti estranei tra di loro.
Pertanto il ricorso deve essere accolto parzialmente nel senso che l'obbligazione tributaria della tari è a carico unicamente del ricorrente fino al 31 dicembre 2021 e per mq 101; annulla l'atto impositivo disponendo la riemissione dell'atto da parte del Comune di Roma in base ai sopracitati criteri.
Le ragioni della decisione inducono alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, pronunciando sul ricorso proposto cosi dispone: accoglie parzialmente il ricorso così come in motivazione;
spese compensate.
Cosi deciso in Roma in data 13 gennaio 2026 Il Relatore Dott. Donato Andreozzi
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ANDREOZZI DONATO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1491/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431504 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431504 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431504 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431504 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431504 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431504 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 199/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha presentato ricorso
contro
Roma Capitale avverso l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (ta.ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (tefa) anni 2018 - 2023 n. 112401431504 cod. utente 0020242157, emesso in data 04/10/2024 dal Roma Capitale, e notificato in data 18/10/2024, con cui si è accertato l'omessa dichiarazione di iscrizione ai fini della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) nonché del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) per l'importo complessivo di euro 14.687 di cui 9.881,28 per imposte.
Il ricorrente precisa ha condotto in locazione l'immobile di Indirizzo_1 dal 01/11/2015 al 30/10/2021 solo con riferimento ad una porzione dello stesso ben identificata nel contratto di locazione e della superficie complessiva di 101,30mq considerato che la proprietaria dell'immobile si era riservata una porzione dell'immobile che a sua volta ha locato a terzi.
Il ricorrente eccepisce:
1. nullità dell'accertamento per errore nella determinazione dei metri quadri e del periodo di locazione dell'immobile - difetto di istruttoria –– errore sui presupposti per l'entrata – errore materiale di verifica sul calcolo.
2. intervenuta prescrizione delle somme richieste e decadenza.
Si eccepisce la prescrizione delle somme dovute trattandosi di imposte relative anche all'anno 2018 e 2019.
in subordine: rideterminazione dell'imposta dovuta in relazione alla corretta applicazione della superficie locata al sig. Ricorrente_1 in relazione al solo periodo fino a ottobre 2021.
Si costituisce Roma Capitale la quale sottolinea la validità e la legittimità dell'Avviso impugnato specificando che non ricorre nella fattispecie, data la natura di atto automatizzato, l'obbligo di contraddittorio preventivo ex art.
6-bis L.212/2000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel caso oggetto di esame il ricorrente, che è conduttore dell'immobile, occupa una porzione immobiliare distinta, autonoma con contratto separato, anche se due soggetti diversi risiedono nello stesso immobile catastale.
L'articolo 1, comma 642, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) è la norma fondamentale che ha istituito la TARI (Tassa sui Rifiuti), definendo i soggetti passivi del tributo: chiunque possieda o detenga locali e aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, cioè l'utilizzatore dell'immobile, stabilendo che l'obbligazione
è autonoma rispetto al proprietario, introducendo il concetto di "doppia obbligazione" (soggetto passivo e occupante) e affidando ai Comuni il potere regolamentare per determinarne l'applicazione, criteri e tariffe, nell'ambito della IUC (Imposta Unica Comunale). Il comune di Roma ha di fatto emesso due accertamenti Tari a due soggetti diversi poiché si configurano due distinte detenzioni: Ogni conduttore è titolare di un'obbligazione tributaria autonoma basata sulla superficie occupata e (per le utenze domestiche) sul proprio nucleo familiare.
La "solidarietà passiva" (che permette al Comune di chiedere tutto a uno solo) scatta solo tra i componenti dello stesso nucleo familiare o tra soggetti che detengono insieme la medesima porzione di immobile.
Pertanto se le porzioni dell'immobile, occupate da ogni detentore, sono autonomamente distinte, non vi è coabitazione forzosa né solidarietà tra i due soggetti estranei tra di loro.
Pertanto il ricorso deve essere accolto parzialmente nel senso che l'obbligazione tributaria della tari è a carico unicamente del ricorrente fino al 31 dicembre 2021 e per mq 101; annulla l'atto impositivo disponendo la riemissione dell'atto da parte del Comune di Roma in base ai sopracitati criteri.
Le ragioni della decisione inducono alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, pronunciando sul ricorso proposto cosi dispone: accoglie parzialmente il ricorso così come in motivazione;
spese compensate.
Cosi deciso in Roma in data 13 gennaio 2026 Il Relatore Dott. Donato Andreozzi