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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 2184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2184 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa FA IA Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6287/2025 RG, introdotta da
nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1
dell'avv. PILLININI ALESSANDRA;
nato a ROMA (RM) il 03/07/1978, con Controparte_1
il patrocinio dell'avv. PILLININI ALESSANDRA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 31/07/2010 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1) l'affidamento dei minori, e , sarà condiviso tra i Per_1 Per_2
genitori, con collocamento prevalente presso la casa sita in Roma, Via di
Monteverde, 2G, di proprietà esclusiva della Sig.ra e che sarà Parte_1
assegnata alla stessa.
2) Per quanto riguarda le modalità di visita dei minori e considerato che il Sig. è titolare di un'attività commerciale ubicata nei pressi CP_1
dell'abitazione coniugale, i coniugi hanno deciso che dal lunedì al giovedì la
Sig.ra terrà i bambini con sé con possibilità per il Sig. di Pt_1 CP_1
vederli ogni qualvolta lo desideri.
Considerato che
nei giorni infrasettimanali i minori saranno esclusivamente con la madre, il Sig. si impegna CP_1
a tenere e a far pernottare presso di sé i bambini su semplice richiesta della
Sig.ra qualora quest'ultima abbia la necessità di uno o più giorni Pt_1
infrasettimanali. Inoltre, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 21.00 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Durante le vacanze estive, i bambini trascorreranno con il padre,
così come anche con la madre, 15 giorni, anche non consecutivi e dovranno mettersi d'accordo entro il 31 maggio di ciascun anno. Durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno ad anni alterni il 24, il 26 dicembre e il 1°
gennaio con un genitore e il 25 dicembre, il 31 dicembre e il 6 gennaio con l'altro il genitore, precisando che per l'anno 2025 la Sig.ra terrà i Pt_1
bambini con sé il 24, il 26 dicembre e il 1° gennaio e dal successivo anno comincerà l'alternanza. Durante le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni,
i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì
dell'Angelo con l'altro, precisando che per l'anno 2026 la Sig.ra terrà Pt_1
i bambini con sé il giorno di Pasqua, mentre il Lunedì dell'Angelo li terrà il
Sig. e dal successivo anno comincerà l'alternanza. I minori, CP_1
inoltre, potranno stare con il padre il giorno della festa del Papà, del suo compleanno e delle altre ricorrenze dei familiari paterni particolarmente significative;
con la madre il giorno della festa della mamma, del suo compleanno e delle altre ricorrenze dei familiari materne particolarmente significative. Entrambi i genitori saranno con i bambini il giorno del loro compleanno.
3) il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Controparte_1 Pt_1
per il mantenimento dei figli minori, entro il giorno 5 di ogni mese,
[...]
l'importo complessivo di € 500,00 (Euro cinquecento/00), oltre adeguamento annuale secondo gli indici Istat, mediante bonifico bancario presso le coordinate IBAN [...]X50 e contribuirà al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i minori di cui al
Protocollo del Tribunale di Roma. L'importo di € 370,00 percepito a titolo di assegno unico verrà erogato in favore della Sig.ra CP_2 Parte_1
4) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
5) Sig.ra è proprietaria esclusiva al 100% dell'immobile Parte_1
sito in Roma, Via di Monteverde 2 interno 6A, comproprietaria per 1/3
dell'immobile sito in Roma, Via di Monteverde 2 interno 6B, e comproprietaria per 2/9 dell'immobile sito in Fiamignano (RI), Via Rascino,
snc, mentre il Sig. è comproprietario per 1/2 Controparte_1 dell'immobile sito in Monteflavio (RM), Via della Pineta. I coniugi rimarranno proprietari dei rispettivi beni avendo optato per il regime di separazione dei beni.
6) l'autovettura Ford CMAX, targata FC816SB di proprietà della Sig.ra verrà acquistata entro 1 mese dal deposito del ricorso dal Sig. Parte_1
che sosterrà interamente i relativi costi necessari per il Controparte_1
passaggio di proprietà.
Pers 7) Il cane di nome di esclusiva proprietà del Sig. CP_1
rimarrà intestato a quest'ultimo che ne consentirà il pernottamento notturno presso l'abitazione materna.
8) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6287/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...], e nato Controparte_1
a ROMA (RM) il 03/07/1978, relativamente al matrimonio contratto in data 31/07/2010, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 00927, Parte 02, Serie A01, Anno 2010, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 30/09/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa FA IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa FA IA Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6287/2025 RG, introdotta da
nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1
dell'avv. PILLININI ALESSANDRA;
nato a ROMA (RM) il 03/07/1978, con Controparte_1
il patrocinio dell'avv. PILLININI ALESSANDRA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 31/07/2010 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1) l'affidamento dei minori, e , sarà condiviso tra i Per_1 Per_2
genitori, con collocamento prevalente presso la casa sita in Roma, Via di
Monteverde, 2G, di proprietà esclusiva della Sig.ra e che sarà Parte_1
assegnata alla stessa.
2) Per quanto riguarda le modalità di visita dei minori e considerato che il Sig. è titolare di un'attività commerciale ubicata nei pressi CP_1
dell'abitazione coniugale, i coniugi hanno deciso che dal lunedì al giovedì la
Sig.ra terrà i bambini con sé con possibilità per il Sig. di Pt_1 CP_1
vederli ogni qualvolta lo desideri.
Considerato che
nei giorni infrasettimanali i minori saranno esclusivamente con la madre, il Sig. si impegna CP_1
a tenere e a far pernottare presso di sé i bambini su semplice richiesta della
Sig.ra qualora quest'ultima abbia la necessità di uno o più giorni Pt_1
infrasettimanali. Inoltre, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 21.00 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Durante le vacanze estive, i bambini trascorreranno con il padre,
così come anche con la madre, 15 giorni, anche non consecutivi e dovranno mettersi d'accordo entro il 31 maggio di ciascun anno. Durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno ad anni alterni il 24, il 26 dicembre e il 1°
gennaio con un genitore e il 25 dicembre, il 31 dicembre e il 6 gennaio con l'altro il genitore, precisando che per l'anno 2025 la Sig.ra terrà i Pt_1
bambini con sé il 24, il 26 dicembre e il 1° gennaio e dal successivo anno comincerà l'alternanza. Durante le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni,
i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì
dell'Angelo con l'altro, precisando che per l'anno 2026 la Sig.ra terrà Pt_1
i bambini con sé il giorno di Pasqua, mentre il Lunedì dell'Angelo li terrà il
Sig. e dal successivo anno comincerà l'alternanza. I minori, CP_1
inoltre, potranno stare con il padre il giorno della festa del Papà, del suo compleanno e delle altre ricorrenze dei familiari paterni particolarmente significative;
con la madre il giorno della festa della mamma, del suo compleanno e delle altre ricorrenze dei familiari materne particolarmente significative. Entrambi i genitori saranno con i bambini il giorno del loro compleanno.
3) il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Controparte_1 Pt_1
per il mantenimento dei figli minori, entro il giorno 5 di ogni mese,
[...]
l'importo complessivo di € 500,00 (Euro cinquecento/00), oltre adeguamento annuale secondo gli indici Istat, mediante bonifico bancario presso le coordinate IBAN [...]X50 e contribuirà al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i minori di cui al
Protocollo del Tribunale di Roma. L'importo di € 370,00 percepito a titolo di assegno unico verrà erogato in favore della Sig.ra CP_2 Parte_1
4) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
5) Sig.ra è proprietaria esclusiva al 100% dell'immobile Parte_1
sito in Roma, Via di Monteverde 2 interno 6A, comproprietaria per 1/3
dell'immobile sito in Roma, Via di Monteverde 2 interno 6B, e comproprietaria per 2/9 dell'immobile sito in Fiamignano (RI), Via Rascino,
snc, mentre il Sig. è comproprietario per 1/2 Controparte_1 dell'immobile sito in Monteflavio (RM), Via della Pineta. I coniugi rimarranno proprietari dei rispettivi beni avendo optato per il regime di separazione dei beni.
6) l'autovettura Ford CMAX, targata FC816SB di proprietà della Sig.ra verrà acquistata entro 1 mese dal deposito del ricorso dal Sig. Parte_1
che sosterrà interamente i relativi costi necessari per il Controparte_1
passaggio di proprietà.
Pers 7) Il cane di nome di esclusiva proprietà del Sig. CP_1
rimarrà intestato a quest'ultimo che ne consentirà il pernottamento notturno presso l'abitazione materna.
8) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6287/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...], e nato Controparte_1
a ROMA (RM) il 03/07/1978, relativamente al matrimonio contratto in data 31/07/2010, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 00927, Parte 02, Serie A01, Anno 2010, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 30/09/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa FA IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi