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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/11/2025, n. 2097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2097 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola, dott.ssa Fabrizia Di Palma, pronunzia all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3563/23 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Ottavio Levita Parte_1
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rapp.to e difeso con distinti atti dall'avv. Alessandro Funari RESISTENTE NONCHE' Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Goglia,
[...] IC ER, PA GA RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 26.6.23, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere stato dipendente a tempo indeterminato del convenuto dal 27.3.97 al 5.7.19, con mansioni ed inquadramento CP_2 specificamente indicati in ricorso, ha esposto che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, il
C.U.B. ha trasmesso all' dipendenti pubblici - territorialmente competente (Direzione CP_3
Provinciale di Caserta) il modello 350P, quale prospetto di liquidazione dell'indennità premio di servizio propedeutico all'erogazione della prestazione;
che risulta dal modello 350 P la retribuzione percepita dal ricorrente negli ultimi dodici mesi di servizio – soggetta a contribuzione e da valutare in sede di liquidazione dell'indennità premio di servizio;
di non avere mai percepito il trattamento di fine servizio e/o il trattamento di fine rapporto;
di avere invano chiesto all' di provvedere al CP_1 pagamento della prestazione;
che l' , ad oggi, non ha corrisposto il TFS/ indennità di premio di CP_1 servizio per inadempimento contributivo dell'ente datoriale. Sulla base di articolate argomentazioni in fatto ed in diritto, ha concluso chiedendo accertarsi e dichiararsi il diritto al pagamento del tfs CP_ come calcolato in ricorso e, per l'effetto, condannarsi l' al relativo pagamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si sono costituiti i convenuti. Segnatamente il CUB ha CP_ eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. L' ha preliminarmente eccepito la prescrizione e la decadenza e, nel merito, l'infondatezza delle avverse pretese.
Nelle more del procedimento, è stato documentato il pagamento, con provvedimento di liquidazione del 13.9.24, del tfs calcolato su 22 anni e non 23. Dunque, deve -invero- ritenersi solo parziale la cessazione della materia del contendere.
La domanda in ordine al pagamento del residuo risulta, infatti, fondata nei limiti delle considerazioni che seguono.
Questo giudicante reputa di allinearsi, condividendole pienamente, alle considerazioni espresse con sentenza n. 3498/2024 del Tribunale di Napoli, su fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente.
In via preliminare, sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Nola, considerando la piana natura previdenziale del credito per il trattamento di fine servizio e il luogo di residenza del ricorrenti rientrante nel circondario del presente ufficio, richiamato dall'art 444, 1° comma c.p.c.
Ciò posto, il ricorso va rigettato nei confronti del per difetto di legittimazione passiva. CP_2
In ordine alla natura del militano in favore del riconoscimento della natura giuridica CP_2 pubblicistica sia argomentazioni di natura normativa che statutaria. Ai sensi dell'art. 1 comma 2
d.lgs. 165/2001 “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le
Comunita' montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. ((Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al .” CP_4
La disposizione, pur menzionando i consorzi di comuni, non fa distinzione tra i diversi tipi e la loro natura. Sicuramente non rientrano nell'ambito di operatività della disposizione, gli enti pubblici economici per cui compito dell'interprete è individuare la natura giuridica del consorzio per stabilire se esso sia, appunto, ente pubblico economico ovvero non economico. In assenza di una disposizione che definisca la differenza tra quest'ultimi non può che farsi riferimento alla giurisprudenza di legittimità che ha cercato di circoscrivere gli elementi caratterizzanti l'una piuttosto che l'altra figura sulla base di un approccio sostanzialistico che consideri, in altri termini, la disciplina legale e statutaria che ne regola l'attività con riferimento agli scopi dell'ente medesimo senza attribuire rilevanza all'oggetto dell'attività stessa (cfr. Cass. n.25749/2016; Cass. n.
4062/2011; Cass. n. 15661/2006). In via generale l'ente pubblico è economico se persegue un fine pubblico e sociale mediante lo svolgimento di un'attività imprenditoriale cioè un'attività improntata a criteri di economicità idonea a realizzare quanto occorra per compensare i fattori produttivi impiegati. Ne consegue, quindi, che non può riconoscersi la natura di ente pubblico economico nel caso in cui il soggetto si avvalga di mezzi finanziari erogati dallo Stato e da enti pubblici consorziati ed i costi dell'attività siano sostenuti con entrate estranee ad una gestione economica (cfr. Cass.
4062/2011).
Ebbene, mutuando tali coordinate ermeneutiche, va evidenziato che sussistono diversi profili che militano per la natura non economica del resistente. In proposito si condividono ex art 118 disp att c.p.c. le argomentazioni rese da altri giudici del Distretto di Corte di Appello di Napoli (ex multis
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sentenza n. 1550/2022; Nola sent. n.1689/2018 est.
[...]
trib. sent. 535172017 est. S. D'Auria; trib. sent. 1819/2016 est. C. Per_1 CP_2 CP_2
sent. n. 2943/2016 est. ; sent. n. 2925/2018 Corte di Appello di Napoli est. V. Per_2 Per_3
Totaro). Preliminare appare la ricostruzione della normativa sul punto. La genesi del
[...]
(per brevità da ora C.U.B.) è legale. Esso è stato costituito ai sensi del d.l. Controparte_2
23.5.2008, conv. in l.123/2008, in seguito allo scioglimento dei precedenti consorzi di bacino delle province di e di e alla loro contestuale riunione in un unico consorzio la cui CP_2 CP_2 amministrazione è affidata ad un gestore unico. La disciplina generale è contenuta in alcune ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra cui quella n. 3686 del 01.07.2008 che, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato n. 3502/2011) ha carattere generale ed astratto ed efficacia innovativa nell'ordinamento. Il carattere cogente dell'ordinanza de qua è indicativo della prevalenza della stessa anche sulle disposizioni statutarie che regolamentano il funzionamento del . Ebbene quest'ordinanza contiene una serie di CP_2 disposizioni che lasciano propendere per il carattere pubblicistico del . L'art.8 di tale CP_2 ordinanza stabilisce, tra le altre cose, che “al personale in servizio a tempo indeterminato presso il si applicano le disposizioni previste dagli artt. 33 e 34 d.lgs. 165/01 in Controparte_2 materia di mobilità; che le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato possono avvenire limitatamente al 50% dei cessati dal servizio per raggiunti limiti di età nell'anno precedente.
Accanto alla fonte normativa si pongono una serie di previsioni statutarie che depongono in tal senso. Il fine perseguito dal C.U.B., considerato l'oggetto dell'attività, è di interesse pubblico;
trattasi di un sodalizio partecipato esclusivamente da enti pubblici per la migliore gestione di un servizio pubblico essenziale quale è la raccolta dei rifiuti che deve essere svolta secondo i principi costituzionali di cui all'art. 97 cost. ovvero efficienza, efficacia, economicità, buon andamento. In ordine al criterio dell'economicità è opportuno precisare che l'attività di raccolta differenziata non viene resa in regime di concorrenza nell'ambito del bacino, il non offre sul mercato altri CP_2 servizi o attività in regime di concorrenza con altre imprese private. Inoltre le risorse finanziarie sono costituite da capitale prevalentemente pubblico per cui non vi è alcun rischio economico nell'esercizio dell'attività. Indicativa, così come disposto dallo statuto, è anche la circostanza secondo cui il consorzio è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle disposizioni del d.lgs. 267/2000. Il rinvio a tale Testo unico è estremamente significativo atteso che l'art.2 dello stesso esclude espressamente l'applicabilità della disciplina ai consorzi “che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale” per cui tale richiamo non avrebbe ragion d'essere se fossimo in presenza di un ente pubblico economico. Significativa inoltre è anche la previsione del reclutamento del personale secondo il rinvio alle regole del pubblico concorso” (cfr. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sentenza n.
1550/2022).
Dal reticolato delle previsioni di natura legale e statutaria discende, quindi, la natura di ente pubblico non economico del . Chiarita la natura di ente pubblico del CUB, deve CP_2 evidenziarsi la carenza di legittimazione passiva dello stesso in ordine al pagamento delle somme maturate a titolo di TFR nei confronti dei ricorrenti. Difatti, nel caso di dipendenti di enti pubblici non economici, dette somme devono essere corrisposte dall' . CP_1
Ciò posto, l' , unico legittimato passivo, ha rappresentato motivi ostativi privi di pregio. CP_1
In via preliminare, giova rammentare (stante la previsione di cui all'articolo 1, comma 484, legge
27 dicembre 2013, n. 147 e della circolare n. 73 del 05.06.2014 e successive intervenute) che CP_1 il TFR è corrisposto d'ufficio; pertanto, il lavoratore non deve fare alcuna domanda per ottenere la prestazione ma la domanda rappresentata dal modello TFR1 è compilato a cura dell'ente o amministrazione di appartenenza e la sua inerzia non può pregiudicare il dipendente ma attiene ai rapporti interni tra le parti. Appaiono, dunque, inconferenti le eccezioni di decadenza ex art.47 DPR
639/70, così come modificato dall'art.4, comma 1, della L. 438/92 di conversione del D.L.n.384 del
19/9/92, dal momento che tale sanzione si applica nel caso di trattamenti pensionistici a domanda.
Infine, il credito non si è prescritto, considerando che la maturazione del diritto coincide con la cessazione del rapporto avvenuta in data 05.07.2019, per cui la relativa eccezione va respinta.
Tanto premesso, alla liquidazione del trattamento di fine servizio, è preposto l' il quale, al fine CP_1 di sottrarsi all'obbligo a suo carico ha opposto, in sede amministrativa, quale fatto impeditivo, il mancato versamento della contribuzione da parte del (circostanza pacifica in giudizio) e CP_2
l'inapplicabilità dell'art.2116 c.c. per cui, in ragione di tale omissione, esso non sarebbe tenuto all'erogazione del credito preteso.
La tesi dell' è destituita di fondamento. Ed invero, è stato condivisibilmente affermato che CP_1
“Giova l'insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. n. 27427 dell'1-12-2020) per il quale, acclarata la natura previdenziale dell'indennità premio servizio (Cass., S.U., 30 maggio 2005, n.
11329; Cass. 17 maggio 2019, n. 13433 e Cass. 18 marzo 2019, n. 7608), avvalorata dal combinarsi del far carico della prestazione ad un ente terzo, sulla base di contribuzione espressamente indicata come «previdenziale» dall'art. 11 L. 152/1968 ed a carico anche del lavoratore, va ravvisato nella regola di automaticità delle prestazioni, di cui all'art. 2116 c.c., il fondamento dell'indifferenza del lavoratore rispetto all'effettivo versamento dei contributi per il sorgere del diritto consequenziale, allorquando sussistano i restanti presupposti di legge previsti per il riconoscimento del beneficio.
Ciò posto –secondo la Suprema Corte- è inevitabile prendere le mosse da Corte Costituzionale 5 dicembre 1997, n. 374 la quale, seppur nel contesto di una sentenza di rigetto, ha chiarito come il
«principio di "automaticità delle prestazioni", con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, trova applicazione non già, come afferma il remittente, "solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui", ma - come si esprime l'art. 2116 c.c.. - "salvo diverse disposizioni delle leggi speciali": il che significa che potrebbe ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso».
«Detto principio» - prosegue ancora la Consulta - «costituisce una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi, e rappresenta perciò un logico corollario della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti». La giurisprudenza della Suprema Corte si è prontamente collocata in scia a tale ricostruzione del sistema, affermando anch'essa che «il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esserci deroghe solo se previste espressamente dal legislatore» (Cass. 2 febbraio 2001, n. 1460 ed altre successive, tra cui
Cass. 14 giugno 2007, n. 13874). Fino ad affermare, con la più recente Cass. 22 giugno 2017, n.
15589 in tema di prestazioni del Fondo di Garanzia contro l'insolvenza, che solo in presenza di una previsione espressa che limiti il principio di automaticità, il diritto del lavoratore potrebbe restare condizionato non solo all'effettivo adempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro, ma anche alla mancata prescrizione della stessa. Pertanto, dato per principio quello dell'automaticità, esso è limitato dall'intervenuta prescrizione del diritto dell'ente erogatore alla riscossione dei contributi (c.d. automaticità parziale) solo in quanto vi sia una norma che disponga in tal senso. Norma che esiste per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti (v. art. 27, co. 2, R.D.L. 636/1939), ma che non è contenuta nella disciplina dell'indennità premio servizio”.
Nela sentenza del Tribunale di Napoli, richiamata a fini motivazionali, si legge altresì che “in sostanza, pur se vi sia stata prescrizione del diritto dell'ente alla percezione della contribuzione, il fondamento solidaristico sotteso all'art. 2116 c.c. fa sì che, allorquando, come nel lavoro dipendente, la contribuzione stessa doveva essere versata dal datore di lavoro anche per la quota a carico del lavoratore, l'inadempimento non possa comportare pregiudizio per il lavoratore dipendente (mentre il principio di automaticità di regola non opera nel caso di lavoratori autonomi che siano obbligati a versare direttamente la propria contribuzione: v. Cass. 24 marzo 2005, n.
6340), se la legge non lo preveda. In applicazione dei principi espressi, nella fattispecie in esame, mancando una norma che espressamente deroghi all'art. 2116 c.c., è irrilevante l'omissione contributiva – e parimenti la prescrizione dei contributi omessi- ai fini del diritto del lavoratore al CP_ pagamento da parte dell' del credito maturato alla cessazione del rapporto”.
La contabilizzazione del credito, poi, risulta correttamente eseguita in ricorso, e nelle note difensive all'uopo concesse, il procuratore di parte istante ha evidenziato che ai sensi dell'art.4 L.n.152/1968
l'indennità premio di servizio è pari ad un quindicesimo della retribuzione degli ultimi dodici mesi di servizio, considerata in ragione dell'80%, per quanti sono gli anni di iscrizione all'istituto; che le frazioni superiori a 6 mesi si computano per anno intero;
quelle pari o inferiori sono trascurate. Ha richiamato il modello 350 P in atti e ha osservato che l'importo dovuto al ricorrente a titolo di TFS/ indennità premio di servizio è correttamente calcolato in misura lorda pari ad euro
38.875,32, considerando la retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi di servizio comprensiva di tredicesima pari ad euro 31.691,84 (29.440,20 + 2251,64 ) x 0,80 = euro 25.353,472
/ 15 = euro 1690,23147 x 23 anni di servizio) = 38.875,32 essendo 23 gli anni da contabilizzare dal
1997 al 2019, comprensivi sia della frazione superiore a 6 mesi dell'anno 1997 essendo stato il ricorrente assunto il 27.3.97 sia della frazione superiore a 6 mesi dell'anno 2019 essendo il rapporto CP_ di lavoro cessato il 5.7.2029. Di contro, l' ha erogato in corso di giudizio il minor importo lordo di €. 37.067,64 computando erroneamente solo 22 anni di servizio e non 23. Ne deriva che al ricorrente (pur tenendo conto della parziale cessazione della materia del contendere in virtù del pacifico pagamento intervenuto nel corso del giudizio) competa ancora il residuo importo lordo di
€. 1807,68.
CP_ Ne consegue la condanna dell' al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di €
1807,68. Sugli importi a titolo di sorta capitale sono dovuti i soli interessi legali ex art. 16, 6° comma legge 412/91, data la natura previdenziale del credito ed essi decorrono ex lege dal 24° mese successivo alla cessazione del rapporto al saldo.
Le spese nei confronti dell' si compensano per la metà in considerazione della serialità della CP_1 controversia e della parziale cessazione della materia del contendere;
per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto del valore e della bassa complessità della lite.
Nulla, va statuito in ordine alla declaratoria dell'omissione contributiva a carico del CP_2
convenuto trattandosi di circostanza, preesistente all'instaurazione del giudizio e del tutto
[...] pacifica tra le parti. Spese compensate nei confronti del in ragione della Controparte_2 riscontrata mancanza di res controversa intorno alla domanda di accertamento dell'omissione contributiva.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva del convenuto. Spese Controparte_2 compensate. CP_
- Accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di €. 1.807,68, oltre interessi legali come precisato in parte motiva;
CP_
- Condanna altresì l' al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite che, compensate per metà, liquida nel residuo in €. 2.319,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, con attribuzione
Si comunichi.
Nola, li 4.11.25
Il Giudice
dott.ssa Fabrizia Di Palma
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola, dott.ssa Fabrizia Di Palma, pronunzia all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3563/23 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Ottavio Levita Parte_1
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rapp.to e difeso con distinti atti dall'avv. Alessandro Funari RESISTENTE NONCHE' Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Goglia,
[...] IC ER, PA GA RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 26.6.23, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere stato dipendente a tempo indeterminato del convenuto dal 27.3.97 al 5.7.19, con mansioni ed inquadramento CP_2 specificamente indicati in ricorso, ha esposto che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, il
C.U.B. ha trasmesso all' dipendenti pubblici - territorialmente competente (Direzione CP_3
Provinciale di Caserta) il modello 350P, quale prospetto di liquidazione dell'indennità premio di servizio propedeutico all'erogazione della prestazione;
che risulta dal modello 350 P la retribuzione percepita dal ricorrente negli ultimi dodici mesi di servizio – soggetta a contribuzione e da valutare in sede di liquidazione dell'indennità premio di servizio;
di non avere mai percepito il trattamento di fine servizio e/o il trattamento di fine rapporto;
di avere invano chiesto all' di provvedere al CP_1 pagamento della prestazione;
che l' , ad oggi, non ha corrisposto il TFS/ indennità di premio di CP_1 servizio per inadempimento contributivo dell'ente datoriale. Sulla base di articolate argomentazioni in fatto ed in diritto, ha concluso chiedendo accertarsi e dichiararsi il diritto al pagamento del tfs CP_ come calcolato in ricorso e, per l'effetto, condannarsi l' al relativo pagamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si sono costituiti i convenuti. Segnatamente il CUB ha CP_ eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. L' ha preliminarmente eccepito la prescrizione e la decadenza e, nel merito, l'infondatezza delle avverse pretese.
Nelle more del procedimento, è stato documentato il pagamento, con provvedimento di liquidazione del 13.9.24, del tfs calcolato su 22 anni e non 23. Dunque, deve -invero- ritenersi solo parziale la cessazione della materia del contendere.
La domanda in ordine al pagamento del residuo risulta, infatti, fondata nei limiti delle considerazioni che seguono.
Questo giudicante reputa di allinearsi, condividendole pienamente, alle considerazioni espresse con sentenza n. 3498/2024 del Tribunale di Napoli, su fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente.
In via preliminare, sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Nola, considerando la piana natura previdenziale del credito per il trattamento di fine servizio e il luogo di residenza del ricorrenti rientrante nel circondario del presente ufficio, richiamato dall'art 444, 1° comma c.p.c.
Ciò posto, il ricorso va rigettato nei confronti del per difetto di legittimazione passiva. CP_2
In ordine alla natura del militano in favore del riconoscimento della natura giuridica CP_2 pubblicistica sia argomentazioni di natura normativa che statutaria. Ai sensi dell'art. 1 comma 2
d.lgs. 165/2001 “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le
Comunita' montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. ((Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al .” CP_4
La disposizione, pur menzionando i consorzi di comuni, non fa distinzione tra i diversi tipi e la loro natura. Sicuramente non rientrano nell'ambito di operatività della disposizione, gli enti pubblici economici per cui compito dell'interprete è individuare la natura giuridica del consorzio per stabilire se esso sia, appunto, ente pubblico economico ovvero non economico. In assenza di una disposizione che definisca la differenza tra quest'ultimi non può che farsi riferimento alla giurisprudenza di legittimità che ha cercato di circoscrivere gli elementi caratterizzanti l'una piuttosto che l'altra figura sulla base di un approccio sostanzialistico che consideri, in altri termini, la disciplina legale e statutaria che ne regola l'attività con riferimento agli scopi dell'ente medesimo senza attribuire rilevanza all'oggetto dell'attività stessa (cfr. Cass. n.25749/2016; Cass. n.
4062/2011; Cass. n. 15661/2006). In via generale l'ente pubblico è economico se persegue un fine pubblico e sociale mediante lo svolgimento di un'attività imprenditoriale cioè un'attività improntata a criteri di economicità idonea a realizzare quanto occorra per compensare i fattori produttivi impiegati. Ne consegue, quindi, che non può riconoscersi la natura di ente pubblico economico nel caso in cui il soggetto si avvalga di mezzi finanziari erogati dallo Stato e da enti pubblici consorziati ed i costi dell'attività siano sostenuti con entrate estranee ad una gestione economica (cfr. Cass.
4062/2011).
Ebbene, mutuando tali coordinate ermeneutiche, va evidenziato che sussistono diversi profili che militano per la natura non economica del resistente. In proposito si condividono ex art 118 disp att c.p.c. le argomentazioni rese da altri giudici del Distretto di Corte di Appello di Napoli (ex multis
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sentenza n. 1550/2022; Nola sent. n.1689/2018 est.
[...]
trib. sent. 535172017 est. S. D'Auria; trib. sent. 1819/2016 est. C. Per_1 CP_2 CP_2
sent. n. 2943/2016 est. ; sent. n. 2925/2018 Corte di Appello di Napoli est. V. Per_2 Per_3
Totaro). Preliminare appare la ricostruzione della normativa sul punto. La genesi del
[...]
(per brevità da ora C.U.B.) è legale. Esso è stato costituito ai sensi del d.l. Controparte_2
23.5.2008, conv. in l.123/2008, in seguito allo scioglimento dei precedenti consorzi di bacino delle province di e di e alla loro contestuale riunione in un unico consorzio la cui CP_2 CP_2 amministrazione è affidata ad un gestore unico. La disciplina generale è contenuta in alcune ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra cui quella n. 3686 del 01.07.2008 che, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato n. 3502/2011) ha carattere generale ed astratto ed efficacia innovativa nell'ordinamento. Il carattere cogente dell'ordinanza de qua è indicativo della prevalenza della stessa anche sulle disposizioni statutarie che regolamentano il funzionamento del . Ebbene quest'ordinanza contiene una serie di CP_2 disposizioni che lasciano propendere per il carattere pubblicistico del . L'art.8 di tale CP_2 ordinanza stabilisce, tra le altre cose, che “al personale in servizio a tempo indeterminato presso il si applicano le disposizioni previste dagli artt. 33 e 34 d.lgs. 165/01 in Controparte_2 materia di mobilità; che le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato possono avvenire limitatamente al 50% dei cessati dal servizio per raggiunti limiti di età nell'anno precedente.
Accanto alla fonte normativa si pongono una serie di previsioni statutarie che depongono in tal senso. Il fine perseguito dal C.U.B., considerato l'oggetto dell'attività, è di interesse pubblico;
trattasi di un sodalizio partecipato esclusivamente da enti pubblici per la migliore gestione di un servizio pubblico essenziale quale è la raccolta dei rifiuti che deve essere svolta secondo i principi costituzionali di cui all'art. 97 cost. ovvero efficienza, efficacia, economicità, buon andamento. In ordine al criterio dell'economicità è opportuno precisare che l'attività di raccolta differenziata non viene resa in regime di concorrenza nell'ambito del bacino, il non offre sul mercato altri CP_2 servizi o attività in regime di concorrenza con altre imprese private. Inoltre le risorse finanziarie sono costituite da capitale prevalentemente pubblico per cui non vi è alcun rischio economico nell'esercizio dell'attività. Indicativa, così come disposto dallo statuto, è anche la circostanza secondo cui il consorzio è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle disposizioni del d.lgs. 267/2000. Il rinvio a tale Testo unico è estremamente significativo atteso che l'art.2 dello stesso esclude espressamente l'applicabilità della disciplina ai consorzi “che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale” per cui tale richiamo non avrebbe ragion d'essere se fossimo in presenza di un ente pubblico economico. Significativa inoltre è anche la previsione del reclutamento del personale secondo il rinvio alle regole del pubblico concorso” (cfr. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sentenza n.
1550/2022).
Dal reticolato delle previsioni di natura legale e statutaria discende, quindi, la natura di ente pubblico non economico del . Chiarita la natura di ente pubblico del CUB, deve CP_2 evidenziarsi la carenza di legittimazione passiva dello stesso in ordine al pagamento delle somme maturate a titolo di TFR nei confronti dei ricorrenti. Difatti, nel caso di dipendenti di enti pubblici non economici, dette somme devono essere corrisposte dall' . CP_1
Ciò posto, l' , unico legittimato passivo, ha rappresentato motivi ostativi privi di pregio. CP_1
In via preliminare, giova rammentare (stante la previsione di cui all'articolo 1, comma 484, legge
27 dicembre 2013, n. 147 e della circolare n. 73 del 05.06.2014 e successive intervenute) che CP_1 il TFR è corrisposto d'ufficio; pertanto, il lavoratore non deve fare alcuna domanda per ottenere la prestazione ma la domanda rappresentata dal modello TFR1 è compilato a cura dell'ente o amministrazione di appartenenza e la sua inerzia non può pregiudicare il dipendente ma attiene ai rapporti interni tra le parti. Appaiono, dunque, inconferenti le eccezioni di decadenza ex art.47 DPR
639/70, così come modificato dall'art.4, comma 1, della L. 438/92 di conversione del D.L.n.384 del
19/9/92, dal momento che tale sanzione si applica nel caso di trattamenti pensionistici a domanda.
Infine, il credito non si è prescritto, considerando che la maturazione del diritto coincide con la cessazione del rapporto avvenuta in data 05.07.2019, per cui la relativa eccezione va respinta.
Tanto premesso, alla liquidazione del trattamento di fine servizio, è preposto l' il quale, al fine CP_1 di sottrarsi all'obbligo a suo carico ha opposto, in sede amministrativa, quale fatto impeditivo, il mancato versamento della contribuzione da parte del (circostanza pacifica in giudizio) e CP_2
l'inapplicabilità dell'art.2116 c.c. per cui, in ragione di tale omissione, esso non sarebbe tenuto all'erogazione del credito preteso.
La tesi dell' è destituita di fondamento. Ed invero, è stato condivisibilmente affermato che CP_1
“Giova l'insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. n. 27427 dell'1-12-2020) per il quale, acclarata la natura previdenziale dell'indennità premio servizio (Cass., S.U., 30 maggio 2005, n.
11329; Cass. 17 maggio 2019, n. 13433 e Cass. 18 marzo 2019, n. 7608), avvalorata dal combinarsi del far carico della prestazione ad un ente terzo, sulla base di contribuzione espressamente indicata come «previdenziale» dall'art. 11 L. 152/1968 ed a carico anche del lavoratore, va ravvisato nella regola di automaticità delle prestazioni, di cui all'art. 2116 c.c., il fondamento dell'indifferenza del lavoratore rispetto all'effettivo versamento dei contributi per il sorgere del diritto consequenziale, allorquando sussistano i restanti presupposti di legge previsti per il riconoscimento del beneficio.
Ciò posto –secondo la Suprema Corte- è inevitabile prendere le mosse da Corte Costituzionale 5 dicembre 1997, n. 374 la quale, seppur nel contesto di una sentenza di rigetto, ha chiarito come il
«principio di "automaticità delle prestazioni", con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, trova applicazione non già, come afferma il remittente, "solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui", ma - come si esprime l'art. 2116 c.c.. - "salvo diverse disposizioni delle leggi speciali": il che significa che potrebbe ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso».
«Detto principio» - prosegue ancora la Consulta - «costituisce una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi, e rappresenta perciò un logico corollario della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti». La giurisprudenza della Suprema Corte si è prontamente collocata in scia a tale ricostruzione del sistema, affermando anch'essa che «il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esserci deroghe solo se previste espressamente dal legislatore» (Cass. 2 febbraio 2001, n. 1460 ed altre successive, tra cui
Cass. 14 giugno 2007, n. 13874). Fino ad affermare, con la più recente Cass. 22 giugno 2017, n.
15589 in tema di prestazioni del Fondo di Garanzia contro l'insolvenza, che solo in presenza di una previsione espressa che limiti il principio di automaticità, il diritto del lavoratore potrebbe restare condizionato non solo all'effettivo adempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro, ma anche alla mancata prescrizione della stessa. Pertanto, dato per principio quello dell'automaticità, esso è limitato dall'intervenuta prescrizione del diritto dell'ente erogatore alla riscossione dei contributi (c.d. automaticità parziale) solo in quanto vi sia una norma che disponga in tal senso. Norma che esiste per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti (v. art. 27, co. 2, R.D.L. 636/1939), ma che non è contenuta nella disciplina dell'indennità premio servizio”.
Nela sentenza del Tribunale di Napoli, richiamata a fini motivazionali, si legge altresì che “in sostanza, pur se vi sia stata prescrizione del diritto dell'ente alla percezione della contribuzione, il fondamento solidaristico sotteso all'art. 2116 c.c. fa sì che, allorquando, come nel lavoro dipendente, la contribuzione stessa doveva essere versata dal datore di lavoro anche per la quota a carico del lavoratore, l'inadempimento non possa comportare pregiudizio per il lavoratore dipendente (mentre il principio di automaticità di regola non opera nel caso di lavoratori autonomi che siano obbligati a versare direttamente la propria contribuzione: v. Cass. 24 marzo 2005, n.
6340), se la legge non lo preveda. In applicazione dei principi espressi, nella fattispecie in esame, mancando una norma che espressamente deroghi all'art. 2116 c.c., è irrilevante l'omissione contributiva – e parimenti la prescrizione dei contributi omessi- ai fini del diritto del lavoratore al CP_ pagamento da parte dell' del credito maturato alla cessazione del rapporto”.
La contabilizzazione del credito, poi, risulta correttamente eseguita in ricorso, e nelle note difensive all'uopo concesse, il procuratore di parte istante ha evidenziato che ai sensi dell'art.4 L.n.152/1968
l'indennità premio di servizio è pari ad un quindicesimo della retribuzione degli ultimi dodici mesi di servizio, considerata in ragione dell'80%, per quanti sono gli anni di iscrizione all'istituto; che le frazioni superiori a 6 mesi si computano per anno intero;
quelle pari o inferiori sono trascurate. Ha richiamato il modello 350 P in atti e ha osservato che l'importo dovuto al ricorrente a titolo di TFS/ indennità premio di servizio è correttamente calcolato in misura lorda pari ad euro
38.875,32, considerando la retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi di servizio comprensiva di tredicesima pari ad euro 31.691,84 (29.440,20 + 2251,64 ) x 0,80 = euro 25.353,472
/ 15 = euro 1690,23147 x 23 anni di servizio) = 38.875,32 essendo 23 gli anni da contabilizzare dal
1997 al 2019, comprensivi sia della frazione superiore a 6 mesi dell'anno 1997 essendo stato il ricorrente assunto il 27.3.97 sia della frazione superiore a 6 mesi dell'anno 2019 essendo il rapporto CP_ di lavoro cessato il 5.7.2029. Di contro, l' ha erogato in corso di giudizio il minor importo lordo di €. 37.067,64 computando erroneamente solo 22 anni di servizio e non 23. Ne deriva che al ricorrente (pur tenendo conto della parziale cessazione della materia del contendere in virtù del pacifico pagamento intervenuto nel corso del giudizio) competa ancora il residuo importo lordo di
€. 1807,68.
CP_ Ne consegue la condanna dell' al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di €
1807,68. Sugli importi a titolo di sorta capitale sono dovuti i soli interessi legali ex art. 16, 6° comma legge 412/91, data la natura previdenziale del credito ed essi decorrono ex lege dal 24° mese successivo alla cessazione del rapporto al saldo.
Le spese nei confronti dell' si compensano per la metà in considerazione della serialità della CP_1 controversia e della parziale cessazione della materia del contendere;
per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto del valore e della bassa complessità della lite.
Nulla, va statuito in ordine alla declaratoria dell'omissione contributiva a carico del CP_2
convenuto trattandosi di circostanza, preesistente all'instaurazione del giudizio e del tutto
[...] pacifica tra le parti. Spese compensate nei confronti del in ragione della Controparte_2 riscontrata mancanza di res controversa intorno alla domanda di accertamento dell'omissione contributiva.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva del convenuto. Spese Controparte_2 compensate. CP_
- Accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di €. 1.807,68, oltre interessi legali come precisato in parte motiva;
CP_
- Condanna altresì l' al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite che, compensate per metà, liquida nel residuo in €. 2.319,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, con attribuzione
Si comunichi.
Nola, li 4.11.25
Il Giudice
dott.ssa Fabrizia Di Palma