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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/02/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1153/2022
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1153 del Registro Generale Affari Contenziosi
dell'anno 2022, vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Letizia Parte_1 C.F._1
Bortone, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Controparte_1 C.F._2
Vittucci, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domande accessorie al divorzio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: CONCLUDE, –IN VIA PRELIMINARE- affinché il Giudice Voglia rimettere la causa
sul ruolo istruttorio ed AMMETTERE, in riforma dell'Ordinanza de1 5/02/24, i mezzi istruttori come richiesti
dal Ricorrente nelle proprie memorie istruttorio ex art. 183 c.p.c. In difetto, CONCLUDE – nel merito- affinché pagina 1 di 8 "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,: - stabilire, in riforma dell'Ordinanza Presidenziale del
26/04/23, a carico di un assegno mensile di €.400,00 a titolo di contributo per il mantenimento Controparte_1
della figlia da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli Per_1
indici Istat, in favore di e non direttamente alla figlia , come erroneamente disposto dal Parte_1 Per_1
Presidente, per i motivi dedotti in atti, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. (scolastiche, medico-
sanitarie, dentistiche, ludiche e parascolastiche, sportive) sostenute nell'interesse di , come previste dal Per_1
Protocollo spese ordinarie e straordinarie adottato dal Tribunale di Latina, il tutto dalla data effettiva della
convivenza di con il padre ovvero a far data dalla domanda. Con vittoria di spese ed onorari di lite Per_1
determinati ai sensi del DM n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (art. 2 DM
55/14), cpa 4%, iva 22% e successive spese occorrende, delle quali il sottoscritto procuratore si dichiara
antistataria.” Concedersi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Per parte resistente: la difesa di parte resistente, nel richiamare tutti i propri scritti difensivi, i documenti
versati in atti e le deduzioni a verbale, di cui ne chiede l'integrale accoglimento, contesta ed impugna tutto
quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto e diritto, oltre che non provato. Precisa, pertanto, le proprie
conclusioni, già rassegnate nella memoria di costituzione e risposta, chiedendo che la causa venga assunta in
decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Si allega la documentazione reddituale richiesta.
Lo scrivente difensore dichiara di aderire alla richiesta di non comparizione e che l'udienza venga tenuta con le
modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con sentenza non definitiva n. 2139/2023, pubblicata il 16.10.2023, il Tribunale di Latina
dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e , in Torre del Greco (NA), il 10.6.1989; Pt_1 Controparte_1
Quindi, precisate le conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa alla decisione collegiale,
con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
- il merito della lite
Essendo già stata pronunciata sentenza non definitiva di divorzio, in questa sede deve disporsi sulle domande accessorie.
Rimessione della causa in istruttoria
pagina 2 di 8 Preliminarmente, va rigettata la richiesta di parte ricorrente di rimettere la causa sul ruolo istruttorio essendo la causa matura per la decisione.
Assegnazione casa coniugale
In ordine alla ex casa coniugale, va osservato che parte ricorrente, con l'atto introduttivo, ne ha chiesto l'assegnazione in ragione della convivenza con la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente . Tale domanda non è stata reiterata e deve, quindi, Per_1
ritenersi implicitamente rinunciata. Nulla deve, pertanto, statuirsi al riguardo.
In ogni caso la richiesta del ricorrente non avrebbe potuto trovare accoglimento atteso che,
come noto, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori.
La ratio protettiva della norma tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti ed è di tutta evidenza che la misura in discorso non può assolvere alla funzione sua propria di preservare la continuità delle abitudini e delle relazioni domestiche dei figli nell'ambiente nel quale durante il matrimonio esse si sviluppavano in ogni caso in cui a seguito della separazione la casa familiare abbia cessato di essere tale e la prole si sia già
definitivamente sradicata dal luogo in cui la sua vita domestica si svolgeva (Cass. n. 13736 del
2003).
Nel caso di specie, le consuetudini di vita di nella casa familiare si sono, già da tempo, Per_1
irrimediabilmente dissolte essendosi la ragazza trasferita dal padre già da molti anni.
Del tutto destituita di fondamento risulta la domanda di assegnazione avanzata da
[...]
in assenza di convivenza con la prole. CP_1
Conseguentemente, la domanda di assegnazione avanzata dalla resistente non può che essere rigettata, trovando attuazione l'ordinario regime privatistico della proprietà.
Mantenimento per la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente
In ordine all'assegno di manten8imento per la figlia maggiorenne , va osservato che, Per_1
per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma il genitore che agisca nei pagina 3 di 8 confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, in quanto condizione legittimante l'azione ed oggetto di un accertamento giudiziale che può
essere compiuto, in caso di contestazione, mediante presunzioni desumibili dai fatti che l'attore ha l'onere di introdurre nel processo.
Con analoghe modalità deve essere accertato il venir meno del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne.
Secondo la Suprema Corte, il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento è tenuto a provare che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica,
ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (tra le tante, Cass. n. 19589/2011, n. 15756/2006).
L'onere della prova ben può essere assolto, anche in tal caso, mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta.
Naturalmente, la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni (nella specie conviventi con la madre) va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani (v. Cass. n. 12477/2004, n. 4108/1993).
L'avanzare dell'età non può essere ininfluente, concorrendo a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni e alla valutazione critica (prova logica) di condotte stabilmente non più dirette pagina 4 di 8 verso il raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente.
Gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto.
Nel caso di specie, solo con la comparsa conclusionale parte resistente ha dedotto l'intervenuto raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della figlia (21 Per_1
anni) ed ha chiesto di essere, conseguentemente, sollevata dagli oneri di mantenimento nei confronti della prole.
non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine Controparte_1
raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della figlia, essendosi limitata a versare in atti degli screenshot riferibili, secondo le prospettazioni della resistente, all'attività
lavorativa asseritamente svolta da ma del tutto inidonei a comprovare il Per_1
raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di quest'ultima.
Al riguardo, parte ricorrente ha contestato la prospettata autosufficienza economica di Per_1
e, con riguardo all'allegazione della , da un lato, ha negato la riconducibilità a CP_1 CP_2
delle immagini versate in atti dalla resistente, dall'altro, in ogni caso, ne ha contestato la
[...]
valenza probatoria (v. comparsa conclusionale di replica di parte ricorrente, ove sub. pag. 1 è
dato leggersi: entrambi i profili in essi riprodotti (sharon_noto_beauty e sn_fashion_beauty) non sono
riconducibili a figlia delle odierne parti in causa, che ne disconosce la titolarità. Tali CP_2
screenshot sono, fra l'altro, privi di qualsivoglia elemento che consenta di risalire, in maniera oggettiva
sia alla paternità dei profili che al tempo in cui gli stessi screenshot sono stati effettuati e/o al tempo in
cui i fatti in essi rappresentati si sarebbero svolti).
In via ulteriore, , onde suffragare la propria richiesta di un contributo al Parte_1
mantenimento della figlia da porsi a carico della resistente, ha rappresentato come la stessa sia ancora impegnata nel proprio percorso di formazione presso la Scuola Professionale per estetiste e parrucchiere “Esthetic Line s.r.l.” a Latina.
pagina 5 di 8 A sostegno di tale deduzione ha versato in atti le fatture Esthetic Line s.r.l., referibili al 2024,
relative alla iscrizione di al terzo anno di specializzazione. Per_1
Da ultimo, , con la memoria di replica, ha dedotto che nel gennaio del 2024 a Parte_1
è stato diagnosticato un tumore al pancreas e, da allora, si è dovuta sottoporre a numerose Per_1
visite specialistiche, esami clinici e diagnostici, e cicli di chemioterapia, che l'hanno debilitata e provata,
sia dal punto di vista fisico che emotivo. Inoltre, sempre a causa della malattia, ha dovuto Per_1
richiedere, ed ha ottenuto, il contrassegno per disabili per la circolazione e la sosta del proprio
autoveicolo (all. d). Le condizioni di salute di , ad oggi, sono precarie e le impediscono di Per_1
frequentare con assiduità la scuola professionale di estetica, nonostante gli sforzi, e sono incompatibili
con lo svolgimento di una qualche attività lavorativa. Ne consegue che , di appena 21 anni di Per_1
età, ancora impegnata nel percorso di formazione professionale e, purtroppo, molto malata, non è in
grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e mantenimento (v. memoria di replica, sub. pag. 2).
Le deduzioni di parte ricorrente hanno trovato conferma nella documentazione medica versata in atti.
Pertanto, deve ritenersi raggiunta la prova in ordine alla mancanza di indipendenza economica di . CP_2
Quanto alla determinazione dell'assegno di mantenimento per , va osservato che Per_1
è proprietaria in via esclusiva di svariati immobili, alcuni dei quali concessi in Controparte_1
locazione (v. quadro redditi dei fabbricati di cui alle dichiarazioni reddituali e dichiarazione sostitutiva del 11.10.2022). La resistente, nel 2022 (v. dichiarazione dei redditi 2023, in atti) ha percepito un reddito complessivo lordo annuo pari a 11.168,00 euro nonostante, sulla base delle allegazioni prodotte, la di lei attività imprenditoriale non risulti produttiva di redditi (v.
quadro redditi d'impresa in regime di contabilità semplificata, in atti).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della resistente, nessun rilievo può assumere,
in riferimento alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per , la circostanza Per_1
che la abbia autonomamente scelto di concedere alla figlia il godimento a titolo CP_1 Per_2
pagina 6 di 8 gratuito dell'immobile di Via Caronte, rinunciando alla capacità produttiva del suddetto cespite.
dalle dichiarazioni reddituali in atti (v. dichiarazione persone fisiche 2023, Parte_1
redditi 2022) risulta aver percepito nel 2022 un reddito complessivo lordo annuo pari a 562,00
euro.
Dal quadro reddito da fabbricati di cui all'ultima dichiarazione reddituale depositata in atti,
lo stesso, appare proprietario unicamente dell'immobile utilizzato come abitazione principale. Anche l'attività imprenditoriale del non risulta produttiva di redditi (v. Pt_1
quadro redditi d'impresa in regime di contabilità semplificata, in atti).
Tutto ciò premesso, considerata le giovane età di (21 anni) e le di lei esigenze di vita, Per_1
valutato che la stessa risulta ancora impegnata nel proprio percorso di formazione, tenuto conto delle di lei condizioni di salute, non compatibili con lo svolgimento di attività
lavorativa, e valutato il reddito ed il patrimonio delle parti, reputa equo il Collegio porre a carico di , l'obbligo di corrispondere a la somma mensile di euro Controparte_1 Parte_1
300,00 (somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT), a titolo di contributo al mantenimento della figlia , oltre al 50% delle spese straordinarie, determinate secondo Per_1
il Protocollo in uso al Tribunale di Latina.
In assenza di domanda da parte della figlia maggiorenne, va dichiarata inammissibile la richiesta, avanzata da parte resistente, di versamento diretto a dell'assegno di CP_2
mantenimento riconosciuto in suo favore.
in ordine alla richiesta della resistente di consenso al rilascio del passaporto
Ai sensi dell'art. 3 della legge 1185/1967 è di competenza del Giudice Tutelare autorizzare il rilascio o il rinnovo del passaporto, autorizzazioni peraltro necessarie solo in caso di prole minorenne. La domanda svolta al riguardo dalla resistente deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile.
Spese di lite
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
pagina 7 di 8
P.Q.M
Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, ferma la sentenza parziale di divorzio n. 2139/2023, pubblicata il 16.10.2023 così provvede:
RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata da;
Controparte_1
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Controparte_1 Parte_1
contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente,
, entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di 300,00 euro, oltre adeguamento ISTAT, Per_1
indice F.O.I., a far data dall'anno successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
PONE le spese straordinarie necessarie per la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente , determinate come da Protocollo di questo Tribunale di Latina, a carico Per_1
di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
DICHIARA INAMMISSIBILE la richiesta di pagamento diretto alla figlia, avanzata dalla resistente;
DICHIARA INAMMISSIBILE la richiesta inerente al consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio spiegata dalla resistente.
COMPENSA integralmente le spese di lite;
Così deciso in Latina, in camera di consiglio il 30.1.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 8 di 8
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1153 del Registro Generale Affari Contenziosi
dell'anno 2022, vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Letizia Parte_1 C.F._1
Bortone, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Controparte_1 C.F._2
Vittucci, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domande accessorie al divorzio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: CONCLUDE, –IN VIA PRELIMINARE- affinché il Giudice Voglia rimettere la causa
sul ruolo istruttorio ed AMMETTERE, in riforma dell'Ordinanza de1 5/02/24, i mezzi istruttori come richiesti
dal Ricorrente nelle proprie memorie istruttorio ex art. 183 c.p.c. In difetto, CONCLUDE – nel merito- affinché pagina 1 di 8 "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,: - stabilire, in riforma dell'Ordinanza Presidenziale del
26/04/23, a carico di un assegno mensile di €.400,00 a titolo di contributo per il mantenimento Controparte_1
della figlia da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli Per_1
indici Istat, in favore di e non direttamente alla figlia , come erroneamente disposto dal Parte_1 Per_1
Presidente, per i motivi dedotti in atti, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. (scolastiche, medico-
sanitarie, dentistiche, ludiche e parascolastiche, sportive) sostenute nell'interesse di , come previste dal Per_1
Protocollo spese ordinarie e straordinarie adottato dal Tribunale di Latina, il tutto dalla data effettiva della
convivenza di con il padre ovvero a far data dalla domanda. Con vittoria di spese ed onorari di lite Per_1
determinati ai sensi del DM n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (art. 2 DM
55/14), cpa 4%, iva 22% e successive spese occorrende, delle quali il sottoscritto procuratore si dichiara
antistataria.” Concedersi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Per parte resistente: la difesa di parte resistente, nel richiamare tutti i propri scritti difensivi, i documenti
versati in atti e le deduzioni a verbale, di cui ne chiede l'integrale accoglimento, contesta ed impugna tutto
quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto e diritto, oltre che non provato. Precisa, pertanto, le proprie
conclusioni, già rassegnate nella memoria di costituzione e risposta, chiedendo che la causa venga assunta in
decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Si allega la documentazione reddituale richiesta.
Lo scrivente difensore dichiara di aderire alla richiesta di non comparizione e che l'udienza venga tenuta con le
modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con sentenza non definitiva n. 2139/2023, pubblicata il 16.10.2023, il Tribunale di Latina
dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e , in Torre del Greco (NA), il 10.6.1989; Pt_1 Controparte_1
Quindi, precisate le conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa alla decisione collegiale,
con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
- il merito della lite
Essendo già stata pronunciata sentenza non definitiva di divorzio, in questa sede deve disporsi sulle domande accessorie.
Rimessione della causa in istruttoria
pagina 2 di 8 Preliminarmente, va rigettata la richiesta di parte ricorrente di rimettere la causa sul ruolo istruttorio essendo la causa matura per la decisione.
Assegnazione casa coniugale
In ordine alla ex casa coniugale, va osservato che parte ricorrente, con l'atto introduttivo, ne ha chiesto l'assegnazione in ragione della convivenza con la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente . Tale domanda non è stata reiterata e deve, quindi, Per_1
ritenersi implicitamente rinunciata. Nulla deve, pertanto, statuirsi al riguardo.
In ogni caso la richiesta del ricorrente non avrebbe potuto trovare accoglimento atteso che,
come noto, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori.
La ratio protettiva della norma tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti ed è di tutta evidenza che la misura in discorso non può assolvere alla funzione sua propria di preservare la continuità delle abitudini e delle relazioni domestiche dei figli nell'ambiente nel quale durante il matrimonio esse si sviluppavano in ogni caso in cui a seguito della separazione la casa familiare abbia cessato di essere tale e la prole si sia già
definitivamente sradicata dal luogo in cui la sua vita domestica si svolgeva (Cass. n. 13736 del
2003).
Nel caso di specie, le consuetudini di vita di nella casa familiare si sono, già da tempo, Per_1
irrimediabilmente dissolte essendosi la ragazza trasferita dal padre già da molti anni.
Del tutto destituita di fondamento risulta la domanda di assegnazione avanzata da
[...]
in assenza di convivenza con la prole. CP_1
Conseguentemente, la domanda di assegnazione avanzata dalla resistente non può che essere rigettata, trovando attuazione l'ordinario regime privatistico della proprietà.
Mantenimento per la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente
In ordine all'assegno di manten8imento per la figlia maggiorenne , va osservato che, Per_1
per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma il genitore che agisca nei pagina 3 di 8 confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, in quanto condizione legittimante l'azione ed oggetto di un accertamento giudiziale che può
essere compiuto, in caso di contestazione, mediante presunzioni desumibili dai fatti che l'attore ha l'onere di introdurre nel processo.
Con analoghe modalità deve essere accertato il venir meno del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne.
Secondo la Suprema Corte, il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento è tenuto a provare che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica,
ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (tra le tante, Cass. n. 19589/2011, n. 15756/2006).
L'onere della prova ben può essere assolto, anche in tal caso, mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta.
Naturalmente, la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni (nella specie conviventi con la madre) va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani (v. Cass. n. 12477/2004, n. 4108/1993).
L'avanzare dell'età non può essere ininfluente, concorrendo a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni e alla valutazione critica (prova logica) di condotte stabilmente non più dirette pagina 4 di 8 verso il raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente.
Gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto.
Nel caso di specie, solo con la comparsa conclusionale parte resistente ha dedotto l'intervenuto raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della figlia (21 Per_1
anni) ed ha chiesto di essere, conseguentemente, sollevata dagli oneri di mantenimento nei confronti della prole.
non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine Controparte_1
raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della figlia, essendosi limitata a versare in atti degli screenshot riferibili, secondo le prospettazioni della resistente, all'attività
lavorativa asseritamente svolta da ma del tutto inidonei a comprovare il Per_1
raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di quest'ultima.
Al riguardo, parte ricorrente ha contestato la prospettata autosufficienza economica di Per_1
e, con riguardo all'allegazione della , da un lato, ha negato la riconducibilità a CP_1 CP_2
delle immagini versate in atti dalla resistente, dall'altro, in ogni caso, ne ha contestato la
[...]
valenza probatoria (v. comparsa conclusionale di replica di parte ricorrente, ove sub. pag. 1 è
dato leggersi: entrambi i profili in essi riprodotti (sharon_noto_beauty e sn_fashion_beauty) non sono
riconducibili a figlia delle odierne parti in causa, che ne disconosce la titolarità. Tali CP_2
screenshot sono, fra l'altro, privi di qualsivoglia elemento che consenta di risalire, in maniera oggettiva
sia alla paternità dei profili che al tempo in cui gli stessi screenshot sono stati effettuati e/o al tempo in
cui i fatti in essi rappresentati si sarebbero svolti).
In via ulteriore, , onde suffragare la propria richiesta di un contributo al Parte_1
mantenimento della figlia da porsi a carico della resistente, ha rappresentato come la stessa sia ancora impegnata nel proprio percorso di formazione presso la Scuola Professionale per estetiste e parrucchiere “Esthetic Line s.r.l.” a Latina.
pagina 5 di 8 A sostegno di tale deduzione ha versato in atti le fatture Esthetic Line s.r.l., referibili al 2024,
relative alla iscrizione di al terzo anno di specializzazione. Per_1
Da ultimo, , con la memoria di replica, ha dedotto che nel gennaio del 2024 a Parte_1
è stato diagnosticato un tumore al pancreas e, da allora, si è dovuta sottoporre a numerose Per_1
visite specialistiche, esami clinici e diagnostici, e cicli di chemioterapia, che l'hanno debilitata e provata,
sia dal punto di vista fisico che emotivo. Inoltre, sempre a causa della malattia, ha dovuto Per_1
richiedere, ed ha ottenuto, il contrassegno per disabili per la circolazione e la sosta del proprio
autoveicolo (all. d). Le condizioni di salute di , ad oggi, sono precarie e le impediscono di Per_1
frequentare con assiduità la scuola professionale di estetica, nonostante gli sforzi, e sono incompatibili
con lo svolgimento di una qualche attività lavorativa. Ne consegue che , di appena 21 anni di Per_1
età, ancora impegnata nel percorso di formazione professionale e, purtroppo, molto malata, non è in
grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e mantenimento (v. memoria di replica, sub. pag. 2).
Le deduzioni di parte ricorrente hanno trovato conferma nella documentazione medica versata in atti.
Pertanto, deve ritenersi raggiunta la prova in ordine alla mancanza di indipendenza economica di . CP_2
Quanto alla determinazione dell'assegno di mantenimento per , va osservato che Per_1
è proprietaria in via esclusiva di svariati immobili, alcuni dei quali concessi in Controparte_1
locazione (v. quadro redditi dei fabbricati di cui alle dichiarazioni reddituali e dichiarazione sostitutiva del 11.10.2022). La resistente, nel 2022 (v. dichiarazione dei redditi 2023, in atti) ha percepito un reddito complessivo lordo annuo pari a 11.168,00 euro nonostante, sulla base delle allegazioni prodotte, la di lei attività imprenditoriale non risulti produttiva di redditi (v.
quadro redditi d'impresa in regime di contabilità semplificata, in atti).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della resistente, nessun rilievo può assumere,
in riferimento alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per , la circostanza Per_1
che la abbia autonomamente scelto di concedere alla figlia il godimento a titolo CP_1 Per_2
pagina 6 di 8 gratuito dell'immobile di Via Caronte, rinunciando alla capacità produttiva del suddetto cespite.
dalle dichiarazioni reddituali in atti (v. dichiarazione persone fisiche 2023, Parte_1
redditi 2022) risulta aver percepito nel 2022 un reddito complessivo lordo annuo pari a 562,00
euro.
Dal quadro reddito da fabbricati di cui all'ultima dichiarazione reddituale depositata in atti,
lo stesso, appare proprietario unicamente dell'immobile utilizzato come abitazione principale. Anche l'attività imprenditoriale del non risulta produttiva di redditi (v. Pt_1
quadro redditi d'impresa in regime di contabilità semplificata, in atti).
Tutto ciò premesso, considerata le giovane età di (21 anni) e le di lei esigenze di vita, Per_1
valutato che la stessa risulta ancora impegnata nel proprio percorso di formazione, tenuto conto delle di lei condizioni di salute, non compatibili con lo svolgimento di attività
lavorativa, e valutato il reddito ed il patrimonio delle parti, reputa equo il Collegio porre a carico di , l'obbligo di corrispondere a la somma mensile di euro Controparte_1 Parte_1
300,00 (somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT), a titolo di contributo al mantenimento della figlia , oltre al 50% delle spese straordinarie, determinate secondo Per_1
il Protocollo in uso al Tribunale di Latina.
In assenza di domanda da parte della figlia maggiorenne, va dichiarata inammissibile la richiesta, avanzata da parte resistente, di versamento diretto a dell'assegno di CP_2
mantenimento riconosciuto in suo favore.
in ordine alla richiesta della resistente di consenso al rilascio del passaporto
Ai sensi dell'art. 3 della legge 1185/1967 è di competenza del Giudice Tutelare autorizzare il rilascio o il rinnovo del passaporto, autorizzazioni peraltro necessarie solo in caso di prole minorenne. La domanda svolta al riguardo dalla resistente deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile.
Spese di lite
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
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P.Q.M
Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, ferma la sentenza parziale di divorzio n. 2139/2023, pubblicata il 16.10.2023 così provvede:
RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata da;
Controparte_1
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Controparte_1 Parte_1
contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente,
, entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di 300,00 euro, oltre adeguamento ISTAT, Per_1
indice F.O.I., a far data dall'anno successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
PONE le spese straordinarie necessarie per la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente , determinate come da Protocollo di questo Tribunale di Latina, a carico Per_1
di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
DICHIARA INAMMISSIBILE la richiesta di pagamento diretto alla figlia, avanzata dalla resistente;
DICHIARA INAMMISSIBILE la richiesta inerente al consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio spiegata dalla resistente.
COMPENSA integralmente le spese di lite;
Così deciso in Latina, in camera di consiglio il 30.1.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
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