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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/06/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA
dott.ssa Margherita Bortolaso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 2454/2024 RG promossa con ricorso in opposizione a precetto da
Parte_1
con avv.to Andrea Righi
- opponente -
contro
Controparte_1
con avv. to Guido Barzazi
- opposta -
in punto: opposizione a precetto ex art 615 cpc - decisa all' udienza 10.6.2025 .
FATTO
La controversia - radicata con ricorso in opposizione a precetto ex art 615 cpc depositato il 26.11.2024
(in forma cartacea come da autorizzazione del Presidente del Tribunale per malfunzionamento del sistema) - ha ad oggetto il precetto notificato a dalla in data Parte_1 Parte_2
06.11.2024 per la somma di € 221.299,99 fondato sulla sentenza del Tribunale del Lavoro di Venezia n.
180/2023 resa nella causa n. 1390/2022 e attualmente sub judice avanti la Corte d'Appello di Venezia pendente al n. 537/2023 RG. Si tratta di ex dipendente della (ora ), assunto nel 1977 e titolare Parte_3 Controparte_1
negli anni 1998-2006 del ruolo di Vicedirettore SPISAL, poi assegnato al Laboratorio Analisi del Presidio
Ospedaliero di Mestre.
Nel 2006 è stato sottoposto a procedimento penale per episodi di concussione e corruzione commessi abusando di qualità e funzioni di ufficiale di PG presso lo Spisal, e in relazione agli stessi :
➢ è rimasto per un breve periodo in vinculis;
➢ in forza di sentenza di patteggiamento del GIP di Venezia n. 1808 del 3.3.2010 gli è stata irrogata la pena di anni tre e mesi sei di reclusione, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, poi confermata in grado di legittimità = ordinanza della Corte di Cassazione n. 6917 del 21.4.2011;
➢ sulla scorta della condanna penale nel marzo 2010 è stato dalla licenziato per giusta causa, con recesso poi consolidatosi per effetto di rinuncia all'impugnazione in sede transattiva protetta
(= verbale di conciliazione 10.11.2010 davanti alla DTL);
➢ con sentenza n. 38/2016 della sezione regionale della Corte dei Conti a definizione del giudizio n.
30051/2015 incardinato dal Procuratore Regionale con citazione notificata il 17/09/2015, è stato condannato al pagamento di euro 200.000 a titolo risarcitorio per il danno all' immagine causato all'
Amministrazione ;
➢ ha subìto il consolidamento di tale condanna per effetto di sentenza n. 277/2019 del 31.07.2019, di rigetto dell' appello.
Dalla cristallizzazione - per effetto appunto di tale sentenza 277/2019 - della pretesa risarcitoria avanzata dalla presso la Corte dei Conti, la conseguente emissione dall'Agenzia delle Parte_4
Entrate-Riscossione della cartella di pagamento n. 199 2021 0006617220000 per euro 210.000,47.
L' opposizione proposta dal vverso tale cartella di pagamento n. 199 2021 00066172 20 000 per Pt_1
euro 210.000,47, emessa a suo carico da ppunto per il recupero della somma a titolo risarcitorio CP_2 fondata su sentenza n. 277/2019 della Corte dei Conti, è stata da questo TL, in persona dello scrivente giudicante, rigettata con sentenza n. 180/2023 attualmente sub judice in grado d' appello.
Il relativo precetto per il complessivo importo, con accessori e spese, di € 221.299,99, notificato al Pt_1
dalla il 06.11.2024, è opposto con il presente ricorso ex art 615 cpc in sintesi per: Parte_2
a) carenza in capo alla di legittimazione attiva a proporre precetto e iniziare una nuova azione esecutiva, essendo stata già attività la riscossione per il tramite dell'Agenzia CP_3
;
[...] b) insussistenza del diritto della al recupero dell' importo avendo la stessa rinunciato ad ogni pretesa in merito nell' ambito di verbale di conciliazione 10.11.2010 davanti alla DTL a fronte della rinuncia da parte del ad impugnare il subìto - in relazione ai medesimi fatti oggetto di Pt_1
procedimento penale e alla base dell' azione contabile sfociata nella condanna della Corte dei
Conti - licenziamento per giusta causa.
La si è costituita contestando l' opposizione. Controparte_1
Sono state depositate note finali autorizzate.
La causa, istruita documentalmente, all' esito di odierna udienza da remoto è stata trattenuta in decisione
MOTIVI
L' opposizione va rigettata, per i seguenti motivi.
A) TITOLO ESECUTIVO
Il precetto opposto ha ad oggetto il recupero di € 221.299,99 fondato sulla sentenza del Tribunale del
Lavoro di Venezia n. 180/2023 resa nella causa n. 1390/2022 RG e attualmente sub judice avanti la
Corte d'Appello di Venezia pendente al n. 537/2023 RG, di rigetto dell' opposizione proposta dal Pt_1
avverso la cartella esattoriale n. 199 2021 00066172 20 000 per euro 210.000,47, emessa a suo carico da on riferimento a condanna risarcitoria della Corte del Conti (sentenza n. 38/2016 dalla Corte CP_2 dei Conti, sez. giur. Veneto, confermata dalla sentenza n. 277/2019).
L' opposizione alla cartella è stata rigettata - appunto con sentenza n. 180/2023 - per ritenuta insensibilità dell' azione contabile accolta con sentenza n. 38/2016 dalla Corte dei Conti, sez. giur.
Veneto, confermata dalla sentenza n. 277/2019, alla transazione 10.11.2010 intervenuta tra le parti in sede protetta a definizione dell' impugnazione del licenziamento per giusta causa (in sintesi per indisponibilità, e dunque non rinunciabilità del diritto ad agire per il risarcimento dei danni all'immagine
+ inscindibilità tra diritto sostanziale e diritto a portare ad esecuzione la sentenza) .
B) LEGITTIMAZIONE ATTIVA
A seguire rispetto al rigetto dell' opposizione alla cartella con la sentenza n. 180/2023, l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione in data 14.05.2024 ha comunicato alla l'impossibilità di procedere con il Pt_2
recupero coattivo del credito iscritto a ruolo ai sensi dell'art. 76, comma 1°, lett. a) del D.P.R. n. 602 del
1973.
La si è quindi determinata nel senso di procedere per mezzo di esecuzione forzata ai sensi del libro terzo del codice civile, come previsto dall'art. 214 del d. lgs. n. 176/2016 e a seguito del relativo precetto, qui opposto, ha proceduto con pignoramento immobiliare, rubricato al n. 18/2025 del Tribunale di
Venezia.
Ciò posto, la doglianza del secondo cui l'Azienda sanitaria, essendo già stato attivato Pt_1
procedimento esecutivo mediante iscrizione a ruolo per il tramite dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, sarebbe priva di legittimazione attiva per proporre precetto e iniziare una nuova azione esecutiva, è infondata.
La procedura di riscossione originariamente attivata da parte dell'Agenzia delle Entrate-riscossione è stata infatti, dalla stessa , interrotta per ritenuta applicabilità, malgrado la natura Controparte_4
“non tributaria” del credito azionato, dell'art. 76, comma 1°, lett. a) del D.P.R. n. 602 del 1973 che prevede che l'agente della riscossione “…a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;
…”.
Per questa ragione, quindi, l'Azienda Sanitaria ha avviato l'attività per il recupero del credito con una diversa modalità fra quelle previste dall'art. 214, comma 5°, lett. b) del d. lgs. n. 174/2016, per mezzo di esecuzione forzata ai sensi del Libro III del codice di procedura civile, notificando quindi l' atto di precetto oggetto del presente giudizio.
Contrariamente a quanto affermato dall' opponente l'Azienda Sanitaria non sta affatto “tentando di riscuotere due volte un medesimo credito”, bensì ha semplicemente intrapreso una diversa procedura di esecuzione coattiva del credito fra quelle consentite dall'art. 214 del codice della giustizia contabile.
E d' altro canto il divieto di duplicazione delle pretese risarcitorie - che impone di tener conto con effetto decurtante di quanto sia già stato liquidato in altra sede (cfr. Cass. civ., sez. un., 26/06/2024, n. 17634)
- non può che trovare applicazione anche in sede esecutiva, di talchè la tesi attorea secondo cui l'Agenzia delle Entrate – Riscossione avrebbe dovuto rinunciare all'esecuzione avviata risulta per ciò stesso infondata.
C) MERITO
Le ulteriori doglianze attoree, ribadite anche nelle note finali autorizzate, sono, quali motivi di opposizione a precetto ex art 615 cpc, inammissibili.
Le stesse attengono infatti al fondamento (merito) della pretesa portata dalla cartella n. 199 2021
00066172 20 000 per euro 210.000,47, come tali dal ià dedotte e dal Tribunale decise nel giudizio Pt_1 RG 1390/2022 di opposizione a tale cartella, definito dall' Ufficio, in persona del medesimo scrivente giudicante, con la sentenza n. 180/2023 cui il precetto opposto si riferisce.
Come noto, l' opposizione a precetto è lo strumento di tutela offerto al debitore per denunciare vizi sostanziali o formali del precetto o del titolo esecutivo notificatogli precedentemente all'atto di pignoramento, e a seconda del vizio denunziato, integra:
- in caso di contestazione del diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc;
- in caso di contestazione della regolarità formale del titolo esecutivo e/o del precetto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc.
Con l' opposizione all' esecuzione il diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata può essere contestato per inesistenza del titolo esecutivo, per intervenuto adempimento del pagamento oggetto del titolo esecutivo o per prescrizione dei crediti maturata successivamente alla formazione del titolo esecutivo, ossia in generale per fatti modificativi o estintivi del credito successivi alla formazione del titolo ( quelli anteriori invece non possono essere fatti valere con l'opposizione esecutiva preventiva o successiva – cfr Cassazione 26089/2005), per errata quantificazione, per inesistenza stessa del titolo esecutivo o sua inidoneità a costituire titolo esecutivo ex art. 474 cpc.
Le doglianze relative invece al fondamento della pretesa portata dal titolo esecutivo non possono costituire motivi di opposizione a precetto, e sono come tali inammissibili, in quanto l' opposizione a precetto non è un mezzo per rivedere il merito della decisione che ha dato origine al precetto, bensì un mezzo per contestare la legittimità del precetto stesso, ad esempio per vizi procedurali o di notifica.
Vizi e ragioni di ingiustizia della decisione possono, e debbono, essere fatti valere esclusivamente nel processo di cognizione, spettando la valutazione di ogni questione relativa al fondamento nel merito della pretesa al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto, o sta avendo, sviluppo (cfr Cassazione 3277/2015; Cassazione 3667/2013).
Nel caso di specie dunque allo stato ogni valutazione, in forma di conferma o annullamento della cartella esattoriale, sul fondamento della pretesa risarcitoria a carico del petta esclusivamente Pt_1
alla Corte d' Appello di Venezia Sezione Lavoro investita dell' impugnazione avverso la sentenza
180/2023 di questo Tribunale.
L' opposizione al precetto in sé va dunque, per le esposte ragioni, rigettata, con rifusione delle spese di lite in base a soccombenza liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, così provvede:
A) rigetta l' opposizione;
B) condanna l' opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida, al netto di accessori di legge, in euro 4.000,00.
Così deciso in Venezia – udienza 10.6.2025
Il Giudice