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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/04/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 558/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 558/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PLATA Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO elettivamente domiciliato in VIALE XII GIUGNO 16 40100 BOLOGNA, presso il difensore avv. PLATA ALESSANDRO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANONI NADIA e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. TRENTINI ANTONELLA , elettivamente domiciliato in PIAZZA MAGGIORE- C/O
AVVOCATURA DEL COMUNE 6 BOLOGNA presso il difensore avv. ZANONI NADIA
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti PRIORI Controparte_2 P.IVA_3
FRANCESCA CAROPPO SALVATORE, DILDA LAURA MARIA , elettivamente domiciliato in VIA F. RIZZOLI N. 4 BOLOGNA presso l' avv. MAGLIARI ALESSANDRO
CONVENUTO/I
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Parte attrice chiede e conclude:
“Contrariis reiectis voglia l'Ill.mo Tribunale individuare quale dei due comuni convenuti, ossia il in alternativa al sia tenuto al pagamento delle prestazioni Controparte_2 Controparte_1
assistenziali rese dalla a favore della minore nata il Parte_1 Persona_1
19/11/92 in Costa d'Avorio per il periodo 01/07/2004-28/02/2008, e conseguentemente condannare il individuando, in persona del suo sindaco p.t., al pagamento in favore della CP_1
attrice della somma di euro 76.734,00= oltre interessi legali dalla messa in mora del 22/07/2008 alla domanda giudiziale e successivamente moratori ex art. 1284 IV co. c.c. al saldo. Con vittoria di spese.
In via istruttoria si reiterano le istanze di prova per testi come formulate in memoria n. 2 e rimaste disattese, con il teste indicato sig.ra , sui seguenti capitoli: Testimone_1
1) Vero che il 22/10/2005 e il 07/11/2006 l'Istituto DO UC ha acquistato i testi scolastici e li ha consegnati alla minore come da fatture n. V000112/2005 e n. Persona_2
V00141/2006 che si rammostrano sub doc. 11.”.
Il chiede e conclude Controparte_1
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia l'ill.mo Tribunale adito
In via preliminare
- dichiarare improcedibili le domande di parte attrice per carenza di giurisdizione per i motivi dedotti in narrativa,
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva del per le ragioni dedotte in Controparte_1 narrativa e conseguentemente l'estromissione dal presente giudizio;
In via principale accertato che il nulla debba alla a titolo di preteso Controparte_1 Parte_1
pagamento delle prestazioni assistenziali rese a per il periodo 01/07/2004 - 28/ Persona_1
02/2008 nonché rigettare tutte le domande proposte nei confronti del stesso, Controparte_1
in quanto infondate in fatto e in diritto.
Parte convenuta, in qualità del chiede e conclude in via preliminare che sia Controparte_2
dichiarato il difetto di giurisdizione passiva del Nel merito, rigettare tutte le Controparte_2
domande in quanto inammissibili, infondate, non provate.
pagina 2 di 9 Con vittoria di spese oltre oneri per le pubbliche Avvocature ex lege 266/2005, art. 1, comma
208”.
Il chiede e conclude: Controparte_2
“Voglia il Tribunale Ill.mo, alla luce di quanto sopra esposto, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, prova e difesa, previe declaratorie di legge e del caso:
In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva del;
Controparte_2
Nel merito, rigettare tutte le domande in quanto inammissibili, infondate, non provate o come meglio. In ogni caso, con vittoria delle competenze e spese di causa, oltre ad accessori di legge valevoli per gli avvocati dipendenti di Ente Pubblico”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 20.01.2022 la ha convenuto dinanzi Parte_1
al Tribunale di Bologna il e il chiedendone la condanna, Controparte_2 Controparte_1
in via alternativa, al pagamento della somma di euro 76.734,88, oltre interessi legali dalla messa in mora del 22/07/2008 alla domanda giudiziale e successivamente moratori ex art. 1284, quarto comma c.c., al saldo.
Ha esposto, in particolare, che con provvedimento del 12/05/2003 il Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna in Bologna ha disposto l'affidamento ai servizi sociali di residenza della minore per mantenerla collocata in luogo protetto. I servizi sociali competenti Persona_1
del Comune di - essendo la minore ivi residente - hanno attivato dapprima il suo CP_2 inserimento presso una famiglia affidataria, e successivamente, in data 07/06/2004, l'inserimento nella comunità educativa dell'istituto di CI (BO). Il corrispettivo pattuito Parte_1
con il servizio sociale del era della somma di 60 euro giornaliere. Il Controparte_2 CP_2
ha pagato la prima fattura allo stesso intestata relativamente al periodo 07/06/2004 -
[...]
30/06/2004. Le successive fatture, invece sono state intestate al avendo ivi Controparte_1
la minore e il padre trasferito la propria residenza in data 28/02/2004 e sono rimaste inevase tranne due.
Ha dedotto che il ha, successivamente, contestato di essere tenuta al Controparte_1
pagamento sulla base di un parere ricevuto dal proprio ufficio legale, ritenendo che il relativo onere dovesse rimante in capo al Controparte_2
pagina 3 di 9 Concludeva, quindi, come riportato in epigrafe, chiedendo individuarsi il Comune tenuto al pagamento dell'importo insoluto risultato, all'uscita della minore dalla Comunità, in data
28/02/2008, di complessivi € 76.734,88.
Si è costituito il eccependo, in via preliminare, la carenza di giurisdizione del Controparte_1
Giudice Ordinario, atteso che la domanda di parte attrice è volta a ottenere il pagamento di somme extra bilancio, dovendosi quindi applicare il combinato disposto di cui agli artt. 191 e 194 del d.lgs n. 267/2000 che riserva al Consiglio comunale la valutazione sulla sussistenza dei debiti fuori bilancio, cui si correla una situazione giuridica ascrivibile ad un interesse legittimo che radica la giurisdizione del Giudice amministrativo.
Il ha, inoltre, sollevato il proprio difetto di legittimazione passiva, Controparte_1
assumendo di non essere tenuto a corrispondere le rette emesse dalla Parte_1
le quali sono rimaste tutte insolute tranne due (la n. 74 del 03/08/2005 e la n. 86 del 05/09/2005), pagate dal in data 10/11/2005. Quest'ultimo ha, infatti, eccepito che il Controparte_1 relativo onere, in base a quanto stabilito dall'art. 6, comma quarto, l. n. 328/2000, fosse a carico del Comune nel quale la minore risiedeva al momento dell'inizio della prestazione, da individuarsi dunque nel Comune di CP_2
Si è costituito anche il contestando il proprio difetto di legittimazione passiva, Controparte_2
argomentando che la prestazione assistenziale presso la struttura oggetto del presente giudizio, aveva avuto inizio in data 07/06/204, allorquando la minore risultava già residente presso il
Comune di che doveva pertanto assumere il relativo onere di spesa. CP_1
Concludeva, quindi, chiedendo nei propri confronti il rigetto della domanda.
La causa è stata, quindi, istruita documentalmente.
Infine il Giudice con provvedimento in data 30/11/2024 , sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti nelle rispettive note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini per gli scritti conclusivi.
Così brevemente riassunta in fatto la controversia e passando alla decisione, occorre preliminarmente, rilevare che, ai fini della risoluzione della controversia in esame, sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario. Invero, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità: “ la materia delle prestazioni assistenziali in favore di soggetti deboli non implica l'esercizio di potestà autoritativa, né il quadro normativo di riferimento risulta mutato a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 104 del 2010, che regola il processo amministrativo, non
pagina 4 di 9 avendo detta norma inciso sul precedente assetto della giurisdizione in tema di prestazioni assistenziali, posto che nel detto ambito non viene in rilievo alcun esercizio di discrezionalità della P.A. e ciò non solo per la specificità di detta materia, nella quale la posizione soggettiva rilevante è costantemente individuata in un diritto soggettivo, ma anche in relazione alla peculiarità del caso, che vede il chiamato a provvedere sulla base di specifico ordine CP_3 di altra pubblica autorità, il Tribunale per i minorenni” (Cassazione 31/05/2021 n. 15092).
Venendo al merito del caso in esame, la presente controversia verte unicamente sulla individuazione del soggetto tenuto al pagamento delle prestazioni assistenziali rese pacificamente dalla Parte_1
Con provvedimento reso in data 12/5/2003 il Tribunale per i Minorenni disponeva in capo al
Comune di quale Comune di residenza del nucleo familiare a quel tempo, CP_2
l'allontanamento della minorenne dai propri genitori per essere collocata Persona_2
in contesto etero-familiare.
I Servizi sociali di detto Comune prendevano, quindi, in carico il caso della ragazza, dapprima affidandola ad una famiglia affidataria.
Medio tempore, in data 28/02/2004 avveniva il formale trasferimento di residenza da a CP_2
di e del padre (doc. 4 di parte attrice e doc. 2 fasc. di parte CP_1 Persona_1 Persona_3
. Controparte_2
In data 07/06/2004 i servizi sociali del Comune di CP_2
della famiglia affidataria (presso la quale viveva da maggio 2003) a proseguire Per_4
l'affidamento oltre il termine del 06/06/2004> ( doc. 3 di parte attrice ), ne hanno disposto l'inserimento nella comunità educativa della IO DO UC di CI (BO), pattuendo un corrispettivo di euro 60,00 giornaliere per la ed istruzione> (cfr. doc. 1 di parte attrice).
Fra le attività della vi è appunto quella di accogliere minori allontanati dalla propria Parte_1
famiglia a seguito di una valutazione (giudiziaria o amministrativa) di incapacità o impossibilità temporanea delle figure parentali di svolgere le funzioni genitoriali in modo adeguato.
In data 01/07/2004 parte attrice ha emesso la fattura n. 98 (per inserimento periodo 07/06/2004 -
30/06/2004) intestata al (doc. 2 di parte attrice ), pagata, con rifiuto di Controparte_2
pagamento delle successive (doc. 3 di parte attrice).
pagina 5 di 9 Le successive fatture emesse con cadenza mensile dalla attrice per ed intestate al (doc. 11 di parte attrice ) sono rimaste tutte insolute tranne due Controparte_1
(la n. 74 del 03/08/2005 e la n. 86 del 05/09/2005), pagate dal in data Controparte_1
10/11/2005 (doc. 5 di parte attrice).
In data 28/02/2008 la minore esce dalla comunità dove ha ricevuto ospitalità, cura, mantenimento ed educazione.
La normativa di riferimento è costituita dalla Legge 328/2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) che al suo articolo 6 rubricato comuni>, comma 4, sancisce: “Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”.
Come chiarito dalla giurisprudenza trattasi di obbligazione ex lege, che non necessita di convenzione (vedi sul punto Cass.19036 del 3/09/2010).
Vi è tuttavia contrasto tra le parti convenute in ordine all' esatta applicazione della suddetta normativa laddove, come nel caso di specie, da un lato vi sia il cambio di residenza formale della minore durante lo svolgimento dell'intervento assistenziale (da a in data CP_2 CP_1
28/02/2004) e, dall'altro, dal successivo mutamento della prestazione assistenziale (da affido familiare ad inserimento in struttura).
Opposte sono le tesi sostenute dagli enti convenuti per determinare l'onere economico.
Il Comune di Bologna sostiene che, ancorchè, nel febbraio 2004 la residenza sia passata da CP_2
a e il “ricovero” presso la attrice è del 07/06/2004, la prestazione CP_1 Parte_1 assistenziale (con la misura dell'affido familiare) era già iniziata nel maggio 2003.
Pertanto per determinare l'onere economico ci si rifà alla residenza iniziale al momento dell'avvio originario dell'intervento dei servizi sociali (maggio 2003 - . CP_2
Il di sostiene, al contrario, che l'onere economico vada individuato in capo al CP_1 CP_2
ove la minore pacificamente risiedeva al momento del ricovero presso la Controparte_1
nel giugno 2004, in quanto qui ha avuto inizio di una diversa prestazione Parte_1
assistenziale.
Deve dunque rilevarsi che il richiamato decreto del Tribunale per i minorenni è un provvedimento giudiziale a carattere provvisorio, reso ai sensi dell'art. 333 c.c., che non ha pagina 6 di 9 privato i genitori della responsabilità genitoriale e, quindi, dei conseguenti oneri ed obblighi nei confronti della prole.
Il decreto è stato adottato, per quanto è emerso pacificamente, su ricorso della Procura Minorile, proposto in seguito ad uno sfratto esecutivo;
il Comune di aveva all'epoca adottato, in CP_2
emergenza, misure di sostegno al nucleo, per il tempo strettamente necessario a reperire un nuovo alloggio.
Il padre infatti era privo di attività lavorativa, ma aveva già trovato un nuovo impiego a CP_1
e, quindi, era in procinto di trasferire la propria residenza presso tale Comune.
Visto il momento di difficoltà transitoria ed il fatto che era stato il padre stesso ad avere liberamente richiesto di essere transeunte supportato nell'esercizio della sua funzione genitoriale,
i Servizi Sociali di provvedevano ad individuare una famiglia che potesse dare temporanea CP_2
ospitalità alla figlia già nella provincia di in attesa che la bambina potesse essere CP_1
raggiunta dal genitore e riprendere così la convivenza.
Il consenso all'affidamento temporaneo era prestato solo dal padre. Di qui la necessità di intervento del Tribunale per i Minorenni, il quale – come si legge in motivazione - preso atto della vicenda e della necessità di provvedere ne demandava la sorveglianza al Servizio Sociale territorialmente competente, individuato nel Comune di solo perché presso questo CP_2
Comune risultava ancora la residenza formale.
Emerge, quindi, dalla superiore ricostruzione, che al momento della sua emanazione la minore d'età aveva già la sua dimora abituale nel territorio di (come noto, nell'individuazione CP_1
del concreto luogo di abituale dimora), ancorchè qui non avesse ancora trasferito definitivamente anche dal punto formale la sua residenza.
Il provvedimento provvisorio in questione prevedeva una progettualità di sostegno al padre, perché idoneo a prendersi cura della minore di età, affinchè potesse riappropriarsi del proprio ruolo genitoriale, sotto ogni profilo, anche di convivenza.
Solo in data 7/6/2004 si è reso invece necessario l'inserimento stabile in una struttura
(individuata nella , nella quale la minore è poi rimasta – come si legge Parte_1 nell'atto di citazione - fino al 28/2/2008.
È pacifico, dunque, che al momento dell'inserimento in struttura sia la minore che il padre risultassero ormai non solo di fatto, ma anche formalmente, entrambi residenti a già dal CP_1
28 febbraio 2004 (si veda doc. 2 depositato dal . Controparte_2
pagina 7 di 9 Ciò implica che, nel momento in cui, per la prima volta, si è manifestata la necessità dell'inserimento stabile della bambina in una struttura (e quindi di un nuovo progetto basato su diversi presupposti sostanziali), il Servizio territorialmente competente fosse in realtà già quello del Comune di e che questo avrebbe già dovuto procedere alla presa in carico e, quindi, CP_1
anche al successivo collocamento.
Né conduce in senso contrario il fatto che la prestazione assistenziale di affidamento in casa famiglia fosse stata intrapresa in data anteriore dal Comune di a cura dei Servizi sociali. CP_2
Invero, la circostanza che i servizi sociali, in ottemperanza del provvedimento pronunciato dal
Tribunale per i minorenni, abbiano attivato dapprima l'inserimento in famiglia affidataria e, successivamente, in Comunità, presso la determina un elemento di Parte_1
cesura nella prestazione socio assistenziale, cui consegue il trasferimento dell'obbligazione dal
Comune di al Comune di dove peraltro la minore risiedeva di fatto già all'epoca CP_2 CP_1 dell'affido familiare.
La prestazione assistenziale muta nel suo contenuto in quanto l'inserimento in Comunità presso la dà luogo ad una diversa modalità di erogazione della prestazione. Parte_1
Infatti, altro è l'affidamento in casa di una famiglia la cui funzione è di sostituire temporaneamente il nucleo familiare d'origine, che si caratterizza per la presenza di una coppia di adulti che assumono funzioni genitoriali, residenti stabilmente nel servizio residenziale, di cui almeno uno occupato principalmente nel lavoro di accoglienza e cura dei minorenni e che si qualifica per la centralità relazionale affettiva.
Altro, invece, è l'affidamento in casa comunità, che eroga un servizio pubblico assistenziale mediante l'attività di diversi operatori ed educatori turnanti, che non si sostituiscono al nucleo familiare d'origine.
Attesa la diversità del progetto assistenziale insita nella prestazione resa dal Controparte_1 non trova applicazione l'invocato principio di continuità assistenziale che vedrebbe responsabile il ove è stata attivata la prima e diversa prestazione consistente Controparte_2 nell'affidamento in casa famiglia. Ne consegue, pertanto, che assume rilievo il trasferimento di residenza presso il prima che sia iniziato il nuovo progetto educativo di Controparte_1
affidamento in casa comunità, in aderenza al principio normativo che cristallizza la residenza al periodo in cui la prestazione ha inizio.
pagina 8 di 9 Il dettato normativo di cui all'art. 6, comma quarto, l. n. 328/2000 appare, inoltre, rispettato nella misura in cui il - ove l'assistita aveva già trasferito la propria residenza - sia Controparte_1
stato previamente informato del ricovero stabile presso la circostanza Parte_1
che risulta documentalmente provata da parte convenuta in qualità del Controparte_2
Peraltro tale conclusione si pone in linea con il parere della Regione Emilia Romagna del
13/7/2010, richiamato dal Comune di nelle precedenti difese, laddove si legge che: “in CP_2
caso di mutamento di residenza della famiglia, si ritiene che gli oneri relativi all'assistenza al minore debbano essere del Comune del quale si trova di volta in volta la residenza della famiglia”.
Nel quantum l'importo non è stato se non tardivamente contestato.
Il va pertanto dichiarato e tenuto a corrispondere in favore di parte attrice Controparte_1
l'importo di € 76.734,00 oltre interessi legali dalla messa in mora del 22/07/2008 alla domanda giudiziale (13/01/2022) e successivamente moratori ex art. 1284 IV co. c.c. al saldo.
In ragione della particolarità del caso di specie e comunque della non univoca interpretazione normativa si ravvisano i presupposti di legge per disporre tra tutte le parti la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna il al pagamento in favore di parte attrice della somma di € Controparte_1
76.734,88 oltre agli interessi legali dalla messa in mora del 22/07/2008 alla domanda giudiziale
(13/01/2022) e successivamente moratori ex art. 1284 quarto comma c.c fino al saldo;
- rigetta la domanda nei confronti del Controparte_2
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Bologna, 27/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 558/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PLATA Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO elettivamente domiciliato in VIALE XII GIUGNO 16 40100 BOLOGNA, presso il difensore avv. PLATA ALESSANDRO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANONI NADIA e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. TRENTINI ANTONELLA , elettivamente domiciliato in PIAZZA MAGGIORE- C/O
AVVOCATURA DEL COMUNE 6 BOLOGNA presso il difensore avv. ZANONI NADIA
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti PRIORI Controparte_2 P.IVA_3
FRANCESCA CAROPPO SALVATORE, DILDA LAURA MARIA , elettivamente domiciliato in VIA F. RIZZOLI N. 4 BOLOGNA presso l' avv. MAGLIARI ALESSANDRO
CONVENUTO/I
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Parte attrice chiede e conclude:
“Contrariis reiectis voglia l'Ill.mo Tribunale individuare quale dei due comuni convenuti, ossia il in alternativa al sia tenuto al pagamento delle prestazioni Controparte_2 Controparte_1
assistenziali rese dalla a favore della minore nata il Parte_1 Persona_1
19/11/92 in Costa d'Avorio per il periodo 01/07/2004-28/02/2008, e conseguentemente condannare il individuando, in persona del suo sindaco p.t., al pagamento in favore della CP_1
attrice della somma di euro 76.734,00= oltre interessi legali dalla messa in mora del 22/07/2008 alla domanda giudiziale e successivamente moratori ex art. 1284 IV co. c.c. al saldo. Con vittoria di spese.
In via istruttoria si reiterano le istanze di prova per testi come formulate in memoria n. 2 e rimaste disattese, con il teste indicato sig.ra , sui seguenti capitoli: Testimone_1
1) Vero che il 22/10/2005 e il 07/11/2006 l'Istituto DO UC ha acquistato i testi scolastici e li ha consegnati alla minore come da fatture n. V000112/2005 e n. Persona_2
V00141/2006 che si rammostrano sub doc. 11.”.
Il chiede e conclude Controparte_1
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia l'ill.mo Tribunale adito
In via preliminare
- dichiarare improcedibili le domande di parte attrice per carenza di giurisdizione per i motivi dedotti in narrativa,
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva del per le ragioni dedotte in Controparte_1 narrativa e conseguentemente l'estromissione dal presente giudizio;
In via principale accertato che il nulla debba alla a titolo di preteso Controparte_1 Parte_1
pagamento delle prestazioni assistenziali rese a per il periodo 01/07/2004 - 28/ Persona_1
02/2008 nonché rigettare tutte le domande proposte nei confronti del stesso, Controparte_1
in quanto infondate in fatto e in diritto.
Parte convenuta, in qualità del chiede e conclude in via preliminare che sia Controparte_2
dichiarato il difetto di giurisdizione passiva del Nel merito, rigettare tutte le Controparte_2
domande in quanto inammissibili, infondate, non provate.
pagina 2 di 9 Con vittoria di spese oltre oneri per le pubbliche Avvocature ex lege 266/2005, art. 1, comma
208”.
Il chiede e conclude: Controparte_2
“Voglia il Tribunale Ill.mo, alla luce di quanto sopra esposto, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, prova e difesa, previe declaratorie di legge e del caso:
In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva del;
Controparte_2
Nel merito, rigettare tutte le domande in quanto inammissibili, infondate, non provate o come meglio. In ogni caso, con vittoria delle competenze e spese di causa, oltre ad accessori di legge valevoli per gli avvocati dipendenti di Ente Pubblico”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 20.01.2022 la ha convenuto dinanzi Parte_1
al Tribunale di Bologna il e il chiedendone la condanna, Controparte_2 Controparte_1
in via alternativa, al pagamento della somma di euro 76.734,88, oltre interessi legali dalla messa in mora del 22/07/2008 alla domanda giudiziale e successivamente moratori ex art. 1284, quarto comma c.c., al saldo.
Ha esposto, in particolare, che con provvedimento del 12/05/2003 il Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna in Bologna ha disposto l'affidamento ai servizi sociali di residenza della minore per mantenerla collocata in luogo protetto. I servizi sociali competenti Persona_1
del Comune di - essendo la minore ivi residente - hanno attivato dapprima il suo CP_2 inserimento presso una famiglia affidataria, e successivamente, in data 07/06/2004, l'inserimento nella comunità educativa dell'istituto di CI (BO). Il corrispettivo pattuito Parte_1
con il servizio sociale del era della somma di 60 euro giornaliere. Il Controparte_2 CP_2
ha pagato la prima fattura allo stesso intestata relativamente al periodo 07/06/2004 -
[...]
30/06/2004. Le successive fatture, invece sono state intestate al avendo ivi Controparte_1
la minore e il padre trasferito la propria residenza in data 28/02/2004 e sono rimaste inevase tranne due.
Ha dedotto che il ha, successivamente, contestato di essere tenuta al Controparte_1
pagamento sulla base di un parere ricevuto dal proprio ufficio legale, ritenendo che il relativo onere dovesse rimante in capo al Controparte_2
pagina 3 di 9 Concludeva, quindi, come riportato in epigrafe, chiedendo individuarsi il Comune tenuto al pagamento dell'importo insoluto risultato, all'uscita della minore dalla Comunità, in data
28/02/2008, di complessivi € 76.734,88.
Si è costituito il eccependo, in via preliminare, la carenza di giurisdizione del Controparte_1
Giudice Ordinario, atteso che la domanda di parte attrice è volta a ottenere il pagamento di somme extra bilancio, dovendosi quindi applicare il combinato disposto di cui agli artt. 191 e 194 del d.lgs n. 267/2000 che riserva al Consiglio comunale la valutazione sulla sussistenza dei debiti fuori bilancio, cui si correla una situazione giuridica ascrivibile ad un interesse legittimo che radica la giurisdizione del Giudice amministrativo.
Il ha, inoltre, sollevato il proprio difetto di legittimazione passiva, Controparte_1
assumendo di non essere tenuto a corrispondere le rette emesse dalla Parte_1
le quali sono rimaste tutte insolute tranne due (la n. 74 del 03/08/2005 e la n. 86 del 05/09/2005), pagate dal in data 10/11/2005. Quest'ultimo ha, infatti, eccepito che il Controparte_1 relativo onere, in base a quanto stabilito dall'art. 6, comma quarto, l. n. 328/2000, fosse a carico del Comune nel quale la minore risiedeva al momento dell'inizio della prestazione, da individuarsi dunque nel Comune di CP_2
Si è costituito anche il contestando il proprio difetto di legittimazione passiva, Controparte_2
argomentando che la prestazione assistenziale presso la struttura oggetto del presente giudizio, aveva avuto inizio in data 07/06/204, allorquando la minore risultava già residente presso il
Comune di che doveva pertanto assumere il relativo onere di spesa. CP_1
Concludeva, quindi, chiedendo nei propri confronti il rigetto della domanda.
La causa è stata, quindi, istruita documentalmente.
Infine il Giudice con provvedimento in data 30/11/2024 , sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti nelle rispettive note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini per gli scritti conclusivi.
Così brevemente riassunta in fatto la controversia e passando alla decisione, occorre preliminarmente, rilevare che, ai fini della risoluzione della controversia in esame, sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario. Invero, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità: “ la materia delle prestazioni assistenziali in favore di soggetti deboli non implica l'esercizio di potestà autoritativa, né il quadro normativo di riferimento risulta mutato a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 104 del 2010, che regola il processo amministrativo, non
pagina 4 di 9 avendo detta norma inciso sul precedente assetto della giurisdizione in tema di prestazioni assistenziali, posto che nel detto ambito non viene in rilievo alcun esercizio di discrezionalità della P.A. e ciò non solo per la specificità di detta materia, nella quale la posizione soggettiva rilevante è costantemente individuata in un diritto soggettivo, ma anche in relazione alla peculiarità del caso, che vede il chiamato a provvedere sulla base di specifico ordine CP_3 di altra pubblica autorità, il Tribunale per i minorenni” (Cassazione 31/05/2021 n. 15092).
Venendo al merito del caso in esame, la presente controversia verte unicamente sulla individuazione del soggetto tenuto al pagamento delle prestazioni assistenziali rese pacificamente dalla Parte_1
Con provvedimento reso in data 12/5/2003 il Tribunale per i Minorenni disponeva in capo al
Comune di quale Comune di residenza del nucleo familiare a quel tempo, CP_2
l'allontanamento della minorenne dai propri genitori per essere collocata Persona_2
in contesto etero-familiare.
I Servizi sociali di detto Comune prendevano, quindi, in carico il caso della ragazza, dapprima affidandola ad una famiglia affidataria.
Medio tempore, in data 28/02/2004 avveniva il formale trasferimento di residenza da a CP_2
di e del padre (doc. 4 di parte attrice e doc. 2 fasc. di parte CP_1 Persona_1 Persona_3
. Controparte_2
In data 07/06/2004 i servizi sociali del Comune di CP_2
della famiglia affidataria (presso la quale viveva da maggio 2003) a proseguire Per_4
l'affidamento oltre il termine del 06/06/2004> ( doc. 3 di parte attrice ), ne hanno disposto l'inserimento nella comunità educativa della IO DO UC di CI (BO), pattuendo un corrispettivo di euro 60,00 giornaliere per la ed istruzione> (cfr. doc. 1 di parte attrice).
Fra le attività della vi è appunto quella di accogliere minori allontanati dalla propria Parte_1
famiglia a seguito di una valutazione (giudiziaria o amministrativa) di incapacità o impossibilità temporanea delle figure parentali di svolgere le funzioni genitoriali in modo adeguato.
In data 01/07/2004 parte attrice ha emesso la fattura n. 98 (per inserimento periodo 07/06/2004 -
30/06/2004) intestata al (doc. 2 di parte attrice ), pagata, con rifiuto di Controparte_2
pagamento delle successive (doc. 3 di parte attrice).
pagina 5 di 9 Le successive fatture emesse con cadenza mensile dalla attrice per ed intestate al (doc. 11 di parte attrice ) sono rimaste tutte insolute tranne due Controparte_1
(la n. 74 del 03/08/2005 e la n. 86 del 05/09/2005), pagate dal in data Controparte_1
10/11/2005 (doc. 5 di parte attrice).
In data 28/02/2008 la minore esce dalla comunità dove ha ricevuto ospitalità, cura, mantenimento ed educazione.
La normativa di riferimento è costituita dalla Legge 328/2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) che al suo articolo 6 rubricato comuni>, comma 4, sancisce: “Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”.
Come chiarito dalla giurisprudenza trattasi di obbligazione ex lege, che non necessita di convenzione (vedi sul punto Cass.19036 del 3/09/2010).
Vi è tuttavia contrasto tra le parti convenute in ordine all' esatta applicazione della suddetta normativa laddove, come nel caso di specie, da un lato vi sia il cambio di residenza formale della minore durante lo svolgimento dell'intervento assistenziale (da a in data CP_2 CP_1
28/02/2004) e, dall'altro, dal successivo mutamento della prestazione assistenziale (da affido familiare ad inserimento in struttura).
Opposte sono le tesi sostenute dagli enti convenuti per determinare l'onere economico.
Il Comune di Bologna sostiene che, ancorchè, nel febbraio 2004 la residenza sia passata da CP_2
a e il “ricovero” presso la attrice è del 07/06/2004, la prestazione CP_1 Parte_1 assistenziale (con la misura dell'affido familiare) era già iniziata nel maggio 2003.
Pertanto per determinare l'onere economico ci si rifà alla residenza iniziale al momento dell'avvio originario dell'intervento dei servizi sociali (maggio 2003 - . CP_2
Il di sostiene, al contrario, che l'onere economico vada individuato in capo al CP_1 CP_2
ove la minore pacificamente risiedeva al momento del ricovero presso la Controparte_1
nel giugno 2004, in quanto qui ha avuto inizio di una diversa prestazione Parte_1
assistenziale.
Deve dunque rilevarsi che il richiamato decreto del Tribunale per i minorenni è un provvedimento giudiziale a carattere provvisorio, reso ai sensi dell'art. 333 c.c., che non ha pagina 6 di 9 privato i genitori della responsabilità genitoriale e, quindi, dei conseguenti oneri ed obblighi nei confronti della prole.
Il decreto è stato adottato, per quanto è emerso pacificamente, su ricorso della Procura Minorile, proposto in seguito ad uno sfratto esecutivo;
il Comune di aveva all'epoca adottato, in CP_2
emergenza, misure di sostegno al nucleo, per il tempo strettamente necessario a reperire un nuovo alloggio.
Il padre infatti era privo di attività lavorativa, ma aveva già trovato un nuovo impiego a CP_1
e, quindi, era in procinto di trasferire la propria residenza presso tale Comune.
Visto il momento di difficoltà transitoria ed il fatto che era stato il padre stesso ad avere liberamente richiesto di essere transeunte supportato nell'esercizio della sua funzione genitoriale,
i Servizi Sociali di provvedevano ad individuare una famiglia che potesse dare temporanea CP_2
ospitalità alla figlia già nella provincia di in attesa che la bambina potesse essere CP_1
raggiunta dal genitore e riprendere così la convivenza.
Il consenso all'affidamento temporaneo era prestato solo dal padre. Di qui la necessità di intervento del Tribunale per i Minorenni, il quale – come si legge in motivazione - preso atto della vicenda e della necessità di provvedere ne demandava la sorveglianza al Servizio Sociale territorialmente competente, individuato nel Comune di solo perché presso questo CP_2
Comune risultava ancora la residenza formale.
Emerge, quindi, dalla superiore ricostruzione, che al momento della sua emanazione la minore d'età aveva già la sua dimora abituale nel territorio di (come noto, nell'individuazione CP_1
del concreto luogo di abituale dimora), ancorchè qui non avesse ancora trasferito definitivamente anche dal punto formale la sua residenza.
Il provvedimento provvisorio in questione prevedeva una progettualità di sostegno al padre, perché idoneo a prendersi cura della minore di età, affinchè potesse riappropriarsi del proprio ruolo genitoriale, sotto ogni profilo, anche di convivenza.
Solo in data 7/6/2004 si è reso invece necessario l'inserimento stabile in una struttura
(individuata nella , nella quale la minore è poi rimasta – come si legge Parte_1 nell'atto di citazione - fino al 28/2/2008.
È pacifico, dunque, che al momento dell'inserimento in struttura sia la minore che il padre risultassero ormai non solo di fatto, ma anche formalmente, entrambi residenti a già dal CP_1
28 febbraio 2004 (si veda doc. 2 depositato dal . Controparte_2
pagina 7 di 9 Ciò implica che, nel momento in cui, per la prima volta, si è manifestata la necessità dell'inserimento stabile della bambina in una struttura (e quindi di un nuovo progetto basato su diversi presupposti sostanziali), il Servizio territorialmente competente fosse in realtà già quello del Comune di e che questo avrebbe già dovuto procedere alla presa in carico e, quindi, CP_1
anche al successivo collocamento.
Né conduce in senso contrario il fatto che la prestazione assistenziale di affidamento in casa famiglia fosse stata intrapresa in data anteriore dal Comune di a cura dei Servizi sociali. CP_2
Invero, la circostanza che i servizi sociali, in ottemperanza del provvedimento pronunciato dal
Tribunale per i minorenni, abbiano attivato dapprima l'inserimento in famiglia affidataria e, successivamente, in Comunità, presso la determina un elemento di Parte_1
cesura nella prestazione socio assistenziale, cui consegue il trasferimento dell'obbligazione dal
Comune di al Comune di dove peraltro la minore risiedeva di fatto già all'epoca CP_2 CP_1 dell'affido familiare.
La prestazione assistenziale muta nel suo contenuto in quanto l'inserimento in Comunità presso la dà luogo ad una diversa modalità di erogazione della prestazione. Parte_1
Infatti, altro è l'affidamento in casa di una famiglia la cui funzione è di sostituire temporaneamente il nucleo familiare d'origine, che si caratterizza per la presenza di una coppia di adulti che assumono funzioni genitoriali, residenti stabilmente nel servizio residenziale, di cui almeno uno occupato principalmente nel lavoro di accoglienza e cura dei minorenni e che si qualifica per la centralità relazionale affettiva.
Altro, invece, è l'affidamento in casa comunità, che eroga un servizio pubblico assistenziale mediante l'attività di diversi operatori ed educatori turnanti, che non si sostituiscono al nucleo familiare d'origine.
Attesa la diversità del progetto assistenziale insita nella prestazione resa dal Controparte_1 non trova applicazione l'invocato principio di continuità assistenziale che vedrebbe responsabile il ove è stata attivata la prima e diversa prestazione consistente Controparte_2 nell'affidamento in casa famiglia. Ne consegue, pertanto, che assume rilievo il trasferimento di residenza presso il prima che sia iniziato il nuovo progetto educativo di Controparte_1
affidamento in casa comunità, in aderenza al principio normativo che cristallizza la residenza al periodo in cui la prestazione ha inizio.
pagina 8 di 9 Il dettato normativo di cui all'art. 6, comma quarto, l. n. 328/2000 appare, inoltre, rispettato nella misura in cui il - ove l'assistita aveva già trasferito la propria residenza - sia Controparte_1
stato previamente informato del ricovero stabile presso la circostanza Parte_1
che risulta documentalmente provata da parte convenuta in qualità del Controparte_2
Peraltro tale conclusione si pone in linea con il parere della Regione Emilia Romagna del
13/7/2010, richiamato dal Comune di nelle precedenti difese, laddove si legge che: “in CP_2
caso di mutamento di residenza della famiglia, si ritiene che gli oneri relativi all'assistenza al minore debbano essere del Comune del quale si trova di volta in volta la residenza della famiglia”.
Nel quantum l'importo non è stato se non tardivamente contestato.
Il va pertanto dichiarato e tenuto a corrispondere in favore di parte attrice Controparte_1
l'importo di € 76.734,00 oltre interessi legali dalla messa in mora del 22/07/2008 alla domanda giudiziale (13/01/2022) e successivamente moratori ex art. 1284 IV co. c.c. al saldo.
In ragione della particolarità del caso di specie e comunque della non univoca interpretazione normativa si ravvisano i presupposti di legge per disporre tra tutte le parti la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna il al pagamento in favore di parte attrice della somma di € Controparte_1
76.734,88 oltre agli interessi legali dalla messa in mora del 22/07/2008 alla domanda giudiziale
(13/01/2022) e successivamente moratori ex art. 1284 quarto comma c.c fino al saldo;
- rigetta la domanda nei confronti del Controparte_2
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Bologna, 27/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
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