TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 10816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10816 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli , ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 28/10/2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 10285 dell'anno 2025
TRA
( Avv. S.M. Mancusi ) Parte_1
RICORRENTE
E
( Avv. C. Giordano) CP_1
RESISTENTE
OGGETTO : provvidenze per invalidi civili, giudizio di opposizione ad ATP
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da ricorso e memoria di costituzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe proponeva tempestiva opposizione avverso il provvedimento conclusivo del giudizio ATP nrg 36833/
2024 .Dedotto che gli stati patologici denunciati davano diritto al beneficio suddetto , chiedeva l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie al riconoscimento del diritto alle seguenti provvidenze : status di invalido civile ex art. 12 L. 118/71 ai fini della pensione di inabilità, e/o ex art. 80
Legge 388/2000 ai fini dello scivolo pensionistico, e/o dello status di invalido civile in misura del 67% ex D.M. 20/12/88, D.M. 239/99, D.M. 296/01, D.M. 279/01 ai fini dell'esenzione parziale dal ticket sanitario, e/o in misura superiore al 50% ai fini del congedo speciale per cure ex art. 7 D. Lgs.119/71, nonché dello status di handicap lieve e/o grave ex art. 3, comma 1 e 3, Legge 104/92 ; il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario .
L' si costituiva sostenendo l'inammissibilità ed infondatezza nel merito del CP_1 ricorso. Veniva disposta CTU, e all'udienza odierna la causa veniva decisa con dispositivo pubblicamente letto e contestuale motivazione.
Il ricorso è fondato . Parte ricorrente ha proposto tempestivo atto di dissenso alle risultanze della relazione disposta nel procedimento per ATP e nel ricorso in opposizione , tempestivamente depositato , ha provveduto a formulare specifiche contestazioni all'elaborato peritale depositato nel procedimento ATP
Il C.T.U. Dott.ssa nell'approfondita ed esauriente relazione, cui si fa Per_1 espresso riferimento, ha accertato la sussistenza di invalidità superiore del 67% dalla domanda amministrativa e dei requisiti sanitari per la concessione dei benefici della legge 104/92 articolo tre comma 1 con la medesima decorrenza;
non sussistono , invece , i requisiti sanitari per la concessione dello status di disabile grave ne della pensione di invalidità (100%) ne dell'assegno di invalidità.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Pertanto deve essere riconosciuta la sussistenza dei requisiti ai fini dell'esenzione parziale ticket sanitario e congedo per cure nonché dello status ex art 3 comma 1 L 104/82 dalla domanda amministrativa del gennaio 2022 mentre tutte le altre domande compresa quella ex art. 80 Legge 388/2000 debbono essere respinte .
Il riconoscimento di solo alcune provvidenze richieste giustifica la compensazione di ½ delle spese di lite tra le parti restando il residuo ½ , liquidato e distratto come CP_ da dispositivo , deve porsi a carico dell' .
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto , debbono porsi a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando , così provvede : accerta e dichiara la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti sanitari ai fini dell'esenzione parziale ticket sanitario e congedo per cure nonché dello status ex art 3 comma 1 L 104/82 dalla domanda del gennaio 2022 ;
- respinge per il resto il ricorso;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore del procuratore antistatario del ricorrente di ½ di € 2500,00 oltre accessori di legge, dichiarando compensato il residuo ½ ;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Roma,28/10/2025 Il Giudice Dott. ssa Elisabetta Capaccioli
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli , ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 28/10/2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 10285 dell'anno 2025
TRA
( Avv. S.M. Mancusi ) Parte_1
RICORRENTE
E
( Avv. C. Giordano) CP_1
RESISTENTE
OGGETTO : provvidenze per invalidi civili, giudizio di opposizione ad ATP
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da ricorso e memoria di costituzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe proponeva tempestiva opposizione avverso il provvedimento conclusivo del giudizio ATP nrg 36833/
2024 .Dedotto che gli stati patologici denunciati davano diritto al beneficio suddetto , chiedeva l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie al riconoscimento del diritto alle seguenti provvidenze : status di invalido civile ex art. 12 L. 118/71 ai fini della pensione di inabilità, e/o ex art. 80
Legge 388/2000 ai fini dello scivolo pensionistico, e/o dello status di invalido civile in misura del 67% ex D.M. 20/12/88, D.M. 239/99, D.M. 296/01, D.M. 279/01 ai fini dell'esenzione parziale dal ticket sanitario, e/o in misura superiore al 50% ai fini del congedo speciale per cure ex art. 7 D. Lgs.119/71, nonché dello status di handicap lieve e/o grave ex art. 3, comma 1 e 3, Legge 104/92 ; il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario .
L' si costituiva sostenendo l'inammissibilità ed infondatezza nel merito del CP_1 ricorso. Veniva disposta CTU, e all'udienza odierna la causa veniva decisa con dispositivo pubblicamente letto e contestuale motivazione.
Il ricorso è fondato . Parte ricorrente ha proposto tempestivo atto di dissenso alle risultanze della relazione disposta nel procedimento per ATP e nel ricorso in opposizione , tempestivamente depositato , ha provveduto a formulare specifiche contestazioni all'elaborato peritale depositato nel procedimento ATP
Il C.T.U. Dott.ssa nell'approfondita ed esauriente relazione, cui si fa Per_1 espresso riferimento, ha accertato la sussistenza di invalidità superiore del 67% dalla domanda amministrativa e dei requisiti sanitari per la concessione dei benefici della legge 104/92 articolo tre comma 1 con la medesima decorrenza;
non sussistono , invece , i requisiti sanitari per la concessione dello status di disabile grave ne della pensione di invalidità (100%) ne dell'assegno di invalidità.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Pertanto deve essere riconosciuta la sussistenza dei requisiti ai fini dell'esenzione parziale ticket sanitario e congedo per cure nonché dello status ex art 3 comma 1 L 104/82 dalla domanda amministrativa del gennaio 2022 mentre tutte le altre domande compresa quella ex art. 80 Legge 388/2000 debbono essere respinte .
Il riconoscimento di solo alcune provvidenze richieste giustifica la compensazione di ½ delle spese di lite tra le parti restando il residuo ½ , liquidato e distratto come CP_ da dispositivo , deve porsi a carico dell' .
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto , debbono porsi a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando , così provvede : accerta e dichiara la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti sanitari ai fini dell'esenzione parziale ticket sanitario e congedo per cure nonché dello status ex art 3 comma 1 L 104/82 dalla domanda del gennaio 2022 ;
- respinge per il resto il ricorso;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore del procuratore antistatario del ricorrente di ½ di € 2500,00 oltre accessori di legge, dichiarando compensato il residuo ½ ;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Roma,28/10/2025 Il Giudice Dott. ssa Elisabetta Capaccioli