TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/03/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 13.3.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5194/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
Parte_1
[...]
(già Parte_2
C.F./P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t. Sig. ,
[...] P.IVA_1 Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Michele Femminella del Foro di
Lagonegro, domiciliato presso lo studio del difensore in Sant'Arsenio (SA), Via Foce n. 79
Opponente
E
Controparte_1
Opposto contumace
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza:
Il procuratore della parte opponente ha trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo. Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 14 ottobre 2024 la ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere l'annullamento della ordinanza di ingiunzione n. OI-
002011485 con la quale le veniva ingiunto di pagare la somma di € 1.103,90 quale sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'annualità 2017, oltre le spese, tutto in relazione all'atto di accertamento n.
.7202.28/02/2019.0040619 del 28/02/2019. La ricorrente eccepiva innanzitutto l'illegittimità e CP_1
la nullità della ordinanza - ingiunzione impugnata per omessa notifica dell'atto prodromico di accertamento, per inosservanza del termine decadenziale di cui all'art. 14, legge n. 689/81 ed in subordine per intervenuta prescrizione;
proponeva poi una istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza- ingiunzione impugnata;
tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni
: “IN VIA CAUTELARE, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito, anche inaudita altera parte, disponga
l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione impugnata notificata in data 17.09.24, per tutte le argomentazioni esposte in parte motiva;
IN VIA
PRINCIPALE, per quanto in narrativa esposto e qui da intendersi richiamato, ritenute provate e fondate le proposte argomentazioni della presente opposizione, dichiararsi l'invalidità, comunque qualificata, dell'ordinanza-ingiunzione impugnata e, per l'effetto ANNULLARE il provvedimento impugnato;
IN SUBORDINE, nella denegata ipotesi che non si ritenga di potere accogliere le richieste in via principale, si chiede che vengano rideterminate al minimo le sanzioni amministrative, in modo proporzionale all'effettiva consistenza dell'omesso pagamento anche alla luce dei vizi della loro determinazione, come evidenziati in narrativa. In ogni caso, CONDANNARE la parte resistente alle spese e al compenso di causa, oltre accessori e rimborso forfettario, da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Ritualmente notificato dalla Cancelleria il ricorso introduttivo unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione , l' non si costituiva . CP_1
All'odierna udienza , sulle conclusioni rassegnate dal procuratore della ricorrente , il Giudice ha deciso la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
********
L'opposizione è fondata e merita pertanto accoglimento .
Occorre innanzitutto premettere che oggetto della odierna opposizione è una ordinanza ingiunzione emessa dall' nei confronti dell' CP_1 Parte_2
, ma l'opposizione è stata proposta dalla
[...] Parte_1 atteso che la società ha mutato denominazione a seguito di
[...]
sostituzione del socio accomandatario .
NE , nella specie risulta fondata , innanzitutto ,l'eccezione di prescrizione .
Va rilevato che la disciplina applicabile alla prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni amministrative va rinvenuta nell'articolo 28 della L. n. 689/1981, che prevede che “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione….” , ma se così è , trattandosi di violazioni risalenti all'anno 2017 , anche tenendo conto della sospensione dei termini prescrizionali introdotta dalla normativa emergenziale da COVID 19 , la prescrizione quinquennale è comuqnue maturata .
Nella specie , infatti , l , rimasta contumace , non ha documentato l'avvenuta interruzione della CP_1 prescrizione con la notifica dell'atto di accertamento.
Va aggiunto che , mancando la prova della notificazione dell'atto di accertamento da parte dell'Ente
, non solo va dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito , ma l'ordinanza ingiunzione sarebbe comunque irregolare per la mancanza dell'atto prodromico .
L'omessa notificazione dell'atto presupposto non può che comportare la nullità dell'atto consequenziale collegato. Una mancata notifica dell'atto prodromico, non consente un corretto procedimento di formazione della pretesa. Infatti, sostiene la Suprema Corte, affinché un contribuente possa essere edotto delle motivazioni che giustificano un'intimazione di pagamento è necessario il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
La nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale ingiunzione di pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata (per nullità derivata).
Secondo la giurisprudenza della Corte è, dunque, senz'altro consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo (Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012).
Tale principio può valere anche per la sequenza procedimentale “avviso di accertamento – ingiunzione di pagamento”. Il suddetto procedimento amministrativo sanzionatorio, ha inizio con l'emissione di un atto di accertamento della violazione, che deve essere necessariamente notificato al soggetto che ha commesso la violazione. L'atto di accertamento deve indicare le omissioni, le annualità cui si riferiscono, con contestuale comunicazione della sanzione ridotta.
L'atto deve, altresì, contenere l'invito a provvedere al pagamento delle ritenute omesse entro tre mesi e l'avvertimento che in caso di puntuale e corretto pagamento è prevista la non punibilità del trasgressore.
E' chiara, quindi, l'importanza della notifica dell'atto di accertamento che consente al datore di lavoro, avvisato della irregolarità, di evitare sanzioni penali o civili attraverso un comportamento diligente, successivo alla precedente omissione.
Lo spontaneo pagamento delle ritenute, entro i tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento, costituisce una causa di non punibilità ovvero il datore non è punibile né assoggettabile alle sanzioni amministrative o penali, laddove provveda al versamento nel termine previsto.
Da quanto sopra esposto, si evince, chiaramente, la centralità e l'essenzialità della notifica dell'atto di accertamento, che consente al datore dl lavoro di recedere dal comportamento omissivo, dovuto a dimenticanza o a scarsa disponibilità economica ed evitare la sanzione amministrativa o addirittura la condanna alla reclusione da uno a tre anni, nel caso l'omissione ovvero il mancato versamento delle ritenute sia superiore a 10.000,00 annue.
La mancata notifica dell'accertamento o di un atto equipollente impedisce di fatto al soggetto obbligato di usufruire di una causa di non punibilità oltre che impedire allo stesso la possibilità del pagamento in misura ridotta di quanto dovuto.
Nel caso di specie , dunque , poiché l' non ha ritualmente documentato la notifica dell'avviso CP_1 di accertamento , atto presupposto , l'ordinanza ingiunzione opposta va comunque annullata .
Le spese del giudizio seguono la soccombenza .
p.q.m.
accoglie l'opposizione e , per l'effetto , annulla l'ordinanza ingiunzione n. n. OI-002011485; condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio che si liquidano in CP_1
€ 374,00 , oltre Iva e Cap come per legge .
Salerno 13 marzo 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio