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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/12/2025, n. 2193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2193 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento del 13/05/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18/11/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2804 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
, nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'avv. Donato Menza, elettivamente domiciliato in San Gregorio Magno (SA),
alla Via E. Berlinguer, n.10, presso lo studio del difensore;
PEC: .salerno. ; Email_1 CP_1
RICORRENTE
E
(C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_1
in persona del suo Presidente e l.r.p.t., rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti del
22/03/2024, per Notar di Fiumicino, dall'avv. Francesco Bove e con questi Persona_1
elett.te dom.to in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 38, presso l'Ufficio Legale della Sede
provinciale dell'Istituto, nonché presso il domicilio digitale
1 PEC: t;
Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso in opposizione depositato telematicamente il 02/05/2025, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001892658, notificata il
02/04/2025, con la quale gli era stato intimato il pagamento, in favore dell' della CP_2
somma di € 2.719,18, asseritamente dovuta a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/83, originata dal mancato versamento,
nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per l'anno 2018, oltre spese.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dall la violazione del disposto di cui all'art. 14 della Legge n. CP_2
689/1981, la sproporzione della sanzione irrogata, nonché l'indeterminatezza del provvedimento impugnato.
Pertanto, chiedeva al Tribunale di:
<A) dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato e, pertanto, non dovute la
CP_ somme richieste relativamente ai crediti per tutti i motivi suindicati, ricorrendone giusti
motivi, voglia il Giudice Unico del Lavoro, ai sensi della normativa vigente e per l'effetto,
annullare e revocare l'Ordinanza-Ingiunzione n. 0I-001892658 notificata il 02/04/2025, e
comunque tutti gli atti connessi e conseguenti, ciò per i fatti e le ragioni di cui in premessa;
B) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, e
CP_ pertanto, non dovute le somme richieste relative ai crediti per omissioni contributive;
2 C) Annullare l'Ordinanza- Ingiunzione n. OI- 001892658 protocollo CP_2
7202.09/10/2019.0159082 del 09.10.2019 riferito all'anno 2018 per intervenuta
prescrizione dei crediti in riscossione e/o decadenza.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario>>.
2. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva, con memoria difensiva depositata telematicamente il 28/10/2025, l eccependo la carenza di interesse ad CP_2
agire del ricorrente, in quanto l'ordinanza impugnata era stata archiviata dal competente ufficio amministrativo in sede di autotutela.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
3. Si perveniva, dunque, all'udienza di discussione del 18/11/20205, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza,
riportandosi ai rispettivi atti introduttivi del giudizio.
Il ricorrente, in particolare, preso atto della richiesta di cessazione della materia del contendere, insisteva per l'accoglimento della domanda con condanna dell'Ente al pagamento delle spese del giudizio.
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda proposta dal ricorrente con ricorso depositato in data 02/05/2025.
2. E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula
3 di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché
non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della Legge n. 1034 del
1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto, anche di ufficio, della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur.
costante; cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio
2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Pertanto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche in assenza di un accordo tra le parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni delle stesse formulate, spetta al Giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle medesime ad una decisione sul merito della vertenza.
3. Nell'ipotesi in esame, l ha dichiarato e documentato di avere annullato l'ordinanza CP_2
ingiunzione impugnata con ordinanza di archiviazione n. OA-000028240, prot. n.
.7202.24/10/2025.0236103, e, quindi, ha correttamente chiesto la cessazione della CP_2
materia del contendere (con compensazione delle spese di lite), non essendovi più alcuna valida ragione giuridica che giustifichi la perdurante pendenza del giudizio.
E, infatti, il provvedimento amministrativo sanzionatorio contro il quale il ricorrente agisce in giudizio non è più esistente nel mondo giuridico, per averlo l'Istituto, in via di autotutela,
archiviato nel mese di ottobre 2025; di guisa che le domande che oggi propone in giudizio parte ricorrente non corrispondono più ad alcun interesse giuridicamente apprezzabile e meritevole di tutela.
4 Ne deriva che deve ritenersi documentalmente accertata la sopravvenuta totale carenza di interesse alla prosecuzione della presente controversia, non cogliendosi più alcun interesse precipuo ad un esito del giudizio differente dalla mera presa d'atto della sopravvenuta carenza di interesse in capo al ricorrente a coltivare l'opposizione e in capo alla resistente a contrastare la stessa, residuando un contrasto solo in merito alle spese di lite.
Per le ragioni esposte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine al giudizio instaurato da con il ricorso depositato in data 02/05/2025. Parte_1
4. Resta da disciplinare l'aspetto della regolamentazione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, per avere parte attrice insistito per una pronuncia sul punto.
Orbene, in merito ad esse, ritiene il Giudicante che vada ravvisata l'originaria fondatezza della domanda attorea, constando essere già maturato, al momento dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta, il termine di decadenza ex art. 14 della Legge n.
689/1981, con la conseguente illegittimità dell'ordinanza impugnata, ex post implicitamente riconosciuta anche dall' mediante l'archiviazione in autotutela del provvedimento CP_2
contestato, avvenuta, tuttavia, dopo l'instaurazione del presente giudizio.
Le spese di lite, dunque, vanno regolamentate secondo il principio della soccombenza virtuale, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., e vanno poste a carico dell' nella CP_2
misura determinata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, con riduzione del 30%
stante la semplicità fattuale e giuridica delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2804 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025, promosso da Pt_1
, contro l in persona del legale
[...] Controparte_2
rappresentante p.t., così provvede:
5 1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine al giudizio proposto da Pt_1
, con ricorso depositato in data 02/05/2025;
[...]
2) condanna l al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che CP_2
liquida in complessivi € 721,00 per compensi (€ 1.030,00 ridotti del 30%), ed € 43,00 per spese, oltre rimborso forfetario del 15% sui compensi, IVA, se dovuta e Cassa, nella misura di legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 1.12.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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