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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 2386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2386 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Gian Piero Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5906 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
a socio unico (p. iva ), con sede legale in San Lazzaro di Savena Parte_1 P.IVA_1
(BO), via Ca' Ricchi n. 7, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza della procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. Luciano Castelli, dall'avv. Giuseppe
Rizzo e dall'avv. Camilla Arzini del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso
[...]
, in Milano, via della Moscova n. 18; CP_1
ATTRICE
E
, con sede legale in Los Angeles, California (USA), Controparte_2
Woodhaven Drive, in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace;
CONVENUTA
OGGETTO: risoluzione contrattuale e risarcimento danni;
CONCLUSIONI: come da note conclusive allegate in via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 29.02.2024, conveniva in giudizio avanti a questo Parte_2
Tribunale la società per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ Controparte_3 accertare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di fornitura del 7 giugno 2022 ai sensi dell'art. 1454 cod. civ. o, in alternativa accertato l'inadempimento di E_
, risolvere il contratto di fornitura del 7 giugno 2022 per fatto e colpa di
[...] E_
ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. e, per l'effetto, condannare
[...] E_
al pagamento, a favore di a socio unico, dell'importo di € 103.906,55, di cui €
[...] Parte_2
67.000,00 a titolo di lucro cessante ed € 36.906,55 a titolo di danno emergente, o quelle diverse somme che emergeranno in corso di causa o che saranno ritenute di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi, al tasso legale sino all'introduzione del presente giudizio e poi al tasso moratorio ex art. 1284 cod. civ.; condannare al pagamento del credito certo E_ liquido ed esigibile maturato da a socio unico, pari a € 22.843,39, oltre interessi Parte_2
moratori ai sensi del d.lgs. 231/2002
A fondamento della domanda, la società attrice ha allegato di avere concluso, in data 07.06.2022, con la società un contratto avente ad oggetto la produzione, Parte_3
Pt_ Parte lavorazione e fornitura, da parte di , di capi di abbigliamento ed accessori a marchio ,
Parte meglio indicati nei singoli ordini di volta in volta inviati da , in accordo con le specifiche tecniche e i campioni da quest'ultima forniti. Deduceva l'inadempimento contrattuale della Pt_ convenuta, la quale, dopo avere inviato a , in data 1.05.2023, ordine n. 12506 con richiesta della produzione, entro il 26.06.2023, di n. 396 capi a marchio “ della CP_3 E_
collezione autunno/inverno 2023, non aveva provveduto al pagamento del 30% del corrispettivo contrattuale dovuto all'effettuazione dell'ordine come previsto dal contratto;
ragione per la quale, Parte con comunicazione in data 14.07.2023, diffidava – anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ. – a corrispondere gli importi dovuti, ma alcun pagamento interveniva.
Pertanto, parte attrice ha agito in giudizio chiedendo l'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto ex art. 1454 cod. civ. o, in ogni caso, la risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., oltre alla condanna della convenuta al risarcimento del danno patito per complessivi euro
96.534,52 (per le spese sostenute per l'esecuzione del contratto e il mancato guadagno) e al pagamento dell'ulteriore importo di euro 22.843,39, quale corrispettivo dovuto per precedenti ordini eseguiti e non saldati.
Parte
, pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia con decreto ex 171 bis c.p.c del 03.08.2024.
Quindi, depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa veniva istruita solo in via documentale e, all'esito della udienza di discussione del 18.03.2025, decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Nel merito le domande attoree sono fondate per quanto di ragione e vanno accolte nei termini che seguono.
Occorre premettere che, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dell'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. 30.10.2001, n. 13533).
Nella specie, va rilevato che parte attrice ha prodotto i titoli contrattuali: contratto di fornitura
Parte stipulato tra le parti in data 7.06.2022 (cfr. doc. n. 1), ordine n. 12506 con cui , in data
1.05.2023, richiedeva la produzione, entro il 26.06.2023, di n. 396 capi a marchio “Enfant Riches
Déprimés” della collezione autunno/inverno 2023 (doc. n. 2) (successivamente modificato in n. 410 Pt_ capi con e-mail dell'8.05.2023; cfr. doc. n. 33) e comunicazione di conferma di del 31.05.2023 con indicazione del corrispettivo previsto per la relativa realizzazione, pari ad € 132.580,00 (doc.3).
Pt_ Parte
ha allegato, poi, l'inadempimento di , consistito nel non aver dato corso a tutti gli adempimenti necessari affinché la società attrice potesse realizzare tale ordine (primo fra tutti, il pagamento in via anticipata del 30% del corrispettivo dello stesso come previsto dall'art.
9.1 del contratto).
Pt_ Parte Risulta agli atti, poi, la comunicazione del 14.07.2023 con cui diffidava , ai sensi dell'art. 1454 c.c., al pagamento dell'importo di euro 39.774.00, pari al 30% del corrispettivo stabilito nel termine di sette giorni (v. doc. 11). Nonostante il ricevimento della diffida né entro il termine assegnato né successivamente avveniva il pagamento ad opera della convenuta, con la conseguenza che il contratto di deve dichiararsi risolto ipso iure.
Trattandosi di semplice pagamento da effettuarsi, può ritenersi congruo, nella specie, il termine indicato nella diffida di giorni sette.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la diffida ad adempiere dà vita ad una risoluzione di diritto perchè produce la risoluzione del contratto senza necessità di ricorrere ad una pronuncia costitutiva del giudice, il cui intervento è necessario solo in caso di contestazione tra le parti in merito all'avverarsi dei presupposti richiesti dalla legge per la risoluzione automatica.
In tema di diffida ad adempiere, l'unico onere che, ai sensi dell'art. 1454 c.c., grava sulla parte intimante è infatti quello di fissare per iscritto un termine entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione, con l'avvertimento espresso che - nell'eventualità in cui l'adempimento non avvenga nel termine previsto - seguirà la risoluzione ope legis del contratto, poichè la ratio perseguita dal legislatore è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all'esecuzione del negozio, mediante un formale avvertimento alla parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo nell'adempimento.
Trattandosi di una risoluzione di diritto, spettava alla parte che ha subito la risoluzione contestare la ricorrenza dei presupposti per lo scioglimento del rapporto contrattuale: mancanza dei caratteri dell'atto di diffida, mancanza di un inadempimento solutoriamente rilevante perchè non imputabile o perchè non grave, ai sensi dell'art. 1455 c.c.. (cfr. Cass. III 10.9.2019 n. 22542).
La società convenuta, rimanendo contumace, non ha provato il proprio adempimento né ha preso posizione sul fatto contestato ed indicato dalla società attrice e, pertanto, l'inadempimento al contratto intercorso con la convenuta deve ritenersi accertato.
Pertanto, risultando integrati tutti gli elementi previsti dalla norma di cui all'art. 1454 cc, deve accogliersi la domanda di risoluzione svolta dall'attrice.
Occorre passare poi all'esame della domanda di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento contrattuale della convenuta.
Parte attrice ha chiesto, innanzitutto, a titolo di danno emergente, il rimborso dei costi del materiale
(tessuti e accessori) acquistato per dare avvio all'esecuzione del contratto nei tempi previsti, producendo le fatture e le contabili di pagamento (v. docc. 5-15). Ritiene il Tribunale che il rimborso può essere riconosciuto solo per quel materiale acquistato che non può essere ragionevolmente più reimpiegato, in quanto - secondo quanto specificamente dedotto dall'attrice - personalizzato sulla base delle specifiche richieste di ERD. Tra questi, in particolare, vi sono i materiali acquistati dal fornitore MABO s.p.a., che si è occupato della personalizzazione dei bottoni che sarebbero stati applicati sui capi e quelli acquistati dal fornitore
Crealab s.r.l., che ha realizzato stampe e serigrafie su parte dei capi dell'ordine, per complessivi euro 15.339,21 (v. docc. n. 12 e 13)
Pt_ Per i materiali acquistati dagli altri fornitori non sono stati forniti da elementi sufficienti per potere ritenere esclusa la possibilità di un reimpiego o una rivendita a terzi degli stessi ad opera dell'attrice.
Parte attrice ha chiesto anche il risarcimento da lucro cessante per la mancata esecuzione dell'ordine di € 132.580,00.
Al riguardo, operando una comparazione tra il valore totale degli ordini precedenti e l'ammontare totale dei costi sostenuti relativamente agli stessi come allegati dall'attrice (v. docc. 16-17), può ritenersi plausibile e ragionevole una marginalità di profitto pari al 40% del corrispettivo pattuito.
Pt_ Pertanto, il danno patito da a titolo di mancato guadagno può essere determinato nella misura di € 53.032,00 (40% di € 132.580,00).
Conseguentemente la convenuta deve essere condannata a pagare all'attrice, a titolo di risarcimento del danno, la somma complessiva di euro 68.371,21, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata, dalla domanda giudiziale al saldo effettivo (da computarsi secondo quanto statuito dalla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione).
Parte attrice ha chiesto, infine, la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro
22.843,39, quale corrispettivo dovuto per precedenti ordini eseguiti e non saldati.
La domanda non può essere accolta, in quanto parte attrice non ha provato (né si è offerta di
Parte provare) l'effettiva esecuzione di tali ordini in favore di quale elemento costitutivo del credito, non essendo sufficiente al riguardo la sola produzione delle fatture e stante anche la contestazione del predetto credito da parte della convenuta, come emerge chiaramente dalla corrispondenza
Pt_ prodotta da (v. doc. 9).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55 del 2014
e successive modifiche, tenuto conto del valore del decisum e dell'attività difensiva espletata, riducendo gli importi di cui alla nota spese allegata dalla difesa di parte attrice in ragione della non complessità delle questioni affrontate e dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano - Settima Sezione Civile - in composizione monocratica, nella persona del dr.
Gian Piero Vitale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) DICHIARA la intervenuta risoluzione del contratto stipulato tra le parti in data 7.06.2022 per inadempimento della convenuta;
2) ON parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 68.371,21, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come da motivazione;
3) RIGETTA quant'altro domandato da parte attrice;
4) ON la convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese del giudizio, che si liquidano in Euro 9.928,00, di cui Euro 786,00 per spese vive ed Euro 9.142,00 per competenze, oltre contributo forfettario del 15%, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge.
Milano, 20 marzo 2025 Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale .