Ordinanza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 819/2025
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Luca Notarangelo, decidendo sul ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto con atto depositato in data 21/01/2025 da con l'avv. DELLOMONACO ANTONIO Parte_1 nei confronti di con l'avv. PEZZALI PAOLA;
Controparte_1 rilevato che parte ricorrente ha chiesto che il Tribunale di LE:
1) Accerti e dichiari l'illegittimità del comportamento di per omesso riscontro Controparte_1 alla domanda di trasferimento della ricorrente e la mancata applicazione dei benefici di cui alla
Legge 104/1992 e all'art. 44 del CCNL ovvero violazione dei principi di buona fede e CP_1 correttezza;
2) Accerti e dichiari che la mancata considerazione della possibilità di trasferimento per compensazione costituisce violazione delle norme contrattuali e di legge, con conseguente immediata applicazione della stessa;
3) Ordini a di trasferire la ricorrente Controparte_1
presso il CL di SI ovvero presso altra sede più vicina alla sua Parte_1 residenza anche a mezzo del trasferimento per compensazione con uno dei due dipendenti indicate nel ricorso che hanno già espresso il loro consenso in tal senso;
rilevato che parte resistente ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso;
sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 15.04.2025;
OSSERVA
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Costituisce circostanza incontestata e, anzi, espressamente ammessa dalla resistente al punto
7) della memoria che “La sig.ra fruisce regolarmente dei benefici previsti dall'art. 33 Pt_1 comma 5 della L. n. 104/1992 di 3 giorni di permesso mensili per assistere lo zio, sig. ER
, disabile, al quale, come da documentazione prodotta dalla parte ricorrente, nel luglio del
[...]
2023 veniva accertata dall'INPS la condizione di portatore di handicap in situazione di gravità ex art 3, comma 3, L. 104/1992 (cfr. doc. n. 3 allegato al fascicolo di parte ricorrente)”.
L'art. 33, comma 5 della L. n. 104/1992 – espressamente richiamato dall'art. 44 del CCNL per il personale non dirigente di (Doc. 11) - prevede testualmente che “il lavoratore di CP_1
cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio delle persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
1
Nel caso di specie, secondo quanto dedotto dalla resistente, le ragioni organizzative, tecniche e produttive ostative al riconoscimento del diritto azionato sarebbero costituite dal fatto che
“Per l'anno 2024 la dipendente era terza nella graduatoria di mobilità regionale (cfr. doc. n. 7) ma la suddetta graduatoria non è stata attivata, ovverosia nessun trasferimento è stato effettuato per mobilità degli addetti di produzione (come la ricorrente) da mobilità regionale/provinciale né nella provincia di LE né nella provincia di SI in quanto i CD della provincia di LE e di
SI sono tutti in sovrannumero, come si può agevolmente verificare dal Report di Forza
Lavoro di relativo a SI, AG, Ostuni, LE e Tricase (cfr. doc. n. 8)”. CP_1
Al riguardo, si deve però rilevare che dal “Report forza lavoro” prodotto (all 8), risulta che vi è una situazione di piena copertura al CL AG (dove il personale applicato è pari a 15 su un dimensionamento di 6, con una copertura del 250%), ma altrettanto vale anche per il CL LE dove lavora la ricorrente (essendo il personale applicato pari a 75 su un dimensionamento di 32, con una copertura del 234%), mentre lo stesso non risulta per il presso il quale parte CP_2 ricorrente ha chiesto di essere trasferita (per il quale il personale applicato risulta pari a 10,5 su un dimensionamento di 8, con una copertura del 131%), ciò tanto più nel caso dovesse essere accolto il ricorso parallelo proposto dinanzi al Tribunale di SI da Parte_2
(che lavora a SI e ha chiesto il trasferimento a LE).
Per quanto innanzi esposto, ai limitati fini che rilevano nella fase cautelare e salvo ogni ulteriore approfondimento nell'eventuale fase di merito, si deve rilevare che non solo la resistente non ha adempiuto all'onere di provare l'esistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive ostative al riconoscimento del diritto azionato, ma, anzi, dalla documentazione allegata risulta che il trasferimento richiesto dalla parte ricorrente comporterebbe addirittura un'allocazione più razionale delle risorse, spostando un lavoratore da una sede coperta al 234% ad un'altra coperta al 131%; non risultano ulteriori ragioni ostative al riconoscimento del diritto, in quanto dalla graduatoria di mobilità regionale prodotta dalla resistente (all. 7), risulta che la ricorrente
è al terzo posto e non risulta (o quantomeno non è stato dedotto dalla resistente, sulla quale gravava l'onere ex art. 2697 co. 2 c.c. di provare eventuali fatti impeditivi) che i primi due in graduatoria abbiano chiesto il trasferimento in provincia di SI.
Pertanto, deve ritenersi sussistente il fumus boni juris.
2 Con riferimento al periculum in mora, la ricorrente ha compiutamente dedotto e dimostrato che
“La mancata assegnazione della sig.ra presso una sede più vicina al domicilio della Pt_1 persona da assistere compromette gravemente l'effettività dell'assistenza prevista dalla Legge
104/1992, violando il diritto alla salute del disabile (artt. 2, 3 e 32 Cost.).
Tale situazione aggrava il disagio personale e familiare della ricorrente, configurando un danno grave e irreparabile non risarcibile per equivalente monetario.
A rendere ancora più urgente l'adozione di un provvedimento d'urgenza concorrono due elementi sopravvenuti di assoluto rilievo: Il peggioramento delle condizioni di salute del sig. ER
, assistito dalla ricorrente, documentato dal certificato di ricovero (Doc. 12). Tale
[...] aggravamento implica la necessità di un'assistenza ancora più intensa e continuativa, impossibile da garantire in maniera adeguata a causa della distanza tra la residenza della ricorrente e il luogo di lavoro. Il deterioramento delle condizioni di salute della sig.ra stessa, come attestato Pt_1 dalla diagnosi di “grave disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso” formulata durante la visita specialistica del 20/01/2025. Tale condizione è diretta conseguenza delle difficoltà organizzative, del carico di responsabilità nell'assistenza quotidiana del disabile e del continuo pendolarismo che la ricorrente è costretta a sostenere. La situazione non solo mina la sua salute psico-fisica, ma compromette anche la capacità di adempiere efficacemente ai propri obblighi lavorativi e di assistenza. In questo contesto, il prolungamento dell'attuale situazione rappresenta un evidente e concreto pericolo di danno grave e irreparabile sia per il disabile, che necessita di un'assistenza effettiva e immediata, sia per la stessa ricorrente, il cui stato di salute è già significativamente compromesso. Il diritto alla tutela della salute, costituzionalmente garantito, deve essere considerato prevalente rispetto a qualsiasi esigenza organizzativa aziendale, specie in assenza di motivazioni concrete che giustifichino il mancato trasferimento”.
Tali circostanze risultano dagli atti e non sono smentite da deduzioni o prove contrarie.
Contrariamente a quanto dedotto dalla resistente, esse appaiono sufficienti ad integrare quel pericolo di pregiudizio imminente e irreparabile che giustifica il ricorso alla tutela d'urgenza.
P.T.M.
Visto l'art. 700 c.p.c., accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina a di trasferire Controparte_1 immediatamente, in via cautelare d'urgenza, la ricorrente Parte_1 presso il CL di SI (ovvero presso altra sede più vicina alla sua residenza anche a mezzo del trasferimento per compensazione con uno dei due dipendenti indicate nel ricorso che hanno già espresso il loro consenso in tal senso). Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 900,00 oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.
LE, 16/04/2025
Il Giudice dott. Luca Notarangelo
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